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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2024, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1844/2023 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
in proprio e quale procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 di procura depositata insieme alla memoria di costituzione, dall'avv. BARBIERI GIANLUCA presso il cui studio elettivamente domicilia
Opposto
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. VALERIA COPPOLA
Terzo chiamato
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/03/2023, parte opponente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90007733 32 000, relativa alla cartella di pagamento n. 071 2017 00006472 88 000, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi integrativo, soggettivo e maternità per la Cassa Nazionale degli Avvocati, per l'anno 2015, dolendosi della inesistenza/irritualità della notifiche della cartella. Eccepiva, dunque la prescrizione quinquennale del credito, la decadenza, l'inesistenza delle notifiche in quanto eseguite da soggetto non abilitato e da indirizzo non inserito nei registri, il mancato calcolo degli interessi. Il ricorso veniva notificato all' che, costituitasi in giudizio, eccepiva Controparte_1 preliminarmente la tardività delle eccezioni formali, l'avvenuta notifica della cartella, producendo documentazione, il difetto di legittimazione passiva dell'ente , chiedendo la chiamata in causa Controparte_3 della;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva conseguentemente il CP_2 rigetto. 2
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la , che chiedeva il rigetto del ricorso e in subordine, CP_2 in via riconvenzionale, l'accertamento del credito con condanna dell'opponente al pagamento, con vittoria di spese.
All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la causa è stata decisa con la presente sentenza.
In ordine all'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell' , essa è Controparte_1 infondata atteso che nel ricorso sono poste questioni attinenti sia all'an della pretesa che alla fase esecutiva e che l'intimazione di pagamento impugnata ha ad oggetto una cartella esattoriale emesse dall' Controparte_1
.
[...]
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni formali relative alla irregolarità della notifica, all'inesistenza delle notifiche in quanto eseguite da soggetto non abilitato e da indirizzo non inserito nei registri, il mancato calcolo degli interessi, in quanto tardive, essendo stato depositato il ricorso ben oltre i 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (ricorso depositato il 23/03/2023, notifica del 14/02/2023, a mezzo posta elettronica certificata sull'indirizzo certificato dell'opponente, come documentato dall'Agenzia, e non 14/3/23 come allegato nel ricorso in opposizione).
Esse sarebbero comunque infondate (Cass Civ., sez. un., 18/05/2022, n. 15979; nello stesso senso Cass. sez. VI,
21/10/2022 , n. 31160 e Cass 6015/2023. Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2021, n. 39513).
Gli interessi vengono calcolati in base al regolamento della Forense e sono specificamente indicati ex lege, CP_2 anche nella cartella di pagamento oggetto dell'intimazione (Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza 14 luglio 2022, n. 22281).
Venendo al merito, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione presente, secondo la prospettazione del ricorrente, egli avrebbe avuto contezza per la prima volta dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento tramite la ricezione della intimazione di pagamento per cui è ricorso.
La prospettazione risulta adeguatamente contrastata dall' , legittimato passivo Controparte_1 in ordine all'eccepito difetto di notifica della cartella esattoriale, quale atto presupposto della intimazione qui impugnata, che, quale concessionario della ha dovuto depositato la prova della notifica della CP_2 cartella esattoriale avvenuta via pec in data 13/01/2017.
L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 13/02/2023. La prescrizione dei crediti contributivi della è decennale ex. 247/12 art. 66, che ha di nuovo introdotto la prescrizione CP_2 decennale, mantenendo la decorrenza dal momento della trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente. La norma si applica dal momento della sua entrata in vigore (02/02/2013).
Ai fini del corretto calcolo della prescrizione va computato anche il periodo di sospensione dovuto all'emergenza covid, che ha sospeso il termine di prescrizione per 542 giorni, come correttamente evidenziato dai resistenti. Invero i termini di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali non sono stati sospesi solo dall' art 37 co. 2 dl. 18/20 (che ha sospeso la prescrizione per 129 giorni, dal 23/2/20 al 30/6/20) e dall'art. 11 co. 9 del dl 183/20 (che ha sospeso la prescrizione per 182 giorni dal 31/12/20 al 30/6/21), per un totale di 311 giorni, ma anche dall' art 2 dl 99/21 (che ha sospeso la prescrizione dal 30/6/21 al 31/8/21 per altri 60 giorni), per un totale di 311+ 60= 371 giorni.
Inoltre l' art. 68 del dl 18/20 cd. decreto “ ” ha sospeso i termini della riscossione coattiva dall' 8/3/20 Org_1 al 31/8/21 quindi per 542 giorni. La prescrizione prorogata dall'articolo 68 è unicamente quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione. Invero la norma richiama l'art. 12 d.lgs 159/15 (che prevede che la sospensione dei termini di riscossione coattiva per eventi eccezionali comporta anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza).
L'odierno opponente nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la prescrizione quinquennale ma essa non è fondata.
Pertanto il ricorso va rigettato. 3
Le spese di giudizio seguono la disciplina della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il giudice
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive euro 500,00 in favore degli opposti e del terzo chiamato, oltre accessori come per legge se dovuti.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1844/2023 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
in proprio e quale procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 di procura depositata insieme alla memoria di costituzione, dall'avv. BARBIERI GIANLUCA presso il cui studio elettivamente domicilia
Opposto
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. VALERIA COPPOLA
Terzo chiamato
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/03/2023, parte opponente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90007733 32 000, relativa alla cartella di pagamento n. 071 2017 00006472 88 000, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi integrativo, soggettivo e maternità per la Cassa Nazionale degli Avvocati, per l'anno 2015, dolendosi della inesistenza/irritualità della notifiche della cartella. Eccepiva, dunque la prescrizione quinquennale del credito, la decadenza, l'inesistenza delle notifiche in quanto eseguite da soggetto non abilitato e da indirizzo non inserito nei registri, il mancato calcolo degli interessi. Il ricorso veniva notificato all' che, costituitasi in giudizio, eccepiva Controparte_1 preliminarmente la tardività delle eccezioni formali, l'avvenuta notifica della cartella, producendo documentazione, il difetto di legittimazione passiva dell'ente , chiedendo la chiamata in causa Controparte_3 della;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva conseguentemente il CP_2 rigetto. 2
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la , che chiedeva il rigetto del ricorso e in subordine, CP_2 in via riconvenzionale, l'accertamento del credito con condanna dell'opponente al pagamento, con vittoria di spese.
All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c la causa è stata decisa con la presente sentenza.
In ordine all'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell' , essa è Controparte_1 infondata atteso che nel ricorso sono poste questioni attinenti sia all'an della pretesa che alla fase esecutiva e che l'intimazione di pagamento impugnata ha ad oggetto una cartella esattoriale emesse dall' Controparte_1
.
[...]
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni formali relative alla irregolarità della notifica, all'inesistenza delle notifiche in quanto eseguite da soggetto non abilitato e da indirizzo non inserito nei registri, il mancato calcolo degli interessi, in quanto tardive, essendo stato depositato il ricorso ben oltre i 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (ricorso depositato il 23/03/2023, notifica del 14/02/2023, a mezzo posta elettronica certificata sull'indirizzo certificato dell'opponente, come documentato dall'Agenzia, e non 14/3/23 come allegato nel ricorso in opposizione).
Esse sarebbero comunque infondate (Cass Civ., sez. un., 18/05/2022, n. 15979; nello stesso senso Cass. sez. VI,
21/10/2022 , n. 31160 e Cass 6015/2023. Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2021, n. 39513).
Gli interessi vengono calcolati in base al regolamento della Forense e sono specificamente indicati ex lege, CP_2 anche nella cartella di pagamento oggetto dell'intimazione (Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza 14 luglio 2022, n. 22281).
Venendo al merito, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione presente, secondo la prospettazione del ricorrente, egli avrebbe avuto contezza per la prima volta dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento tramite la ricezione della intimazione di pagamento per cui è ricorso.
La prospettazione risulta adeguatamente contrastata dall' , legittimato passivo Controparte_1 in ordine all'eccepito difetto di notifica della cartella esattoriale, quale atto presupposto della intimazione qui impugnata, che, quale concessionario della ha dovuto depositato la prova della notifica della CP_2 cartella esattoriale avvenuta via pec in data 13/01/2017.
L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 13/02/2023. La prescrizione dei crediti contributivi della è decennale ex. 247/12 art. 66, che ha di nuovo introdotto la prescrizione CP_2 decennale, mantenendo la decorrenza dal momento della trasmissione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente. La norma si applica dal momento della sua entrata in vigore (02/02/2013).
Ai fini del corretto calcolo della prescrizione va computato anche il periodo di sospensione dovuto all'emergenza covid, che ha sospeso il termine di prescrizione per 542 giorni, come correttamente evidenziato dai resistenti. Invero i termini di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali non sono stati sospesi solo dall' art 37 co. 2 dl. 18/20 (che ha sospeso la prescrizione per 129 giorni, dal 23/2/20 al 30/6/20) e dall'art. 11 co. 9 del dl 183/20 (che ha sospeso la prescrizione per 182 giorni dal 31/12/20 al 30/6/21), per un totale di 311 giorni, ma anche dall' art 2 dl 99/21 (che ha sospeso la prescrizione dal 30/6/21 al 31/8/21 per altri 60 giorni), per un totale di 311+ 60= 371 giorni.
Inoltre l' art. 68 del dl 18/20 cd. decreto “ ” ha sospeso i termini della riscossione coattiva dall' 8/3/20 Org_1 al 31/8/21 quindi per 542 giorni. La prescrizione prorogata dall'articolo 68 è unicamente quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione. Invero la norma richiama l'art. 12 d.lgs 159/15 (che prevede che la sospensione dei termini di riscossione coattiva per eventi eccezionali comporta anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza).
L'odierno opponente nell'eccepire il decorso della prescrizione, ha invocato la prescrizione quinquennale ma essa non è fondata.
Pertanto il ricorso va rigettato. 3
Le spese di giudizio seguono la disciplina della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il giudice
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessive euro 500,00 in favore degli opposti e del terzo chiamato, oltre accessori come per legge se dovuti.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti