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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. ssa Carmela Italiano Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 174/2025 promosso da: corrente in 00146 Roma, via dell'Impruneta n. 22, p.i. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, Sig. ed elettivamente domiciliata alla Via Parte_2
Giovanni XXIII° n. 23/A in Longiano FC, presso e nello studio dell'Avv. Jean De Vito del foro di Forlì Cesena
RECLAMANTE contro
C.F. e P. IV , con sede a Sermoneta in via del Murillo Km 3.500 CP_1 P.IVA_2
s.n.c. (04013 – LT), in persona del l.r.p.t. Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Giulio Mazzaglia del foro di Latina
e
Liquidazione UD (con ultima sede in Granarolo dell'Emilia [Bologna], via Parte_1
San Donato n. 79/A, e codice fiscale ), con il Curatore dott. (avente P.IVA_1 CP_3 studio e domicilio in Bologna, viale Carducci n. 7), con il patrocinio dell'avv. Pier Luigi Monari Sarde' del foro di Bologna RECLAMATI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE “L'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, adversis reiectis, voglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 e dell'art. 53 C.C.I.I. revocare la sentenza n. 4/2025 del 08/01/2025 emessa dal Tribunale di Bologna dichiarativa della liquidazione giudiziale n.3/2025 per i motivi addotti al presente reclamo. Con salvezza di ogni diritto e di produzione documentale”.
CONCLUSIONI DI “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita contrariis rejectis CP_1 accertata e dichiarata la manifesta infondatezza dei motivi di reclamo per i motivi di cui in narrativa, rigettare il reclamo promosso da e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 4/2025 Parte_1 pubblicata il 08/01/2025 - Rep. n. 4/2025 del 08/01/2025 con la quale il Tribunale di Bologna ha dichiarato pagina 1 di 7 l'apertura della liquidazione giudiziale n. 3/2025 di con contestuale condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite relative al presente reclamo”. CONCLUSIONI DELLA CURATELA: “Voglia la Corte d'Appello di Bologna rigettare il reclamo e condannare la reclamante al rimborso delle spese del procedimento”.
Fatto e Diritto
1.La società , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 Parte_2
proponeva reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII contro la sentenza n. 4/2025 pronunciata il 26 novembre
2024 pubblicata l'8.1.2025, con la quale il Tribunale di Bologna, nel procedimento N.R.G. 270 sub
1/2024 promosso con ricorso del 24/09/2024 da ha dichiarato l'apertura della CP_1
liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante.
Deduceva, quali motivi di gravame, la carenza di legittimazione attiva del creditore ad CP_1
avviare la procedura di liquidazione giudiziale nonché l'insussistenza del requisito oggettivo dello stato di insolvenza.
In particolare, sotto il primo profilo, assumeva che il credito vantato da per l'importo CP_1
complessivo di euro 104.378,47 era contestato, pendendo il giudizio di opposizione RG n.4083/2024 davanti al Tribunale Civile di Latina avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.991/2024 del 19.8.2024 emesso dal Tribunale di Latina nel procedimento monitorio n.r.g. 2678/2024.
Sotto il secondo profilo, contestava la sussistenza dello stato di insolvenza, posto che la perdita economica si era verificata solo a causa dell'inadempimento contrattuale di delle CP_1
successive azioni giudiziarie promosse dalla stessa per ottenere il soddisfacimento del suo credito, del rifiuto della predetta di accettare a titolo transattivo ed estintivo la cessione del credito erariale vantato da . In proposito, sottolineava di essere titolare sia di un credito IVA al 31/12/2023 di Parte_1
€.75.723,00 sia di un credito per la cessione delle attrezzature di alla Soc. Hotel K2 s.a.s. Pt_1
come da fattura 945 del 30/12/2024 per €.276.180,00.
2. Notificato ritualmente il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza con modalità cartolare, si costituivano sia sia la curatela, chiedendo il rigetto del reclamo. CP_1
3. All'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, trattata con modalità cartolari, la Corte si riservava di decidere.
