Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 1
Il giudice italiano difetto di giurisdizione in relazione alla controversia promossa da un dipendente della Kuna - Kuwait News Agency, agenzia di stampa del Kwait, al fine di ottenere, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla suddetta agenzia, la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di quanto dovuto in conseguenza di tale statuizione, tenuto conto che, alla stregua dell'ordinamento dello Stato di appartenenza, la Kuna deve considerarsi ente pubblico, dovendosi pertanto qualificare come rapporto di pubblico impiego il dedotto rapporto di lavoro, e che l'esenzione della giurisdizione italiana opera non solo quando parte in causa sia uno Stato estero, ma anche un ente pubblico attraverso il quale il suddetto Stato opera per perseguire in maniera indiretta i propri fini collettivi, a nulla rilevando che in corso di causa il lavoratore abbia optato per il risarcimento in luogo della reintegrazione originariamente richiesta (e ciò a prescindere dalla ritualità di una opzione formulata prima della decisione sulla originaria domanda), giacché la domanda, pur limitata a pretese a contenuto patrimoniale, richiede pur sempre una valutazione del comportamento datoriale ostativa dell'esercizio della giurisdizione.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 giugno 2017
ESPOSIZIONE DEL FATTO 1. Con ricorso depositato il 9 marzo 2010 Cleopatra Mutinta C., nata in Zambia e cittadina italiana, adì il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l'inesistenza, la nullità e l'inefficacia e, in ogni caso, l'illegittimità del licenziamento intimatole il 5 ottobre 2006 dall'Ambasciata della Repubblica dello Zambia presso la Repubblica Italiana, avente sede in Roma, alle cui dipendenze aveva cominciato a lavorare il 3 dicembre 2004, per essere poi assunta il 6 gennaio 2005 con contratto a tempo indeterminato e inquadramento nel livello A2 del CCNL dei dipendenti di Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/06/1999, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Rel. Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
KUNA-KUWAIT NEWS AGENCY, in persona del sostituto direttore generale Mohammad A. ER, elettivamente domiciliato in Roma, via F.S.Nitti 11, presso l'avv. Bruno Bertucci, come da procura speciale rilasciata il 29 marzo 1998, legalizzata dall'Ambasciata d' Italia in Kuwait;
- ricorrente -
contro
IT MU, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n.8, presso lo studio dell'avv. Roberto Muggia, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per il regolamento preventivo di giurisdizione sul ricorso al Pretore di Roma depositato il 3 luglio 1992 R.G. 95585/92. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Giuseppe Ianniruberto;
uditi gli avv. Bruno Bertucci e Roberto Muggia;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale dott. Paolo Dettori, che ha concluso per il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma del 3 luglio 1992 US TA, di origine irachena, cittadino italiano dal settembre 1987, riferiva di essere stato assunto dalla Kuna - Kuwait News Agency, agenzia di stampa del Kuwait, con formale contratto a termine del 18 dicembre 1989, con le mansioni di segretario;
di aver effettivamente lavorato fino al 31 dicembre 1991, data per la quale gli era stata intimata la cessazione del rapporto.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiedeva che, previa dichiarazione di nullità/illegittimità del licenziamento, venisse ordinata la reintegrazione (ovvero, in subordine, la riassunzione) nel posto di lavoro, con la condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto in conseguenza di tale statuizione, nonché di somme varie per indennità di lavoro non riscosse (differenza paga, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, lavoro straordinario, t.f.r.).
La Kuna nel costituirsi ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed, in ogni caso, ha chiesto il rigetto della domanda.
In pendenza del giudizio la predetta agenzia ha proposto regolamento preventivo allo scopo di sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Resiste con controricorso TA US.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
2. La prima questione che, in ordine logico, si pone all'esame di questa Corte è quella, accennata nella memoria difensiva del TA US, con la quale questi prospetta l'inammissibilità del proposto regolamento per l'abrogazione dell'art. 37 cpv. c.p.c., con la conseguenza che la questione di giurisdzione potrebbe essere proposta solo all'interno dei normali mezzi di impugnazione. La questione è stata già risolta da queste sezioni unite (Cass. 1 febbraio 1999 n. 6 S/U), le quali hanno ritenuto che per effetto della l. 31 maggio 1995 n. 218, la disciplina del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero ha subito uno spostamento meramente tipografico, nel senso che l'art. 11 della stessa legge continua a disciplinare le modalità del rilievo del difetto di giurisdizione, senza apportare innovazioni significative e senza ridurre l'ambito delle materie, alle quali l'art. 41 c.p.c. si applica, per cui, tenuto conto del carattere recettizio del rinvio operato da tale norma e del perdurare nel sistema del diritto internazionale privato della rilevabilità di ufficio del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, resta in vigore lo strumento del regolamento preventivo per risolvere con immediatezza la questione dedotta nel presente giudizio.
