TRIB
Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2372 / 2021
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2372 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
con l'avv.to COLUCCI FEDERICO;
Parte_1
ricorrente
E
CP_1
resistente contumace
Oggetto del giudizio: danno da perdita di chance per omesso conferimento di incarico dirigenziale all'esito della procedura ex art. 18 CCNL 1998 – 2001 area dirigenza medica e veterinaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso ritualmente depositato in Cancelleria in data 18 dicembre 2021, i ricorrenti in epigrafe indicati, dirigenti veterinari operanti presso il Dipartimento di Prevenzione
Cont della di ed assegnati alla sede di , giusto contratto a tempo indeterminato CP_1 Pt_2
decorrente dal 29.12.1990 per e dal 2.03.1992 per dirigenti ancora in Parte_1 Persona_1
servizio, e per e rispettivamente dal 01.08.1991 e dal Parte_3 Controparte_2
31.12.1986 sino al 30.09.2021 ed al 30.6.2020, giusto collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, lamentavano - e - il mancato conferimento di Parte_1 Controparte_2
incarico dirigenziale all'esito della procedura ex art. 18 CCNL per la Dirigenza medica per l'UOC
“Igiene Alimenti di origine animale” dell'Azienda effettuata per Controparte_3
l'individuazione del sostituto della Dirigente Veterinaria dott.ssa che era stata Persona_2
collocata in quiescenza con decorrenza 1.08.2019; la mancata attivazione - e Parte_3 Per_1
- della procedura ex art. 18 CCNL per la Dirigenza medica per l'UOC “Sanità Animale e
[...]
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina) mai effettuata per l'individuazione del sostituto della Dirigente Veterinaria dott.ssa Persona_3
che era stata collocata in quiescenza con decorrenza 1.06.2018.
1.a e deducevano, in particolare, che dopo la Parte_1 Controparte_2 CP_2
collocazione in quiescenza del dirigente veterinario dott.ssa a far data dal Persona_2
1.08.2019, quest'ultima indicava quale sua sostituta la dott.ssa la quale Persona_4
rimaneva provvisoriamente in servizio come titolare di direzione della Parte_4 zienda Sanitaria Locale di Latina dal 1.08.2019 sino al 15.04.2020 - anche
[...]
per effetto di successiva proroga dal 1.02.2020 approvata con Deliberazione n°215 D.G. del 25
Febbraio 2020 -, perdendo i ricorrenti sino al 15.04.2020 la possibilità di essere affidatari dell'incarico de quo con conseguente insorgenza di un pregiudizio patrimoniale consistente nel valore economico calcolato in relazione alla misura dell'indennità di sostituzione che sarebbe loro spettata qualora fossero stati assegnatari del predetto ruolo, a seguito di un regolare espletamento di avviso interno.
Con successiva deliberazione DG Lt n. 444 del 2.04.2020 si concludeva la procedura relativa all'avviso interno bandito con precedente Deliberazione n. 829/2019, alla quale i ricorrenti partecipavano a fronte della propria esperienza professionale: a far data dal 16.04.2020 quindi l'incarico di sostituzione di direzione della veniva Parte_4
assegnato, a loro dire illegittimamente, alla dott.ssa rispetto alla quale essi Persona_4
ricorrenti assumevano di vantare titoli poziori che non erano stati valutati (o erroneamente valutati) dall'Amministrazione.
Piuttosto la procedura di individuazione del sostituto del Direttore della UOC era integralmente illegittima per avere assegnato l'incarico di Direttore Sostituto ex art. 22 CCNL Sanita Triennio
2016/2018, utilizzando però criteri non conformi rispetto al nuovo dettato contrattuale;
per avere previsto una composizione dei membri della Commissione di Valutazione con profili professionali non conformi a quando disposto dalla Delibera n. 188 del 4.03.2019; per avere la Commissione introdotto un ulteriore griglia di punteggi senza che essi fossero stati determinati o graduati, preventivamente, nei regolamenti aziendali;
per aver erroneamente valutato i titoli e le esperienze professionali della candidata risultata vincitrice, rispetto a quelli contenuti nei curricula dei ricorrenti.
1.b e deducevano, in particolare, che dopo la collocazione in quiescenza Parte_3 Persona_1
Parte del dirigente veterinario dell' “Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche” dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina, dott.ssa a far data dal Persona_3
Cont 1.06.2018, l' convenuta aveva omesso di attivare la procedura ex art. 18 CCNL per la Dirigenza medica ed ex artt. 13, commi 2 e 3 del Regolamento Aziendale recepito tramite Deliberazione C.S.
n° 941 del 18 Dicembre 2017, omettendo di bandire un avviso interno al fine di acquisire i curricula degli aspiranti e procedere tempestivamente all'instaurazione delle procedure ivi previste onde garantire l'individuazione del candidato che avrebbe, con decorrenza dal 1 Giugno 2018, provveduto ad esercitare l'incarico di sostituto nella citata direzione della struttura complessa.
Con D.G. n. 3 del 14.03.2018 il Direttore vicario del Dipartimento di Prevenzione, all'esito dell'espletamento delle procedure attuate (violative del citato art. 18 e del regolamento aziendale) e Parte della demandata delega, individuava quale Direttore sostituto della “Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” il Dott. senza alcuna previa Persona_5
pubblicazione di avviso interno e senza che fosse quindi stata effettuata alcuna valutazione comparativa curriculare;
tale incarico veniva poi confermato e prorogato sino al fino al 14.09.2018, con ulteriore proroga, quale atto necessitato, sino alla data del 14.03.2019, giusta D.G. n. 851 del
9.10.2018, applicando erroneamente la procedura contemplata dall'art. 12 del Regolamento aziendale – applicabile in caso di sostituzione in costanza di rapporto di lavoro del titolare - in luogo di quella, corretta, prevista dal successivo art. 13 della medesima regolamentazione, disciplinante il caso di sostituzione nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del precedente incaricato: di conseguenza, per tutto tale periodo, i ricorrenti deducevano di aver perduto la possibilità di partecipare all'avviso, mai bandito, e di poter essere, essi, titolari dell'incarico di sostituto di struttura.
Deducevano inoltre che l'incarico al dott. illegittimamente conferito, era poi Persona_5
stato ulteriormente prorogato dal 15 Marzo 2019 al 30 Giugno 2019 – per effetto della
Cont Deliberazione D.G. di n°402 del 7 Maggio 2019 –; dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre CP_1
2019 – per effetto della Deliberazione D.G. n°739 D.G. n°739 del 24 Luglio 2019; e, CP_1
Cont infine, dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2020 – per effetto della Deliberazione D.G. i CP_1
n°215 del 25 Febbraio 2020.
e sostenevano quindi di aver perso – dal 1.08.2018 al 30.09.2020 -la Parte_3 Persona_1 possibilità di essere affidatari dell'incarico de quo con conseguente insorgenza di un pregiudizio patrimoniale consistente nel valore economico calcolato in relazione alla misura dell'indennità di sostituzione che sarebbe loro spettata qualora fossero stati assegnatari del predetto ruolo, a seguito di un regolare espletamento di avviso interno.
Tanto premesso in fatto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per aver perduto la possibilità di essere affidatari degli incarichi di sostituzione e, conseguentemente, la possibilità di percepire l'indennità remunerativa di questi ultimi.
Per l'effetto:
2) Condannare la al risarcimento del danno patrimoniale subìto dai ricorrenti CP_1
Dott.ssa e Dott. , consistente nel pagamento in loro Parte_1 Controparte_2
favore, rispettivamente, di euro 8.877,82 e di euro 4.816,57, corrispondenti al valore dell'indennità di sostituzione che avrebbero potuto percepire dal 1 Ottobre 2019 sino al 15 Gennaio 2021, quanto alla ricorrente, e sino al 30 Giugno 2020, quanto al ricorrente, qualora fosse stato loro conferito
l'incarico di sostituzione nella direzione della Unità Operativa Complessa di appartenenza a partire dal 1 Agosto 2019, ovvero nei diversi termini o periodi e/o pari alle diverse quantificazioni, maggiori o minori, ritenute di giustizia, o, in subordine, secondo equità, oltre, in ogni caso, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli diritti al saldo effettivo delle somme.
3) Condannare la al risarcimento del danno patrimoniale subìto dai ricorrenti CP_1
Dott.ssa e Dott. consistente nel pagamento in favore di ciascuno di Persona_1 Parte_3
essi di euro 14.494,72, ossia della cifra corrispondente al valore dell'indennità di sostituzione che avrebbero potuto percepire, ciascuno, dal 1 Agosto 2018 al 30 Settembre 2020, qualora fosse stato loro conferito l'incarico di sostituzione nella direzione della Unità Operativa Complessa di appartenenza a partire dal 1 Giugno 2018, ovvero nei diversi termini o periodi e/o pari alle diverse quantificazioni, maggiori o minori, ritenute di giustizia, o, in subordine, secondo equità, oltre, in ogni caso, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli diritti sino al saldo effettivo delle somme”.
2. La , ritualmente citata, non si costituiva rimanendo contumace. CP_1
3. La causa, di natura squisitamente documentale, veniva decisa in esito all'udienza cartolare tenutasi ex ar.t 127 ter c.p.c. del 27.11.2024.
4. Occorre in primo luogo confermare la competenza territoriale dell'intestato Tribunale: l'art. 413 del Codice di procedura civile statuisce che “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Stante il tenore letterale della disposizione e la ratio della stessa, viene unicamente in rilievo l'ufficio ove il dipendente prestava servizio al momento in cui il giudizio è instaurato ovvero ove il rapporto di lavoro ha avuto termine (v. Cass. n. 15344/2004; Cass.
21562/2007; Cass. 22386/2013; Cass. 28519/2011), che nella specie per tutti i ricorrenti deve
Cont considerarsi il Dipartimento di Prevenzione della di , sede di . CP_1 Pt_2
5. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da perdita di chance per mancato conferimento dell'incarico di Direttore sostituto ex art. 18 CCNL –
Dirigenza Medica e Veterinaria per le U.O.C. e con le decorrenze indicate nelle conclusioni dell'atto.
Occorre innanzitutto evidenziare come la procedura in forza della quale si provvede alla nomina del facente funzioni del Direttore di non è qualificabile come concorso pubblico, trattandosi di Pt_4
una selezione interna, fondata sulla valutazione comparativa e discrezionale, compiuta dal medesimo Direttore che deve essere sostituito, di candidati chiamati a partecipare. Come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato con riguardo alle ipotesi di conferimento dell'incarico di
Direttore di unità operativa complessa, tale fattispecie “non è assimilabile ai procedimenti concorsuali, trattandosi di una procedura idoneativa preordinata all'attribuzione di incarico dirigenziale di natura fiduciaria e discrezionale, per cui manca la valutazione comparativa dei candidati ai fini della selezione dei candidati più capaci e meritevoli: i relativi atti pertanto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo” (cfr. SS.UU. 17 febbraio 2017, n. 4227; 9 maggio 2016 n. 9281, richiamate da Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2019,
n. 2531).
In particolare, è stato precisato che la procedura di cui all'art. 15-ter del D.Lgs. n. 502/1992 finalizzata al conferimento dell'incarico di direzione di una struttura complessa sanitaria nell'ambito dell'Azienda ospedaliera, “tra cui rientra, quale minus, anche la fattispecie delle sostituzioni” oggetto del presente giudizio, attiene ad una selezione "idoneativa" e "non concorsuale", che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da CP_1
un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriale, ispirata al criterio del buon andamento della Pubblica Amministrazione e frutto di un'attività discrezionale e non vincolata ( sent. n. 90/2020). Controparte_4 Il conferimento degli incarichi in questione è effettuato nell'ambito di una rosa individuata dalla
Commissione che, però, non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, stricto sensu intesa, ma esprime solo un giudizio d' idoneità.
Quanto argomentato porta altresì a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario posto che “Se, di regola, la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche
Amministrazioni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto nell'emanazione di atti organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, cosicché non trova applicazione la riserva di giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art. 63, del d.lgs. 165/2001), diversa è la disciplina dell'attività organizzativa del S.S.N. Le aziende sanitarie sono aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Per una scelta legislativa che il giudice amministrativo non può sindacare, la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati non con provvedimenti aventi natura pubblicistica (come dovrebbe essere sulla base dei principi sottesi all'art. 97 Cost.), ma con atti aziendali di diritto privato: le aziende agiscono mediante atti che il legislatore ha consapevolmente qualificato come di diritto privato (proprio – tra l'altro – per escludere la sussistenza di posizioni tutelabili di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa). In base all'attuale sistema, il direttore generale emana l'atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Pertanto, diversamente da quanto avviene per le amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atti che il legislatore ha inteso qualificare di diritto privato, con una disciplina che ha inteso prendere innanzitutto in considerazione il loro carattere imprenditoriale strumentale, pur se si tratta di attività nelle quali non rileva lo scopo di lucro e nel quale sono coinvolti valori costituzionali, inerenti allo svolgimento di un servizio pubblico, che la Costituzione considera indefettibile” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1631; in senso analogo, Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3815; Sez. III, 7 luglio 2017, n. 3358)”.
La natura fiduciaria e discrezionale dell'incarico conferito da una pubblica amministrazione nell'ambito del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato non esclude, tuttavia, che in ragione dei principi di cui all'art. 97 Cost. di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa,
l'Amministrazione espliciti le ragioni della scelta, sia pure fiduciaria e discrezionale, dovendo trovare l'esercizio di siffatto potere la propria legittimazione in una norma di legge e la propria finalità nel perseguimento dell'interesse pubblico. Ciò implica che l'atto col quale si provvede alla nomina del sostituto, per quanto, come detto, connotato da discrezionalità, deve pur sempre attenersi ai principi determinati specificamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo cui nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione la qualifica dirigenziale esprime non già una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, ma l'idoneità professionale del dipendente a svolgere concretamente l'incarico dirigenziale conferito a termine (v. fra le tante Cass. 22-12-2004 n. 23760, Cass. 20-2-
2007 n. 3929, Cass. 26/11/2008 n. 28274 Cass. 15-2-2010 n. 3451; Cass. 30/08/2010 n. 21088).
