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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6898/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 12 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 6898/2024 R.G.. promossa da:
, nato il [...], in [...], Brasile, e residente Parte_1
in Rua Fernando de Albuquerque 35 Apt. 61, San Paolo, SP, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_1 [...]
e nata il Persona_1 Persona_2
30/03/2016, in RI de RO, Brasile, e residente in [...]45,
Quartiere Vale dos Pinheiros, São Lourenço, Minas Gerais, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_2 Persona_1
nato il [...], in [...]
[...] Persona_2 Persona_2
de RO, Brasile, e residente in [...]45, Quartiere Vale dos
Pinheiros, São Lourenço, Minas Gerais, Brasile;
nato il [...], in [...], Brasile, e residente Persona_1
in Rua Alameda Boa Esperança 45, Quartiere Vale dos Pinheiros, São Lourenço, Minas Gerais, Brasile;
5. nato il [...], a [...], Parte_2
residente in [...]187, 201, RI de RO, RJ, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_3 Parte_2
nato il [...], a [...],
[...] Persona_3
Brasile, residente in [...]187, 201, RI de RO, RJ, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_4 Parte_2
nato il [...], a [...],
[...] Per_3 Persona_3
Brasile, residente in [...]187, 201, RI de RO, RJ, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_5 Parte_2
nato il [...], a [...],
[...] Persona_3
Brasile, residente in [...]187, 201, RI de RO, RJ, Brasile;
, nata a [...], RJ, il 18/08/1982, residente in [...]Parte_3
Carlos TZ 541 Apt. 101, Curitiba, PR, Brasile;
, minore rappresentata dai suoi genitori Controparte_6 Parte_3
e , nata a [...], il [...],
[...] Persona_4
residente in Rua Carlos TZ 541 Apt. 101, Curitiba, PR, Brasile.
Tutti appresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Zarrelli ed elett.te domiciliati presso il suo studio sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_7
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere
e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_7
competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani, in proprio e nell'interesse dei figli minori, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Per_5
nato il [...] nel Comune di Cavriglia, emigrato in Brasile , in epoca non
[...]
precisata, dove è vissuto per tutta la vita e senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.2).
Con decreto del 07.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
12.03.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 15.11.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di
Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere Controparte_7
dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 26.02.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: (indicato nei Persona_5
successivi certificati, tutti debitamente rettificati, anche come o Persona_5
, cittadino italiano, emigrava in epoca non precisata in Brasile senza Persona_5
mai essersi naturalizzato brasiliano nonostante vi avesse vissuto sino alla sua morte.
In data 15/06/1932, il IG. contraeva matrimonio in Brasile Persona_5
con la IG.ra e dalla loro unione nascevano in Brasile Controparte_8
due figli che a loro volta generavano altri figli:
A nata il [...] Parte_4
B) nato il [...] Parte_5
A)Dall'unione della IG.ra con il IG. Parte_4 Per_6
nasceva la IG.ra in data 09/03/1956
[...] Persona_7
Dall'unione della IG.ra con il IG. Persona_7 [...]
nascevano: Parte_6
, nata a [...], RJ, il 18/08/1982 ,ricorrente; Parte_3
, nato il [...], in [...], Brasile Pt_1 Parte_3
ricorrente;
Dall'unione tra IG.ra , con il IG. Parte_3 [...]
nasceva: Persona_4
nata a [...], il [...], minore odierna Controparte_6
ricorrente.
B) Dall'unione del IG. con la IG.ra Parte_5 Parte_7
ascevano:
[...] nato il [...], in [...], Brasile, Persona_1
ricorrente;
nato il [...], a [...] , ricorrente;
Parte_2
Dalla unione tra e , Persona_1 Persona_2
in data 22/11/2012 nascevano:
nata il [...], in [...], Brasile, Controparte_1
minore odierno ricorrente;
nato il [...], in [...], Brasile minore Controparte_2
odierno ricorrente.
Dall'unione tra con la IG.ra Parte_2 Persona_3
nascevano:
[...]
nato il [...], a [...], Brasile, minore Controparte_3
odierno ricorrente;
nato il [...], a [...], Brasile Controparte_4
minore odierno ricorrente;
nato il [...], a [...], Brasile minore Controparte_5
odierno ricorrente
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_7
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno documentato di aver inoltrato plurime richieste a mezzo la piattaforma online
(si veda anche documento allegato alla nota del 26.02.2025) per ottenere l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né Persona_5
aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai propri figli e questi a loro volta ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni e viene così schematizzato: Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_5
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a figlia di Parte_4 Per_5
e nata in [...] in data [...], talché appare
[...] Controparte_8
necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_7
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_8
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016). Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_7
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_7
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, nato il [...], in [...], Brasile;
Parte_1
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_1 [...]
e nata il Persona_1 Persona_2
30/03/2016, in RI de RO, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_2 Persona_1
nato il [...], in
[...] Persona_2
RI de RO, Brasile;
nato il [...], in [...], Brasile;
Persona_1
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_3 [...]
nato il [...], a [...] Parte_2 Persona_3
de RO, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_4 [...]
nato il [...], a [...] Parte_2 Persona_3
de RO, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_5 Parte_2
e nato il [...], a [...]
[...] Per_3 Persona_3
RO, Brasile;
, nata a [...], RJ, il 18/08/1982; Parte_3
, minore rappresentata dai suoi genitori Controparte_6 Parte_3
e nata a [...], il
[...] Persona_4
28/07/2014.
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_7
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del Controparte_7
presente giudizio, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. • Si comunichi,
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale all'esito della trattazione cartolare del 12 marzo 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nr 6898/2024 R.G.. promossa da:
, nato il [...], in [...], Brasile, e residente Parte_1
in Rua Fernando de Albuquerque 35 Apt. 61, San Paolo, SP, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_1 [...]
e nata il Persona_1 Persona_2
30/03/2016, in RI de RO, Brasile, e residente in [...]45,
Quartiere Vale dos Pinheiros, São Lourenço, Minas Gerais, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_2 Persona_1
nato il [...], in [...]
[...] Persona_2 Persona_2
de RO, Brasile, e residente in [...]45, Quartiere Vale dos
Pinheiros, São Lourenço, Minas Gerais, Brasile;
nato il [...], in [...], Brasile, e residente Persona_1
in Rua Alameda Boa Esperança 45, Quartiere Vale dos Pinheiros, São Lourenço, Minas Gerais, Brasile;
5. nato il [...], a [...], Parte_2
residente in [...]187, 201, RI de RO, RJ, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_3 Parte_2
nato il [...], a [...],
[...] Persona_3
Brasile, residente in [...]187, 201, RI de RO, RJ, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_4 Parte_2
nato il [...], a [...],
[...] Per_3 Persona_3
Brasile, residente in [...]187, 201, RI de RO, RJ, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_5 Parte_2
nato il [...], a [...],
[...] Persona_3
Brasile, residente in [...]187, 201, RI de RO, RJ, Brasile;
, nata a [...], RJ, il 18/08/1982, residente in [...]Parte_3
Carlos TZ 541 Apt. 101, Curitiba, PR, Brasile;
, minore rappresentata dai suoi genitori Controparte_6 Parte_3
e , nata a [...], il [...],
[...] Persona_4
residente in Rua Carlos TZ 541 Apt. 101, Curitiba, PR, Brasile.
Tutti appresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Zarrelli ed elett.te domiciliati presso il suo studio sito in Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_7
patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere
e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_7
competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.06.2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani, in proprio e nell'interesse dei figli minori, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano Per_5
nato il [...] nel Comune di Cavriglia, emigrato in Brasile , in epoca non
[...]
precisata, dove è vissuto per tutta la vita e senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc.2).
Con decreto del 07.11.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
12.03.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 15.11.2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di
Firenze, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere Controparte_7
dichiarata la contumacia non essendosi costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 26.02.2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: (indicato nei Persona_5
successivi certificati, tutti debitamente rettificati, anche come o Persona_5
, cittadino italiano, emigrava in epoca non precisata in Brasile senza Persona_5
mai essersi naturalizzato brasiliano nonostante vi avesse vissuto sino alla sua morte.
In data 15/06/1932, il IG. contraeva matrimonio in Brasile Persona_5
con la IG.ra e dalla loro unione nascevano in Brasile Controparte_8
due figli che a loro volta generavano altri figli:
A nata il [...] Parte_4
B) nato il [...] Parte_5
A)Dall'unione della IG.ra con il IG. Parte_4 Per_6
nasceva la IG.ra in data 09/03/1956
[...] Persona_7
Dall'unione della IG.ra con il IG. Persona_7 [...]
nascevano: Parte_6
, nata a [...], RJ, il 18/08/1982 ,ricorrente; Parte_3
, nato il [...], in [...], Brasile Pt_1 Parte_3
ricorrente;
Dall'unione tra IG.ra , con il IG. Parte_3 [...]
nasceva: Persona_4
nata a [...], il [...], minore odierna Controparte_6
ricorrente.
B) Dall'unione del IG. con la IG.ra Parte_5 Parte_7
ascevano:
[...] nato il [...], in [...], Brasile, Persona_1
ricorrente;
nato il [...], a [...] , ricorrente;
Parte_2
Dalla unione tra e , Persona_1 Persona_2
in data 22/11/2012 nascevano:
nata il [...], in [...], Brasile, Controparte_1
minore odierno ricorrente;
nato il [...], in [...], Brasile minore Controparte_2
odierno ricorrente.
Dall'unione tra con la IG.ra Parte_2 Persona_3
nascevano:
[...]
nato il [...], a [...], Brasile, minore Controparte_3
odierno ricorrente;
nato il [...], a [...], Brasile Controparte_4
minore odierno ricorrente;
nato il [...], a [...], Brasile minore Controparte_5
odierno ricorrente
L'INTERESSE AD AGIRE
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_7
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno documentato di aver inoltrato plurime richieste a mezzo la piattaforma online
(si veda anche documento allegato alla nota del 26.02.2025) per ottenere l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo deducendo altresì il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né Persona_5
aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai propri figli e questi a loro volta ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni e viene così schematizzato: Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_5
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a figlia di Parte_4 Per_5
e nata in [...] in data [...], talché appare
[...] Controparte_8
necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_7
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_8
dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016). Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del CP_7
trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM
147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_7
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, nato il [...], in [...], Brasile;
Parte_1
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_1 [...]
e nata il Persona_1 Persona_2
30/03/2016, in RI de RO, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_2 Persona_1
nato il [...], in
[...] Persona_2
RI de RO, Brasile;
nato il [...], in [...], Brasile;
Persona_1
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_3 [...]
nato il [...], a [...] Parte_2 Persona_3
de RO, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_4 [...]
nato il [...], a [...] Parte_2 Persona_3
de RO, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_5 Parte_2
e nato il [...], a [...]
[...] Per_3 Persona_3
RO, Brasile;
, nata a [...], RJ, il 18/08/1982; Parte_3
, minore rappresentata dai suoi genitori Controparte_6 Parte_3
e nata a [...], il
[...] Persona_4
28/07/2014.
sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_7
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del Controparte_7
presente giudizio, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. • Si comunichi,
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale