TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/07/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2973/2017 R.G. vertente tra nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, quale erede (coniuge) di , nato a [...] C.F._1 Persona_1
l'otto febbraio 1947, deceduto in Rometta Marea (Me) il 27 aprile 2009, elettivamente domiciliata in Messina, Via Palermo 339/G, presso lo Studio dell'Avv. Saverio
Antonio Arena, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– attrice –
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Messina, Via M. Generali C.F._2 17, presso lo studio dell'Avv. Maria Emanuele, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Messina, Via M. Generali 17, presso lo studio dell'Avv.
Maria Emanuele, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato in Messina, Via La Farina Is.278 n.15-17, sc. H, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Barrilà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
P.I. ), in persona del Parte_4 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, elettivamente domiciliata in
Messina, Piazza Antonello, Galleria Vittorio Emanuele III, presso e nello studio dell'avvocato Francesco Ferraù, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– convenuti –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina Parte_1 CP_1
, e la società
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
assumendo che, in data 27 aprile 2009, era deceduto il proprio coniuge,
[...] PE
, che veniva colpito al capo e schiacciato da un enorme cancello di metallo che,
[...]
staccandosi dalla sede naturale ove era incardinato, gli rovinava addosso.
Deduceva che, nel relativo procedimento penale, veniva accertata la responsabilità penale dei proprietari del fondo ove si era verificato l'evento letale, e , nonchè di , Controparte_1 Parte_3 Controparte_2
operaio che stava lavorando nell'immobile.
Detti imputati, invero, venivano riconosciuti responsabili del fatto loro ascritto,
ai sensi dell'art. 589 c.p., e, con sentenza emessa dal GUP di Messina, in data 03 02
2011, venivano condannati alla pena di mesi sei di reclusione, pena sospesa. Gli stessi venivano, inoltre, condannati al risarcimento del danno cagionato alle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento di una provvisionale in favore delle stesse, quantificata nella misura di euro 10.000.
Detta sentenza veniva parzialmente confermata dalla Corte di Appello che, con sentenza del 22 aprile 2016, riconosceva un concorso di colpa a carico del PE
nella misura del 40 %.
E' emerso dagli atti che, successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 43491 del 2017, annullava senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per prescrizione, rigettando i ricorsi del e del agli CP_1 Pt_3
effetti civili e dichiarando inammissibili i ricorsi delle parti civili.
Ciò posto, l'attrice deduceva, interpellando i RR.II., di avere accertato che e avevano provveduto ad Controparte_1 Parte_3
una sistematica dismissione dei propri beni, così sottraendoli alla garanzia della stessa creditrice.
In particolare, con atto del 5 maggio 2016, in notar , Persona_2 CP_1
e , nonché coniuge del ciascuno per le quote di Pt_3 Parte_2 CP_1
rispettiva proprietà, vendevano alla società un Parte_4 determinato appezzamento di terreno, meglio descritto nell'atto, per il prezzo di euro
85.000.
Parte attrice aggiungeva, peraltro, che quel bene era stato oggetto di sequestro conservativo, poi dichiarato inefficace, di cui si dava conto nell'atto di compravendita,
ove si evidenziava, pure, che erano pendenti altri due procedimenti civili aventi ad oggetto la parziale occupazione da parte di terzi dei beni compravenduti.
L'attrice, pertanto, assumendo la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, di cui all'art. 2901 c.c., chiedeva che la compravendita fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti. Rilevava, comunque, che quell'atto di compravendita costituiva atto simulato in via assoluta.
Nelle conclusioni, chiedeva che, in via principale, si dichiarasse la simulazione assoluta dell'atto di compravendita e, in via alternativa, che fosse dichiarata l'inefficacia dell'atto, ai sensi della citata norma.
Si costituiva il che, preliminarmente, eccepiva la improcedibilità CP_1
della domanda di simulazione per non essere stato esperito il preventivo procedimento di mediazione.
Nel merito, eccepiva l'insussistenza dei presupposti di entrambe le azioni proposte dalla attrice.
