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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO Parte_1 P.IVA_1 BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_2 C.F._1 FERDINANDO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO
Parte_3 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO BERARDO e Parte_4 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_5 C.F._2 FERDINANDO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO Parte_6 C.F._3 BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_7 C.F._4
FERDINANDO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A 64100
TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
MASTRANGELO LICIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Volturno, 8 64026 Roseto degli Abruzzipresso il difensore avv. MASTRANGELO LICIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr
I clienti e soci di società personale cliente di ocietà immobiliare , CP_3 immobiliare di Parte_3 Parte_2 Parte_2 Parte_7 chiedono al tribunale di Teramo di ricalcolare il TAEG del Parte_5 Parte_6 contratto di mutuo fondiario repertorio 167005 stipulato il 3 marzo 2011 giusto atto per avvocato notaio in Alba Adriatica, ed accertarne la natura usuraria;
quanto alle pattuizioni Persona_1 aventi ad oggetto la determinazione di penali e commissioni per l'estinzione e lo risoluzione anticipate di mutui e frazionamenti e quindi dichiarare non dovuto alcun interesse e condannare la banca al ristorno, espunzione o ripetizione degli interessi;
in subordine determinarne la indeterminatezza e applicare i tassi sostitutivi;
accertare i saldi contabili dei due rapporti di conto corrente7731.26filiale di Teramo assistito da linee di credito e girato a sofferenza e 7999,90 determinando gli stessi alla attualità o alla data della loro cessazione, espungendo anatocismo, commissioni di massimo scoperto, antergazione e postergazione e condanna alle relative restituzioni (come da perizia di parte). Contr
La fferma che nessuna ripetizione o ristorno può essere riconosciuta, e chiede in riconvenzionale euro 671952,47 di cui gli attori risultano debitori;
diminuito a 401 mila euro circa in corso di causa per l'escussione i un pegno. Contesta che la produzione a sostegno delle domande attrici è stata proposta fuori termine e priva di indice, domande incompatibili con il comportamento di debitori e garanti che per anni hanno rispettato regolarmente e senza eccepire alcunché le norme contrattuali, nel merito manca ogni prova e la riconvenzionale si basa su prove consistite nelle erogazioni commesse dagli stessi attori. Nega che vi sia mai stato il superamento del tasso soglia. condotta istruttoria con consulenza tecnica di ufficio , fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.Quanto al conto anticipi 655199611 nella documentazione è presente la pattuizione scritta del 29 marzo 2011sottoscritta dal correntista con la quale la banca regolamenta l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto o commissione di utilizzo sull'importo dell'anticipazione pari allo 0,500%, di conseguenza il CTU non ha modificato gli addebiti a tale titolo del ricalcolo delle competenze. Con la pattuizione sottoscritta del 29 marzo 2011risultano regolarmente pattuiti ed applicati gli interessi passivi agli anticipi concessi su detto conto. Il conto corrente 7999.90 è stato verosimilmente chiuso o girato a sofferenza il 21 dicembre 2015, saldo finale indicato nell'ultimo estratto conto trimestrale disponibile. Qui vi è l'indicazione della commissione di massimo scoperto ma non specifica le modalità di calcolo e di capitalizzazione. Tale commissione non è stata applicata sulla parte rimasta disponibile e non utilizzata. Le commissioni sono state enucleate dal ricalcolo per l'intero periodo.Con la pattuizione sottoscritta del 29 ottobre 2002 risultano regolarmente pattuiti ed applicati gli interessi passivi su detto conto, e quindi nessuna modifica è stata applicata al calcolo degli interessi passivi per l'intero periodo.Anche il conto 7731- 26 è verosimilmente stato chiuso o girato a sofferenza il 22 dicembre 2015. Anche per questo conto il CTU ha enucleato le commissioni massimo scoperto. In vari trimestri il TEG ha superato il tasso soglia e quindi il ricalcolo è stato effettuato senza alcun interesse. Gli interessi passivi sono determinati per iscritto. La capitalizzazione è reciproca;
dopo il 14 è stata adottata dal
CTU la capitalizzazione semplice . Agli atti non è presente alcuna documentazione comprovante la concessione, da parte della banca, di alcun affidamento;
tuttavia, dall'analisi degli estratti conto pagina 3 di 8 trimestrali si evidenzia che il conto corrente risulta avere costantemente, fin dall'inizio del periodo in esame, un saldo negativo ed inoltre, dal 6 novembre 1997 è facilmente desumibile dagli estratti conto trimestrali la presenza di affidamenti, in base al quale vengono applicati al correntista tassi di interesse differenti per numeri debitori maturati sotto tale soglia e oltre tale limite;
il consulente tecnico ha identificato come atto interruttivo della prescrizione l'atto di citazione del 13 maggio