Sussiste, pertanto, una scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico da cui la giurisprudenza ormai pacifica ha desunto l'insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale (Cass. 12 febbraio 2007
n. 3003; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3880; Cass. 6 aprile 2005 n. 7131). Come la Corte di Cassazione ha ripetutamente precisato (vedi per tutte, Cass. 20 marzo 2004, n. 5659), gli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali sono esclusi dalla categoria degli atti amministrativi e vanno ascritti a quella degli atti negoziali, ai sensi del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, art. 5, comma 2, e art. 63, comma 1 con la conseguenza che essi sono sottratti al regime e alle regole proprie degli atti amministrativi (come dettate in particolare dalla L. n. 241 del 1990), dovendosi fare applicazione delle norme del codice civile in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro. Ne deriva che le situazioni soggettive del dipendente interessato possono definirsi in termini di "interessi legittimi", ma di diritto privato e, quindi, pur sempre ascrivibili alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c., (vedi Cass. 22 giugno 2007, n. 14624; 22 dicembre 2004, n. 23760; Cass.
S.U 19 ottobre 1998, n.10370).
Al riguardo giova richiamare altresì le regole in materia di limiti interni dei poteri attribuiti al privato datore di lavoro, i quali si delineano in relazione a previsioni, normative o contrattuali, che sanciscono le prescrizioni dell'esercizio del potere discrezionale, sul piano sostanziale o su quello procedimentale, precetti questi suscettibili di essere integrati e precisati dalle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, invero precisato che, nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Giudice ordinario sottopone a sindacato i poteri esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (v.
Cass. S.U. 26-6-2002 n. 932, Cass. S.U. 25/11/2003 n. 18017, Cass. S.U. 23-1-2004 n. 1252, cfr. anche Cass. 30-9-2009 n. 20979). Pertanto, con riferimento a tutti gli atti preliminari sono configurabili posizioni di interesse legittimo di diritto privato suscettibili di tutela giurisdizionale in forma risarcitoria, "detto risarcimento postula, però, l'allegazione e la prova a carico del lavoratore circa la lesione dell'interesse legittimo suddetto, nonché del danno subito dal lavoratore, in dipendenza dell'inadempimento di obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa essere fondata sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale, insussistente in assenza del contratto stipulato con l'amministrazione" (v. Cass. 23/2/2007 n. 4275).
6. Nel caso di specie viene in considerazione l'art. 18 CCNL – Dirigenza Medica e Veterinaria, rubricato “Sostituzioni”, comma 1, a mente del quale: “In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. (…); il successivo comma 2 prevede: “Nei casi di assenza previsti dal comma
1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.(…). Al comma 4
è poi previsto: “Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art.17 bis del D. Lgs. 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici”.
Le richiamate disposizioni riconducono l'esercizio del potere di conferimento di incarico di direzione di Unità Operativa complessa nell'ambito di un'attività in un certo qual modo
“procedimentalizzata”, obbligando l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto degli indicati criteri di massima, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, richiedendo una valutazione comparativa (la sostituzione del direttore di dipartimento è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e per la scelta del sostituto il direttore del dipartimento si avvale dei seguenti criteri, ossia il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione e deve essere effettuata
“una valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati”) e l'esternazione delle ragioni giustificatrici delle scelte, altrimenti risolvendosi nella violazione dei canoni di trasparenza ed imparzialità e trasgressione dei principi di correttezza e buona fede in capo alla pubblica
Amministrazione, necessari per garantire il controllo e l'osservanza sia delle regole sancite dai
CCNL di settore, sia dei citati principi di carattere generale.
Tale norma contrattuale è stata, poi, modificata dall'art 11, lettere a-c del CCNL dell'area della
Dirigenza medico veterinaria 2002-2005. In particolare, il comma 2 dell'art. 18 è stato così sostituito: “
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati. B) Le indennità mensili previste dal comma 7 dell'art. 18 sono rispettivamente aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del presente contratto. C) A decorrere dal
30 maggio 2004, il comma 11 dell'art. 27 non è più applicabile nel conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa o di struttura semplice”.
Ebbene, le ipotesi di sostituzione previste dall'art. 18, comma 4, del CCNL 8 giugno 2000 contemplano l'assenza determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle relative procedure concorsuali. Ove questa sia stata attuata, come previsto da tale ultima clausola contrattuale, all'inizio dell'anno, la sostituzione avrà corso anche se l'individuazione del sostituto sia stata proposta dal dirigente di struttura complessa uscente, tenendo conto che l'incarico di sostituzione comunque è conferito dall'azienda.
Nell'ipotesi, invece, in cui la procedura di individuazione non sia stata attuata, si ritiene che essa sia di competenza dell'azienda che vi provvederà secondo i criteri indicati nel comma 2 dell'articolo in esame. Quanto sopra affermato è coerente con le finalità della disposizione volta ad assicurare la continuità dei servizi sanitari nei momenti di emergenza per il tempo strettamente necessario alla loro copertura con le regole ordinarie, ove il posto sia divenuto vacante.
A tal proposito la giurisprudenza ha evidenziato che: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del
c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 31/01/2024, 7 n.
2875; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 29/08/2023, n. 25421; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
15/02/2022, n. 4983).
Dalla lettura delle disposizioni richiamate si ricava che la sostituzione nell'incarico dirigenziale ha una durata limitata nel tempo ed è finalizzata a consentire l'espletamento della procedura selettiva per la copertura del posto resosi vacante. Il periodo massimo per il quale essa può operare è, pertanto, di sei mesi, prorogabili fino a 12, nei quali spetta, a partire dal terzo mese, l'indennità prevista dall'art. 18 CCNL. (cfr. sul punto Cassazione 2015 n. 13809).
7. L , autovincolandosi, ha in merito adottato la D.G. 508/2015, recante CP_1
“Regolamento aziendale per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, tra i quali sono contemplati anche gli incarichi dirigenziale di direzione di struttura complessa: rilevano, in particolare gli articoli 12 e 13 del citato regolamento.
L'art. 12 disciplina i criteri di attribuzione dell'incarico di direttori sostituito di U.O.C. nelle ipotesi previste dai commi 1,2 e 3 dell'art. 18 CCNL 2000, ipotesi tutte riconducibili a casi di assenza temporanea dei Direttore di Dipartimento e, pertanto, non rilevanti ai fini del presente giudizio.
L'art. 13 disciplina i criteri di attribuzione dell'incarico di Direttore sostituto di U.O.C. nelle ddue diverse ipotesi di “sostituzione nei casi di aspettativa” (previsione del 1° comma) e di “sostituzione nei casi di cessazione dal servizio” (previsione del 2° comma).
Quest'ultimo comma dispone che: “Nei casi in cui l'assenza del direttore di struttura complessa sia dovuta alla cessazione dal servizio per dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro , previa richiesta di deroga alla Regione Lazio per l'attivazione della relativa procedura selettiva per
l'individuazione del direttore titolare e ferma restando la possibilità di affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico , come previsto dal comma 8 del citato articolo 18 dei CC. NN. LL. 2000, l'azienda affida l'incarico di sostituzione di direzione di struttura complessa ad altro dirigente della medesima struttura con incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o natura professionale. Qualora l'esiguità dei profili curricolari renda difficoltosa la scelta del sostituto si procederà ad ampliare la base dei partecipanti sulla scorta della disciplina/profilo di riferimento.
L'individuazione del direttore sostituto in presenza di più dirigenti avviene mediante progetto procedura di valutazione comparativa dei curricula.
Per tale finalità ai dirigenti interessati dovranno presentare un curriculum formativo e professionale aggiornato che sarà valutato secondo criteri uniformi ed omogenei indicati nei punti successivi”.
Il successivo terzo comma, titolato “Procedura di valutazione comparata dei curricula”, dispone che:
“Almeno 60 giorni prima che si renda vacante il posto di direttore di struttura complessa, nelle more dell'affidamento definitivo dell'incarico, viene pubblicato sul sito web aziendale un avviso interno con invito ai dirigenti interessati a produrre entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso il proprio curriculum formativo e professionale aggiornato, la valutazione dei curricula sarà effettuata dal direttore sanitario/amministrativo aziendale o suo delegato e da altri due dirigenti con incarico di struttura complessa della disciplina/profilo di riferimento, utilizzando i punteggi di seguito indicati:
1) tipologia di incarichi ricoperti (Max 10 punti)
a. Incarico di direttore sostituto punti 1,00 per anno
b. incarico di direzione di struttura semplice/alta professionalità punti 0,50 per anno
c. incarico di natura professionale punti 0,25 per anno
2) curriculum formativo-professionale (Max 10 punti)
saranno valutate con particolare riguardo le attività di programmazione ed organizzazione delle risorse
3) attività clinico-assistenziali e scientifiche (Max 10 punti - area sanitaria)
- per quanto concerne l'attività clinico assistenziale particolare rilievo assume la casistica e la complessità quali-quantitativa della stessa
- per quanto concerne l'attività scientifica particolare rilievo sulla rilevanza e l'originalità della produzione scientifica, l'importanza della rivista in termini di impact factor, la continuità ed i contenuti dei singoli lavori, nonché il grado di attinenza degli stessi con la posizione funzionale da conferire;
4) Anzianità di servizio (Max 10 punti - area amministrativa tecnica e professionale).
Potrà essere valutata esclusivamente l'anzianità maturata nella qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato quanti punti 0,30 per anno con maggiorazione fino al 50% si è svolta nella attività oggetto di incarico da conferire”.
La richiamata regolamentazione aziendale è rimasta immutata anche a seguito dell'adozione della
Deliberazione n°941/C. del 18 Dicembre 2017 (doc.4), avente ad oggetto Parte_5
“approvazione nuovo regolamento in materia di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali”, i cui articoli 12 e 13 riproducono esattamente i contenuti degli artt.12 e 13 della riportata regolamentazione aziendale;
anche la Deliberazione DG Asl di Latina n°188 del 4.3.2019
(doc.5), avente ad oggetto “approvazione regolamento in materia di graduazione degli incarichi dirigenziali e regolamento in materia di affidamento, conferma, revoca incarichi dirigenziali -
Determinazioni”, conferma testualmente i meccanismi regolamentari indicati.
8. Così ricostruito il quadro regolamentare e giurisprudenziale di riferimento occorre ora passare ad esaminare partitamente le singole posizioni dei ricorrenti, facendo applicazione dei superiori principi.
9. Emerge per tabulas, con riferimento alle posizioni di e Parte_1 Controparte_2
che dopo la collocazione in quiescenza del dirigente veterinario dott.ssa a
[...] Persona_2 far data dal 1.08.2019, direttrice della , quest'ultima Parte_4
indicava quale sua sostituta la dott.ssa la quale rimaneva provvisoriamente Persona_4
in servizio come titolare di direzione della Parte_6
dal 1.08.2019 sino al 15.04.2020 - anche per effetto di
[...]
successiva proroga dal 1.02.2020 approvata con Deliberazione n°215 D.G. del 25 Febbraio 2020.
Tale indicazione era effettuata “ai sensi dell'art. 18 CCNL/2000 e s.m.i. e art. 12 Regolamento aziendale in materia di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali Area Medica –
Veterinaria e S.P.T.A.” (così si legge nell'oggetto della missiva inviata – doc. 6).
La dott.ssa veniva quindi nominata in sostituzione della dott.ssa con decorrenza dal Per_4 Per_2
1.08.2019 sino al 15.04.2020, in aperta violazione delle norme contrattuali e regolamentari, peraltro erroneamente richiamate, posto che, come visto, l'ipotesi di sostituzione del dirigente per cessazione dal servizio, è disciplinata dall'art. 13 del Regolamento aziendale e non dal citato articolo 12 che, diversamente, regola l'ipotesi di temporanea sostituzione del direttore di U.O.C. per altre e diverse ipotesi, non ricorrenti nel caso che ci occupa.
In particolare, non risulta che sia stata indetta una procedura selettivo/idoneativa come prevista dall'art. 18 CCNL/2000 e s.m.i. come anche che sia stata effettuata una valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti tra cui i ricorrenti – che, per effetto della mancata indizione della procedura non hanno potuto utilmente candidarsi.
Né l'amministrazione ha fornito, non costituendosi in giudizio, le motivazioni della scelta di conferire l'incarico di sostituzione del direttore di dipartimento alla dott.ssa Non giova, Per_2
nemmeno in proposito la nota a firma del responsabile del procedimento conseguente alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal dott. , in cui si riporta l'assegnazione da Pt_3 Controparte_2 parte della Direzione aziendale alla dott.ssa dell'incarico in questione ex art. 18 CCNL Per_4 nelle more dell'espletamento della procedura selettiva approvata con delibera n. 829/2019.
Risulta, invero, insufficiente dal punto di vista motivazionale limitarsi a dare atto che (come si legge nel corpo della citata nota) “Nelle more, giusta quanto compiutamente rassegnato nel predetto atto deliberativo, la Struttura è affidata, ex art. 18 CCNL, alla Dott.ssa , come Persona_4
anche è viziato per carenza di motivazione il successivo decreto prot. n. 442 del 1.04.2020 di ulteriore proroga delle funzioni di sostituto illegittimamente assegnate alla dott.ssa posto Per_4
che in esso il Direttore Generale si limita a prendere atto dell'individuazione del Direttore dell' già effettuata, con assegnazione delle funzioni Parte_4
sostitutive di direzione della suddetta struttura a decorrere dal 1/08/2019, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva pubblica finalizzata al conferimento del relativo incarico quinquennale (doc. 7).
A nulla rileva la motivata “necessità – indifferibile ed urgente – di garantire stabilità ed assicurare la continuità delle funzioni dirigenziali e delle attività connesse nelle more dell'attivazione della procedura selettiva e, comunque, in attesa del relativo Avviso Interno”, come si legge nel citato decreto direttoriale, posto che tale eventualità è scongiurata ab origine dalla stessa previsione
Cont regolamentare adottata dalla che prevede di indire l'avviso interno “Almeno 60 giorni prima che si renda vacante il posto di direttore di struttura complessa”.
