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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al 539 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: pensione – ripetizione di indebito, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv Gaetano Veninata
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Pagina 1 ricorreva innanzi questo Tribunale al fine di contestare il provvedimento Parte_1
CP_ di con il quale veniva riliquidata la propria pensione cat AS n 04700221 con
CP_ conseguente richiesta da parte di di un indebito pari ad € 8298,03
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la corretta rideterminazione della pensione,
adducendo che la ricorrente non aveva inviato la dichiarazione dei redditi anno 2014,
nonostante avvisata in tal senso tramite racc,ta del 15.12.2016
L'art 52 L 88 /89 così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute,
non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo'
essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
CP_ Nel caso di specie, l' sostiene che il soggetto beneficiario della prestazione doveva inviare la dichiarazione dei redditi del 2014
Invero non appare configurabile nessun dolo in capo alla ricorrente.
CP_ Non vi alcuna prova agli atti dell'invio della racc.ta da parte di del 15.12.2016,
CP_ atteso che non ha prodotto le ricevute di ricevimento e che, di contro, la ricorrente ha dimostrato come l'indirizzo cui era stata inviata fosse errato.
CP_ Né in questa sede ha dimostrato il superamento dei limiti reddituali da parte della ricorrente che possa giustificare la richiesta di ripetizione delle somme
Ne deriva che il ricorso va accolto
Le spese seguono la soccombenza.
Pagina 2 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierna ricorrenti per le causali di cui al provvedimento del 9.9.2019
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall'emissione del provvedimento del 9.9.2019 alla data odierna.
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da liquidare in favore dell'erario
Così deciso in Ragusa il 15.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al 539 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: pensione – ripetizione di indebito, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv Gaetano Veninata
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Pagina 1 ricorreva innanzi questo Tribunale al fine di contestare il provvedimento Parte_1
CP_ di con il quale veniva riliquidata la propria pensione cat AS n 04700221 con
CP_ conseguente richiesta da parte di di un indebito pari ad € 8298,03
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la corretta rideterminazione della pensione,
adducendo che la ricorrente non aveva inviato la dichiarazione dei redditi anno 2014,
nonostante avvisata in tal senso tramite racc,ta del 15.12.2016
L'art 52 L 88 /89 così recita al comma 2 “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute,
non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo'
essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.“
Anche la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza n. 482 del 2017 ha
CP_ rigettato il ricorso dell' avverso la decisione n. 354/2009 della Corte d'Appello di
Milano che aveva dichiarato “non dovuta la rivalutazione sulle somme restituende al pensionato.”
CP_ Nel caso di specie, l' sostiene che il soggetto beneficiario della prestazione doveva inviare la dichiarazione dei redditi del 2014
Invero non appare configurabile nessun dolo in capo alla ricorrente.
CP_ Non vi alcuna prova agli atti dell'invio della racc.ta da parte di del 15.12.2016,
CP_ atteso che non ha prodotto le ricevute di ricevimento e che, di contro, la ricorrente ha dimostrato come l'indirizzo cui era stata inviata fosse errato.
CP_ Né in questa sede ha dimostrato il superamento dei limiti reddituali da parte della ricorrente che possa giustificare la richiesta di ripetizione delle somme
Ne deriva che il ricorso va accolto
Le spese seguono la soccombenza.
Pagina 2 PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto ad dall'odierna ricorrenti per le causali di cui al provvedimento del 9.9.2019
CP_ 2) Conseguentemente ordina ad la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall'emissione del provvedimento del 9.9.2019 alla data odierna.
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 2000,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da liquidare in favore dell'erario
Così deciso in Ragusa il 15.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 3