2016. Il mutuo fondiario repertorio 167005 raccolta 41373del 3 marzo 2011 non risulta mai essere superiore al tasso di soglia usuraria e non è stata pagata alcuna commissione a titolo di estinzione anticipata. Per il mutuo fondiario del 29 luglio 2011 repertorio 167849 e raccolta 41924 ove si estinguesse il finanziamento dalla prima rata si sarebbe in presenza con l'applicazione della clausola di estinzione anticipata ad usura originaria. Non è presente alcuna prova di pagamento della commissione a titolo di estinzione anticipata. Va però rammentato che, alla luce di Cassazione
18497/24, Ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Correttamente, dunque, la Corte di appello - ha osservato la Suprema Corte - ne ha escluso la appartenenza ai costi collegati all'erogazione del credito e, dunque, la sua rilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione). Lo stesso quindi vale per gli altri mutui. Quindi, in conclusione, a favore della risulta un conto, rettificato, pari ad euro CP_1
177,698,10. E tale somma, non la maggiore richiesta dalla Banca, deve essere dichiarato ammontare il debito;
in quanto si tiene conto della espunzione degli interessi, nonché della indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto, come sopra evidenziate dal Ctu;
cui il Ctp contrappone che risulterebbero dovute, ma non convince rispetto al metodo usato dal Ctu;
evidentemente non sono state ben contrattualizzate le commissioni di massimo scoperto che si applicano non sulla parte di scoperto effettivamente applicato con percentuali predeterminate;
quanto al calcolo della usura, nulla contrappone in concreto il Ctp. Nei conti correnti, infatti, a differenza che nei mutui, tutte le voci, spese, oneri ed interessi, confluiscono a determinare gli interessi passivi, per cui non può distinguersi mora da interesse corrente. Si tratta di sanzione, quella di considerare il conto con trimestri usurari come senza interessi, per cui si adotta il calcolo utilizzato dal Ctu. Ed infatti, la sostiene che è stato accertato che le commissioni di massimo scoperto sono valide ed efficaci, CP_1 ma non ha controbattuto il corretto metodo di matematica finanziaria sviluppato dal Ctu. Nella comparsa conclusionale si sostiene che il Ctu non ha evidenziato differenze di ricalcolo nel saldo della banca;
che però risulta zero, e non 109.183,20; qui vi è un equivoco di fondo, mentre il Ctu fa riferimento agli estratti conto trimestrali, l'ultimo del quale è molto prima del documento ex art. 50 tub, che dà solo conto della somma passata a contenzioso, ma non dà atto perché. Nella prassi bancaria, il funzionamento del conto anticipi prevede la girocontazione, sul conto corrente ordinario, delle competenze proprie del conto corrente anticipi. Ogni trimestre viene effettuata "la girocontazione delle competenze" ossia, un'operazione tecnica svolta dalla banca che calcola gli interessi passivi, le spese di conto e la CMS relative al conto anticipi per poi addebitarle direttamente sul conto ordinario. I diversi conti possono essere connessi funzionalmente o del tutto indipendenti. Nella prima ipotesi, il saldo passivo del conto per anticipo fatture non integra una posizione debitoria autonoma rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza. Viceversa, pagina 4 di 8 laddove la linea di credito per anticipazioni su fatture sia autonoma, il saldo del conto anticipi rappresenta realmente il capitale anticipato e non rimborsato, costituendo una posizione debitoria differenziata rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza. Solo in quest'ultima ipotesi, il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi", potrà essere oggetto di un'azione giudiziaria autonoma, svincolata dall'accertamento relativo al conto corrente di corrispondenza. ( Corte di Appello Bari, 1454/23). Non è il caso di specie;
non a caso, a differenza che gli altri conti, per questo conto come documentazione esiste ed è stato solo riportato il documento ex art. 50 Tub, che per inciso dà solo conto della cifra da passare a contenzioso e quindi non sarebbe nemmeno stato idoneo per una autonoma azione giudiziaria come richiesta da decreto ingiuntivo;
per cui se il ctu lo ha considerato all'esame della completa documentazione degli estratti conto trimestrali a zero è evidente che si tratta di un conto appoggio, conteggiato con i due conti correnti principali. Lo stesso ctp dà atto che nessuna rettifica è stata effettuata al saldo finale degli estratti conto;
siccome è riportato saldo 0, si sarebbe ben accorto dell'errore materiale, ove il saldo di quel conto avesse lo stesso tenore del conteggio passato in sofferenza, che riportava 109.183,20; così non è stato e pertanto deve ripetersi che il saldo banca non rettificato è zero. seguito della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24675/2017, avente ad oggetto un contratto di mutuo e certamente estensibile anche ad un rapporto di conto corrente affidato, l'usura sopravvenuta non ha più alcun rilievo, dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale pattuizione usuraria dei tassi di interesse. Come noto, infatti, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto:
'allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto'.Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815 c.c., comma 2, - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108.
Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; "ai fini dell'applicazione" del quale, però, non può farsi a meno perchè così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il "momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
pagina 5 di 8 Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perchè in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1. E non è fuori luogo rammentare che anche la giurisprudenza penale di questa Corte nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. 5^ pen. 16/01/2013, n. 8353).
Tale esegesi delle disposizioni della L. n. 108, non contrasta, inoltre, con la loro ratio.
Una parte della dottrina attribuisce alla L. n. 108, una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi.
Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge e come ha affermato anche la Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata. Il meccanismo di definizione del tasso soglia è basato infatti - lo si è accennato più sopra - sulla rilevazione periodica dei tassi medi praticati dagli operatori, sicchè esso è configurato dalla legge come un effetto, non già una causa, dell'andamento del mercato.
Con tale ratio è senz'altro coerente una disciplina che dà rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente.
Un ulteriore argomento utilizzato dei sostenitori della configurabilità dell'usura sopravvenuta e ripreso anche da Cass. Sez. 1^ 9405/2017, cit., è basato su un passaggio della motivazione della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2002, in cui i giudici, dopo avere escluso l'irragionevolezza dell'interpretazione autentica e la sua incompatibilità con il dato testuale, osservano: "Restano, invece, evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali". Poichè, si è osservato, tale affermazione non è un mero obiter dictum, bensì parte della ratio decidendi, essa è vincolante per l'interprete e impone di considerare illecita - ancorchè non penalmente, nè a pena della gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2, - la pretesa del pagamento di interessi a un tasso convenzionale divenuto nel tempo superiore al tasso soglia.
Non conta qui approfondire se il passaggio in questione rientri o meno nella ratio della decisione dalla Corte costituzionale. Basterà osservare che esso contiene un'affermazione indubbiamente esatta, ma non contrastante con le conclusioni sopra raggiunte circa la validità ed efficacia della previsione contrattuale di un tasso d'interesse che finisca poi col superare il tasso soglia nel corso del rapporto. E' evidente, infatti, che far salva la validità ed efficacia della clausola contrattuale non significa negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano gli specifici presupposti;
significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla invalidità o inefficacia della clausola in questione.
Deve perciò concludersi che è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della L. n.
108 del 1996, diverse dall'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore.
pagina 6 di 8 . L'illiceità della pretesa, tuttavia, è stata argomentata da una parte della dottrina anche su basi diverse, ossia valorizzando, piuttosto che il meccanismo della sostituzione automatica di clausole ai sensi dell'art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2, il principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione dei contratti, di cui all'art. 1375 c.c., per il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia dell'usura come determinata al momento del pagamento stesso, perchè in quel momento quel tasso non potrebbe essere promesso dal debitore e il denaro frutterebbe al creditore molto di più di quanto frutti agli altri creditori in genere.
Neppure detta tesi persuade.