Manca quindi alcuna valutazione comparativa secondo i criteri di valutazione desumibili dall'art. 13 del Regolamento aziendale, non rinvenendosi nei citati atti le ragioni poste a base della scelta di conferire l'incarico a tale dipendente; in particolare tali atti non contengono alcuna valutazione comparativa circa le attitudini e le capacità professionali del prescelto rispetto ad altri dirigenti, né si fa riferimento ad atti o documenti che lo riguardano in maniera particolare e dai quali poter evincere una specifica attitudine professionale all'incarico. Invero le motivazioni sottese alla scelta della dirigente indicata che si rinvengono nella precedente esperienza acquisita come sostituita nei casi di assenza o impedimento temporanei, possono unicamente attestare una maggiore idoneità all'incarico che deve però essere necessariamente preceduta da una disamina dei profili professionali degli atri dirigenti coinvolti, secondo le previsioni e le tabelle valutative del citato
Regolamento aziendale: peraltro la P.A. procedente attesta di aver proceduto ad una valutazione comparativa dei candidati – che, ignari della operata individuazione non hanno potuto sottoporre alla Dirigente uscente curricula aggiornati - che però non sostanzia e non motiva, rimanendo quindi tale necessaria operazione di confronto una mera attestazione sulla carta.
Ciò non toglie infatti che ad assolvere gli obblighi della P.A., non possa ritenersi sufficiente l'attestazione di avere esaminato i curricula degli aspiranti, neppure risultando argomentata la nomina con riferimento alle qualità del prescelto, altrimenti pregiudicandosi l'effettività dei principi affermati, anche in giurisprudenza, in ordine alle modalità di definizione dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali anche di “sostituzione” come quello per cui è causa.
D'altra parte, deve ritenersi che il requisito motivazionale, ove riferito ad una valutazione comparativa, per essere soddisfatto necessiti l'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati. È intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non possa essere assolto in via meramente formale, dovendo invece rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili E' invero consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui « in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede
(art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.» (Cass. 12.10.2010 n. 21088) (in termini Corte di Cassazione, sentenza n. 26694 del 11 novembre 2017).
L'omessa indizione di alcuna procedura contemplata dall'art. 18 del CCNL Area Dirigenza Medica
e Veterinaria è equiparabile, quanto alle domandate conseguenze risarcitorie, alle irregolarità denunciate in ricorso, relative agli esiti della (unica) procedura relativa all'avviso interno bandito con la citata Deliberazione n. 829/2019, avviata nelle more, alla quale i ricorrenti partecipavano a fronte della propria esperienza professionale: invero la con deliberazione DG Lt n. CP_1
444 del 2.04.2020, assegnava - a far data dal 16.04.2020 - l'incarico di sostituzione di direzione della alla dott.ssa Parte_4 Persona_4
Occorre in primo luogo rilevare che il Direttore Generale, nella citata delibera n. 444/2020, ha fatto proprio l'esito della valutazione comparativa effettuata dalla Commissione, con ciò mostrando di aderirvi senza effettuare alcuna sua propria ulteriore valutazione: si legge invero nella citata delibera che la proposta del Direttore della UOC Reclutamento ( “visto il verbale delle operazioni di procedura di valutazione comparata dei curricula esperite dalla Commissione di Valutazione, rimesso al Direttore Generale con nota n. 21072 del 12.03.2020, dal quale emerge che la dott.ssa
Dirigente Veterinario, matricola 5241, risulta individuata quale dirigente Persona_4 cui conferire l'incarico de quo”) è fatta propria dal D.G. il quale, nel prendere atto dei lavori della
Commissione di Valutazione, “procede al conferimento dell'incarico di Direttore Sostituito, ex art.
22 CCNL Area Sanità Triennio 2016/2018 della Controparte_5 alla dott.ssa con decorrenza dal 16.04.2020”. Persona_4
In questa seconda ipotesi "... Qualora la motivazione assunta dalla P.A. contenga invece almeno una valida espressione dei criteri di merito valorizzati e posti a fondamento della nomina, essendo necessario rispettare la sfera decisionale esclusiva della P.A., l'apprezzamento non potrà invece che riguardare, più limitatamente, la possibilità, ancora secondo criteri di significativa probabilità, che il corretto adempimento, e quindi la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi in relazione ai medesimi titoli valorizzati per il prescelto, potesse portare, nei loro confronti, ad un diverso esito, su cui fondare il ristoro. ..." (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 6485/2021 del 09-03-2021).
9.a. Quanto alle conseguenze risarcitorie dedotte in ricorso, con specifico riferimento alla c.d. perdita di chance – per il periodo decorrente dal 1.08.2019 al 15.04.2020 caratterizzato dall'assenza di alcuna procedura selettiva, come anche per il successivo periodo, caratterizzato da una dedotta errata valutazione curriculare, decorrente dal 16.04.2020 sino al 15 Gennaio 2021, quanto alla ricorrente, e sino al 30 Giugno 2020, quanto al ricorrente - occorre rilevare quanto segue.
Si ritiene, in primo luogo, che da tali denunciate violazioni comportamentali non possano discendere le conseguenze in termini di conferimento dell'incarico ambito che, correttamente, non viene richiesto in ricorso. Ed invero, occorre muovere dalla qualificazione della situazione giuridica soggettiva dell'aspirante a un incarico dirigenziale: secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali sopra citati bisogna distinguere due posizioni giuridiche a seconda del tipo di relazione che lega il soggetto al bene della vita richiesto. Il dirigente pubblico non vanta un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico dirigenziale, ma solo un interesse legittimo di diritto privato, per cui va esclusa una pronuncia di condanna dell'amministrazione al conferimento dell'incarico, trattandosi pur sempre di attività discrezionale seppur incardinata in modalità procedimentali. Invero la Suprema Corte ha anche precisato che non vanno confusi il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e l'interesse legittimo di diritto privato correlato all'obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell'art. 97
Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione ( Cass. 23.9.2013 n.21700; Cass.
14.4.2015 n. 7495; Cass. 24.9.2015 n. 18972) (Corte di Cassazione, sentenza n. 26694 del 11 novembre 2017).
Ossia, la violazione di norme procedimentali prefissate per l'esercizio del potere di scelta del candidato idoneo all'incarico configura un inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione a fronte del quale la posizione di interesse legittimo di diritto privato può trovare tutela giurisdizionale in forma risarcitoria, sempre che siano allegati in maniera specifica la lesione dell'interesse legittimo e il danno subito in conseguenza di tale inadempimento (vedi sul punto Cass. 30/08/2010 n.18857). Nondimeno, conformemente a quanto sostenuto da condivisibile giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. 26/11/2008 n. 28274), residuerebbe in capo al ricorrente una posizione di diritto soggettivo in relazione all'obbligo dell'amministrazione (non di conferire l'incarico ma) di valutare correttamente la professionalità del dirigente ai fini del conferimento dell'incarico, quale “situazione giuridica di vantaggio” che il giudice è chiamato a tutelare, allorché ne accerti la lesione, con una pronuncia di condanna della PA all'adempimento dell'obbligo.
Invero, come precisato in motivazione dalla sentenza della Cassazione n. 25314 del 01/12/2009,
“da tempo la dottrina e la giurisprudenza riconoscono alla buona fede, (oggettiva) (art. 1375 c.c.) ed alla correttezza (art. 1175 c.c.) il valore di fonte di integrazione del contratto” ricollegando “ai comportamenti delle parti inosservanti di tali obblighi le conseguenze proprie della responsabilità per inadempimento”, con la precisazione che, non potendosi “ravvisare nella violazione di tali obblighi una ragione di nullità dell'atto o del contratto, poiché le disposizioni sulla correttezza, e buona fede non costituiscono "norme imperative", ne' sono altrimenti inquadratati nelle figure dell'”ordine pubblico" e del "buon costume" (cfr. tra le tante, la motivazione di Cass. n. 9027/1995.
n. 6577/2002, n. 13922/2001, n. 11424/2006)”, può in astratto ipotizzarsi solo una pretesa risarcitoria del candidato non prescelto per perdita di chance.
Secondo l'orientamento della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1715 del 23/01/2009; cfr. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 2581 del 02/02/2009) condiviso da chi scrive, nel caso in cui il datore di lavoro, non avendo rispettato i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a risarcire il lavoratore dei danni per la perdita di "chance" quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di conseguire il diritto preteso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere scelto ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il rispetto dei predetti canoni avrebbe reso la suddetta possibilità concreta ed effettiva.
In tal caso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere, come nel caso che ci occupa, che la corretta valutazione curriculare doveva comportare una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire l'incarico di sostituto, in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla condanna risarcitoria, interesse altrimenti insussistente.
Con riguardo al danno da perdita di chance la Suprema Corte ha affermato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale, il candidato escluso, al fine di conseguire il risarcimento del danni derivanti dalla perdita di
"chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato” (Cass. Sez. L -,
Ordinanza n. 37002 del 16/12/2022). E ancora: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di "chance" invocato dal candidato escluso le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro.” (Cass.
Sez. L -, Sentenza n. 6485 del 09/03/2021).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, occorre rilevare che secondo i parametri indicati dall'art. 18, comma 2, del CCNL Dirigenza Medica, il Direttore di U.O.C. provvede alla scelta del suo sostituto tra i dirigenti della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, che siano titolari di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione, e sulla base di una valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati. Come si evince dalla formulazione della disposizione, per il conferimento dell'incarico di sostituzione è prevista, in ragione della temporaneità dell'incarico da assegnare, una procedura snella e semplificata (seppur procedimentalizzata laddove è richiesta la “valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati”), rimessa alla scelta fiduciaria del medesimo Direttore che deve essere sostituito, vincolata dalla previsione di specifici criteri: nel caso in esame infatti, la discrezionalità che connota il conferimento dell'incarico in questione non è priva di limiti anche interni, posto che l'Amministrazione si è autovincolata a specifici criteri per l'individuazione del sostituto, dotandosi di apposito Regolamento per disciplinare il conferimento degli incarichi in questione e al cui rispetto, in tal caso, essa avrebbe dovuto attenersi.
Nel caso in esame, in presenza di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro pubblico, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità (ad esempio, dando un particolare peso al possesso di un certo titolo o, più in generale, ad un determinato presupposto fattuale), la scelta da parte dell'Amministrazione per il conferimento degli incarichi di sostituzione deve avvenire nel rispetto delle regole autonomamente formulate, potendosi apprezzare tale comportamento, sotto il profilo della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Trattandosi di omessa e/o errata valutazione comparativa, il Giudice deve quindi procedere ad una valutazione dei curricula degli aspiranti e della candidata confermata provvisoriamente, secondo i criteri di valutazione indicati nel citato Regolamento adottato con la D.G. 508/2015, recante
“Regolamento aziendale per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, peraltro integralmente richiamati della citata Deliberazione n. 829/2019: invero, facendo applicazione dei principi di diritto sopra espressi, nel caso in cui la motivazione sia mancante o non esprima validamente neppure i criteri su cui la P.A. ha ritenuto di fondare la scelta, non potrà che procedersi apprezzando ex novo in via comparativa i curricula, accertando quindi se chi agisce avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento in misura tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé ipotetico (così Cass. Sez. L., Sentenza n. 6485 del 09/03/2021).
Analogamente si dovrà tener conto degli ulteriori parametri previsti dalla Commissione di
Valutazione insediatasi per effettuare la valutazione comparata dei curricula degli aspiranti posto che i ricorrenti, da un lato denunciano l'illegittimità degli ulteriori criteri da essa adottati, ma dall'altro sulla esatta applicazione di tali criteri fondano la loro domanda di perdita di chance.
Occorre previamente rilevare che i tre candidati da comparare, nella specie il dott. la Pt_3
dott.ssa e la dott.ssa sono tutti in possesso dei requisiti di ammissione alla Pt_1 Per_4
procedura di avviso interno indetta con successiva Deliberazione n. 829/2019, sicché si può ragionevolmente presumere che i tre candidati, qualora l' avesse correttamente dato CP_1
corso alla procedura nei tempi indicati dal proprio Regolamento interno avrebbero tutti utilmente partecipato.
Si rileva in merito però che l'allegazione degli elementi presuntivi riferiti alla posizione della dott.ssa non consentano di ritenere integrati gli estremi per poter valutare il c.d. danno da Pt_1
perdita di chance.
Ed invero anche qualora si volesse accedere in toto alla tesi difensiva da essa propugnata, ritenendo fondate tutte le censure in merito alla esatta/omessa valutazione dei suoi titoli, la dott.ssa Pt_1
non raggiungerebbe un punteggio migliore di quello della candidata poi nominata.
Ed invero alla dott.ssa è stato attribuito un punteggio pari a 22,750 punti: sottraendo a tale Per_4
punteggio 0,5 punti erroneamente attribuiti su un totale di 10 per l' “attività clinico assistenziale” e per l' “attività scientifica”; 1,50 punti posto che la risulta aver dichiarato la propria Per_4 partecipazione a “capitoli di libri” in relazione a 7 capitoli, non, dunque ai 10 attestati dalla commissione;
1 punto per docenza posto che LA ha documentato periodi di docenza inferiori all'anno, con conseguente decurtazione del punteggio pari ad 1 quanto alle “docenze per anno”;
0.167 punti per avere la Commissione valutato anche l'incarico di sostituta attribuitole in assenza di qualsivoglia procedura comparativa, LA avrebbe ottenuto in ogni caso un punteggio pari a 19,583.
Tale punteggio è maggiore di quello che la dott.ssa – partendo da un punteggio pari a 8,30 Pt_1
- avrebbe conseguito aggiungendo: 1 punto per una specializzazione non valutata;
9,5 punti per ciascun anno di attribuzione di incarico di alta professionalità o di struttura semplice, non assegnatole pur in presenza di positiva valutazione del Collegio Tecnico sia al termine del primo quinquennio di anzianità (doc.16), sia del primo quindicennio (doc.16); 0,167 per l'incarico di sostituta dell'U.O.C. illegittimamente assegnato alla Per_4
Sommando i punteggi ritenuti dovuti la dott.ssa giungerebbe ad un punteggio massimo Pt_1
pari a 18,967 (trascurabile l'aver svolto, per pochi mesi, l'attività di veterinario coadiutore), attestandosi quindi in posizione deteriore rispetto alla prescelta.
Posto che “il lavoratore che lamenta la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di osservare la "par condicio" fra gli aspiranti e chiede il risarcimento dei danni derivantigli dalla perdita di "chance" deve fornire gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, la quale non può derivare dal mero calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai concorrenti” (v.
Cass. 22524 del 2004; v. pure Cass. n. 14820 del 2007, n. 1715 del 2009, n. 22376 del 2012 3 Cass.