Si costituiva anche il che eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto Pt_3
di citazione e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti della azione revocatoria, non esistendo il pregiudizio per la in considerazione della propria capienza Pt_1 patrimoniale e, ancor prima, non sussistendo alcuna ragione di credito, posto che l'unica, costituita dal pagamento della provvisionale, era stata già adempiuta.
Si costituiva, pure, la società convenuta che replicava, affermando, per un verso,
l'insussistenza del vantato credito e, inoltre, la mancanza di qualsiasi “consilium fraudis”, non essendo consapevole del pregiudizio che la cessione dell'immobile avesse recato al creditore, in quanto essa non era a conoscenza del procedimento che aveva portato alla condanna di e -oltre che penale- anche al CP_1 Pt_3
risarcimento del danno da reato, da liquidarsi in separata sede.
Si costituiva, infine, la che eccepiva il proprio difetto di legittimazione Pt_2
passiva, non essendo ella divenuta debitrice della in conseguenza dei citati Pt_1
procedimenti penali, l'improcedibilità dell'azione di simulazione in mancanza del procedimento di mediazione e, poi, l'insussistenza dei presupposti delle azioni esercitate dalla attrice.
All'udienza del 16 dicembre 2021, in considerazione della accertata notifica al dell'atto di citazione in forma incompleta, il Giudice, pur rilevando che la Pt_3
costituzione del predetto aveva sanato la nullità della notifica, disponeva la rinnovazione della notifica al . Pt_3
Parte attrice procedeva alla notifica di un atto di citazione in riassunzione al il quale, però, nelle note difensive immediatamente successive, rilevava che il Pt_3
detto atto di citazione in riassunzione, non soltanto non risultava firmato digitalmente dall'Avv. Arena, ma che il contenuto dello stesso era, con evidenza, del tutto difforme dall'atto introduttivo del giudizio originariamente notificato, in copia sia pure incompleta, in data 24/05/2017.
Pertanto, non essendo stato rispettato l'ordine del G.I. di cui all'ordinanza del
16/12/2021, il eccepiva che era stato nuovamente violato il diritto di difesa Pt_3
dell'esponente, nonostante la rimessione in termini. Insisteva, pertanto, nell'originaria eccezione di nullità dell'atto di citazione e, comunque, eccepiva ogni profilo di nullità
e/o decadenza derivanti dalla notifica del 30/01/2021, dall'irregolare sottoscrizione dell'atto di citazione in riassunzione e, pertanto, dal mancato rispetto dell'ordinanza del 16/12/2021.
Il processo proseguiva con altre udienze interlocutorie finchè, all'udienza conclusiva dell'undici luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge
29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56.
Deve essere dichiarata, preliminarmente, l'inammissibilità e la conseguente inutilizzabilità delle note difensive e dei documenti depositati dall'attrice senza l'osservanza del termine fissato dal Giudice con il decreto del 3 gennaio 2025, sui quali,
pertanto, non si è costituito il contraddittorio.
Ciò detto, l'eccezione del è, alla fine, infondata. Pt_3
Invero, posto che il Giudice, con la citata ordinanza, aveva rilevato la sanatoria della nullità in conseguenza della costituzione del predetto convenuto, deve ritenersi che costui, nonostante la prima incompleta notifica dell'atto di citazione (mancante esclusivamente delle conclusioni, tuttavia evidentemente desumibili dal tenore complessivo dell'atto, ove, nella parte argomentativa, si fa compiuto ed inequivocabile riferimento sia alla domanda di simulazione assoluta che all'azione revocatoria ) e, poi,
la successiva notifica di atto di tenore completamente diverso dalla originaria citazione,
costituendosi, fin dal primo atto difensivo, ha pienamente esercitato la propria attività
difensiva fornendo articolate repliche e contestazioni sia avverso la domanda di simulazione che avverso l'azione revocatoria.
In proposito, va rammentato che il aveva eccepito la violazione del Pt_3
proprio diritto di difesa precisando, per l'appunto, di non potere solamente comprendere, in mancanza della pagina contenente le conclusioni, se l'attore avesse svolto azione revocatoria, di simulazione o altra, ed affermando, inoltre, di contestare integralmente e punto per punto tutto quanto da parte avversa dedotto, di seguito esponendo le sue difese avverso -si ribadisce- entrambe le azioni.