Viene a suo sostegno richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo impone un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., per il quale ciascuna delle parti del rapporto è tenuta ad agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto stabilito da singole norme di legge (Cass. Sez. 3^ 30/07/2004, n. 14605; Cass. Sez. 1^
06/08/2008, n. 21250; Cass. Sez. U. 25/11/2008, n. 28056; Cass. Sez. 1^ 22/01/2009, n.
1618; Cass. Sez. 3^ 10/11/2010, n. 22819).
Va però osservato che la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'"esecuzione del contratto" stesso (art. 1375 c.c.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sè considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sè di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto.
Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
"Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della
L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". ( citazione della sentenza, pure invocata da parte convenuta, delle Sezioni
Unite 24675/17). Tale sentenza, però, si applica esclusivamente ai rapporti di mutuo, non di conto corrente;
ove le condizioni possono anche mutare unilateralmente, e le parti non sono vincolate alle condizioni originarie;
e quindi lo sconfinamento per alcuni trimestri del tasso soglia assume valore esclusivo di comportamento contrario ai doveri di correttezza e trasparenza, a differenza che nel mutuo, ove il piano di ammortamento originario è accettato dalle parti e tendenzialmente non muta. Ne consegue pertanto che vanno confermate le conclusioni cui è giunto il Ctu. Ovviamente, essendo intervenuto il fallimento, tale sentenza non può che essere dichiarativa, dovendosi insinuare per tale somma la nel fallimento, CP_1 essendo questo un debito di massa e non in prededuzione, ed essendo la causa stata riassunta dal per la parte attiva che il avrebbe potuto incamerare. Parte_8 Parte_8
pagina 7 di 8 Soccombente è parte attrice;
pertanto le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge le domande di immobiliare 3 g Snc, e soci, , , Parte_2 Parte_5
, e ora fallimento, di snc e soci;
nonché immobiliare Parte_6 Controparte_4
dichiara che il debito della Snc in bonis e dei soci è di euro 177.698,10. Condanna la Pt_9 massa alle spese di lite, che si liquidano, come da richiesta effettuata da parte convenuta ed attrice in riconvenzionale , in 9 mila euro per compensi, oltre Controparte_1 esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 29 Gennaio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2126/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO Parte_1 P.IVA_1 BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_2 C.F._1 FERDINANDO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO
Parte_3 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO BERARDO e Parte_4 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_5 C.F._2 FERDINANDO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI FERDINANDO Parte_6 C.F._3 BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_7 C.F._4
FERDINANDO BERARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. MOLINARI 2/A 64100
TERAMOpresso il difensore avv. DI FERDINANDO BERARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
MASTRANGELO LICIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Volturno, 8 64026 Roseto degli Abruzzipresso il difensore avv. MASTRANGELO LICIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr
I clienti e soci di società personale cliente di ocietà immobiliare , CP_3 immobiliare di Parte_3 Parte_2 Parte_2 Parte_7 chiedono al tribunale di Teramo di ricalcolare il TAEG del Parte_5 Parte_6 contratto di mutuo fondiario repertorio 167005 stipulato il 3 marzo 2011 giusto atto per avvocato notaio in Alba Adriatica, ed accertarne la natura usuraria;
quanto alle pattuizioni Persona_1 aventi ad oggetto la determinazione di penali e commissioni per l'estinzione e lo risoluzione anticipate di mutui e frazionamenti e quindi dichiarare non dovuto alcun interesse e condannare la banca al ristorno, espunzione o ripetizione degli interessi;
in subordine determinarne la indeterminatezza e applicare i tassi sostitutivi;
accertare i saldi contabili dei due rapporti di conto corrente7731.26filiale di Teramo assistito da linee di credito e girato a sofferenza e 7999,90 determinando gli stessi alla attualità o alla data della loro cessazione, espungendo anatocismo, commissioni di massimo scoperto, antergazione e postergazione e condanna alle relative restituzioni (come da perizia di parte). Contr
La fferma che nessuna ripetizione o ristorno può essere riconosciuta, e chiede in riconvenzionale euro 671952,47 di cui gli attori risultano debitori;