5009 del 2013), deve rilevarsi conclusivamente che – nel caso in esame – tale onere non sia stato adeguatamente assolto.
La ricorrente invero non avrebbe in ogni caso potuto ottenere l'assegnazione dell'incarico, in ragione del fatto che quest'ultimo sarebbe stato comunque conferito ad altro candidato con punteggio maggiore: la rilevata posizione deteriore esclude che la dott.ssa potesse ricevere Pt_1
l'incarico de quo posto che, come si è avuto modo di rilevare, il D.G. ha fatto propri gli esiti della graduatoria formata dalla Commissione predetta.
Tale circostanza induce a ritenere la predetta domanda di accertamento inammissibile per carenza di interesse in capo alla ricorrente, il quale, a prescindere dal primo posto in graduatoria conseguito dalla si è comunque collocata in posizione non utile al conferimento dell'incarico. Per_4
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla posizione di : Controparte_2
la Commissione gli ha attribuito un punteggio pari a 19,230 a fronte dei 19,583 punti della candidata collocatasi in prima posizione.
E' fondatamente presumibile ritenere, stante l'esiguo scarto tra le due posizioni, che l'errata valutazione della attività svolta con riferimento alla programmazione ed alla organizzazione delle risorse,– svolta per circa 34 anni, come si evince dal profilo curriculare in atti – unita alla responsabilità, dal 2010, di due distretti riuniti e valorizzata con un punteggio inferiore a quello assegnato alla – la quale ha dichiarato di aver svolto, dal 11 Settembre 1991 al 12 Luglio Per_4
Cont 1999, prestazione lavorativa in qualità di veterinario collaboratore, presso le i Rieti e di , CP_1 data quest'ultima alla quale il dott. nel aveva già svolti tredici - consentano di Controparte_2
ritenere integrati gli estremi per poter valutare il c.d. danno da perdita di chance.
Non corrisponde invero alla qualità e durata dell'attività di “programmazione e organizzazione delle risorse” propria dei due aspiranti, l'aver attribuito alla dott.ssa 2 punti su 2 riguardo ed al Per_4
Dott. 1,5 punti su 2. Controparte_2
Peraltro, il curriculum del dott. non è affatto inferiore a quello della Controparte_2
dott.ssa sia in termini di esperienza professionale e di competenza specifica nelle materie Per_4
da trattare (riscontrandosi peraltro maggiore anzianità di servizio), sia in relazione alla natura e alle caratteristiche delle attività professionali prestate (anche con riferimento al tipo di strutture presso le quali è stata svolta l'attività), sia ancora sotto il profilo dei requisiti culturali e dei titoli di studio posseduti e dell'aggiornamento professionale (partecipazione a corsi e convegni anche in qualità di relatore, attività didattica), nonché in termini di esperienza professionale generica maturata. Le competenze, le capacità e le esperienze professionali del ricorrente non risultano inferiori a quelle dell'altro dirigente medico che ha ottenuto l'incarico di sostituzione
Da una mera valutazione confrontata degli elementi a disposizione e di quelli specificatamente evidenziati in ricorso, può quindi ritenersi che il dott. abbia assolto Controparte_2 all'onere della prova del nesso causale tra l'omessa valutazione comparativa tra i potenziali aspiranti e l'omessa indicazione di una puntuale motivazione delle scelta eseguita e il pregiudizio della perdita di una ragionevole probabilità di conseguimento del risultato, ossia di essere destinatario dell'incarico di sostituzione ex art. 18 CCNL in questione, avendo dimostrato, pur in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato
È quindi emersa la possibilità, secondo criteri di significativa probabilità, che il corretto adempimento, e quindi la valutazione comparativa delle posizioni del dott. in Controparte_2
relazione ai medesimi titoli valorizzati per la dott.ssa possa portare, nei suoi confronti, ad Per_4
un diverso esito, su cui fondare il ristoro (Così, in termini, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 6485 del
09/03/2021; analogamente cfr. Cass. n. 2906/2022).
Appare integrato in tal modo l'inadempimento dell'Azienda resistente.
9.b. In punto di conseguenze risarcitorie in relazione alla perdita di chance, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che la chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, per cui se, da un lato, la perdita di chance configura un danno concreto ed attuale, dall'altro lato, però, detto danno non coincide con il risultato utile al quale il lavoratore aspirava e va, quindi, commisurato alla probabilità di conseguire il bene al quale aspirava il danneggiato (cfr. per tutte Cass. n. 4400/2004).
Ove il predetto onere sia stato assolto il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa (cfr. Cass. n. 9392/2017; Cass. n. 24295/2016; Cass. n. 10030/2015; Cass.
n. 18207/2014) ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass.
n. 18207/2014 cit.), ma occorre comunque tener conto del grado di probabilità (Cass. nn.
4014/2016; 5119/2010; 14820/2007; 2167/1996) e della natura del danno da perdita di chance che
"è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale" (Cass. n. 2737/2015).
“Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance
è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità. In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale), che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato…” (cfr. Cassazione civile sez.
III, 05/09/2023, n.25910).
Posta poi la natura del danno da perdita di chance quale danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, occorre procedere alla liquidazione dello stesso.
In tale materia, valide indicazioni sono state offerte dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato: “che a fronte di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito”; che in tal modo non viene risarcito un danno probabile in quanto "il danno è certo quanto all'an debeatur perché certo è l'inadempimento di un'obbligazione strumentale da parte del datore di lavoro (quella di effettuare la scelta secondo un determinato criterio e comunque secondo correttezza e buona fede), obbligazione che ha un contenuto patrimoniale. Il criterio probabilistico gioca solo sul piano della quantificazione del danno nel più generale ambito della liquidazione equitativa (Cass. n.5119 del 2010)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/11/2017, n.26694).
Al riguardo, appare equo applicare un coefficiente di riduzione in base al grado di probabilità di conseguimento dell'incarico, da determinarsi tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto
(così Trib. Roma n. 9456/2021).
L'Azienda resistente, pertanto, è tenuta, a risarcire al dott. i danni per Controparte_2
perdita di chance, quantificabili sulla base della percentuale di probabilità che questi aveva di risultare assegnatario dell'incarico de quo in caso di corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
In altri termini, non sussistendo certezza del conferimento anche in tale caso (di corretto adempimento degli obblighi contrattuali), nella fattispecie, in considerazione dei titoli posseduti dal
(con punteggio pari a 19,260) e del fatto che lo stesso e la dott.ssa Controparte_2
(con un punteggio corretto pari a 19,583) appaiono gli unici aspiranti concorrenti Per_4 all'assegnazione dell'unico incarico tale percentuale può essere equitativamente determinata nella misura del 50%.
Inoltre, alla luce dei criteri suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità supra richiamata, la liquidazione può correttamente commisurarsi “…. al trattamento retributivo che il dirigente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell'incarico…” (Cassazione civile, sez. lav., 26694/2017
Cont cit.) che nel caso in esame viene dalla stessa indicata in € 535,05 e tenuto conto - in termini di durata - di un periodo di 10 mesi, avuto riguardo alle previsioni di cui dall'art. 18 CCNL circa la durata (12 mesi) dell'incarico di sostituzione e di mancata corresponsione di alcun emolumento per i primi due mesi di sostituzione, fino alla data del pensionamento avvenuto il 1° luglio 2020.
Sulla scorta di tali elementi, deve essere riconosciuto al ricorrente un risarcimento a tale titolo, in misura pari a € 2.756,25 (€ 535,05 x 10 mesi = 5350.50 x 50%= € 2.765,25 oltre interessi legali dalle singole differenze mensili al saldo (v. Cass., 17/3/1998, n. 2881).
Va dichiarata assorbita ogni altra questione.
10. I complessivi esiti del giudizio e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite tra il dott. e la resistente Controparte_2
Azienda; per i restanti due terzi le spese – liquidate come in dispositivo in base al decisum, secondo i valori massimi, in ragione della complessità delle questioni trattate - seguono la regola della soccombenza. Nel rapporto con la dott.ssa , gli esiti del giudizio e la posizione da quest'ultima Parte_1
rivestita giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
11. Occorre quindi passare ad esaminare le posizioni del dott. e della dott.ssa Parte_3 Per_1
[...]
Emerge peer tabulas che, dopo la collocazione in quiescenza del dirigente veterinario dell'UOC
“Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” dell'Azienda Sanitaria Cont Locale di Latina, dott.ssa a far data dal 1.06.2018, l' convenuta aveva omesso Persona_3
di attivare la procedura ex art. 18 CCNL per la Dirigenza medica ed ex artt. 13, commi 2 e 3 del
Regolamento Aziendale recepito tramite Deliberazione C.S. n° 941 del 18 Dicembre 2017, omettendo di bandire un avviso interno al fine di acquisire i curricula degli aspiranti e procedere tempestivamente all'instaurazione delle procedure ivi previste onde garantire l'individuazione del candidato che avrebbe, con decorrenza dal 1 Giugno 2018, provveduto ad esercitare l'incarico di sostituto nella citata direzione della struttura complessa.
Con D.G. n. 3 del 14.03.2018 il Direttore vicario del Dipartimento di Prevenzione, all'esito dell'espletamento delle procedure attuate (violative del citato art. 18 e del regolamento aziendale) e Parte della demandata delega, individuava quale Direttore sostituto della “Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” il Dott. senza alcuna previa Persona_5
pubblicazione di avviso interno e senza che fosse quindi stata effettuata alcuna valutazione comparativa curriculare;
tale incarico veniva poi confermato e prorogato sino al fino al 14.09.2018, con ulteriore proroga, quale atto necessitato, sino alla data del 14.03.2019, giusta D.G. n. 851 del
9.10.2018, applicando erroneamente la procedura contemplata dall'art. 12 del Regolamento aziendale – applicabile in caso di sostituzione in costanza di rapporto di lavoro del titolare - in luogo di quella, corretta, prevista dal successivo art. 13 della medesima regolamentazione, disciplinante il caso di sostituzione nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del precedente incaricato.
Tale incarico, viene ulteriormente prorogato dal 15 Marzo 2019 al 30 Giugno 2019 – per effetto della Deliberazione D.G. Asl di n° 402 del 7 Maggio 2019 –; dal 1° luglio 2019 al 31 CP_1
dicembre 2019 – per effetto della Deliberazione D.G. n°739 D.G. n°739 del 24 Luglio CP_1
2019; e, infine, dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 – per effetto della Deliberazione D.G. Asl di n°215 del 25 Febbraio 2020. CP_1
Orbene risulta per tabulas che alcuna procedura selettiva sia stata correttamente avviata (cfr. a tale proposito, il link sito web della , ne quale, nella sezione “avvisi e concorsi”, scorrendo CP_1
i contenuti relativi all'anno 2018 emerge l'omessa pubblicazione di qualsiasi avviso indetto almeno
60 giorni prima del 1 Giugno 2018 e per tutto l'anno, dalla medesima resistente, al fine dell'avvio delle procedure ex art.13 della regolamentazione aziendale – cfr. doc.22), come anche che sia del tutto mancata una valutazione comparativa dei curricula di altri dirigenti aspiranti all'incarico.
L'applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie conduce a ritenere che l'Amministrazione resistente non si sia conformata ai principi anzidetti, sia perché non risulta essere stata effettuata, né a valle rappresentata per iscritto, alcuna valutazione comparativa tra i curricula dei candidati, sia perché non risultano – nei detti atti/provvedimenti di conferimento di incarico in favore di – illustrate ed esplicitate le specifiche ragioni per le quali, rispetto ai Persona_5
predetti criteri, altri dirigenti siano stati scartati. La motivazione ivi adottata risulta, dunque, meramente apparente e formale, là dove si limita ad indicare l'avvenuta effettuazione della procedura comparativa, così risolvendosi in un'affermazione apodittica priva di dimostrazione.
Orbene valutando il profilo curriculare del dott. (doc. 1) si rileva come il ricorrente Parte_3
abbia svolto la sua attività alle dipendenze della resistente dal 1984 e, in tutto tale periodo, è stato affidatario ininterrottamente di incarichi: dal 8.7.1984 al 30.9.2004, del modulo “profilassi della zoonosi” del servizio veterinario del p.o. di Formia; dal 1.10.2004 al 31.10.2010, è stato responsabile della Struttura Semplice “Servizio Sanità Animale”, afferente alla S.C. Servizio Sanità
Animale e, dal 1.11.2010 a tutt'oggi è responsabile della “Unità operativa semplice distretto 4 e 5”, afferente alla UOC Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.
Ha ininterrottamente svolto di fatto funzioni di direzione – non essendo stato formalmente destinatario di incarichi di direzione ex art. 27 Ccnl Dirigenza Veterinaria 8.6.2000, in assenza delle prescritte valutazione di professionalità del Comitato Tecnico - come dimostra l'ininterrotto avvenuto pagamento della retribuzione di posizione nella misura contrattualmente prevista per i
Cont titolari di incarico di struttura semplice (doc.2) ed altresì l'avvenuta certificazione della circa lo svolgimento di tale incarico anche dal 2013 in poi (doc. 1 cit.), avendo altresì' svolto ininterrottamente – dalla fine degli anni '80 – l'attività di veterinario coadiutore.
A ciò aggiungasi che il dott. era stato anche nominato, in passato, proprio dal Dott. Parte_3
quale suo sostituto nella direzione della Struttura Complessa (doc.25). Persona_3
Cont 12. Anche la dott.ssa si noti, come da certificati di servizio prodotti, rilasciati dalla Persona_1
convneuta (doc.ti.n.1), che ella sia stata affidataria di incarichi, ex art.27 Ccnl Dirigenza Veterinaria
8.6.2000 e s.m.i, dal mese di ottobre 2018 in poi;
precedentemente ella non era stata affidataria di alcun incarico, nonostante si rinvengano in atti valutazioni positive del Collegio Tecnico sia al termine del primo quinquennio di anzianità (doc.16), sia del primo quindicennio (doc.16). Non v'è dubbio che io relativo punteggio, quanto ad incarichi conferiti, sarebbe stato quantomeno pari a 10, anche a volerla considerare destinataria continuativamente, dopo il quinto anno di anzianità, del tipo di incarico minimo, ossia di alta professionalità, pari a 0,50 punti annui, visto che la ricorrente ha compiuto il quinquennio negli anni '90.
LA ha altresì svolto funzioni ispettive di verifica e controllo (cfr. doc. 17), attività del tutto
Cont assimilabili ad una delle tipologie di incarichi minimi che la vrebbe dovuto o conferirle durante l'arco della propria carriera lavorativa ex art. 27 Ccnl Dirigenza Veterinaria 8.6.2000 e s.m.i.
La ricorrente ha altresì provato di essere sempre stata annualmente valutata positivamente dalla
Cont convenuta percependo ininterrottamente la c.d. “retribuzione di risultato”.
Riguardo il profilo scientifico, giova evidenziare come la ricorrente abbia conseguito tre specializzazioni universitarie, effettuato diverse pubblicazioni scientifiche su riviste e partecipato e frequentato, con profitto, diversi corsi di perfezionamento universitari (doc.26 e doc.27).
13. Circa la sussistenza dei requisiti ai quali fa riferimento l'art. 18 del CCNL, entrambi i soggetti fanno parte dell'U.O.C. “Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ove titolare era la dott.ssa e sono a rapporto esclusivo, di guisa che non pare possa Persona_3
esservi dubbio che tra i potenziali assegnatari fossero ricompresi anche coloro. In accordo con le complessive risultanze del giudizio, entrambi i ricorrenti avevano una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire l'incarico di sostituzione per cui è causa.
In merito alla quantificazione, richiamando quando in diritto già argomentato, può essere utilizzato, Cont quale parametro, il valore dell'indennità remunerativa dell'incarico di sostituzione che la ha, invece, erogato al Dott. Per_5
Orbene, dalla delibera n°851 del 9.10.2018 (doc.20) risulta che in favore di quest'ultimo, proprio in remunerazione dell'incarico, sia stata disposta l'erogazione di euro 5.350,5 per il periodo sino al
14.3.2019. A tale cifra va detratto quanto attribuito in ragione delle remunerazioni per l'ufficio espletato dal Dott. dal 15.5.2018 al 31.7.2018, atteso che i ricorrenti si dolgono del danno Per_5 derivante dall'impossibilità di esercitare le funzioni di sostituzione dal 1.6.2018, cioè dalla prima data successiva all'ultimo giorno di carriera dell'ex titolare e, per tali ragioni, la contrattazione prevede che gli emolumenti mensili pari ad euro 535,5 non siano erogati per i primi due mesi di incarico.
Alla somma di euro 1.071,00 (535,5 mensili*2), non dovuta, dovrà altresì aggiungersi la somma pari ad euro 267,75, quale corrispettivo per l'indennità di sostituzione riconosciuta al dal Per_5
15 al 30 Maggio 2018: dalla compressiva somma pari ad euro 5.350,5 andrà sottratta quella pari ad euro 1.338,75 (1.071+267,75), per una differenza pari ad euro 4.011,75.
Dalla tabella allegata alla delibera di proroga n°402 del 7.5.2019 (doc.23) risulta che, in favore del medesimo, sia stata prevista, per l'officio, l'erogazione di euro 1.872,67 in relazione al periodo dal
15.3.2019 al 30.6.2019. Dalla ulteriore tabella allegata alla delibera di nuova proroga n°739 del 24.7.2019 (doc.24) risultano, in favore del euro 3.210,30 riguardo il periodo dal 1.7.2019 Per_5
al 31.12.2019. Infine, dalla tabella allegata alla Deliberazione n°215 del 25 Febbraio 2020 (doc.9) venivano previste euro 5.400 per l'incarico prorogato in relazione al periodo intercorrente tra il
1.1.2020 ed il 30.9.2020.
Il tutto per un totale pari ad euro 14.494,72 (4.011,75+1.872,67+3.210,30+5.400).
Anche in questa ipotesi, appare equo applicare un coefficiente di riduzione in base al grado di probabilità di conseguimento dell'incarico, da determinarsi tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (così Trib. Roma n. 9456/2021).
L'Azienda resistente, pertanto, è tenuta, a risarcire ai ricorrenti i danni per perdita di chance, quantificabili sulla base della percentuale di probabilità che questi avevano di risultare assegnatari dell'incarico de quo in caso di corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
In altri termini, non sussistendo certezza del conferimento anche in tale caso (di corretto adempimento degli obblighi contrattuali), nella fattispecie, in considerazione dei titoli posseduti da entrambi e dal dirigente poi nominato, tutti e tre appaiono gli unici aspiranti concorrenti all'assegnazione dell'unico incarico tale percentuale può essere equitativamente determinata nella misura del 33,3%.
Inoltre, alla luce dei criteri suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità supra richiamata, la liquidazione può correttamente commisurarsi “…. al trattamento retributivo che il dirigente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell'incarico…” (Cassazione civile, sez. lav., 26694/2017 cit.) che nel caso in esame è stato quantificato in euro 14.494,72 per ogni singola posizione.
Sulla scorta di tali elementi, deve essere riconosciuto ad entrambi i ricorrenti un risarcimento a tale titolo, in misura pari a € 4.826,73 (€ 14.494,71 x 33,3%= € 4.826,73) oltre interessi legali dalle singole differenze mensili al saldo (v. Cass., 17/3/1998, n. 2881).
Va dichiarata assorbita ogni altra questione.
14. I complessivi esiti del giudizio e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite tra i dottori e e la resistente Parte_3 Persona_1
Azienda; per i restanti due terzi le spese – liquidate come in dispositivo in base al decisum, secondo i valori massimi, in ragione della complessità delle questioni trattate - seguono la regola della soccombenza.
15. Deve essere ricordato che le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro (Sez. 1 – , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione; Sez. L, Sentenza n. 6901 del 14/12/1982; Sez.
3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n.
3149 del 20/11/1962): invero le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983), dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c. (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962, Rv. 254645 – 01).
L'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147 ed è dovuto maggiorato delle percentuali indicate al comma 2 dell'art. 4 d.m. 55/14 (30% per ciascuna parte oltre la prima sino alla decima).
Pertanto, i compensi pari ad euro 2.626,66 riconosciuti al difensore antistatario debbono essere in tal senso maggiorati, arrivando ad una quantificazione pari ad euro 3.414.65 (2.626,66+787,99), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2372/2021 R.G. Lavoro, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- condanna l'Azienda resistente, per i titoli di cui in motivazione, al pagamento in favore dott.
della somma di € 2.765,25, oltre interessi legali dalle singole differenze Controparte_2
mensili al saldo;
- rigetta la domanda proposta dalla dott.ssa ; Parte_1
- condanna l'Azienda resistente al pagamento in favore del dott. delle Controparte_2
spese di lite nella misura di due terzi, che liquida in parte qua, in complessivi € 3.414.65, oltre esborsi, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto con la dott.ssa ; Parte_1
- condanna l'Azienda resistente, per i titoli di cui in motivazione, al pagamento in favore dei dottori e della somma di € 4.826,73 ciascuno, oltre interessi legali dalle singole Parte_3 Persona_1
differenze mensili al saldo;
- condanna l'Azienda resistente al pagamento in favore dei dottori e Parte_3 Persona_1 delle spese di lite nella misura di due terzi, che liquida in parte qua, in complessivi € 3.414,65, oltre esborsi, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Così deciso, 6.01.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2372 / 2021
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2372 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
con l'avv.to COLUCCI FEDERICO;
Parte_1
ricorrente
E
CP_1
resistente contumace
Oggetto del giudizio: danno da perdita di chance per omesso conferimento di incarico dirigenziale all'esito della procedura ex art. 18 CCNL 1998 – 2001 area dirigenza medica e veterinaria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso ritualmente depositato in Cancelleria in data 18 dicembre 2021, i ricorrenti in epigrafe indicati, dirigenti veterinari operanti presso il Dipartimento di Prevenzione
Cont della di ed assegnati alla sede di , giusto contratto a tempo indeterminato CP_1 Pt_2
decorrente dal 29.12.1990 per e dal 2.03.1992 per dirigenti ancora in Parte_1 Persona_1
servizio, e per e rispettivamente dal 01.08.1991 e dal Parte_3 Controparte_2
31.12.1986 sino al 30.09.2021 ed al 30.6.2020, giusto collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, lamentavano - e - il mancato conferimento di Parte_1 Controparte_2
incarico dirigenziale all'esito della procedura ex art. 18 CCNL per la Dirigenza medica per l'UOC
“Igiene Alimenti di origine animale” dell'Azienda effettuata per Controparte_3
l'individuazione del sostituto della Dirigente Veterinaria dott.ssa che era stata Persona_2
collocata in quiescenza con decorrenza 1.08.2019; la mancata attivazione - e Parte_3 Per_1
- della procedura ex art. 18 CCNL per la Dirigenza medica per l'UOC “Sanità Animale e
[...]
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina) mai effettuata per l'individuazione del sostituto della Dirigente Veterinaria dott.ssa Persona_3
che era stata collocata in quiescenza con decorrenza 1.06.2018.
1.a e deducevano, in particolare, che dopo la Parte_1 Controparte_2 CP_2
collocazione in quiescenza del dirigente veterinario dott.ssa a far data dal Persona_2
1.08.2019, quest'ultima indicava quale sua sostituta la dott.ssa la quale Persona_4
rimaneva provvisoriamente in servizio come titolare di direzione della Parte_4 zienda Sanitaria Locale di Latina dal 1.08.2019 sino al 15.04.2020 - anche
[...]
per effetto di successiva proroga dal 1.02.2020 approvata con Deliberazione n°215 D.G. del 25
Febbraio 2020 -, perdendo i ricorrenti sino al 15.04.2020 la possibilità di essere affidatari dell'incarico de quo con conseguente insorgenza di un pregiudizio patrimoniale consistente nel valore economico calcolato in relazione alla misura dell'indennità di sostituzione che sarebbe loro spettata qualora fossero stati assegnatari del predetto ruolo, a seguito di un regolare espletamento di avviso interno.
Con successiva deliberazione DG Lt n. 444 del 2.04.2020 si concludeva la procedura relativa all'avviso interno bandito con precedente Deliberazione n. 829/2019, alla quale i ricorrenti partecipavano a fronte della propria esperienza professionale: a far data dal 16.04.2020 quindi l'incarico di sostituzione di direzione della veniva Parte_4
assegnato, a loro dire illegittimamente, alla dott.ssa rispetto alla quale essi Persona_4
ricorrenti assumevano di vantare titoli poziori che non erano stati valutati (o erroneamente valutati) dall'Amministrazione.
Piuttosto la procedura di individuazione del sostituto del Direttore della UOC era integralmente illegittima per avere assegnato l'incarico di Direttore Sostituto ex art. 22 CCNL Sanita Triennio
2016/2018, utilizzando però criteri non conformi rispetto al nuovo dettato contrattuale;
per avere previsto una composizione dei membri della Commissione di Valutazione con profili professionali non conformi a quando disposto dalla Delibera n. 188 del 4.03.2019; per avere la Commissione introdotto un ulteriore griglia di punteggi senza che essi fossero stati determinati o graduati, preventivamente, nei regolamenti aziendali;
per aver erroneamente valutato i titoli e le esperienze professionali della candidata risultata vincitrice, rispetto a quelli contenuti nei curricula dei ricorrenti.
1.b e deducevano, in particolare, che dopo la collocazione in quiescenza Parte_3 Persona_1
Parte del dirigente veterinario dell' “Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche” dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina, dott.ssa a far data dal Persona_3
Cont 1.06.2018, l' convenuta aveva omesso di attivare la procedura ex art. 18 CCNL per la Dirigenza medica ed ex artt. 13, commi 2 e 3 del Regolamento Aziendale recepito tramite Deliberazione C.S.
n° 941 del 18 Dicembre 2017, omettendo di bandire un avviso interno al fine di acquisire i curricula degli aspiranti e procedere tempestivamente all'instaurazione delle procedure ivi previste onde garantire l'individuazione del candidato che avrebbe, con decorrenza dal 1 Giugno 2018, provveduto ad esercitare l'incarico di sostituto nella citata direzione della struttura complessa.
Con D.G. n. 3 del 14.03.2018 il Direttore vicario del Dipartimento di Prevenzione, all'esito dell'espletamento delle procedure attuate (violative del citato art. 18 e del regolamento aziendale) e Parte della demandata delega, individuava quale Direttore sostituto della “Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” il Dott. senza alcuna previa Persona_5
pubblicazione di avviso interno e senza che fosse quindi stata effettuata alcuna valutazione comparativa curriculare;
tale incarico veniva poi confermato e prorogato sino al fino al 14.09.2018, con ulteriore proroga, quale atto necessitato, sino alla data del 14.03.2019, giusta D.G. n. 851 del
9.10.2018, applicando erroneamente la procedura contemplata dall'art. 12 del Regolamento aziendale – applicabile in caso di sostituzione in costanza di rapporto di lavoro del titolare - in luogo di quella, corretta, prevista dal successivo art. 13 della medesima regolamentazione, disciplinante il caso di sostituzione nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del precedente incaricato: di conseguenza, per tutto tale periodo, i ricorrenti deducevano di aver perduto la possibilità di partecipare all'avviso, mai bandito, e di poter essere, essi, titolari dell'incarico di sostituto di struttura.
Deducevano inoltre che l'incarico al dott. illegittimamente conferito, era poi Persona_5
stato ulteriormente prorogato dal 15 Marzo 2019 al 30 Giugno 2019 – per effetto della
Cont Deliberazione D.G. di n°402 del 7 Maggio 2019 –; dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre CP_1
2019 – per effetto della Deliberazione D.G. n°739 D.G. n°739 del 24 Luglio 2019; e, CP_1
Cont infine, dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2020 – per effetto della Deliberazione D.G. i CP_1
n°215 del 25 Febbraio 2020.
e sostenevano quindi di aver perso – dal 1.08.2018 al 30.09.2020 -la Parte_3 Persona_1 possibilità di essere affidatari dell'incarico de quo con conseguente insorgenza di un pregiudizio patrimoniale consistente nel valore economico calcolato in relazione alla misura dell'indennità di sostituzione che sarebbe loro spettata qualora fossero stati assegnatari del predetto ruolo, a seguito di un regolare espletamento di avviso interno.
Tanto premesso in fatto, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per aver perduto la possibilità di essere affidatari degli incarichi di sostituzione e, conseguentemente, la possibilità di percepire l'indennità remunerativa di questi ultimi.
