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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/10/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2439/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2439/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANDELLI Parte_1 C.F._1
MONICA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANDELLI Controparte_1 C.F._2
MONICA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare, una volta venduto l'immobile coniugale a terzi così come previsto negli accordi del presente atto, la rispettiva residenza ove riterranno più opportuno. Per tale ragione e avuto riguardo al fatto che, i coniugi, concordemente, si impegnano a vendere a terzi l'immobile familiare dichiarano di aver già conferito l'incarico ad un'agenzia di mediazione immobiliare con vincolo di esclusiva scelta di comune accordo, che provveda alla vendita che dovrà in ogni caso perfezionarsi entro e non oltre il 31.12.2025. Per tale ragione le parti concordano di assegnare provvisoriamente l'immobile familiare alla signora che vi CP_1 continuerà ad abitare come genitore collocatario di DO sino alla vendita dell'immobile. Il signor conseguentemente dichiara che lascerà la casa coniugale entro il 31 dicembre 2025. Pt_1
2) La casa coniugale sita in Maranello – via Genova 35, di cui sono comproprietari entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, dovrà intendersi assegnata completa degli arredi, del mobilio e dei complementi d'arredo, fatta eccezione per quelli che, concordemente individuati fra i coniugi, verranno prelevati dal signor in via provvisoria e sino alla vendita a terzi come sopra Parte_1 concordato.
3) Il figlio DO resterà affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori e manterrà residenza e collocazione prevalentemente presso l'abitazione della madre. I genitori si impegnano a consentire al figlio di coltivare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro ed intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale e concorderanno il programma educativo del figlio prendendo di comune accordo le decisioni destinate ad incidere sulla sua educazione, istruzione e quelle riguardanti la salute, e comunque concorderanno le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
i genitori condivideranno altresì il diritto/dovere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione, sulle condizioni di vita e sulla crescita serena ed equilibrata del loro figlio;
limitatamente alle decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio minore, i genitori saranno liberi, durante la permanenza presso ciascuno, di adottarle separatamente, sempre avendo riguardo all'interesse dello stesso.
4) Tenuto conto dell'età di DO, considerato che entrambi i genitori lavorano presso la Società
Ferrari Spa a giornata (dalle ore 8.00 alle ore 17.00), avuto riguardo altresì che nel periodo scolastico
DO esce dalla scuola intorno alle 13,00 e che viene prelevato dai nonni materni, presso i quali il minore si ferma a pranzo quotidianamente, per ivi rimanere fino alle 17,30, orario in cui DO viene accompagnato, sempre dai nonni materni, all'allenamento di calcio, di cui si dirà infra, considerato che i genitori avranno ampio diritto di frequentare e di intrattenersi con lui nel rispetto degli impegni (scolastici e/o relazionali) dello stesso, le parti concordano di stabilire un calendario che preveda, compatibilmente con la previsione mensile del calendario la permanenza paritetica con ciascun genitore. Avuto riguardo al miglior interesse del figlio entrambi i genitori, concordano nello stabilire un calendario di visita paritetico coordinandosi con il principio dell'alternanza a tenere presso di sè il minore secondo lo schema prospettato nella tabella che segue
Settimana 1 Lunedì martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica accompagnamento a scuola Padre Madre Padre Padre Madre Madre Madre Ritiro a scuola Madre Padre Madre
Settimana 2 Lunedì martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica accompagnamento a scuola Madre Padre Madre Madre Padre Padre Padre Ritiro a scuola Padre Madre Padre
Nella prima settimana, durante il periodo scolastico, il padre starà con DO dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola mentre nella seconda settimana, il padre starà col figlio dal lunedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina e dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì successivo quando il padre avrà cura di riaccompagnare DO a scuola l'indomani mattina. La turnazione bisettimanale si ripeterà con il medesimo modulo.
Nel periodo delle vacanze estive DO verrà prelevato presso il Centro Estivo ovvero presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore, ovvero presso l'abitazione dei nonni materni.
È patto esplicito che nelle giornate di vacanza scolastica (o malattia) le giornate sopra assegnate a ciascuno dei due genitori inizieranno alle ore 8,30. Sono comunque fatti salvi tutti gli accordi che i coniugi vorranno concordemente definire, congiuntamente tra loro, in deroga al calendario qualora ciò avvenga nell'esclusivo interesse del figlio tenendo altresì conto delle rispettive esigenze lavorative.
Il giorno del compleanno della mamma, DO starà con la stessa così come il giorno del compleanno del papà, resterà con lo stesso.
In caso di impossibilità, per impegni sopravvenuti, di uno dei genitori a rispettare il già indicato calendario, il genitore impossibilitato provvederà prontamente a comunicarlo all'altro genitore.
Entrambi i coniugi si impegnano a chiedere la sostituzione, in caso di impegni imprevisti, primariamente all'altro coniuge o familiare, quindi a verificare altre disponibilità. Quello dei genitori che per proprie esigenze personali dovesse avvalersi di una babysitter, provvederà a pagarla direttamente.
La turnazione quindicinale non verrà sospesa in occasione delle feste civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, etc.).
Durante l'estate, il minore, trascorrerà due settimane di vacanza con la madre e due settimane di vacanza con il padre. Dette settimane potranno essere anche non consecutive. Il periodo di vacanza prescelto dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre la data del 30 aprile. Quanto alle vacanze di Natale, le parti concordano di alternare i periodi decorrenti dal 23 dicembre al 31 dicembre compreso con un genitore e dal 1° gennaio al 7 gennaio compreso con l'altro genitore che si occuperà di riaccompagnare DO a scuola il giorno dal quale avrà ripresa il calendario ordinario sopra stabilito.
Le parti danno atto che per le festività natalizie 2025, DO rimarrà con la madre dal giorno 23 dicembre fino al 31 dicembre compreso mentre dal 1° gennaio al 7 gennaio 2026 con il padre impegnandosi i coniugi, a rispettare il principio dell'alternanza dal prossimo anno in avanti con la previsione che detto calendario sarà alternato di anno in anno.
Stesso principio dell'alternanza dovrà essere seguito per le vacanze Pasquali con la conseguenza che un genitore starà con il figlio nei giorni decorrenti dal Venerdì Santo sino alla domenica di Pasqua e con l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo fino al mercoledì quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola.
Nell'eventualità di un soggiorno prolungato con DO, per vacanze o viaggi, i genitori si dovranno comunicare l'indirizzo ed un recapito telefonico del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il minore e comunque gli stessi si impegnano a comunicarsi gli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé DO.
5) In ordine al mantenimento del figlio, in considerazione delle paritetiche capacità economiche dei genitori, considerato che gli stessi rivestono lavorativamente le stesse mansioni (seppur in reparti diversi) e che del pari percepiscono all'incirca anche gli stessi emolumenti premiali da parte dell'azienda peraltro negli identici periodi, avuto quindi riguardo al fatto che non sussistono sperequazioni reddituali da compensare nell'interesse del mantenimento del figlio minore, i genitori stabiliscono il mantenimento diretto del figlio con la conseguenza che ciascun genitore manterrà
DO quando lo avrà presso di sé.
6) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore ed identificate come segue saranno a carico delle parti nella misura del 50% (come da protocollo adottato dal Tribunale di Modena da intendersi qui espressamente richiamato):
*spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
*spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a)rette per l'asilo nido e la scuola materna e successivamente le altre tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
*spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
*spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. I coniugi concordano a che l'assegno unico venga suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
entrambi i genitori potranno usufruire delle detrazioni delle spese in misura proporzionata a quanto effettivamente da ciascuno sostenuto.