Da ultimo, la notificazione dell'atto in via telematica, anche nel caso in cui sia affetto da vizi formali, quali la mancanza della firma digitale sull'atto depositato in forma cartacea, deve considerarsi sanata perchè lo scopo della notifica è stato comunque raggiunto (Cass. 18020/2024).
E' infondata, poi, la preliminare eccezione relativa al mancato svolgimento del procedimento di mediazione, perchè la domanda con cui si chiede che venga accertata la simulazione assoluta del citato contratto di compravendita non ha ad oggetto la qualificazione o l'attribuzione di diritti reali, bensì una questione di natura contrattuale (ossia la validità o meno di quell'atto negoziale), non rientrando, quindi, tra quelle per le quali è obbligatorio il tentativo di conciliazione e dunque non è improcedibile nel caso di mancato esperimento della procedura di mediazione.
In sostanza, con l'azione di simulazione assoluta di un contratto di trasferimento della proprietà di un bene, l'attore non rivendica la proprietà dello stesso né agisce per la tutela del diritto reale bensì mira a far valere la simulazione dell'atto di compravendita che pregiudica i propri diritti, al fine di poter aggredire la cosa e conseguire la soddisfazione coattiva del credito (Corte d'appello Ancona, sez. II,
12.04.2016, n. 467; Corte d'appello Venezia, 07.02.2020, n. 393; Tribunale Pavia,
14.11.2019, n. 1757).
E' inammissibile, infine, perché tardivamente formulata, l'eccezione di prescrizione dell'azione di revocazione proposta dalla società convenuta solo nelle note conclusive.
L'eccezione è comunque, infondata non avendo la società individuato correttamente la decorrenza del termine prescrizionale.
Invero, la disposizione dell'articolo 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata,
attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'articolo 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto (nel nostro caso di compravendita)
è stata data pubblicità ai terzi (nell'anno 2016), in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass. 25103/2023).
Nel nostro caso, l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nel 2017 e,
quindi, la prescrizione non è evidentemente maturata.
Nel merito, l'azione di simulazione assoluta è manifestamente infondata perché
non provata, neppure per presunzioni.
In proposito, alla base della simulazione, vi è la pattuizione tra i soggetti che mira a creare una mera apparenza giuridica, ossia un negozio non vincolante tra gli stessi e privo di qualsiasi funzione (simulazione assoluta) ovvero un negozio che dissimula un altro negozio di cui si vuole la produzione degli effetti tra le parti
(simulazione relativa). In ogni caso, il necessario elemento di collegamento tra la situazione apparente e quella reale è rappresentato dalla controdichiarazione, o accordo simulatorio, che consente di stabilire quale sia l'intento effettivo perseguito dai soggetti
(Cass. 32724/2023).
Ancora, ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio, non è
sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass.
Civ., sez. II, 20.10.2008, n. 25490). Prova che può essere fornita dal terzo anche per mezzo di presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c. (Cass. Civ., sez. I, 26.11.2008, n. 28224; Cass. Civ., sez. II,
26.11.2019, n. 30849).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante sull'asserito carattere simulato -assoluto- del contratto di vendita intercorso tra i convenuti, non articolando attività istruttoria sul punto né fornendo elementi presuntivi tali da rivestire la valenza dimostrativa di cui all'art. 2729 c.c., affinché dal fatto noto si possa risalire a quello ignoto da provare.
In particolare, manca e non è stata fornita alcuna prova della controdichiarazione, neppure ricavabile, per presunzioni, attraverso l'esame degli atti di causa, dovendosi anzi rimarcare che la società acquirente è terzo del tutto estraneo e privo di qualsiasi pregresso rapporto con le altre parti.
Invece, la domanda proposta da parte attrice, ai sensi dell'art. 2901 c.c., è fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di cui si dirà.
Com'è noto, lo scopo dell'azione revocatoria è quello di tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore tenda, in modo fraudolento, ad impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla responsabilità patrimoniale.