Per l'effetto:
2) Condannare la al risarcimento del danno patrimoniale subìto dai ricorrenti CP_1
Dott.ssa e Dott. , consistente nel pagamento in loro Parte_1 Controparte_2
favore, rispettivamente, di euro 8.877,82 e di euro 4.816,57, corrispondenti al valore dell'indennità di sostituzione che avrebbero potuto percepire dal 1 Ottobre 2019 sino al 15 Gennaio 2021, quanto alla ricorrente, e sino al 30 Giugno 2020, quanto al ricorrente, qualora fosse stato loro conferito
l'incarico di sostituzione nella direzione della Unità Operativa Complessa di appartenenza a partire dal 1 Agosto 2019, ovvero nei diversi termini o periodi e/o pari alle diverse quantificazioni, maggiori o minori, ritenute di giustizia, o, in subordine, secondo equità, oltre, in ogni caso, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli diritti al saldo effettivo delle somme.
3) Condannare la al risarcimento del danno patrimoniale subìto dai ricorrenti CP_1
Dott.ssa e Dott. consistente nel pagamento in favore di ciascuno di Persona_1 Parte_3
essi di euro 14.494,72, ossia della cifra corrispondente al valore dell'indennità di sostituzione che avrebbero potuto percepire, ciascuno, dal 1 Agosto 2018 al 30 Settembre 2020, qualora fosse stato loro conferito l'incarico di sostituzione nella direzione della Unità Operativa Complessa di appartenenza a partire dal 1 Giugno 2018, ovvero nei diversi termini o periodi e/o pari alle diverse quantificazioni, maggiori o minori, ritenute di giustizia, o, in subordine, secondo equità, oltre, in ogni caso, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli diritti sino al saldo effettivo delle somme”.
2. La , ritualmente citata, non si costituiva rimanendo contumace. CP_1
3. La causa, di natura squisitamente documentale, veniva decisa in esito all'udienza cartolare tenutasi ex ar.t 127 ter c.p.c. del 27.11.2024.
4. Occorre in primo luogo confermare la competenza territoriale dell'intestato Tribunale: l'art. 413 del Codice di procedura civile statuisce che “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Stante il tenore letterale della disposizione e la ratio della stessa, viene unicamente in rilievo l'ufficio ove il dipendente prestava servizio al momento in cui il giudizio è instaurato ovvero ove il rapporto di lavoro ha avuto termine (v. Cass. n. 15344/2004; Cass.
21562/2007; Cass. 22386/2013; Cass. 28519/2011), che nella specie per tutti i ricorrenti deve
Cont considerarsi il Dipartimento di Prevenzione della di , sede di . CP_1 Pt_2
5. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da perdita di chance per mancato conferimento dell'incarico di Direttore sostituto ex art. 18 CCNL –
Dirigenza Medica e Veterinaria per le U.O.C. e con le decorrenze indicate nelle conclusioni dell'atto.
Occorre innanzitutto evidenziare come la procedura in forza della quale si provvede alla nomina del facente funzioni del Direttore di non è qualificabile come concorso pubblico, trattandosi di Pt_4
una selezione interna, fondata sulla valutazione comparativa e discrezionale, compiuta dal medesimo Direttore che deve essere sostituito, di candidati chiamati a partecipare. Come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato con riguardo alle ipotesi di conferimento dell'incarico di
Direttore di unità operativa complessa, tale fattispecie “non è assimilabile ai procedimenti concorsuali, trattandosi di una procedura idoneativa preordinata all'attribuzione di incarico dirigenziale di natura fiduciaria e discrezionale, per cui manca la valutazione comparativa dei candidati ai fini della selezione dei candidati più capaci e meritevoli: i relativi atti pertanto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo” (cfr. SS.UU. 17 febbraio 2017, n. 4227; 9 maggio 2016 n. 9281, richiamate da Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2019,
n. 2531).
In particolare, è stato precisato che la procedura di cui all'art. 15-ter del D.Lgs. n. 502/1992 finalizzata al conferimento dell'incarico di direzione di una struttura complessa sanitaria nell'ambito dell'Azienda ospedaliera, “tra cui rientra, quale minus, anche la fattispecie delle sostituzioni” oggetto del presente giudizio, attiene ad una selezione "idoneativa" e "non concorsuale", che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da CP_1
un'apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriale, ispirata al criterio del buon andamento della Pubblica Amministrazione e frutto di un'attività discrezionale e non vincolata ( sent. n. 90/2020). Controparte_4 Il conferimento degli incarichi in questione è effettuato nell'ambito di una rosa individuata dalla
Commissione che, però, non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, stricto sensu intesa, ma esprime solo un giudizio d' idoneità.
Quanto argomentato porta altresì a ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario posto che “Se, di regola, la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche
Amministrazioni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto nell'emanazione di atti organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, cosicché non trova applicazione la riserva di giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art. 63, del d.lgs. 165/2001), diversa è la disciplina dell'attività organizzativa del S.S.N. Le aziende sanitarie sono aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Per una scelta legislativa che il giudice amministrativo non può sindacare, la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati non con provvedimenti aventi natura pubblicistica (come dovrebbe essere sulla base dei principi sottesi all'art. 97 Cost.), ma con atti aziendali di diritto privato: le aziende agiscono mediante atti che il legislatore ha consapevolmente qualificato come di diritto privato (proprio – tra l'altro – per escludere la sussistenza di posizioni tutelabili di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa). In base all'attuale sistema, il direttore generale emana l'atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Pertanto, diversamente da quanto avviene per le amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atti che il legislatore ha inteso qualificare di diritto privato, con una disciplina che ha inteso prendere innanzitutto in considerazione il loro carattere imprenditoriale strumentale, pur se si tratta di attività nelle quali non rileva lo scopo di lucro e nel quale sono coinvolti valori costituzionali, inerenti allo svolgimento di un servizio pubblico, che la Costituzione considera indefettibile” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1631; in senso analogo, Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3815; Sez. III, 7 luglio 2017, n. 3358)”.
La natura fiduciaria e discrezionale dell'incarico conferito da una pubblica amministrazione nell'ambito del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato non esclude, tuttavia, che in ragione dei principi di cui all'art. 97 Cost. di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa,
l'Amministrazione espliciti le ragioni della scelta, sia pure fiduciaria e discrezionale, dovendo trovare l'esercizio di siffatto potere la propria legittimazione in una norma di legge e la propria finalità nel perseguimento dell'interesse pubblico. Ciò implica che l'atto col quale si provvede alla nomina del sostituto, per quanto, come detto, connotato da discrezionalità, deve pur sempre attenersi ai principi determinati specificamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo cui nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione la qualifica dirigenziale esprime non già una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, ma l'idoneità professionale del dipendente a svolgere concretamente l'incarico dirigenziale conferito a termine (v. fra le tante Cass. 22-12-2004 n. 23760, Cass. 20-2-
2007 n. 3929, Cass. 26/11/2008 n. 28274 Cass. 15-2-2010 n. 3451; Cass. 30/08/2010 n. 21088).
Sussiste, pertanto, una scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico da cui la giurisprudenza ormai pacifica ha desunto l'insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale (Cass. 12 febbraio 2007
n. 3003; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3880; Cass. 6 aprile 2005 n. 7131). Come la Corte di Cassazione ha ripetutamente precisato (vedi per tutte, Cass. 20 marzo 2004, n. 5659), gli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali sono esclusi dalla categoria degli atti amministrativi e vanno ascritti a quella degli atti negoziali, ai sensi del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, art. 5, comma 2, e art. 63, comma 1 con la conseguenza che essi sono sottratti al regime e alle regole proprie degli atti amministrativi (come dettate in particolare dalla L. n. 241 del 1990), dovendosi fare applicazione delle norme del codice civile in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro. Ne deriva che le situazioni soggettive del dipendente interessato possono definirsi in termini di "interessi legittimi", ma di diritto privato e, quindi, pur sempre ascrivibili alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c., (vedi Cass. 22 giugno 2007, n. 14624; 22 dicembre 2004, n. 23760; Cass.
S.U 19 ottobre 1998, n.10370).
Al riguardo giova richiamare altresì le regole in materia di limiti interni dei poteri attribuiti al privato datore di lavoro, i quali si delineano in relazione a previsioni, normative o contrattuali, che sanciscono le prescrizioni dell'esercizio del potere discrezionale, sul piano sostanziale o su quello procedimentale, precetti questi suscettibili di essere integrati e precisati dalle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, invero precisato che, nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Giudice ordinario sottopone a sindacato i poteri esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (v.
Cass. S.U. 26-6-2002 n. 932, Cass. S.U. 25/11/2003 n. 18017, Cass. S.U. 23-1-2004 n. 1252, cfr. anche Cass. 30-9-2009 n. 20979). Pertanto, con riferimento a tutti gli atti preliminari sono configurabili posizioni di interesse legittimo di diritto privato suscettibili di tutela giurisdizionale in forma risarcitoria, "detto risarcimento postula, però, l'allegazione e la prova a carico del lavoratore circa la lesione dell'interesse legittimo suddetto, nonché del danno subito dal lavoratore, in dipendenza dell'inadempimento di obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa essere fondata sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale, insussistente in assenza del contratto stipulato con l'amministrazione" (v. Cass. 23/2/2007 n. 4275).
6. Nel caso di specie viene in considerazione l'art. 18 CCNL – Dirigenza Medica e Veterinaria, rubricato “Sostituzioni”, comma 1, a mente del quale: “In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. (…); il successivo comma 2 prevede: “Nei casi di assenza previsti dal comma
1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.(…). Al comma 4
è poi previsto: “Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art.17 bis del D. Lgs. 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici”.
Le richiamate disposizioni riconducono l'esercizio del potere di conferimento di incarico di direzione di Unità Operativa complessa nell'ambito di un'attività in un certo qual modo
“procedimentalizzata”, obbligando l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto degli indicati criteri di massima, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, richiedendo una valutazione comparativa (la sostituzione del direttore di dipartimento è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e per la scelta del sostituto il direttore del dipartimento si avvale dei seguenti criteri, ossia il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione e deve essere effettuata
“una valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati”) e l'esternazione delle ragioni giustificatrici delle scelte, altrimenti risolvendosi nella violazione dei canoni di trasparenza ed imparzialità e trasgressione dei principi di correttezza e buona fede in capo alla pubblica
Amministrazione, necessari per garantire il controllo e l'osservanza sia delle regole sancite dai
CCNL di settore, sia dei citati principi di carattere generale.
Tale norma contrattuale è stata, poi, modificata dall'art 11, lettere a-c del CCNL dell'area della
Dirigenza medico veterinaria 2002-2005. In particolare, il comma 2 dell'art. 18 è stato così sostituito: “
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati. B) Le indennità mensili previste dal comma 7 dell'art. 18 sono rispettivamente aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del presente contratto. C) A decorrere dal
30 maggio 2004, il comma 11 dell'art. 27 non è più applicabile nel conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa o di struttura semplice”.
Ebbene, le ipotesi di sostituzione previste dall'art. 18, comma 4, del CCNL 8 giugno 2000 contemplano l'assenza determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle relative procedure concorsuali. Ove questa sia stata attuata, come previsto da tale ultima clausola contrattuale, all'inizio dell'anno, la sostituzione avrà corso anche se l'individuazione del sostituto sia stata proposta dal dirigente di struttura complessa uscente, tenendo conto che l'incarico di sostituzione comunque è conferito dall'azienda.
Nell'ipotesi, invece, in cui la procedura di individuazione non sia stata attuata, si ritiene che essa sia di competenza dell'azienda che vi provvederà secondo i criteri indicati nel comma 2 dell'articolo in esame. Quanto sopra affermato è coerente con le finalità della disposizione volta ad assicurare la continuità dei servizi sanitari nei momenti di emergenza per il tempo strettamente necessario alla loro copertura con le regole ordinarie, ove il posto sia divenuto vacante.
A tal proposito la giurisprudenza ha evidenziato che: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del
c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 31/01/2024, 7 n.
2875; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 29/08/2023, n. 25421; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
15/02/2022, n. 4983).
Dalla lettura delle disposizioni richiamate si ricava che la sostituzione nell'incarico dirigenziale ha una durata limitata nel tempo ed è finalizzata a consentire l'espletamento della procedura selettiva per la copertura del posto resosi vacante. Il periodo massimo per il quale essa può operare è, pertanto, di sei mesi, prorogabili fino a 12, nei quali spetta, a partire dal terzo mese, l'indennità prevista dall'art. 18 CCNL. (cfr. sul punto Cassazione 2015 n. 13809).
7. L , autovincolandosi, ha in merito adottato la D.G. 508/2015, recante CP_1
“Regolamento aziendale per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, tra i quali sono contemplati anche gli incarichi dirigenziale di direzione di struttura complessa: rilevano, in particolare gli articoli 12 e 13 del citato regolamento.
L'art. 12 disciplina i criteri di attribuzione dell'incarico di direttori sostituito di U.O.C. nelle ipotesi previste dai commi 1,2 e 3 dell'art. 18 CCNL 2000, ipotesi tutte riconducibili a casi di assenza temporanea dei Direttore di Dipartimento e, pertanto, non rilevanti ai fini del presente giudizio.
L'art. 13 disciplina i criteri di attribuzione dell'incarico di Direttore sostituto di U.O.C. nelle ddue diverse ipotesi di “sostituzione nei casi di aspettativa” (previsione del 1° comma) e di “sostituzione nei casi di cessazione dal servizio” (previsione del 2° comma).
Quest'ultimo comma dispone che: “Nei casi in cui l'assenza del direttore di struttura complessa sia dovuta alla cessazione dal servizio per dimissioni o cessazione del rapporto di lavoro , previa richiesta di deroga alla Regione Lazio per l'attivazione della relativa procedura selettiva per
l'individuazione del direttore titolare e ferma restando la possibilità di affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico , come previsto dal comma 8 del citato articolo 18 dei CC. NN. LL. 2000, l'azienda affida l'incarico di sostituzione di direzione di struttura complessa ad altro dirigente della medesima struttura con incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o natura professionale. Qualora l'esiguità dei profili curricolari renda difficoltosa la scelta del sostituto si procederà ad ampliare la base dei partecipanti sulla scorta della disciplina/profilo di riferimento.
L'individuazione del direttore sostituto in presenza di più dirigenti avviene mediante progetto procedura di valutazione comparativa dei curricula.