7) DO ha frequentato con profitto la classe 1° della Scuola Media Ferrari a Maranello;
il medico Per_ di base del minore è il Dott. mentre il dentista è il Dott. a livello sportivo ricreativo, Persona_1
DO gioca a calcio 3 giorni a settimana (indicativamente il lunedì- martedì, giovedì, dalle ore
17.00 alle ore 18.30 oltre alle partite infrasettimanali o del sabato), a cui allenamenti viene accompagnato dalla nonna materna, per essere poi prelevato dai genitori. Persona_3
8) I sig.ri e prestano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o Pt_1 CP_1 carta di identità valevole per l'espatrio, obbligandosi a compiere tutte le formalità necessarie a semplice richiesta l'uno dell'altra.
9) Con riferimento alla vendita, le parti precisano che la regolamentazione delle sorti dell'abitazione coniugale, a definitiva tacitazione di reciproche pretese sorte in costanza di matrimonio, è stata elemento indispensabile ed essenziale per la soluzione del conflitto coniugale e per la conclusione del presente accordo. Le parti danno atto che la casa coniugale, sita Maranello (MO), via Genova 35, in comproprietà nella misura del 50% ciascuno, è stata acquistata il 17.12.2018 con beneficio prima casa con la conseguenza che ove venduta, se dovuta, ciascuna delle parti si impegnerà ad acquistare in proprio altro immobile entro i termini previsti per legge, cioè a dire entro l'anno solare, preservando il beneficio fiscale maturato ovvero, in caso di inosservanza di tale principio a rimborsare in proprio e senza vincolo di solidarietà la differenza delle imposte maturate sulla propria quota e dovute per la perdita del suddetto beneficio, mallevando l'altro coniuge da qualsiasi rimborso o conguaglio.
L'immobile coniugale ad uso civile abitazione risulta essere costituito da: - abitazione (villetta a schiera) di nove vani catastali, che si sviluppa sui piani terra, primo, secondo e terzo sottotetto, tra loro collegati dalla scala interna con annessa area cortiliva di pertinenza esclusiva;
- autorimessa di pertinenza al piano terra, di 30 metri quadrati catastali;
- il tutto ben noto alle parti, risulta meglio raffigurato e descritto nelle planimetrie depositate in catasto ed è posto in un sol corpo tra i confini: cespiti di cui ai mappali 421, sub 1,417,93,309 salvo altri.
Detto immobile è attualmente descritto in catasto Fabbricati del Comune di Maranello al foglio 9 con i mappali:
- 421 sub 5, via Genova 35 P.T – 1-2-3- cat A/7 cl.2, vani 9, sup.cat.totale mq170mq – totale escluse aree scoperte mq 165, RC euro 906,38;
- 421 sub 3 via Genova 33 P.T cat C/6, cl. 6,mq.30, sup. cat totale mq36, RCeuro 88,31;
La provenienza dell'immobile suddetto è avvenuta come segue:
- Per la quota di 2/4 quanto al signor , in virtù di atto di compravendita a ministero del CP_2
Notaio in data 13 marzo 1986, Rep 36193/7650, debitamente registrato, trascrizione Persona_4
n. 4636 in data 12 aprile 1986; per l'ulteriore ¼ in virtù di successione legittima della signora Per_5
, nata a [...] nel Frignano il 3 gennaio 1932, deceduta in data 9 novembre 2017,
[...] dichiarazione di successione registrata a Sassuolo in data 16 marzo 2018 al n. 85 vol. 9990, trascrizione n. 5446 in data 23 marzo 2018, previa rinuncia all'eredità da parte della signora nata a [...] il [...], per atto del Tribunale di Modena in Controparte_3 data 14 dicembre 2017 Rep.4811/2017, registrato a Modena, il 16 gennaio 2018 al n. 256; per quota di ¼ quanto al signor , in virtù della predetta successione legittima della signora Controparte_4
. Detto trasferimento, anche se verso terzi per quanto di competenza ai venditori per Persona_5 tutte le ragioni già precisate, sarà pertanto esente da imposte di registro, ipotecarie e catastali, tassa di archivio e bolli ai sensi all'art. 19 L.6 marzo 1987 n. 74,alla sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999, alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile, n. 31/2016, come meglio articolato e confermato da diverse pronunce da parte dell'Agenzia delle Entrate (Circolare Agenzia
Entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E; Circolare Agenzia Entrate del 29 maggio 2013 n. 18/E, così come confermate dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014). I coniugi a tal fine dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni dell'imposta di registro, ove ammissibili, quali bollo e da ogni altra tassa per tutti gli atti funzionali e indispensabili al fine della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di separazione che dovessero per qualsivoglia ragione imputarsi agli stessi in virtù della suddetta vendita.
- I signori e qualora dovessero reperire personalmente un potenziale acquirente Pt_1 CP_1 dell'immobile, dovranno darsene reciproca notizia al fine di valutare le condizioni proposte, riservandosi il diritto di procedere direttamente all'alienazione dell'immobile senza l'intermediazione delle agenzie immobiliari incaricate. Fino a quando l'immobile non sarà alienato, le spese ordinarie e straordinarie del cespite resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi pattuiscono che i mobili verranno tra loro equamente ripartiti in sede senza la previsione di alcun conguaglio.
10) I veicoli come precisati in premessa rimarranno definitivamente in uso a ciascun proprietario con rinuncia reciproca di eventuali conguagli.
11) Il conto corrente comune n. 010/000003147, acceso presso Banca Credem, filiale di Maranello, sul quale attualmente è addebitato l'onere della rata del mutuo della casa familiare, del relativo rapporto assicurativo e del finanziamento per l'assicurazione dell'immobile e dei familiari, tuttora in corso, rimarrà attivo ed alimentato con le risorse di entrambi i coniugi, come avvenuto sino ad ora. In particolare, entrambe le parti in qualità di mutuatari coobbligati al pagamento del mutuo stipulato per atto del notaio in data 17.12.2018, Rep. n. 9612 Racc. n. 7554, provvederanno ad Persona_6 accreditare mensilmente la somma di propria spettanza al fine del pagamento mensile della rata, all'attualità di € 1.212,75 circa, ovvero di € 606,00 ciascuna, salvo successive variazioni. Detto conto corrente verrà estinto successivamente alla vendita della casa familiare, previa esecuzione di tutti i pagamenti per l'estinzione del mutuo residuo, dei rispettivi finanziamenti per i quali le parti hanno in corso la cessione volontaria dello stipendio, (la signora ha sottoscritto contratto n. 144330, il CP_1 signor ha sottoscritto il contratto n. 144319) e degli oneri addebitati sullo stesso. Dall'importo Pt_1 che residuerà, le parti daranno corso all'estinzione di tutte le polizze sottoscritte in relazione alla casa coniugale ancora in corso al momento della vendita del bene, e solo al termine di ogni pagamento di tutti i rapporti sottoscritti dai coniugi per tale acquisto, la giacenza residua sul conto corrente predetto, risultante al momento dell'estinzione dello stesso, verrà suddivisa al 50% tra le parti.
12) Gli animali di famiglia (due gatti), formalmente intestati alla signora rimarranno ad ella in CP_1 gestione, la quale provvederà alla sua cura con assunzione di ogni onere e spesa con l'aiuto del marito.
13) Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti riconoscono di disporre di adeguate sostanze proprie e, pertanto, ciascuno di loro rinuncia a pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
14) Entrambi i coniugi dichiarano di aver così definito ogni rapporto economico/patrimoniale tra gli stessi e si danno reciprocamente atto di nulla avere più a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo ad eccezione di quanto sopra stabilito.
15) Le spese e gli onorari dell'assistenza relativi alla presente procedura sono compensati tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
IC (BR) il 08/02/1978 e nata a [...] il Controparte_1
02/01/1981
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Fiorano Modenese di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2011, atto n.7, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. DO Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2439/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANDELLI Parte_1 C.F._1
MONICA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANDELLI Controparte_1 C.F._2
MONICA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 17/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare, una volta venduto l'immobile coniugale a terzi così come previsto negli accordi del presente atto, la rispettiva residenza ove riterranno più opportuno. Per tale ragione e avuto riguardo al fatto che, i coniugi, concordemente, si impegnano a vendere a terzi l'immobile familiare dichiarano di aver già conferito l'incarico ad un'agenzia di mediazione immobiliare con vincolo di esclusiva scelta di comune accordo, che provveda alla vendita che dovrà in ogni caso perfezionarsi entro e non oltre il 31.12.2025. Per tale ragione le parti concordano di assegnare provvisoriamente l'immobile familiare alla signora che vi CP_1 continuerà ad abitare come genitore collocatario di DO sino alla vendita dell'immobile. Il signor conseguentemente dichiara che lascerà la casa coniugale entro il 31 dicembre 2025. Pt_1
2) La casa coniugale sita in Maranello – via Genova 35, di cui sono comproprietari entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, dovrà intendersi assegnata completa degli arredi, del mobilio e dei complementi d'arredo, fatta eccezione per quelli che, concordemente individuati fra i coniugi, verranno prelevati dal signor in via provvisoria e sino alla vendita a terzi come sopra Parte_1 concordato.
3) Il figlio DO resterà affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori e manterrà residenza e collocazione prevalentemente presso l'abitazione della madre. I genitori si impegnano a consentire al figlio di coltivare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro ed intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale e concorderanno il programma educativo del figlio prendendo di comune accordo le decisioni destinate ad incidere sulla sua educazione, istruzione e quelle riguardanti la salute, e comunque concorderanno le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
i genitori condivideranno altresì il diritto/dovere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione, sulle condizioni di vita e sulla crescita serena ed equilibrata del loro figlio;
limitatamente alle decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio minore, i genitori saranno liberi, durante la permanenza presso ciascuno, di adottarle separatamente, sempre avendo riguardo all'interesse dello stesso.
4) Tenuto conto dell'età di DO, considerato che entrambi i genitori lavorano presso la Società
Ferrari Spa a giornata (dalle ore 8.00 alle ore 17.00), avuto riguardo altresì che nel periodo scolastico
DO esce dalla scuola intorno alle 13,00 e che viene prelevato dai nonni materni, presso i quali il minore si ferma a pranzo quotidianamente, per ivi rimanere fino alle 17,30, orario in cui DO viene accompagnato, sempre dai nonni materni, all'allenamento di calcio, di cui si dirà infra, considerato che i genitori avranno ampio diritto di frequentare e di intrattenersi con lui nel rispetto degli impegni (scolastici e/o relazionali) dello stesso, le parti concordano di stabilire un calendario che preveda, compatibilmente con la previsione mensile del calendario la permanenza paritetica con ciascun genitore. Avuto riguardo al miglior interesse del figlio entrambi i genitori, concordano nello stabilire un calendario di visita paritetico coordinandosi con il principio dell'alternanza a tenere presso di sè il minore secondo lo schema prospettato nella tabella che segue
Settimana 1 Lunedì martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica accompagnamento a scuola Padre Madre Padre Padre Madre Madre Madre Ritiro a scuola Madre Padre Madre
Settimana 2 Lunedì martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica accompagnamento a scuola Madre Padre Madre Madre Padre Padre Padre Ritiro a scuola Padre Madre Padre
Nella prima settimana, durante il periodo scolastico, il padre starà con DO dal mercoledì dall'uscita da scuola fino al venerdì mattina quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola mentre nella seconda settimana, il padre starà col figlio dal lunedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina e dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì successivo quando il padre avrà cura di riaccompagnare DO a scuola l'indomani mattina. La turnazione bisettimanale si ripeterà con il medesimo modulo.
Nel periodo delle vacanze estive DO verrà prelevato presso il Centro Estivo ovvero presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore, ovvero presso l'abitazione dei nonni materni.
È patto esplicito che nelle giornate di vacanza scolastica (o malattia) le giornate sopra assegnate a ciascuno dei due genitori inizieranno alle ore 8,30. Sono comunque fatti salvi tutti gli accordi che i coniugi vorranno concordemente definire, congiuntamente tra loro, in deroga al calendario qualora ciò avvenga nell'esclusivo interesse del figlio tenendo altresì conto delle rispettive esigenze lavorative.
Il giorno del compleanno della mamma, DO starà con la stessa così come il giorno del compleanno del papà, resterà con lo stesso.
In caso di impossibilità, per impegni sopravvenuti, di uno dei genitori a rispettare il già indicato calendario, il genitore impossibilitato provvederà prontamente a comunicarlo all'altro genitore.
Entrambi i coniugi si impegnano a chiedere la sostituzione, in caso di impegni imprevisti, primariamente all'altro coniuge o familiare, quindi a verificare altre disponibilità. Quello dei genitori che per proprie esigenze personali dovesse avvalersi di una babysitter, provvederà a pagarla direttamente.
La turnazione quindicinale non verrà sospesa in occasione delle feste civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, etc.).
Durante l'estate, il minore, trascorrerà due settimane di vacanza con la madre e due settimane di vacanza con il padre. Dette settimane potranno essere anche non consecutive. Il periodo di vacanza prescelto dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre la data del 30 aprile. Quanto alle vacanze di Natale, le parti concordano di alternare i periodi decorrenti dal 23 dicembre al 31 dicembre compreso con un genitore e dal 1° gennaio al 7 gennaio compreso con l'altro genitore che si occuperà di riaccompagnare DO a scuola il giorno dal quale avrà ripresa il calendario ordinario sopra stabilito.
Le parti danno atto che per le festività natalizie 2025, DO rimarrà con la madre dal giorno 23 dicembre fino al 31 dicembre compreso mentre dal 1° gennaio al 7 gennaio 2026 con il padre impegnandosi i coniugi, a rispettare il principio dell'alternanza dal prossimo anno in avanti con la previsione che detto calendario sarà alternato di anno in anno.
Stesso principio dell'alternanza dovrà essere seguito per le vacanze Pasquali con la conseguenza che un genitore starà con il figlio nei giorni decorrenti dal Venerdì Santo sino alla domenica di Pasqua e con l'altro genitore dal Lunedì dell'Angelo fino al mercoledì quando avrà cura di riaccompagnarlo a scuola.
Nell'eventualità di un soggiorno prolungato con DO, per vacanze o viaggi, i genitori si dovranno comunicare l'indirizzo ed un recapito telefonico del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il minore e comunque gli stessi si impegnano a comunicarsi gli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé DO.
5) In ordine al mantenimento del figlio, in considerazione delle paritetiche capacità economiche dei genitori, considerato che gli stessi rivestono lavorativamente le stesse mansioni (seppur in reparti diversi) e che del pari percepiscono all'incirca anche gli stessi emolumenti premiali da parte dell'azienda peraltro negli identici periodi, avuto quindi riguardo al fatto che non sussistono sperequazioni reddituali da compensare nell'interesse del mantenimento del figlio minore, i genitori stabiliscono il mantenimento diretto del figlio con la conseguenza che ciascun genitore manterrà
DO quando lo avrà presso di sé.
6) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore ed identificate come segue saranno a carico delle parti nella misura del 50% (come da protocollo adottato dal Tribunale di Modena da intendersi qui espressamente richiamato):
*spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
*spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a)rette per l'asilo nido e la scuola materna e successivamente le altre tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
*spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
*spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
*spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. I coniugi concordano a che l'assegno unico venga suddiviso in parti uguali tra i coniugi;
entrambi i genitori potranno usufruire delle detrazioni delle spese in misura proporzionata a quanto effettivamente da ciascuno sostenuto.