***
4. Il primo motivo è infondato.
4.A.Premesso che, ai sensi dell'art.37 comma 2 CCII, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi o delle autorità amministrative che hanno pagina 2 di 7 funzioni di controllo e di vigilanza dell'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero, la
Corte di Cassazione, con riferimento all'istanza del creditore, ha chiarito che la legittimazione attiva del ricorrente non presuppone il definitivo accertamento in sede giudiziale dell'esistenza del credito, né
l'esecutività del titolo, essendo per contro sufficiente che il giudice, nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, accerti in via sommaria ed incidentale la sussistenza del credito (Cass. Sez.Un.
1521/2013; Cass. Civ.11421/2014, Cass. Civ.13474/2015; Cass.Civ.5001/2016; Cass.Sez. 1 -
, n. 27689 del 30/10/2018; Cass. Sez. 1 - , n. 4406 del 19/02/2025).
4.B.Nel caso di specie, è pacifico e documentale che che ha quale oggetto sociale CP_1
inter alia la produzione ed il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di componenti, macchine ed attrezzature per impianti di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda, ricambio e trattamento aria, termoregolazione, idraulici, elettrici, elettronici e domotici (doc.12) - ha stipulato con un contratto per la fornitura, posa in opera ed installazione di un complesso Parte_1
impianto di riscaldamento e raffrescamento a servizio di una struttura alberghiero/ricettiva in Granarolo dell'Emilia via San Donato n. 79/A per il corrispettivo residuo di euro 97.118,77, come analiticamente indicato nelle fatture oggetto del procedimento monitorio (fattura n.1742 del 26.7.2023, di importo pari ad € 56.996,08; fattura n.1917 del 30.8.2023, di importo pari ad € 43.003,92; fattura n.2059 del
21.9.2023, di importo pari ad € 4.378,47).
dopo aver rilasciato l'assegno del 5.10.2023 di importo pari ad € 30.000,00 a favore di Parte_1
rimasto impagato in data 9.10.2023 per difetto di provvista così come attestato in CP_1
data 21.12.2023 dalla Banca OL di DI (cfr. doc.17), ha sottoscritto la scrittura privata del 28 febbraio 2024, riconoscendosi debitrice della somma di euro 104.378,47, consegnando alla creditrice quattro assegni bancari ed in tal modo formulando “una piena e valida promessa di pagamento” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/07/2024, n. 18831). Provvedeva al pagamento della prima rata di euro
20.000, in scadenza a marzo 2024, mentre le somme portate dai quattro assegni bancari non venivano riscosse per difetto di provvista.
In forza della scrittura privata, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo CP_1
provvisoriamente esecutivo n.991/2024 del 19.8.2024 emesso dal Tribunale di Latina nel procedimento monitorio n.r.g. 2678/2024, notificato ad unitamente all'atto di precetto. Parte_1
Nel giudizio di opposizione, ha eccepito l'illegittima emissione del decreto Parte_1
ingiuntivo non essendo stato allegato l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, l'inesatto adempimento contrattuale dell'opposta, comprovato, a suo dire, dall'asportazione nel mese di febbraio
2024 da parte di tecnici incaricati da di due caldaie nell'ottica di provvedere alla loro CP_1
riparazione, l'invalidità della scrittura privata del 28.2.2024 in quanto affetta da vizi del consenso ed in pagina 3 di 7 particolare estorta con violenza morale e approfittando dello stato di bisogno di . Parte_1
Sottolineava che ha esercitato plurime forme di pressione per ottenere il soddisfacimento CP_1
del suo credito, tra cui il pignoramento del conto corrente, il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e la richiesta di pagamento rivolta in data 10.1.2025 direttamente al Sig. in violazione Pt_2
della par condicio creditorum.
4.C.Orbene, sotto il primo profilo, la Corte, nell'ambito dell'accertamento sommario e incidentale, tipico del presente procedimento, osserva che le fatture n.1742 del 26.7.2023, n.1917 del 30.8.2023,
n.2059 del 21.9.2023, allegate al ricorso monitorio, sono state prodotte dall'opposta in copia in formato pdf ed in formato x.m.l. e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall' (Doc.3, Doc.4, Doc.5, Doc.6, Doc.7, Controparte_4
Doc.8, Doc.9, Doc. 10, Doc.11 fascicolo e dunque in conformità al disposto di cui CP_1
all'art.634 comma II c.p.c., così come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 164/2024, secondo cui “per
i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall' ». Controparte_4
4.D. Con riferimento agli ulteriori motivi di opposizione, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (ex multis, Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024 (Rv. 672930 - 01).
Nel caso di specie, la creditrice opposta, oltre a produrre in giudizio il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento sottoscritta il 28.2.2024 da , ha provato la fonte negoziale, Parte_1
l'avvenuta esecuzione del contratto e la sua pretesa creditoria, allegando i documenti di trasporto concernenti la spedizione e la consegna dei beni (doc.13) ed i verbali di avviamento dei sistemi di climatizzazione oggetto di fornitura (doc.14) presso il complesso alberghiero, gestito dall'opponente- odierno reclamante, sito presso il Comune di GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) in VIA SAN
DONATO 79/A (doc.15).
pagina 4 di 7 Di contro, la documentazione prodotta da (doc.5 opposizione e doc.A Parte_1
proc.270/2024) non risulta idonea a provare l'inadempimento contrattuale dell'opposta e l'estinzione del rapporto, trattandosi di mail di formazione unilaterale, provenienti dalla stessa società debitrice, contestate dalla creditrice e risalenti al 7 ottobre 2024, ossia a data successiva al ricorso di CP_1
per l'apertura di liquidazione giudiziale, che in ogni caso si riferiscono alla riparazione di due caldaie e dunque ad un inesatto adempimento di natura temporanea, non idoneo a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
Del resto, alcun riferimento a tale inesatto adempimento, pur già scoperto a febbraio 2024 (come dedotto dalla stessa è contenuto nella scrittura privata del 28.2.2024, ove le parti espressamente Pt_1
all'art.5 hanno dichiarato che “il presente accordo rappresenta l'unico accordo valido tra le parti e sostituisce ogni precedente accordo e intesa, sia scritta sia orale, nonché ogni precedente scambio di corrispondenza intercorsa tra le parti stesse” (scrittura privata del 28.2.2024 doc.4 Parte_3
nel giudizio 270/2024) ed ove si limita a riconoscere il debito, consegnando gli effetti Parte_1
cambiari.
Né può ritenersi che tale scrittura privata sia stata estorta con violenza morale o approfittando dello stato di bisogno della debitrice, come eccepito nel giudizio di opposizione e nel presente procedimento da . Parte_1
A tal riguardo, giova osservare che risulta per tabulas che tale accordo è stato stipulato con l'assistenza tecnica dei rispettivi difensori delle parti (art.6) e che la stessa non ha mai contestato Parte_1
la veridicità delle circostanze ivi contenute, che anzi ha ammesso anche in sede di opposizione, sia pure eccependo la compensazione del suo debito con il credito vantato a titolo restitutorio/risarcitorio a causa dell'inadempimento contrattuale.
Apparendo dunque infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da sulla Parte_1
scorta delle considerazioni che precedono, sia pure all'esito dell'accertamento sommario ed incidentale, tipico del presente procedimento, la Corte ritiene provata la legittimazione del creditore istante a promuovere il presente giudizio ex art. 37, comma II, CCII.
5. Anche il secondo motivo di gravame, relativo all'insussistenza dello stato di insolvenza deve essere disatteso.
Premesso che il Tribunale di Bologna ha accertato nel giudizio di prime cure la sussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità e della condizione di procedibilità di cui all'art.49 CCII e che la documentazione prodotta dalle parti e acquisita d'ufficio conferma tale decisione, peraltro non contestata da Parte_1
in sede di reclamo, lo stato di insolvenza della reclamante, come correttamente evidenziato nel
[...]
provvedimento impugnato, risulta per tabulas dal riconoscimento del debito di euro 104.378,47 nei pagina 5 di 7 confronti di dalla dazione dell'assegno del 5.10.2023 di importo pari ad € 30.000,00 CP_1
rilasciato alla presentato al pagamento in data 9.10.2023 e risultato impagato per CP_1
difetto di provvista così come attestato in data 21.12.2023 dalla Banca OL di DI (doc.17), dalla circostanza che il pignoramento presso terzi intentato dalla sull'unico conto CP_1
corrente societario ha dato esito negativo per mancanza di fondi e la stessa banca ha attestato la presenza di altri precedenti pignoramenti, di importo complessivo superiore ad € 60.000,00, promossi da altri creditori societari (doc.19).
La Liquidazione UD della , con il curatore dott. costituendosi Parte_1 CP_3
in giudizio ed allegando la relazione particolareggiata ex art. 130, comma 4°, c.c.i.i. (doc.8), ha evidenziato altresì che l'ultimo bilancio approvato, risalente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, registra una perdita di periodo pari a euro 137.457, con conseguente emersione di patrimonio netto negativo, per euro 102.924,00, avvenuta più d'un anno prima dell'apertura della liquidazione giudiziale
( e dunque non certamente ascrivibile alle azioni giudiziarie promosse da , come CP_1
erroneamente eccepito da ); che la debitrice non è proprietaria di beni immobili e nel Parte_1 corso del 2024 s'è spogliata della gran parte dei beni mobili di cui era proprietaria;
che la sua situazione economico-patrimoniale alla data del 31 dicembre 2024 documenta un'esposizione debitoria complessiva pari a circa 2 milioni di euro (somma di euro 1.992.025,5623), al netto delle sanzioni sui debiti erariali e previdenziali;
che al passivo della liquidazione giudiziale sono stati ammessi all'attualità crediti per euro 469.962,23; che il Curatore ha poi ricevuto domande c.d. “tardive” per euro 610.168,49; che l'attivo è composto da crediti di ammontare pari a 460.456,78 vantati nei confronti delle società riconducibili ad e o direttamente di questi ultimi, Parte_2 Persona_1
incassati parzialmente per la somma di euro 149.096,66 da Hotel K2 Cervia SAS di in Persona_1
relazione alla fattura 945/24 e sulla cui esigibilità per i restanti importi non è possibile effettuare una previsione attendibile.
6. Tanto accertato in fatto, va ricordato che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti,
i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., n. 5856/2022); la relativa nozione “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità)
pagina 6 di 7 all'esercizio di attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore” (Cass., n. 1069/2020). Così Cass., 6 maggio 2024, n. 12156
Con specifico riferimento all'attivo, per la relativa determinazione “i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione -di regola- dell'operatività dell'impresa”.
Ciò che rileva è, infatti, la “mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempiute”.
Orbene, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali e in considerazione della sostanziale cessazione di qualsiasi attività imprenditoriale, dell'impotenza a soddisfare regolarmente le obbligazioni, manifestatasi fin dal mese di settembre 2023, aggravatasi nel 2024, nonché del patrimonio netto negativo e tenuto altresì conto dell'inesistenza di cespiti immobiliari e di altri beni idonei ad essere tempestivamente liquidati per far fronte alle passività e comunque della loro insufficienza ad estinguerle integralmente (essendo il valore dell'attivo, peraltro di incerta esigibilità, notevolmente inferiore a quello del passivo), deve ritenersi che ricorra indiscutibilmente nel caso di specie il presupposto dello stato di insolvenza.
7. Il reclamo va pertanto respinto, con condanna di parte reclamante, soccombente, alle spese del presente procedimento sostenute dai reclamati.
P.Q.M.
la Corte rigetta il reclamo e condanna in solido con Sig. a rifondere a Parte_1 Parte_2
a con il Curatore dott. CP_1 Controparte_5 CP_3
le spese del presente procedimento, che liquida a favore di ciascun avente diritto in € 3.261,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il 12 giugno 2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile.
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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