L'azione mira a produrre nei confronti del creditore l'inefficacia parziale e relativa dell'atto dispositivo del debitore, evitando che il bene alienato sia sottratto all'azione esecutiva dei creditori dell'alienante e giovando solo al creditore che ha esercitato l'azione. I presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria sono i seguenti: la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore al momento della proposizione dell'azione; l'eventus damni, vale a dire il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore dall'atto di disposizione, che sussiste sia quando l'atto determini un danno effettivo,
ma anche nel caso in cui vi sia un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa la eventuale solvibilità del debitore;
l'atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo (scientia damni o
consilium fraudis e partecipatio fraudis).
Occorre, pertanto, verificare, nel caso in esame, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie di cui all'art. 2901 c.c., tanto di quelli oggettivi quanto di quelli soggettivi.
Partendo dall'accertamento del diritto di credito, deve evidenziarsi che, in tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l'esistenza di una ragione od anche di una aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale, l'estinzione del reato per prescrizione -dichiarata con la richiamata sentenza della Suprema Corte-
non determina l'estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico, avendo la parte civile diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria mediante verifica dell'integrazione della fattispecie dell'illecito aquiliano, ex art. 2043 c.c. (Cass. 4668/2023). Ebbene, nel caso in esame, deve rilevarsi che l'esame degli atti posti a fondamento del processo penale evidenziano, inequivocabilmente, l'esistenza di una aspettativa di credito scaturente dai fatti -illustrati nelle citate sentenze penali, anche di merito- dai quali è emersa la sussistenza di comportamenti colpevoli imputabili al ed al . CP_1 Pt_3
Invero, qualora sia stata pronunciata, in primo o in secondo grado, la condanna,
anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile ed il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, confermi la sentenza impugnata ai soli effetti civili, una tale decisione, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto,
l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti (Cass. 19389/2019).
In particolare, è emerso che il ed il diedero incarico a tale CP_1 Pt_3
di attraversare con un bobcat il terreno -di cui essi erano divenuti aggiudicatari CP_2
in seguito alla vendita immobiliare eseguita in sede fallimentare il 19.12.2008 e del quale avevano di fatto già acquisito il possesso-, così producendo la deformazione del binario del cancello, aperto con la pala del mezzo, agendo direttamente sulla struttura di quest'ultimo e provocando la deformazione della porzione superiore del rifascio in ferro dell'anta del cancello, poi rovinata sul che, per tale causa, decedeva. PE Nelle sentenze penali, era stato accertato, poi, il pessimo stato di manutenzione del cancello e del binario di scorrimento e, pertanto, se gli imputati avessero messo in sicurezza il cancello, assicurandolo anche con interventi provvisori, l'evento non si sarebbe verificato.
Ciò detto e considerato che, certamente, non poteva essere considerato come credito tutelabile quello, pari ad euro 10.000,00, costituito dalla provvisionale
-peraltro, regolarmente pagata- liquidata dal primo Giudice penale, proprio per la sua natura provvisoria, l'aspettativa del credito può dirsi sussistente, per quel che interessa,
già con la sentenza del GUP del 3 febbraio 2011, venendo, poi, ribadita con la sentenza della Corte di Appello del 22 aprile 2016 e con quella del Supremo Collegio del 2017,
che, nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, agli effetti civili ha confermato il giudizio di colpevolezza del e del , CP_1 Pt_3
rigettando i loro ricorsi.
Inoltre, nel 2014, risulta anche iniziato il procedimento civile per la liquidazione dei danni conseguenti al reato.
Accertata, quindi, la qualità di creditore dell'odierna attrice, nella qualità di erede della vittima, nei confronti di e , occorre Controparte_1 Parte_3
adesso verificare la sussistenza degli ulteriori presupposti dell'azione revocatoria.
Innanzitutto, deve ritenersi la sussistenza del requisito oggettivo dell'azione ex
art. 2901 c.c.: l'eventus damni. In linea di principio, ai fini della sussistenza dell'eventus damni, l'attore ha l'onere di provare il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740, co. 1, c.c.