7) DO ha frequentato con profitto la classe 1° della Scuola Media Ferrari a Maranello;
il medico Per_ di base del minore è il Dott. mentre il dentista è il Dott. a livello sportivo ricreativo, Persona_1
DO gioca a calcio 3 giorni a settimana (indicativamente il lunedì- martedì, giovedì, dalle ore
17.00 alle ore 18.30 oltre alle partite infrasettimanali o del sabato), a cui allenamenti viene accompagnato dalla nonna materna, per essere poi prelevato dai genitori. Persona_3
8) I sig.ri e prestano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o Pt_1 CP_1 carta di identità valevole per l'espatrio, obbligandosi a compiere tutte le formalità necessarie a semplice richiesta l'uno dell'altra.
9) Con riferimento alla vendita, le parti precisano che la regolamentazione delle sorti dell'abitazione coniugale, a definitiva tacitazione di reciproche pretese sorte in costanza di matrimonio, è stata elemento indispensabile ed essenziale per la soluzione del conflitto coniugale e per la conclusione del presente accordo. Le parti danno atto che la casa coniugale, sita Maranello (MO), via Genova 35, in comproprietà nella misura del 50% ciascuno, è stata acquistata il 17.12.2018 con beneficio prima casa con la conseguenza che ove venduta, se dovuta, ciascuna delle parti si impegnerà ad acquistare in proprio altro immobile entro i termini previsti per legge, cioè a dire entro l'anno solare, preservando il beneficio fiscale maturato ovvero, in caso di inosservanza di tale principio a rimborsare in proprio e senza vincolo di solidarietà la differenza delle imposte maturate sulla propria quota e dovute per la perdita del suddetto beneficio, mallevando l'altro coniuge da qualsiasi rimborso o conguaglio.
L'immobile coniugale ad uso civile abitazione risulta essere costituito da: - abitazione (villetta a schiera) di nove vani catastali, che si sviluppa sui piani terra, primo, secondo e terzo sottotetto, tra loro collegati dalla scala interna con annessa area cortiliva di pertinenza esclusiva;
- autorimessa di pertinenza al piano terra, di 30 metri quadrati catastali;
- il tutto ben noto alle parti, risulta meglio raffigurato e descritto nelle planimetrie depositate in catasto ed è posto in un sol corpo tra i confini: cespiti di cui ai mappali 421, sub 1,417,93,309 salvo altri.
Detto immobile è attualmente descritto in catasto Fabbricati del Comune di Maranello al foglio 9 con i mappali:
- 421 sub 5, via Genova 35 P.T – 1-2-3- cat A/7 cl.2, vani 9, sup.cat.totale mq170mq – totale escluse aree scoperte mq 165, RC euro 906,38;
- 421 sub 3 via Genova 33 P.T cat C/6, cl. 6,mq.30, sup. cat totale mq36, RCeuro 88,31;
La provenienza dell'immobile suddetto è avvenuta come segue:
- Per la quota di 2/4 quanto al signor , in virtù di atto di compravendita a ministero del CP_2
Notaio in data 13 marzo 1986, Rep 36193/7650, debitamente registrato, trascrizione Persona_4
n. 4636 in data 12 aprile 1986; per l'ulteriore ¼ in virtù di successione legittima della signora Per_5
, nata a [...] nel Frignano il 3 gennaio 1932, deceduta in data 9 novembre 2017,
[...] dichiarazione di successione registrata a Sassuolo in data 16 marzo 2018 al n. 85 vol. 9990, trascrizione n. 5446 in data 23 marzo 2018, previa rinuncia all'eredità da parte della signora nata a [...] il [...], per atto del Tribunale di Modena in Controparte_3 data 14 dicembre 2017 Rep.4811/2017, registrato a Modena, il 16 gennaio 2018 al n. 256; per quota di ¼ quanto al signor , in virtù della predetta successione legittima della signora Controparte_4
. Detto trasferimento, anche se verso terzi per quanto di competenza ai venditori per Persona_5 tutte le ragioni già precisate, sarà pertanto esente da imposte di registro, ipotecarie e catastali, tassa di archivio e bolli ai sensi all'art. 19 L.6 marzo 1987 n. 74,alla sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999, alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile, n. 31/2016, come meglio articolato e confermato da diverse pronunce da parte dell'Agenzia delle Entrate (Circolare Agenzia
Entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E; Circolare Agenzia Entrate del 29 maggio 2013 n. 18/E, così come confermate dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014). I coniugi a tal fine dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni dell'imposta di registro, ove ammissibili, quali bollo e da ogni altra tassa per tutti gli atti funzionali e indispensabili al fine della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di separazione che dovessero per qualsivoglia ragione imputarsi agli stessi in virtù della suddetta vendita.