3. Passando all'esame del problema sollevato dall'agenzia kuwaitana, queste sezioni ritengono che la presente controversia trae origine da un rapporto di pubblico impiego, per essere ente pubblico la parte ricorrente.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che con decreto legge 6 ottobre 1976 n. 70 venne costituita un'istituzione pubblica con personalità giuridica sotto il nome di "Agenzia Notiziaria Kuwaitiana" e sotto la sovraintendenza del Ministro dell'Informazione (art.1); che il direttore generale dell'Agenzia viene designato con decreto, in seguito ad una presentazione del Ministero dell'informazione (art.9); che l'Agenzia ha uno statuto interno, che viene decretato in seguito alla proposta del suo Consiglio d' Amministrazione e alla presentazione del Ministro dell'informazione (art. 10); che gli impiegati e il personale dell'Agenzia sono soggetti ai regolamenti della legge del pubblico impiego civile e della legge dell'impiego governativo (art. 11);
che le risorse dell'Agenzia sono composte da stanziamenti dello Stato e che tutti gli introiti netti confluiscono nella cassa generale dello Stato (art.13); che i debiti dell'Agenzia hanno le stesse distinzioni di quelli governativi...ed essi vengono pagati con gli stessi metodi usati per riscossioni dello Stato (art.15). Lo statuto interno dell'Agenzia, che è stato approvato con decreto 18 maggio 1978, nel richiamare la legge per la preparazione del pubblico bilancio e quella relativa al pubblico impiego civile, ne disciplina il funzionamento, ribadendo lo stretta dipendenza dalle autorità governative, alle quali va presentato il rapporto annuale sulle attività svolte (art. 4) e che provvedono anche alla nomina del vice direttore generale (art. 6). È poi previsto che, per pareggiare il bilancio preventivo, si tien conto degli incassi dell'Agenzia per la sua attività e delle somme richieste allo stato (art.8) e che il bilancio è poi esaminato e convalidato dagli organi competenti del Ministro della finanza (art. 9).
Infine l'art. 40 dispone che al Ministro dell'Informazione spetta il compito di attuare il decreto e di renderlo vigente a partire dalla sua data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Orbene, premesso che, per qualificare la natura di un ente bisogna richiamarsi alla posizione che esso assume nell'ambito dell'ordinamento dello stato di appartenenza (cfr. tra le più recenti Cass. sez. un. 20 aprile 1998 n. 4017 e 18 dicembre 1998 n. 12704), dall'insieme degli elementi, come sopra riferiti, deve essere riconosciuta la natura pubblica sia del Kuna, che del rapporto istituito con la controparte.
Pervenuti a questo risultato, non resta che richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale il principio della esenzione dalla giurisdizione italiana opera non solo quando parte in causa sia uno stato estero, ma anche un ente pubblico attraverso il quale lo stesso stato opera per perseguire in maniera indiretta i propri fini collettivi (tra le varie conformi Cass. 6 giugno 1974 n. 1653, 4 giugno 1986 n. 3733, 20 novembre 1989 n. 4968, 13 febbraio 1991 n. 1513, 24 settembre 1993 n. 9675, 8 giugno 1994 n. 5565, 3 febbraio 1996 n. 919, 9 settembre 1997 n. 8768, 12 dicembre 1998 n. 12704). Nè vale osservare, come si assume dalla difesa del TA US, che, costituendo oggetto della domanda il pagamento di indennità di lavoro, la controversia avrebbe natura esclusivamente patrimoniale, come tale sottoposta alla cognizione del giudice italiano. Su questo aspetto del problema, questa Corte, nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare il riconoscimento dell'immunità dello stato estero e la tutela dei diritti dei cittadini lavoratori, a far tempo da Cass. 15 maggio 1989 n. 2329, ha accolto il criterio secondo cui il limite dell'immunità va individuato nella idoneità o meno della decisione, richiesta al giudice, ad interferire effettivamente e concretamente nel nucleo essenziale delle funzioni dello stato (o ente pubblico) straniero. Nell'ulteriore elaborazione giurisprudenziale si è precisato che, pur in presenza di mansioni correlate alle attività istituzionali dell'ente sovrano, la immunità ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale, sempre che il riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello stato o ente straniero. Alla stregua di tale principio non è controversa la esclusione della giurisdizione nel caso di domanda diretta alla reintegrazione nel posto di lavoro (tra le varie conformi Cass. 19 aprile 1990 n. 3248, 18 novembre 1992 n. 12315, 8 giugno 1994 n. 5565, 21 aprile 1995 n. 4463), ovvero diretta al riconoscimento di un trattamento economico più favorevole per lo svolgimento di mansioni superiori (Cass. 16 gennaio 1990 n. 145, 9 settembre 1997 n. 8768). In questo stesso ordine di idee si colloca Cass. 28 novembre 1991 n. 12771, che, partendo dalla considerazione che compete al giudice il riscontro degli elementi costitutivi dell'azione, al di là delle prospettazioni delle parti, ha affermato che il collegamento tra petitum e causa petendi può richiedere una valutazione ed una decisione ostativa all'esercizio della giurisdizione: questo si verifica nel caso in cui una pretesa meramente pecuniaria richieda una indagine sul comportamento tenuto dal datore di lavoro in occasione del licenziamento, dato che una siffatta indagine investe in modo diretto l'esercizio di poteri pubblicistici relativi alla organizzazione degli uffici ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
In questa situazione, anche alla luce della più rigorosa giurisprudenza in tema di individuazione del nocciolo essenziale delle funzioni, rispetto al quale si configura la immunità dalla giurisdizione, la tesi del TA US non può essere accolta, in quanto, indipendentemente dal problema della ritualità della domanda di opzione formulata nel corso del giudizio e prima di una decisione sulla originaria domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, l'indagine richiesta al giudice è pur sempre quella di una valutazione del comportamento datoriale, nella specie preclusa al giudice adito.
In base alla esposta ricostruzione dei termini del problema, del tutto irrilevanti sono le varie argomentazioni formulate dal controricorrente circa il luogo di conclusione e di esecuzione del contratto, la disciplina sostanziale del rapporto, la validità della clausola del contratto individuale con la quale era convenuta la competenza dell'autorità giudiziaria del Kuwait, per l'assorbente considerazione che, in quanto ente pubblico, la Kuna comunque non poteva essere convenuta dinanzi al giudice italiano.
4. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma, 11 febbraio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 GIUGNO 1999.