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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1407/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Doglio, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro la
, in persona del Controparte_1
Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, (P. IVA;
P.IVA_1
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Trudu, ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il proprio Ufficio Legale
Convenuta
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva, il diritto sig. a percepire la premialità relativa all'anno 2020. Parte_1
2. Conseguentemente, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagina 1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.254,00 ovvero quella maggiore
o minore, che sarà accertata in via equitativa del Giudice adito, da incrementarsi i
della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
IN VIA SUBORDINATA
3. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva, la
natura discriminatoria del comportamento della consistente nel CP_1
mancato computo delle assenze dovute a causa dell'assistenza prestata dal ricorrente ai familiari portatori di handicap (ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992), al pari dell'effettiva presenza in servizio, nella determinazione della premialità 2020.
4. Conseguentemente, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, della somma di € 1.254,00
ovvero quella maggiore o minore, che sarà accertata in via equitativa del Giudice
adito, da incrementarsi i della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione
monetaria.
In ogni caso con vittoria di spese di causa”.
Nell'interesse della convenuta: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice,
in via principale
- mandare assolta l'odierna convenuta da ogni avversa pretesa per Controparte_2
tutte le ragioni meglio esplicitate nei paragrafi che precedono;
in ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 21.4.2023 il signor ha agito in giudizio dinanzi Parte_1
a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della
[...]
per sentirsi accogliere le Controparte_1
conclusioni sopra trascritte.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
pagina 2 Con decorrenza dal 1.1.2022 egli presta servizio in favore della come CP_3
Tecnico di Sanitario di Radiologia Medica presso la Struttura Complessa (S.C.)
Radiologia del Presidio Ospedaliero “Sirai” di Carbonia.
Prima di allora, egli era dipendente dell' e svolgeva la sua attività CP_1
nella stessa struttura, che, allora, faceva parte della . Il suo rapporto Controparte_4
di lavoro, originariamente insorto con la , era poi proseguito ex lege Controparte_5
(L.R. 27 luglio 2016, n. 17), con decorrenza dal 1.1.2017, con per poi Controparte_1
transitare alla dal 1.1.2022. CP_3
Il ricorrente ha quindi allegato che, pur essendo stato egli valutato con il massimo punteggio (100/100), non aveva percepito la retribuzione di produttività relativa all'anno 2020, erogata ai dipendenti di (almeno quelli in servizio presso la CP_1
) con la busta paga del mese di settembre del 2021. Controparte_4
Dopo aver contattato il servizio competente (S.C. Trattamento Giuridico ed
Economico di A.T.S.), egli era stato informato che il mancato pagamento della produttività era giustificato dal fatto che, secondo quanto stabilito dall'Accordo
decentrato dell'Area del Comparto 2020, l'attività svolta non era valutabile perché non aveva raggiunto il limite minimo di 100 presenze in servizio.
Secondo parte ricorrente, la previsione dell'accordo in questione era illegittima,
poiché si prestava ad una manifesta e irragionevole disparità di trattamento tra i lavoratori: secondo l'interpretazione proposta dalla S.C. Trattamento Giuridico ed
Economico della ATS, infatti, un dipendente in servizio per l'interno anno 2020 che avesse svolto la sua attività per meno di 100 giorni doveva essere escluso dalla premialità anche qualora avesse raggiunto la massima valutazione, mentre invece qualsiasi altro lavoratore cessato dal servizio, in ipotesi anche il 30.12.2020, con sole
30 presenze e una valutazione semplicemente sufficiente, avrebbe potuto accedere alla premialità, sia pure riproporzionata.
Il ricorrente ha quindi affermato che, anche a voler prescindere da tali considerazioni, in ogni caso egli aveva superato il limite delle 100 presenze in servizio,
per aver egli raggiunto n. 101 presenze, di cui n. 75 giorni di presenza nei turni ordinari e n. 26 presenze in quelli di pronta disponibilità c.d. attiva (ossia con chiamata in servizio).
pagina 3 A tali presenze dovevano inoltre sommarsi n. 3 giorni di malattia COVID e n. 76
giorni di permesso ex L. n. 104/1992.
Per quanto concerneva le presenze relative alla disponibilità c.d. attiva, parte ricorrente ha rilevato che allorquando un dipendente, assegnato ad un turno di pronta disponibilità notturna e festiva, è chiamato in servizio, egli deve essere considerato presente, in quanto ha effettivamente svolto la prestazione lavorativa.
Nell'accordo aziendale, del resto, e non poteva essere altrimenti se non violando l'art. 28 del C.C.N.L. 21.5.2018, non viene fatta alcuna distinzione tra presenza in servizio nel turno di servizio ordinario o di pronta disponibilità.
Il ricorrente ha inoltre allegato di essere stato costretto ad assentarsi obbligatoriamente per esigenze di sanità pubblica per n. 3 giorni, dal 29.12.2020 al
1.1.2021.
L' , superando la distinzione tra malattia e infortunio, ha chiarito che la tutela CP_6
si estende a qualsiasi sanitario che abbia contratto la malattia COVID.