- I signori e qualora dovessero reperire personalmente un potenziale acquirente Pt_1 CP_1 dell'immobile, dovranno darsene reciproca notizia al fine di valutare le condizioni proposte, riservandosi il diritto di procedere direttamente all'alienazione dell'immobile senza l'intermediazione delle agenzie immobiliari incaricate. Fino a quando l'immobile non sarà alienato, le spese ordinarie e straordinarie del cespite resteranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I coniugi pattuiscono che i mobili verranno tra loro equamente ripartiti in sede senza la previsione di alcun conguaglio.
10) I veicoli come precisati in premessa rimarranno definitivamente in uso a ciascun proprietario con rinuncia reciproca di eventuali conguagli.
11) Il conto corrente comune n. 010/000003147, acceso presso Banca Credem, filiale di Maranello, sul quale attualmente è addebitato l'onere della rata del mutuo della casa familiare, del relativo rapporto assicurativo e del finanziamento per l'assicurazione dell'immobile e dei familiari, tuttora in corso, rimarrà attivo ed alimentato con le risorse di entrambi i coniugi, come avvenuto sino ad ora. In particolare, entrambe le parti in qualità di mutuatari coobbligati al pagamento del mutuo stipulato per atto del notaio in data 17.12.2018, Rep. n. 9612 Racc. n. 7554, provvederanno ad Persona_6 accreditare mensilmente la somma di propria spettanza al fine del pagamento mensile della rata, all'attualità di € 1.212,75 circa, ovvero di € 606,00 ciascuna, salvo successive variazioni. Detto conto corrente verrà estinto successivamente alla vendita della casa familiare, previa esecuzione di tutti i pagamenti per l'estinzione del mutuo residuo, dei rispettivi finanziamenti per i quali le parti hanno in corso la cessione volontaria dello stipendio, (la signora ha sottoscritto contratto n. 144330, il CP_1 signor ha sottoscritto il contratto n. 144319) e degli oneri addebitati sullo stesso. Dall'importo Pt_1 che residuerà, le parti daranno corso all'estinzione di tutte le polizze sottoscritte in relazione alla casa coniugale ancora in corso al momento della vendita del bene, e solo al termine di ogni pagamento di tutti i rapporti sottoscritti dai coniugi per tale acquisto, la giacenza residua sul conto corrente predetto, risultante al momento dell'estinzione dello stesso, verrà suddivisa al 50% tra le parti.
12) Gli animali di famiglia (due gatti), formalmente intestati alla signora rimarranno ad ella in CP_1 gestione, la quale provvederà alla sua cura con assunzione di ogni onere e spesa con l'aiuto del marito.
13) Quanto ai rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, i ricorrenti riconoscono di disporre di adeguate sostanze proprie e, pertanto, ciascuno di loro rinuncia a pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
14) Entrambi i coniugi dichiarano di aver così definito ogni rapporto economico/patrimoniale tra gli stessi e si danno reciprocamente atto di nulla avere più a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo ad eccezione di quanto sopra stabilito.
15) Le spese e gli onorari dell'assistenza relativi alla presente procedura sono compensati tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
IC (BR) il 08/02/1978 e nata a [...] il Controparte_1
02/01/1981
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Fiorano Modenese di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2011, atto n.7, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. DO Di Pasquale