diminuito a 401 mila euro circa in corso di causa per l'escussione i un pegno. Contesta che la produzione a sostegno delle domande attrici è stata proposta fuori termine e priva di indice, domande incompatibili con il comportamento di debitori e garanti che per anni hanno rispettato regolarmente e senza eccepire alcunché le norme contrattuali, nel merito manca ogni prova e la riconvenzionale si basa su prove consistite nelle erogazioni commesse dagli stessi attori. Nega che vi sia mai stato il superamento del tasso soglia. condotta istruttoria con consulenza tecnica di ufficio , fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.Quanto al conto anticipi 655199611 nella documentazione è presente la pattuizione scritta del 29 marzo 2011sottoscritta dal correntista con la quale la banca regolamenta l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto o commissione di utilizzo sull'importo dell'anticipazione pari allo 0,500%, di conseguenza il CTU non ha modificato gli addebiti a tale titolo del ricalcolo delle competenze. Con la pattuizione sottoscritta del 29 marzo 2011risultano regolarmente pattuiti ed applicati gli interessi passivi agli anticipi concessi su detto conto. Il conto corrente 7999.90 è stato verosimilmente chiuso o girato a sofferenza il 21 dicembre 2015, saldo finale indicato nell'ultimo estratto conto trimestrale disponibile. Qui vi è l'indicazione della commissione di massimo scoperto ma non specifica le modalità di calcolo e di capitalizzazione. Tale commissione non è stata applicata sulla parte rimasta disponibile e non utilizzata. Le commissioni sono state enucleate dal ricalcolo per l'intero periodo.Con la pattuizione sottoscritta del 29 ottobre 2002 risultano regolarmente pattuiti ed applicati gli interessi passivi su detto conto, e quindi nessuna modifica è stata applicata al calcolo degli interessi passivi per l'intero periodo.Anche il conto 7731- 26 è verosimilmente stato chiuso o girato a sofferenza il 22 dicembre 2015. Anche per questo conto il CTU ha enucleato le commissioni massimo scoperto. In vari trimestri il TEG ha superato il tasso soglia e quindi il ricalcolo è stato effettuato senza alcun interesse. Gli interessi passivi sono determinati per iscritto. La capitalizzazione è reciproca;
dopo il 14 è stata adottata dal
CTU la capitalizzazione semplice . Agli atti non è presente alcuna documentazione comprovante la concessione, da parte della banca, di alcun affidamento;
tuttavia, dall'analisi degli estratti conto pagina 3 di 8 trimestrali si evidenzia che il conto corrente risulta avere costantemente, fin dall'inizio del periodo in esame, un saldo negativo ed inoltre, dal 6 novembre 1997 è facilmente desumibile dagli estratti conto trimestrali la presenza di affidamenti, in base al quale vengono applicati al correntista tassi di interesse differenti per numeri debitori maturati sotto tale soglia e oltre tale limite;
il consulente tecnico ha identificato come atto interruttivo della prescrizione l'atto di citazione del 13 maggio
2016. Il mutuo fondiario repertorio 167005 raccolta 41373del 3 marzo 2011 non risulta mai essere superiore al tasso di soglia usuraria e non è stata pagata alcuna commissione a titolo di estinzione anticipata. Per il mutuo fondiario del 29 luglio 2011 repertorio 167849 e raccolta 41924 ove si estinguesse il finanziamento dalla prima rata si sarebbe in presenza con l'applicazione della clausola di estinzione anticipata ad usura originaria. Non è presente alcuna prova di pagamento della commissione a titolo di estinzione anticipata. Va però rammentato che, alla luce di Cassazione
18497/24, Ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. (Correttamente, dunque, la Corte di appello - ha osservato la Suprema Corte - ne ha escluso la appartenenza ai costi collegati all'erogazione del credito e, dunque, la sua rilevanza quale componente di uno degli elementi in comparazione). Lo stesso quindi vale per gli altri mutui. Quindi, in conclusione, a favore della risulta un conto, rettificato, pari ad euro CP_1
177,698,10. E tale somma, non la maggiore richiesta dalla Banca, deve essere dichiarato ammontare il debito;
in quanto si tiene conto della espunzione degli interessi, nonché della indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto, come sopra evidenziate dal Ctu;
cui il Ctp contrappone che risulterebbero dovute, ma non convince rispetto al metodo usato dal Ctu;
evidentemente non sono state ben contrattualizzate le commissioni di massimo scoperto che si applicano non sulla parte di scoperto effettivamente applicato con percentuali predeterminate;
quanto al calcolo della usura, nulla contrappone in concreto il Ctp. Nei conti correnti, infatti, a differenza che nei mutui, tutte le voci, spese, oneri ed interessi, confluiscono a determinare gli interessi passivi, per cui non può distinguersi mora da interesse corrente. Si tratta di sanzione, quella di considerare il conto con trimestri usurari come senza interessi, per cui si adotta il calcolo utilizzato dal Ctu. Ed infatti, la sostiene che è stato accertato che le commissioni di massimo scoperto sono valide ed efficaci, CP_1 ma non ha controbattuto il corretto metodo di matematica finanziaria sviluppato dal Ctu. Nella comparsa conclusionale si sostiene che il Ctu non ha evidenziato differenze di ricalcolo nel saldo della banca;
che però risulta zero, e non 109.183,20; qui vi è un equivoco di fondo, mentre il Ctu fa riferimento agli estratti conto trimestrali, l'ultimo del quale è molto prima del documento ex art. 50 tub, che dà solo conto della somma passata a contenzioso, ma non dà atto perché. Nella prassi bancaria, il funzionamento del conto anticipi prevede la girocontazione, sul conto corrente ordinario, delle competenze proprie del conto corrente anticipi. Ogni trimestre viene effettuata "la girocontazione delle competenze" ossia, un'operazione tecnica svolta dalla banca che calcola gli interessi passivi, le spese di conto e la CMS relative al conto anticipi per poi addebitarle direttamente sul conto ordinario. I diversi conti possono essere connessi funzionalmente o del tutto indipendenti. Nella prima ipotesi, il saldo passivo del conto per anticipo fatture non integra una posizione debitoria autonoma rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza. Viceversa, pagina 4 di 8 laddove la linea di credito per anticipazioni su fatture sia autonoma, il saldo del conto anticipi rappresenta realmente il capitale anticipato e non rimborsato, costituendo una posizione debitoria differenziata rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza. Solo in quest'ultima ipotesi, il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi", potrà essere oggetto di un'azione giudiziaria autonoma, svincolata dall'accertamento relativo al conto corrente di corrispondenza. ( Corte di Appello Bari, 1454/23). Non è il caso di specie;
non a caso, a differenza che gli altri conti, per questo conto come documentazione esiste ed è stato solo riportato il documento ex art. 50 Tub, che per inciso dà solo conto della cifra da passare a contenzioso e quindi non sarebbe nemmeno stato idoneo per una autonoma azione giudiziaria come richiesta da decreto ingiuntivo;
per cui se il ctu lo ha considerato all'esame della completa documentazione degli estratti conto trimestrali a zero è evidente che si tratta di un conto appoggio, conteggiato con i due conti correnti principali. Lo stesso ctp dà atto che nessuna rettifica è stata effettuata al saldo finale degli estratti conto;
siccome è riportato saldo 0, si sarebbe ben accorto dell'errore materiale, ove il saldo di quel conto avesse lo stesso tenore del conteggio passato in sofferenza, che riportava 109.183,20; così non è stato e pertanto deve ripetersi che il saldo banca non rettificato è zero. seguito della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24675/2017, avente ad oggetto un contratto di mutuo e certamente estensibile anche ad un rapporto di conto corrente affidato, l'usura sopravvenuta non ha più alcun rilievo, dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale pattuizione usuraria dei tassi di interesse. Come noto, infatti, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto:
'allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto'.Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815 c.c., comma 2, - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108.
Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; "ai fini dell'applicazione" del quale, però, non può farsi a meno perchè così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il "momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
pagina 5 di 8 Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perchè in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1. E non è fuori luogo rammentare che anche la giurisprudenza penale di questa Corte nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. 5^ pen. 16/01/2013, n. 8353).
Tale esegesi delle disposizioni della L. n. 108, non contrasta, inoltre, con la loro ratio.
Una parte della dottrina attribuisce alla L. n. 108, una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi.
Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge e come ha affermato anche la Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata. Il meccanismo di definizione del tasso soglia è basato infatti - lo si è accennato più sopra - sulla rilevazione periodica dei tassi medi praticati dagli operatori, sicchè esso è configurato dalla legge come un effetto, non già una causa, dell'andamento del mercato.
Con tale ratio è senz'altro coerente una disciplina che dà rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente.
Un ulteriore argomento utilizzato dei sostenitori della configurabilità dell'usura sopravvenuta e ripreso anche da Cass. Sez. 1^ 9405/2017, cit., è basato su un passaggio della motivazione della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2002, in cui i giudici, dopo avere escluso l'irragionevolezza dell'interpretazione autentica e la sua incompatibilità con il dato testuale, osservano: "Restano, invece, evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali". Poichè, si è osservato, tale affermazione non è un mero obiter dictum, bensì parte della ratio decidendi, essa è vincolante per l'interprete e impone di considerare illecita - ancorchè non penalmente, nè a pena della gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2, - la pretesa del pagamento di interessi a un tasso convenzionale divenuto nel tempo superiore al tasso soglia.
Non conta qui approfondire se il passaggio in questione rientri o meno nella ratio della decisione dalla Corte costituzionale. Basterà osservare che esso contiene un'affermazione indubbiamente esatta, ma non contrastante con le conclusioni sopra raggiunte circa la validità ed efficacia della previsione contrattuale di un tasso d'interesse che finisca poi col superare il tasso soglia nel corso del rapporto. E' evidente, infatti, che far salva la validità ed efficacia della clausola contrattuale non significa negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano gli specifici presupposti;
significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla invalidità o inefficacia della clausola in questione.
Deve perciò concludersi che è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della L. n.
108 del 1996, diverse dall'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore.
pagina 6 di 8 . L'illiceità della pretesa, tuttavia, è stata argomentata da una parte della dottrina anche su basi diverse, ossia valorizzando, piuttosto che il meccanismo della sostituzione automatica di clausole ai sensi dell'art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2, il principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione dei contratti, di cui all'art. 1375 c.c., per il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia dell'usura come determinata al momento del pagamento stesso, perchè in quel momento quel tasso non potrebbe essere promesso dal debitore e il denaro frutterebbe al creditore molto di più di quanto frutti agli altri creditori in genere.
Neppure detta tesi persuade.
Viene a suo sostegno richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo impone un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., per il quale ciascuna delle parti del rapporto è tenuta ad agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto stabilito da singole norme di legge (Cass. Sez. 3^ 30/07/2004, n. 14605; Cass. Sez. 1^
06/08/2008, n. 21250; Cass. Sez. U. 25/11/2008, n. 28056; Cass. Sez. 1^ 22/01/2009, n.
1618; Cass. Sez. 3^ 10/11/2010, n. 22819).
Va però osservato che la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'"esecuzione del contratto" stesso (art. 1375 c.c.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sè considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sè di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto.
Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
"Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della
L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto". ( citazione della sentenza, pure invocata da parte convenuta, delle Sezioni
Unite 24675/17). Tale sentenza, però, si applica esclusivamente ai rapporti di mutuo, non di conto corrente;
ove le condizioni possono anche mutare unilateralmente, e le parti non sono vincolate alle condizioni originarie;
e quindi lo sconfinamento per alcuni trimestri del tasso soglia assume valore esclusivo di comportamento contrario ai doveri di correttezza e trasparenza, a differenza che nel mutuo, ove il piano di ammortamento originario è accettato dalle parti e tendenzialmente non muta. Ne consegue pertanto che vanno confermate le conclusioni cui è giunto il Ctu. Ovviamente, essendo intervenuto il fallimento, tale sentenza non può che essere dichiarativa, dovendosi insinuare per tale somma la nel fallimento, CP_1 essendo questo un debito di massa e non in prededuzione, ed essendo la causa stata riassunta dal per la parte attiva che il avrebbe potuto incamerare. Parte_8 Parte_8
pagina 7 di 8 Soccombente è parte attrice;
pertanto le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge le domande di immobiliare 3 g Snc, e soci, , , Parte_2 Parte_5
, e ora fallimento, di snc e soci;
nonché immobiliare Parte_6 Controparte_4
dichiara che il debito della Snc in bonis e dei soci è di euro 177.698,10. Condanna la Pt_9 massa alle spese di lite, che si liquidano, come da richiesta effettuata da parte convenuta ed attrice in riconvenzionale , in 9 mila euro per compensi, oltre Controparte_1 esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo, 29 Gennaio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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