A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore spetta poi al debitore dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, la capienza del proprio patrimonio (Cass. 21808/2015, 17096 /2014 e
24757/2008).
Più in particolare, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione ed anche di occultamento del denaro (Cass. 27986/2024 e 6384/2019).
In sostanza, il creditore si ritiene pregiudicato non solo quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, ma anche nell'ipotesi in cui il creditore, a seguito dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe, ovvero quando sussista un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. Ciò in quanto l'azione revocatoria ha la funzione, non solo di ricostituire la garanzia generica del patrimonio del debitore assicurata al creditore, ma anche di garantire uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia;
non è quindi richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo, si ribadisce, il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e può essere sufficiente, a tal fine, una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, a seguito della dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili.
A questo punto, come anticipato, è dunque onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore e, dunque, che il suo atto dispositivo non abbia determinato alcun effetto pregiudizievole per il creditore
(Cass. 23913/2019).
Ebbene, nella specie, parte attrice ha compiutamente dimostrato che l'atto di disposizione posto in essere dai debitori ha determinato una maggiore dispendiosità,
difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, compromettendo, quindi, la sua garanzia patrimoniale generica mentre, per converso, i debitori non hanno dimostrato la sufficiente capienza del loro patrimonio. Invero, la sostituzione dell'immobile con il denaro derivante dalla compravendita ha indubbiamente comportato una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione ed anche di occultamento del denaro ricevuto dai debitori, indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo.
Pertanto, sotto questo profilo, l'atto dispositivo posto in essere dai debitori ha,
evidentemente, esposto a rischio il soddisfacimento del credito, atteso che vi è stato un effettivo depauperamento del patrimonio dei debitori che ha reso quantomeno più
incerto o difficile il soddisfacimento del credito.
Ciò posto, al fine di fornire la prova della capienza del patrimonio dei debitori,
il ha prodotto in atti il proprio stato di consistenza immobiliare dal quale, in Pt_3
mancanza di altri elementi probatori, non emerge l'effettivo valore degli immobili ivi indicati, dovendo anzi evidenziarsi che, dal documento prodotto, si evince la sussistenza di un mutuo fondiario stipulato dallo stesso con una Banca. Pt_3
Nulla ha, invece, dedotto od allegato il con riguardo alla CP_1
consistenza del proprio patrimonio immobiliare.
Ciò detto, deve valutarsi la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria in capo ai debitori ed al terzo (così detta scientia damni o consilium
fraudis).
A tal fine, in primo luogo, occorre precisare che, nel caso in esame, è stata richiesta la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione, non solo a titolo oneroso (compravendita), ma anche di un atto di disposizione posto in essere successivamente al sorgere dell'aspettativa di credito.
Infatti, deve fondatamente affermarsi che l'aspettativa del credito vantato dalla attrice, in considerazione della sentenza del GUP emessa nell'anno 2011 e di quella della Corte di Appello del 22 aprile 2016, è sorta prima rispetto alla stipula dell'atto di compravendita, avvenuta in data 5 maggio 2016.
Ebbene, posto che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la definizione della controversia sul credito che costituisce il presupposto dell'azione non integra, quindi,
un antecedente logico giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, allorché l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito o, come nel caso in esame, dell'aspettativa del credito, l'unica condizione per l'esercizio della azione revocatoria è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore e, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore
(Cass. 1558/2024 e 5658/2018).
In sostanza, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né
occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso,
anteriore al sorgere di detto credito. Pertanto, la prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito,
rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum ed il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del danno che derivava dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro (Cass. 25658/2014).
Ebbene, alla stregua di tale percorso argomentativo, deve ritenersi che, nel caso in esame, in capo ai debitori, sussistesse il dolo generico di arrecare un pregiudizio alla creditrice, perché il ed il , che già erano a conoscenza dei CP_1 Pt_3
provvedimenti penali che ne avevano accertato la penale responsabilità per il reato commesso nei confronti del marito della attrice, hanno venduto gli immobili per cui è
causa giusto 13 giorni dopo la sentenza della Corte di Appello che ne confermava la colpevolezza, tempistica che prova, inequivocabilmente, la sussistenza dell'elemento soggettivo. E tale atto costituiva l'ultimo atto dispositivo di una serie di atti posti in essere a far data dal 27 aprile 2009 -in cui avveniva il decesso del risultando PE
così evidente l'intento dei convenuti e di sottrarre quei beni alla CP_1 Pt_3
garanzia dei creditori.
Deve, poi, affermarsi anche la consapevolezza da parte del terzo acquirente -la società convenuta- del pregiudizio arrecato al creditore, richiesta dalla legge in caso di atti a titolo oneroso. Invero, già la semplice indicazione, nell'atto di compravendita, della esistenza di un provvedimento di sequestro conservativo -anche se poi, divenuto inefficace-,
autorizzato in conseguenza della pendenza del più volte richiamato procedimento penale nei confronti dei convenuti e , nel quale erano già CP_1 Pt_3
intervenute sentenze di condanna agli effetti civili dei predetti, in primo ed in secondo grado, costituisce sufficiente elemento da cui desumere la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore anche in capo alla società acquirente che era, per quanto detto, a conoscenza della posizione potenzialmente debitoria dei venditori nei confronti della derivante dalle sentenze che ne avevano accertato la penale Pt_1
responsabilità ed avevano riconosciuto il danno cagionato dal reato, da liquidarsi in separata sede.
Pertanto, questo significativo elemento fa propendere per la sussistenza del consilium fraudis anche in capo alla terza acquirente.
Deve essere affermato, a questo punto, il difetto di legittimazione passiva di coniuge del proprietaria della quota di ¼ dei beni immobili Parte_2 CP_1
compravenduti, ma non debitrice.
Invero, nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare,
ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione per la quota di proprietà del coniuge non debitore (arg. Cass. 18707/2021).
Conseguentemente, l'azione revocatoria, con la dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita, può essere accolta in ragione dei ¾ della quota di proprietà
dell'immobile in questione, escludendo la quota -pari ad ¼- di proprietà di Pt_2
[...]
In considerazione della parziale, reciproca, soccombenza, le spese del giudizio devono essere compensate per un terzo nel rapporto tra l'attrice, da una parte, ed i convenuti e la società dall'altra. CP_1 Pt_3 Parte_4
Quelle residue seguono la soccombenza dei predetti convenuti sulla questione più
pregnante, relativa alla azione revocatoria, e si liquidano nel dispositivo, tenendo conto che la è stata ammessa al beneficio del Gratuito Patrocinio. Pt_1
Nel rapporto processuale tra parte attrice e le spese seguono la Parte_2
soccombenza della attrice e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di simulazione proposta da Parte_1
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
Accoglie parzialmente l'azione revocatoria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di dell'atto di compravendita Parte_1
rogato in data 4 maggio 2016 dal notaio -n. 32060 Repertorio e n. Persona_2
12109 Raccolta-, limitatamente alla quota di ¾ -½ relativo alla quota venduta da ed ¼ alla quota venduta da della proprietà Parte_3 Controparte_1
del seguente immobile, meglio descritto nel citato atto di compravendita: appezzamento di terreno sito in Contrada Giampaolo o Vina, su cui esistono Pt_4
i ruderi di un piccolo magazzino in rovina di m.q. 24, esteso per una superficie catastale di 5.283 m.q., in catasto terreni al foglio 1, particelle 657, 659 e 661.
Dispone l'annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., della presente sentenza in margine alla trascrizione del sopra richiamato atto di compravendita, con esonero del
Conservatore dei RR.II. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Compensa per un terzo le spese del giudizio nel rapporto processuale tra l'attrice, da una parte, ed i convenuti e la società CP_1 Pt_3 Parte_4
dall'altra.
[...]
Condanna e e la società Controparte_1 Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_4
pagamento, in solido, delle spese residue in favore dell'Erario, liquidate in favore di pari ad € 4.200,00 oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e iva Parte_1
come per legge.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Parte_2
cpa e iva come per legge.
Messina, 16 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo