Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3667/2021 di R.G. ed avente quale oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv.Giuseppe Losavio, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentato e difeso dall'avv. Marco Francione, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
* * * * * * *
All'udienza del 28.1.2025 la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, qui da intendersi richiamate e trascritte.
1
La presente controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria dalla CP_1
per il pagamento della somma di € 15.237,80 oltre accessori che assume dovuta dalla
[...]
in virtù della fattura n. 32/2020 e dall'opposizione alla relativa ingiunzione (la Parte_1
n. 717/21 del 13.4.2021) proposta dall'intimata, la quale, in primis, eccepisce l'illegittimità del decreto derivata da vizi formali dell'atto introduttivo;
nel merito contesta la pretesa perché la merce consegnata era di quantitativo inferiore rispetto a quella fatturata, oltre che difforme per qualità e non accompagnata dalle schede tecniche necessarie per ottenere gli incentivi regionali allo sviluppo ed al miglioramento fondiario. L'opponente, pertanto, chiede la revoca dell'ingiunzione e, in riconvenzionale, la condanna di controparte a consegnarle le schede tecniche ed a rifonderle la somma di € 50.000,00 a titolo di risarcitorio per l'altrui inadempimento contrattuale.
L'opposta ribatte declinando ogni responsabilità ed addebito;
deduce in particolare che i pali di cemento e i tiranti erano stati accettati dalla senza muovere riserve ed Parte_1
erano stati pure installati;
che in ogni caso l'acquirente era decaduto dalla garanzia, avendo denunciato i presunti vizi soltanto centodieci giorni dopo la consegna;
quanto alle schede tecniche, assume che gli accordi contrattuali non ne prevedevano la consegna.
* * * * * * *
I) Il decreto ingiuntivo risulta regolarmente emesso nei confronti della parte individuata come acquirente del materiale rimasto impagato. Il ricorso introduttivo non crea incertezze sul punto.
II) La domanda attrice merita accoglimento.
La , invero, ha provato i fatti costitutivi della sua pretesa. CP_1
La rispondenza delle prestazioni fatturate all'accordo di fornitura si desume dall'accettazione della fattura da parte della Società committente e dall'avvenuta annotazione nelle sue scritture contabili (come risulta per tabulas), atto che implica a ben vedere il riconoscimento dell'esistenza del credito pecuniario (cfr. Cass. 24/3581; Cass. n. 24/1444; Cass. 22/2514; Cass.
22/35870).
2 L'opponente eccepisce l'inadempimento della controparte, anche al fine di paralizzare l'altrui diritto.
Le plurime doglianze sono infondate.
La presunta incompletezza della fornitura è smentita dalla stessa condotta concludente della la quale ha registrato senza riserve la fattura passiva indicante il Parte_1
quantitativo di materiale consegnatole a più riprese dal venditore (nell'arco temporale che va dal
22.7.2020 al 31.7.2020), documentato dai DDT sottoscritti dalla destinataria.
L ha poi installato nell'immediatezza i pali e le componenti accessorie (v. Parte_1
dichiarazioni rese in sede di interpello) salvo poi contestare presunti gravi ed evidenti difetti solo con la pec del 18.11.2020. Contestazione che, lungi dall'essere suffragata da idonei riscontri,
appare oltremodo tardiva - come rileva parte opposta – trattandosi di presunte anomalie delle res
(la denuncia parla di lesioni multiple presenti su quattro pali di grandi dimensioni) agevolmente riconoscibili al momento del ricevimento e quindi da denunciare entro gli otto giorni prescritti dal combinato disposto degli artt. 1495/1 e 1511 c.c. a pena di decadenza.
L lamenta poi l'omessa consegna delle schede tecniche relative al materiale Parte_1
ricevuto e la conseguente impossibilità di accedere agli incentivi regionali previsti per lo sviluppo e il miglioramento fondiario.
Le emergenze processuali non depongono tuttavia per l'esistenza di una obbligazione accessoria a carico del fornitore.
Le deposizioni dei testi e evidenziano che il in sede di Tes_1 Tes_2 Tes_3 Pt_2
consegna, si era dichiarato pienamente soddisfatto della fornitura e non aveva avanzato richiesta di schede tecniche o di attestazioni ulteriori.
L'attendibilità del racconto trova indiretto riscontro nella condotta dipoi tenuta dalla
[...]
, la quale ha continuato a intrattenere relazioni commerciali con la (v. Parte_1 CP_1
commessa dell'11.8.2020 e relativo pagamento mediante bonifico del 18.11 successivo),
evidentemente ritenuto interlocutrice corretta ed affidabile.
3 La stessa opponente ha poi ammesso che, ai fini dell'ottenimento degli incentivi regionali, era necessaria l'annotazione in fattura del codice “O.P.”, indicazione però mai richiesta all'emittente, a riprova del fatto che gli accordi non prevedevano (né tantomeno ritenevano rilevante) la consegna della tal documentazione.
Ne discende il rigetto della domanda riconvenzionale.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, secondo i criteri e i parametri del DM n. 147/2022.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla CP_2 Parte_1
e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 717/21 del 13.4.2021;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- condanna la Società opponente a rifondere alla controparte le spese e competenze di lite, che liquida in € 5.077,00 oltre rsg, iva e cap come per legge.
Taranto, 23.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Attanasio)
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