Per tale ragione, dovevano computarsi come giorni di servizio anche tali giorni.
Inoltre, nell'anno 2020, il ricorrente aveva fruito di n. 76 giorni di permesso ex L.
104/1992 per prestare assistenza ai genitori portatori di handicap in situazione di gravità.
Secondo il ricorrente, anche se l'accordo decentrato non prevede espressamente l'equiparazione dei giorni di permesso fruiti ex L. 104/1992 ai giorni di presenza in servizio, cionondimeno l'esclusione operata dall' in sede di verifica del limite CP_1
dei 100 giorni si poneva in contrasto con i principi sanciti dalla direttiva 2000/78/CE
(le cui definizioni sono riprese dal D. Lgs. 9 luglio 2003 n. 216 senza sostanziali modifiche), il cui ambito di applicazione è riferito non solo alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro […], a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale […], ma anche alla «retribuzione» (art. 3, lett. a, b, c D.lgs. n. 216/2003).
La suddetta normativa vieta, infatti, ogni «forma di discriminazione basata su […]
handicap» e, cioè, qualsiasi disparità di trattamento – anche di natura economica –
subita sia delle persone con disabilità, sia delle persone non disabili che assistono i propri familiari.
pagina 4 Pertanto, il meccanismo di determinazione della premialità, coerentemente alla normativa comunitaria, doveva essere interpretato nel senso di computare come servizio i giorni di permesso previsti dalla L. n. 104/1992, e quindi, considerando ulteriori 76 giorni, per un totale di 180 giorni.
Al fine di quantificare l'importo della premialità, in mancanza di altri elementi, il ricorrente ha ritenuto di poter fare riferimento alla retribuzione percepita dai colleghi
(in particolare, i signori e ) assunti con la medesima Persona_1 Persona_2
qualifica e profilo (Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica – categoria D), in servizio nella medesima struttura, pari ad euro
1.254,00.
In via subordinata rispetto alla domanda di esatto adempimento, parte ricorrente ha richiesto la corresponsione della stessa somma a titolo di risarcimento del danno,
siccome derivante dalla condotta antidiscriminatoria posta in essere dal datore di lavoro nei suoi confronti (in quanto soggetto assistente portatori di handicap in situazione di gravità).
2. Parte convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
Ha sostenuto la correttezza del proprio operato, osservando come parte ricorrente,
neppure sommando i giorni di reperibilità, avesse raggiunto la soglia dei 100 giorni di presenza in servizio.
Insieme al raggiungimento degli obiettivi assegnati, la predetta soglia costituiva un presupposto imprescindibile al fine di conseguire la premialità, dovendo la stessa essere intesa come soglia lavorativa minima utile al fine consentire il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Per tale ragione, non potevano essere equiparati a giorni di presenza effettiva né i giorni di assenza per malattia COVID, né i giorni di permesso ai sensi della legge 104.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, successivamente al deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., è stata quindi tenuta in decisione.
******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
pagina 5 Come risulta dalla relazione di parte prodotta dal ricorrente, oltre ai n. 75 giorni di presenza in servizio, egli è stato effettivamente presente in servizio per altri n. 26 giorni
(dettagliatamente indicati, mese per mese, nella relazione), in cui ha prestato servizio di disponibilità c.d. attiva.
La presenza in servizio anche nei giorni di disponibilità c.d. attiva si desume dall'esame della stampa del cartellino presenze del ricorrente per i mesi dell'anno 2020,
laddove le presenze in servizio di disponibilità c.d. attiva sono riportate accanto al codice 02.
A fronte di tale allegazione, comprovata dai predetti documenti, deve ritenersi del tutto indimostrato l'assunto dell'azienda sanitaria secondo il quale il ricorrente non avrebbe raggiunto un numero sufficiente di giorni di presenza.
Si ritiene corretto quantificare l'importo della retribuzione accessoria richiesta dal ricorrente in misura pari a quella percepita dagli altri colleghi inquadrati nel medesimo profilo ed operanti presso la medesima struttura, i quali, come il ricorrente, in occasione della valutazione della performance relativa all'anno 2020, hanno conseguito il punteggio di 100/100, e, di conseguenza, nel settembre del 2021, hanno ricevuto la somma di euro 1.254,00 a titolo di pagamento della produttività 2020.
Per quanto sopra esposto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.254,00 a titolo di pagamento della produttività 2020, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria,
ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36,
della L. n. 724/1994, con decorrenza dal settembre 2021 (al pari degli altri colleghi) al saldo.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M.
10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite
(cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi. Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma
5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
pagina 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) condanna la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di euro 1.254,00 a titolo di Parte_1
pagamento della produttività 2020, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal settembre 2021 al saldo;
2) condanna la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di alla Controparte_1
rifusione in favore di delle spese processuali, che liquida in euro Parte_1
49,00 per spese di contributo unificato ed in euro 1.650,00 per compenso di avvocato,
oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 21.5.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 7