Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.
Commentari • 4
- 1. Possibile linea difensiva per l’opponente ad ingiunzione su fattura commercialeGiorgio Vanacore · https://www.filodiritto.com/ · 13 agosto 2020
Assai frequentemente, nei giudizi civili tra imprenditori, si assiste all'emissione di decreti ingiuntivi su fattura, ed il più delle volte il difensore dell'opponente all'ingiunzione è chiamato ad elaborare – compito assai arduo – apposita linea difensiva sul punto. I Premessa l'impugnazione delle fatture in ogni loro parte, non va giammai dimenticato l'assunto a monte, vale a dire la nota natura della fattura commerciale di atto unilaterale-partecipativo, enunciante una mera manifestazione di volontà dell'emittente, e nulla più, attestato dall'unanime giurisprudenza: Corte di Cassazione, 23 giugno 1997, n. 5573: “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può …
Leggi di più… - 2. Clienti insolventi: come evitarli ed il recupero creditiFederico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 5 aprile 2020
Come ci si deve comportare di fronte a clienti insolventi? Una delle domande che assilla ogni professionista o lavoratore autonomo è cosa fare quando si ha di fronte un cliente che effettua pagamenti in ritardo o che, ancora peggio non paga. Sono sicuro che è capitato a tutti. Hai prestato una consulenza professionale e il cliente non ti ha pagato? Non sei il solo purtroppo, si tratta di una situazione molto frequente. Farsi pagare il proprio onorario professionale non è mai stata una cosa semplice. La crisi economica non ha fatto che aggravare questo fenomeno, e anche adesso che le cose vanno meglio, purtroppo i clienti insolventi restano sempre dietro l'angolo. Trovarsi di fronte a …
Leggi di più… - 3. Locazione, conduttore, obbligazioni, restituzione, deterioramento, risarcimento, onere della prova, criteri di ripartoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 maggio 2019
- 4. L’inefficacia probatoria assoluta della fattura commerciale in relazione al credito portatoVanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 9 febbraio 2006
Con riferimento alla fattura commerciale ? avente un uso pressoch? quotidiano nella prassi degli affari ? va detto che essa riveste, secondo le ricostruzioni seguite dai pi? in dottrina e giurisprudenza, la natura di ?atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte creditoris?. Esso, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all?esistenza del credito, che, proprio per tal motivo, quando ? oggetto di contestazione ? come nell?archetipo della vertenza tra debitore e creditore ? dev?essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi, come sostiene l?unanime giurisprudenza: ?La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/2004, n. 8126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8126 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
M ! REPUBBLICA ITALIANA etto08 1 2 6 /0 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASS CZIONE SEZIO NDA CIVLE OPER COMPEND PRESCRIZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 5573/01 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Cron.15650 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Rep. 1918 Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Dott. Emilio MALPICA Ud. 10/12/03 Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: き NN EN, nella qualità di legale rappresentante ditta "NN E LL snc", elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 111, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SCIOSCIA, difeso dall'avvocato EN JASILLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EL AT;
- intimato 2003 avverso la sentenza n. 691/00 del Tribunale di 1711 POTENZA, depositata il 28/11/00; ☑ 3 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato Paolo PARLAMENTI con delega dell'Avvocato IASILLI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- NN C/ EL RG 5573/01 -1- Oggetto: contratto d'opera, compenso, prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La S.n.c. CA e CU, dichiarandosi credi- trice della somma di £ 4.328.798 per saldo di lavori i- draulici eseguiti su commissione di AT LL, con ci- questi conveniva innanzi al pretore di Potenza, tazione 8/9 marzo 1994, onde ottenerne la condanna al pagamento in proprio favore della detta somma e degli accessori. Costituendosi, AT LL eccepiva l'avvenuto pagamento e la prescrizione presuntiva del credito ex ad- verso vantato per l'indicato titolo. Esaurita l'istruttoria, l'adito pretore accoglieva integralmente la domanda con sentenza avverso la quale AT LL proponeva tempestivo gravame cui resi- steva la S.n.c. CA e CU. Decidendone con sentenza 28.11.00, il tribunale di Potenza accoglieva l'appello ed, in riforma dell'impu- gnata sentenza, rigettava l'originaria domanda ritenendo presuntiva sulla fondata l'eccezione di prescrizione considerazione che oggetto prevalente del contratto, in- tervenuto tra una società commerciale ed un privato di- retto utilizzatore, fosse stata la fornitura di beni ri- spetto alla quale l'installazione degli stessi aveva a- vuto carattere di prestazione sussidiaria. NN C/ EL RG 5573/01 -2-# Tale decisione veniva impugnata per cassazione dal- la S.n.c. CA e CU con ricorso fondato su due motivi. L'intimato non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2955 n. 5 CC ex art. 360 nn. 3, 4, 5 CPC si duole che il tribunale - abbia erroneamente ravvisato nella specie un credito per fornitura, presuntivamente prescrittibile in un anno, e non per prestazione d'opera, presuntivamente prescritti- bile in tre anni, nonostante quest'ultima fosse la natu- ra del contratto intercorso tra le parti come dimostrato dalle fatture in atti;
abbia, inoltre, erroneamente qua- lificato essa deducente come società commerciale, mentre la sua attività ha ad oggetto lavori idraulici nell'am- bito dei quali provvede anche alla fornitura del mate- riale necessario per l'esecuzione dell'opera. Il motivo non merita accoglimento. Premessa l'inconferenza del riferimento al n. 4 dell'art. 360 CPC in relazione alle svolte censure, de- vesi considerare che il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito demandato alla Corte Suprema di cassazione non è configurato, nell'ordinamen- to vigente, come un terzo grado del giudizio nel quale NN C/ EL RG 5573/01 -3- possano essere istanze e leleulteriormente valutate argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergen- ze istruttorie acquisite nella precedente fase, bensì è preordinato all'annullamento di quelle, tra le dette pronunzie, nelle quali siano ravvisabili specifici vizi оsulla giurisdizione la di violazione delle norme -> competenza, e/o di violazione delle leggi sostanziali o processuali, e/o d'omessa od insufficiente o contraddit- toria motivazione che le parti espressamente denunzi- con puntuale riferimento ad una o più delle ipotesi no, previste dall'art. 360/I nn.
1-5 CPC, nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366/I n. 4 CPC, forme e contenuti che non consentono, a pena d'inammissibilità dalla norma stessa comminata, la prospettazione d'una sequela di censure qualora ciascuna di esse non sia pre- cisamente rapportata ad uno dei vizi denunziati e non sia specificamente argomentata in relazione ad esso. Ond'è che il vizio della sentenza previsto dall' art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, mediante "specifiche argomentazioni intelligibili ed e- saurienti" intese a motivatamente dimostrare in qual modo non qualsiasi affermazione ma determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritener- NN C/ EL RG 5573/01 si in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina;
quindi, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, risulta inidoneamente formulata - come nel motivo di ri- corso che ne occupa la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere le questioni giuri- diche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali ed argomentate contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparati- va con le diverse soluzioni prospettate, bensì mediante la mera apodittica contrapposizione di queste a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. Quanto, poi, al vizio di motivazione, il motivo con il quale lo si deduca dev'essere inteso a far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argo- mentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli ele- menti di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni espo- ste per assoluta incompatibilità razionale degli argomen- ti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può essere inteso a far valere la non rispondenza della rico- struzione dei fatti operata dal giudice del merito al di- NN C/ EL RG 5573/01 -5- verso convincimento soggettivo della parte, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della di- screzionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convin- cimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter for- mativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Nella specie, a fronte delle qualificazioni opera- te dal giudice a quo, nell'esercizio del suo specifico potere dovere al riguardo, in ordine così alla causa prevalente del contratto come all'oggetto dell'attività esercitata dalla ricorrente, questa non solo ha fatto riferimento ai non pertinenti artt. 2955 e 2946 CC, che regolano la prescrizione presupponendo già risolte, in base alle pertinenti norme di cui agli artt. 1470 ss. CC e 2222 SS. CC e particolarmente 2223 CC, le questioni relative alla natura del contratto, nonché, ex art. 2295 n. 5 CC e relativa documentazione camerale, quelle rela- tive all'attività svolta, norme in relazione alle quali la censura avrebbe dovuto essere puntualmente argomenta- e tanto già basterebbe, ma si è anche limitata, in ta, difformità dai sopra richiamati principi, ad apodittiche contestazioni e prospettazioni senza svolgere alcuna ar- gomentazione, né in fatto né in diritto, onde dimostra- re, da un lato, l'assunta prevalente natura di contratto NN C/ EL RG 5573/01 d'opera, comprendente anche la fornitura di materiali, piuttosto che di contratto di compravendita, con acces- soria prestazione d'installazione, del rapporto inter- corso con la controparte e, dall'altro, il preteso svol- gimento di attività artigianale e non commerciale. Al riguardo, è appena il caso di soggiungere, per sola completezza, che le fatture genericamente richiama- te in ricorso non solo non possono essere prese in con- siderazione, in quanto non riportate nel contesto dell' atto stesso come il principio d'autosufficienza avrebbe richiesto, ma neppure possono fornire argomento alcuno. Come è stato ripetutamente evidenziato nella giuri- sprudenza di questa Corte, infatti, la fattura commer- ciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente ele- menti relativi all'esecuzione d'un contratto, s'inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consi- stendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura ° per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione fra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, pro- prio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto ma, al più, può rappresentare un mero indizio NN C/ EL RG 5573/01 -7- e dell'esecuzione della pre- della stipulazione di esso nessun valore, neppure indi- stazione indicata, mentre ziario, le si può riconoscere in ordine così alla ri- spondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che contro ed in aggiunta al contenuto della stessa sono ammissibili prove anche per testimoni diret- te a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti. Con il secondo motivo, la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2955 n. 5 CC in relazione all'art. 2959 CC ex art. 360 nn. 3,4,5 CPC - si duole che il tribunale, pur avendo dato atto che controparte aveva impugnato la sentenza di primo grado censurandola, tra l'altro, per aver accolto la domanda senza che parte attrice avesse "fornito alcuna prova in ordine alla esistenza del credito vantato", non abbia, da tale affermazione, desunto l'implicita ammissione della mancata estinzione del debito e, quindi, l'inope- ratività della prescrizione presuntiva. Il motivo non merita accoglimento. La questione prospettatavi, in vero, non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio d'appello, secondo risulta dall'esame delle componenti essenzialiquanto dell'impugnata sentenza - conclusioni delle parti ripor- NN C/ EL RG 5573/01 -8-冰 tate nell'epigrafe, esposizione del fatto, motivazione contro la quale, nel ricorso, non è stata formulata spe- cifica censura ex art. 112 CPC per omesso esame d'una puntuale eccezione che, al riguardo, ben poteva già in quella sede essere formulata dall'odierna ricorrente ad essa interessata, mentre non costituisce, di per sé, vi- zio della pronunzia il mancato rilievo d'ufficio d'un elemento di giudizio non prospettato dalle parti. Pertanto, la questione, poiché introduce un tema di dibattito completamente nuovo, implicando una decisione su elementi di giudizio in fatto che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugna- ta in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, non possono essere prese in considerazione. In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ri- petutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- corso per cassazione debbano investire, a pena d'inam- missibilità, statuizioni e questioni che abbiano già for- mato oggetto del giudizio e che siano, dunque, già com- prese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle contrapposte richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili NN C/ EL RG 5573/01 -9. anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modi- fichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Parte intimata non avendo svolto attività difensi- va, la ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 10.12.2003. Il Presidente vepp Il est. Metting IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico To Corico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 APR. 2004 Roma LLIERE C1 TE CANCE