Per tale finalità ai dirigenti interessati dovranno presentare un curriculum formativo e professionale aggiornato che sarà valutato secondo criteri uniformi ed omogenei indicati nei punti successivi”.
Il successivo terzo comma, titolato “Procedura di valutazione comparata dei curricula”, dispone che:
“Almeno 60 giorni prima che si renda vacante il posto di direttore di struttura complessa, nelle more dell'affidamento definitivo dell'incarico, viene pubblicato sul sito web aziendale un avviso interno con invito ai dirigenti interessati a produrre entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso il proprio curriculum formativo e professionale aggiornato, la valutazione dei curricula sarà effettuata dal direttore sanitario/amministrativo aziendale o suo delegato e da altri due dirigenti con incarico di struttura complessa della disciplina/profilo di riferimento, utilizzando i punteggi di seguito indicati:
1) tipologia di incarichi ricoperti (Max 10 punti)
a. Incarico di direttore sostituto punti 1,00 per anno
b. incarico di direzione di struttura semplice/alta professionalità punti 0,50 per anno
c. incarico di natura professionale punti 0,25 per anno
2) curriculum formativo-professionale (Max 10 punti)
saranno valutate con particolare riguardo le attività di programmazione ed organizzazione delle risorse
3) attività clinico-assistenziali e scientifiche (Max 10 punti - area sanitaria)
- per quanto concerne l'attività clinico assistenziale particolare rilievo assume la casistica e la complessità quali-quantitativa della stessa
- per quanto concerne l'attività scientifica particolare rilievo sulla rilevanza e l'originalità della produzione scientifica, l'importanza della rivista in termini di impact factor, la continuità ed i contenuti dei singoli lavori, nonché il grado di attinenza degli stessi con la posizione funzionale da conferire;
4) Anzianità di servizio (Max 10 punti - area amministrativa tecnica e professionale).
Potrà essere valutata esclusivamente l'anzianità maturata nella qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato quanti punti 0,30 per anno con maggiorazione fino al 50% si è svolta nella attività oggetto di incarico da conferire”.
La richiamata regolamentazione aziendale è rimasta immutata anche a seguito dell'adozione della
Deliberazione n°941/C. del 18 Dicembre 2017 (doc.4), avente ad oggetto Parte_5
“approvazione nuovo regolamento in materia di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali”, i cui articoli 12 e 13 riproducono esattamente i contenuti degli artt.12 e 13 della riportata regolamentazione aziendale;
anche la Deliberazione DG Asl di Latina n°188 del 4.3.2019
(doc.5), avente ad oggetto “approvazione regolamento in materia di graduazione degli incarichi dirigenziali e regolamento in materia di affidamento, conferma, revoca incarichi dirigenziali -
Determinazioni”, conferma testualmente i meccanismi regolamentari indicati.
8. Così ricostruito il quadro regolamentare e giurisprudenziale di riferimento occorre ora passare ad esaminare partitamente le singole posizioni dei ricorrenti, facendo applicazione dei superiori principi.
9. Emerge per tabulas, con riferimento alle posizioni di e Parte_1 Controparte_2
che dopo la collocazione in quiescenza del dirigente veterinario dott.ssa a
[...] Persona_2 far data dal 1.08.2019, direttrice della , quest'ultima Parte_4
indicava quale sua sostituta la dott.ssa la quale rimaneva provvisoriamente Persona_4
in servizio come titolare di direzione della Parte_6
dal 1.08.2019 sino al 15.04.2020 - anche per effetto di
[...]
successiva proroga dal 1.02.2020 approvata con Deliberazione n°215 D.G. del 25 Febbraio 2020.
Tale indicazione era effettuata “ai sensi dell'art. 18 CCNL/2000 e s.m.i. e art. 12 Regolamento aziendale in materia di affidamento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali Area Medica –
Veterinaria e S.P.T.A.” (così si legge nell'oggetto della missiva inviata – doc. 6).
La dott.ssa veniva quindi nominata in sostituzione della dott.ssa con decorrenza dal Per_4 Per_2
1.08.2019 sino al 15.04.2020, in aperta violazione delle norme contrattuali e regolamentari, peraltro erroneamente richiamate, posto che, come visto, l'ipotesi di sostituzione del dirigente per cessazione dal servizio, è disciplinata dall'art. 13 del Regolamento aziendale e non dal citato articolo 12 che, diversamente, regola l'ipotesi di temporanea sostituzione del direttore di U.O.C. per altre e diverse ipotesi, non ricorrenti nel caso che ci occupa.
In particolare, non risulta che sia stata indetta una procedura selettivo/idoneativa come prevista dall'art. 18 CCNL/2000 e s.m.i. come anche che sia stata effettuata una valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti tra cui i ricorrenti – che, per effetto della mancata indizione della procedura non hanno potuto utilmente candidarsi.
Né l'amministrazione ha fornito, non costituendosi in giudizio, le motivazioni della scelta di conferire l'incarico di sostituzione del direttore di dipartimento alla dott.ssa Non giova, Per_2
nemmeno in proposito la nota a firma del responsabile del procedimento conseguente alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal dott. , in cui si riporta l'assegnazione da Pt_3 Controparte_2 parte della Direzione aziendale alla dott.ssa dell'incarico in questione ex art. 18 CCNL Per_4 nelle more dell'espletamento della procedura selettiva approvata con delibera n. 829/2019.
Risulta, invero, insufficiente dal punto di vista motivazionale limitarsi a dare atto che (come si legge nel corpo della citata nota) “Nelle more, giusta quanto compiutamente rassegnato nel predetto atto deliberativo, la Struttura è affidata, ex art. 18 CCNL, alla Dott.ssa , come Persona_4
anche è viziato per carenza di motivazione il successivo decreto prot. n. 442 del 1.04.2020 di ulteriore proroga delle funzioni di sostituto illegittimamente assegnate alla dott.ssa posto Per_4
che in esso il Direttore Generale si limita a prendere atto dell'individuazione del Direttore dell' già effettuata, con assegnazione delle funzioni Parte_4
sostitutive di direzione della suddetta struttura a decorrere dal 1/08/2019, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva pubblica finalizzata al conferimento del relativo incarico quinquennale (doc. 7).
A nulla rileva la motivata “necessità – indifferibile ed urgente – di garantire stabilità ed assicurare la continuità delle funzioni dirigenziali e delle attività connesse nelle more dell'attivazione della procedura selettiva e, comunque, in attesa del relativo Avviso Interno”, come si legge nel citato decreto direttoriale, posto che tale eventualità è scongiurata ab origine dalla stessa previsione
Cont regolamentare adottata dalla che prevede di indire l'avviso interno “Almeno 60 giorni prima che si renda vacante il posto di direttore di struttura complessa”.
Manca quindi alcuna valutazione comparativa secondo i criteri di valutazione desumibili dall'art. 13 del Regolamento aziendale, non rinvenendosi nei citati atti le ragioni poste a base della scelta di conferire l'incarico a tale dipendente; in particolare tali atti non contengono alcuna valutazione comparativa circa le attitudini e le capacità professionali del prescelto rispetto ad altri dirigenti, né si fa riferimento ad atti o documenti che lo riguardano in maniera particolare e dai quali poter evincere una specifica attitudine professionale all'incarico. Invero le motivazioni sottese alla scelta della dirigente indicata che si rinvengono nella precedente esperienza acquisita come sostituita nei casi di assenza o impedimento temporanei, possono unicamente attestare una maggiore idoneità all'incarico che deve però essere necessariamente preceduta da una disamina dei profili professionali degli atri dirigenti coinvolti, secondo le previsioni e le tabelle valutative del citato
Regolamento aziendale: peraltro la P.A. procedente attesta di aver proceduto ad una valutazione comparativa dei candidati – che, ignari della operata individuazione non hanno potuto sottoporre alla Dirigente uscente curricula aggiornati - che però non sostanzia e non motiva, rimanendo quindi tale necessaria operazione di confronto una mera attestazione sulla carta.
Ciò non toglie infatti che ad assolvere gli obblighi della P.A., non possa ritenersi sufficiente l'attestazione di avere esaminato i curricula degli aspiranti, neppure risultando argomentata la nomina con riferimento alle qualità del prescelto, altrimenti pregiudicandosi l'effettività dei principi affermati, anche in giurisprudenza, in ordine alle modalità di definizione dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali anche di “sostituzione” come quello per cui è causa.
D'altra parte, deve ritenersi che il requisito motivazionale, ove riferito ad una valutazione comparativa, per essere soddisfatto necessiti l'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati. È intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non possa essere assolto in via meramente formale, dovendo invece rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili E' invero consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui « in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165 obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede
(art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.» (Cass. 12.10.2010 n. 21088) (in termini Corte di Cassazione, sentenza n. 26694 del 11 novembre 2017).
L'omessa indizione di alcuna procedura contemplata dall'art. 18 del CCNL Area Dirigenza Medica
e Veterinaria è equiparabile, quanto alle domandate conseguenze risarcitorie, alle irregolarità denunciate in ricorso, relative agli esiti della (unica) procedura relativa all'avviso interno bandito con la citata Deliberazione n. 829/2019, avviata nelle more, alla quale i ricorrenti partecipavano a fronte della propria esperienza professionale: invero la con deliberazione DG Lt n. CP_1
444 del 2.04.2020, assegnava - a far data dal 16.04.2020 - l'incarico di sostituzione di direzione della alla dott.ssa Parte_4 Persona_4
Occorre in primo luogo rilevare che il Direttore Generale, nella citata delibera n. 444/2020, ha fatto proprio l'esito della valutazione comparativa effettuata dalla Commissione, con ciò mostrando di aderirvi senza effettuare alcuna sua propria ulteriore valutazione: si legge invero nella citata delibera che la proposta del Direttore della UOC Reclutamento ( “visto il verbale delle operazioni di procedura di valutazione comparata dei curricula esperite dalla Commissione di Valutazione, rimesso al Direttore Generale con nota n. 21072 del 12.03.2020, dal quale emerge che la dott.ssa
Dirigente Veterinario, matricola 5241, risulta individuata quale dirigente Persona_4 cui conferire l'incarico de quo”) è fatta propria dal D.G. il quale, nel prendere atto dei lavori della
Commissione di Valutazione, “procede al conferimento dell'incarico di Direttore Sostituito, ex art.
22 CCNL Area Sanità Triennio 2016/2018 della Controparte_5 alla dott.ssa con decorrenza dal 16.04.2020”. Persona_4
In questa seconda ipotesi "... Qualora la motivazione assunta dalla P.A. contenga invece almeno una valida espressione dei criteri di merito valorizzati e posti a fondamento della nomina, essendo necessario rispettare la sfera decisionale esclusiva della P.A., l'apprezzamento non potrà invece che riguardare, più limitatamente, la possibilità, ancora secondo criteri di significativa probabilità, che il corretto adempimento, e quindi la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi in relazione ai medesimi titoli valorizzati per il prescelto, potesse portare, nei loro confronti, ad un diverso esito, su cui fondare il ristoro. ..." (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 6485/2021 del 09-03-2021).
9.a. Quanto alle conseguenze risarcitorie dedotte in ricorso, con specifico riferimento alla c.d. perdita di chance – per il periodo decorrente dal 1.08.2019 al 15.04.2020 caratterizzato dall'assenza di alcuna procedura selettiva, come anche per il successivo periodo, caratterizzato da una dedotta errata valutazione curriculare, decorrente dal 16.04.2020 sino al 15 Gennaio 2021, quanto alla ricorrente, e sino al 30 Giugno 2020, quanto al ricorrente - occorre rilevare quanto segue.
Si ritiene, in primo luogo, che da tali denunciate violazioni comportamentali non possano discendere le conseguenze in termini di conferimento dell'incarico ambito che, correttamente, non viene richiesto in ricorso. Ed invero, occorre muovere dalla qualificazione della situazione giuridica soggettiva dell'aspirante a un incarico dirigenziale: secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali sopra citati bisogna distinguere due posizioni giuridiche a seconda del tipo di relazione che lega il soggetto al bene della vita richiesto. Il dirigente pubblico non vanta un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico dirigenziale, ma solo un interesse legittimo di diritto privato, per cui va esclusa una pronuncia di condanna dell'amministrazione al conferimento dell'incarico, trattandosi pur sempre di attività discrezionale seppur incardinata in modalità procedimentali. Invero la Suprema Corte ha anche precisato che non vanno confusi il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e l'interesse legittimo di diritto privato correlato all'obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell'art. 97
Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione ( Cass. 23.9.2013 n.21700; Cass.
14.4.2015 n. 7495; Cass. 24.9.2015 n. 18972) (Corte di Cassazione, sentenza n. 26694 del 11 novembre 2017).
Ossia, la violazione di norme procedimentali prefissate per l'esercizio del potere di scelta del candidato idoneo all'incarico configura un inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione a fronte del quale la posizione di interesse legittimo di diritto privato può trovare tutela giurisdizionale in forma risarcitoria, sempre che siano allegati in maniera specifica la lesione dell'interesse legittimo e il danno subito in conseguenza di tale inadempimento (vedi sul punto Cass. 30/08/2010 n.18857). Nondimeno, conformemente a quanto sostenuto da condivisibile giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. 26/11/2008 n. 28274), residuerebbe in capo al ricorrente una posizione di diritto soggettivo in relazione all'obbligo dell'amministrazione (non di conferire l'incarico ma) di valutare correttamente la professionalità del dirigente ai fini del conferimento dell'incarico, quale “situazione giuridica di vantaggio” che il giudice è chiamato a tutelare, allorché ne accerti la lesione, con una pronuncia di condanna della PA all'adempimento dell'obbligo.
Invero, come precisato in motivazione dalla sentenza della Cassazione n. 25314 del 01/12/2009,
“da tempo la dottrina e la giurisprudenza riconoscono alla buona fede, (oggettiva) (art. 1375 c.c.) ed alla correttezza (art. 1175 c.c.) il valore di fonte di integrazione del contratto” ricollegando “ai comportamenti delle parti inosservanti di tali obblighi le conseguenze proprie della responsabilità per inadempimento”, con la precisazione che, non potendosi “ravvisare nella violazione di tali obblighi una ragione di nullità dell'atto o del contratto, poiché le disposizioni sulla correttezza, e buona fede non costituiscono "norme imperative", ne' sono altrimenti inquadratati nelle figure dell'”ordine pubblico" e del "buon costume" (cfr. tra le tante, la motivazione di Cass. n. 9027/1995.
n. 6577/2002, n. 13922/2001, n. 11424/2006)”, può in astratto ipotizzarsi solo una pretesa risarcitoria del candidato non prescelto per perdita di chance.
Secondo l'orientamento della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1715 del 23/01/2009; cfr. anche Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 2581 del 02/02/2009) condiviso da chi scrive, nel caso in cui il datore di lavoro, non avendo rispettato i principi di correttezza e buona fede, è tenuto a risarcire il lavoratore dei danni per la perdita di "chance" quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di conseguire il diritto preteso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere scelto ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il rispetto dei predetti canoni avrebbe reso la suddetta possibilità concreta ed effettiva.
In tal caso, l'interessato ha l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere selezionato ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere, come nel caso che ci occupa, che la corretta valutazione curriculare doveva comportare una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire l'incarico di sostituto, in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla condanna risarcitoria, interesse altrimenti insussistente.
Con riguardo al danno da perdita di chance la Suprema Corte ha affermato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale, il candidato escluso, al fine di conseguire il risarcimento del danni derivanti dalla perdita di
"chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato” (Cass. Sez. L -,
Ordinanza n. 37002 del 16/12/2022). E ancora: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di "chance" invocato dal candidato escluso le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro.” (Cass.
Sez. L -, Sentenza n. 6485 del 09/03/2021).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, occorre rilevare che secondo i parametri indicati dall'art. 18, comma 2, del CCNL Dirigenza Medica, il Direttore di U.O.C. provvede alla scelta del suo sostituto tra i dirigenti della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, che siano titolari di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione, e sulla base di una valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati. Come si evince dalla formulazione della disposizione, per il conferimento dell'incarico di sostituzione è prevista, in ragione della temporaneità dell'incarico da assegnare, una procedura snella e semplificata (seppur procedimentalizzata laddove è richiesta la “valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati”), rimessa alla scelta fiduciaria del medesimo Direttore che deve essere sostituito, vincolata dalla previsione di specifici criteri: nel caso in esame infatti, la discrezionalità che connota il conferimento dell'incarico in questione non è priva di limiti anche interni, posto che l'Amministrazione si è autovincolata a specifici criteri per l'individuazione del sostituto, dotandosi di apposito Regolamento per disciplinare il conferimento degli incarichi in questione e al cui rispetto, in tal caso, essa avrebbe dovuto attenersi.
Nel caso in esame, in presenza di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro pubblico, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità (ad esempio, dando un particolare peso al possesso di un certo titolo o, più in generale, ad un determinato presupposto fattuale), la scelta da parte dell'Amministrazione per il conferimento degli incarichi di sostituzione deve avvenire nel rispetto delle regole autonomamente formulate, potendosi apprezzare tale comportamento, sotto il profilo della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Trattandosi di omessa e/o errata valutazione comparativa, il Giudice deve quindi procedere ad una valutazione dei curricula degli aspiranti e della candidata confermata provvisoriamente, secondo i criteri di valutazione indicati nel citato Regolamento adottato con la D.G. 508/2015, recante
“Regolamento aziendale per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, peraltro integralmente richiamati della citata Deliberazione n. 829/2019: invero, facendo applicazione dei principi di diritto sopra espressi, nel caso in cui la motivazione sia mancante o non esprima validamente neppure i criteri su cui la P.A. ha ritenuto di fondare la scelta, non potrà che procedersi apprezzando ex novo in via comparativa i curricula, accertando quindi se chi agisce avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento in misura tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé ipotetico (così Cass. Sez. L., Sentenza n. 6485 del 09/03/2021).
Analogamente si dovrà tener conto degli ulteriori parametri previsti dalla Commissione di
Valutazione insediatasi per effettuare la valutazione comparata dei curricula degli aspiranti posto che i ricorrenti, da un lato denunciano l'illegittimità degli ulteriori criteri da essa adottati, ma dall'altro sulla esatta applicazione di tali criteri fondano la loro domanda di perdita di chance.
Occorre previamente rilevare che i tre candidati da comparare, nella specie il dott. la Pt_3
dott.ssa e la dott.ssa sono tutti in possesso dei requisiti di ammissione alla Pt_1 Per_4
procedura di avviso interno indetta con successiva Deliberazione n. 829/2019, sicché si può ragionevolmente presumere che i tre candidati, qualora l' avesse correttamente dato CP_1
corso alla procedura nei tempi indicati dal proprio Regolamento interno avrebbero tutti utilmente partecipato.
Si rileva in merito però che l'allegazione degli elementi presuntivi riferiti alla posizione della dott.ssa non consentano di ritenere integrati gli estremi per poter valutare il c.d. danno da Pt_1
perdita di chance.
Ed invero anche qualora si volesse accedere in toto alla tesi difensiva da essa propugnata, ritenendo fondate tutte le censure in merito alla esatta/omessa valutazione dei suoi titoli, la dott.ssa Pt_1
non raggiungerebbe un punteggio migliore di quello della candidata poi nominata.
Ed invero alla dott.ssa è stato attribuito un punteggio pari a 22,750 punti: sottraendo a tale Per_4
punteggio 0,5 punti erroneamente attribuiti su un totale di 10 per l' “attività clinico assistenziale” e per l' “attività scientifica”; 1,50 punti posto che la risulta aver dichiarato la propria Per_4 partecipazione a “capitoli di libri” in relazione a 7 capitoli, non, dunque ai 10 attestati dalla commissione;
1 punto per docenza posto che LA ha documentato periodi di docenza inferiori all'anno, con conseguente decurtazione del punteggio pari ad 1 quanto alle “docenze per anno”;
0.167 punti per avere la Commissione valutato anche l'incarico di sostituta attribuitole in assenza di qualsivoglia procedura comparativa, LA avrebbe ottenuto in ogni caso un punteggio pari a 19,583.
Tale punteggio è maggiore di quello che la dott.ssa – partendo da un punteggio pari a 8,30 Pt_1
- avrebbe conseguito aggiungendo: 1 punto per una specializzazione non valutata;
9,5 punti per ciascun anno di attribuzione di incarico di alta professionalità o di struttura semplice, non assegnatole pur in presenza di positiva valutazione del Collegio Tecnico sia al termine del primo quinquennio di anzianità (doc.16), sia del primo quindicennio (doc.16); 0,167 per l'incarico di sostituta dell'U.O.C. illegittimamente assegnato alla Per_4
Sommando i punteggi ritenuti dovuti la dott.ssa giungerebbe ad un punteggio massimo Pt_1
pari a 18,967 (trascurabile l'aver svolto, per pochi mesi, l'attività di veterinario coadiutore), attestandosi quindi in posizione deteriore rispetto alla prescelta.
Posto che “il lavoratore che lamenta la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di osservare la "par condicio" fra gli aspiranti e chiede il risarcimento dei danni derivantigli dalla perdita di "chance" deve fornire gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, la quale non può derivare dal mero calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai concorrenti” (v.
Cass. 22524 del 2004; v. pure Cass. n. 14820 del 2007, n. 1715 del 2009, n. 22376 del 2012 3 Cass.
5009 del 2013), deve rilevarsi conclusivamente che – nel caso in esame – tale onere non sia stato adeguatamente assolto.
La ricorrente invero non avrebbe in ogni caso potuto ottenere l'assegnazione dell'incarico, in ragione del fatto che quest'ultimo sarebbe stato comunque conferito ad altro candidato con punteggio maggiore: la rilevata posizione deteriore esclude che la dott.ssa potesse ricevere Pt_1
l'incarico de quo posto che, come si è avuto modo di rilevare, il D.G. ha fatto propri gli esiti della graduatoria formata dalla Commissione predetta.
Tale circostanza induce a ritenere la predetta domanda di accertamento inammissibile per carenza di interesse in capo alla ricorrente, il quale, a prescindere dal primo posto in graduatoria conseguito dalla si è comunque collocata in posizione non utile al conferimento dell'incarico. Per_4
A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla posizione di : Controparte_2
la Commissione gli ha attribuito un punteggio pari a 19,230 a fronte dei 19,583 punti della candidata collocatasi in prima posizione.
E' fondatamente presumibile ritenere, stante l'esiguo scarto tra le due posizioni, che l'errata valutazione della attività svolta con riferimento alla programmazione ed alla organizzazione delle risorse,– svolta per circa 34 anni, come si evince dal profilo curriculare in atti – unita alla responsabilità, dal 2010, di due distretti riuniti e valorizzata con un punteggio inferiore a quello assegnato alla – la quale ha dichiarato di aver svolto, dal 11 Settembre 1991 al 12 Luglio Per_4
Cont 1999, prestazione lavorativa in qualità di veterinario collaboratore, presso le i Rieti e di , CP_1 data quest'ultima alla quale il dott. nel aveva già svolti tredici - consentano di Controparte_2
ritenere integrati gli estremi per poter valutare il c.d. danno da perdita di chance.
Non corrisponde invero alla qualità e durata dell'attività di “programmazione e organizzazione delle risorse” propria dei due aspiranti, l'aver attribuito alla dott.ssa 2 punti su 2 riguardo ed al Per_4
Dott. 1,5 punti su 2. Controparte_2
Peraltro, il curriculum del dott. non è affatto inferiore a quello della Controparte_2
dott.ssa sia in termini di esperienza professionale e di competenza specifica nelle materie Per_4
da trattare (riscontrandosi peraltro maggiore anzianità di servizio), sia in relazione alla natura e alle caratteristiche delle attività professionali prestate (anche con riferimento al tipo di strutture presso le quali è stata svolta l'attività), sia ancora sotto il profilo dei requisiti culturali e dei titoli di studio posseduti e dell'aggiornamento professionale (partecipazione a corsi e convegni anche in qualità di relatore, attività didattica), nonché in termini di esperienza professionale generica maturata. Le competenze, le capacità e le esperienze professionali del ricorrente non risultano inferiori a quelle dell'altro dirigente medico che ha ottenuto l'incarico di sostituzione
Da una mera valutazione confrontata degli elementi a disposizione e di quelli specificatamente evidenziati in ricorso, può quindi ritenersi che il dott. abbia assolto Controparte_2 all'onere della prova del nesso causale tra l'omessa valutazione comparativa tra i potenziali aspiranti e l'omessa indicazione di una puntuale motivazione delle scelta eseguita e il pregiudizio della perdita di una ragionevole probabilità di conseguimento del risultato, ossia di essere destinatario dell'incarico di sostituzione ex art. 18 CCNL in questione, avendo dimostrato, pur in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato
È quindi emersa la possibilità, secondo criteri di significativa probabilità, che il corretto adempimento, e quindi la valutazione comparativa delle posizioni del dott. in Controparte_2
relazione ai medesimi titoli valorizzati per la dott.ssa possa portare, nei suoi confronti, ad Per_4
un diverso esito, su cui fondare il ristoro (Così, in termini, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 6485 del
09/03/2021; analogamente cfr. Cass. n. 2906/2022).
Appare integrato in tal modo l'inadempimento dell'Azienda resistente.
9.b. In punto di conseguenze risarcitorie in relazione alla perdita di chance, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di osservare che la chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, per cui se, da un lato, la perdita di chance configura un danno concreto ed attuale, dall'altro lato, però, detto danno non coincide con il risultato utile al quale il lavoratore aspirava e va, quindi, commisurato alla probabilità di conseguire il bene al quale aspirava il danneggiato (cfr. per tutte Cass. n. 4400/2004).
Ove il predetto onere sia stato assolto il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa (cfr. Cass. n. 9392/2017; Cass. n. 24295/2016; Cass. n. 10030/2015; Cass.
n. 18207/2014) ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass.
n. 18207/2014 cit.), ma occorre comunque tener conto del grado di probabilità (Cass. nn.
4014/2016; 5119/2010; 14820/2007; 2167/1996) e della natura del danno da perdita di chance che
"è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale" (Cass. n. 2737/2015).
“Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance
è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità. In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale), che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato…” (cfr. Cassazione civile sez.
III, 05/09/2023, n.25910).
Posta poi la natura del danno da perdita di chance quale danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, occorre procedere alla liquidazione dello stesso.
In tale materia, valide indicazioni sono state offerte dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato: “che a fronte di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito”; che in tal modo non viene risarcito un danno probabile in quanto "il danno è certo quanto all'an debeatur perché certo è l'inadempimento di un'obbligazione strumentale da parte del datore di lavoro (quella di effettuare la scelta secondo un determinato criterio e comunque secondo correttezza e buona fede), obbligazione che ha un contenuto patrimoniale. Il criterio probabilistico gioca solo sul piano della quantificazione del danno nel più generale ambito della liquidazione equitativa (Cass. n.5119 del 2010)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/11/2017, n.26694).
Al riguardo, appare equo applicare un coefficiente di riduzione in base al grado di probabilità di conseguimento dell'incarico, da determinarsi tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto
(così Trib. Roma n. 9456/2021).
L'Azienda resistente, pertanto, è tenuta, a risarcire al dott. i danni per Controparte_2
perdita di chance, quantificabili sulla base della percentuale di probabilità che questi aveva di risultare assegnatario dell'incarico de quo in caso di corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
In altri termini, non sussistendo certezza del conferimento anche in tale caso (di corretto adempimento degli obblighi contrattuali), nella fattispecie, in considerazione dei titoli posseduti dal
(con punteggio pari a 19,260) e del fatto che lo stesso e la dott.ssa Controparte_2
(con un punteggio corretto pari a 19,583) appaiono gli unici aspiranti concorrenti Per_4 all'assegnazione dell'unico incarico tale percentuale può essere equitativamente determinata nella misura del 50%.
Inoltre, alla luce dei criteri suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità supra richiamata, la liquidazione può correttamente commisurarsi “…. al trattamento retributivo che il dirigente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell'incarico…” (Cassazione civile, sez. lav., 26694/2017
Cont cit.) che nel caso in esame viene dalla stessa indicata in € 535,05 e tenuto conto - in termini di durata - di un periodo di 10 mesi, avuto riguardo alle previsioni di cui dall'art. 18 CCNL circa la durata (12 mesi) dell'incarico di sostituzione e di mancata corresponsione di alcun emolumento per i primi due mesi di sostituzione, fino alla data del pensionamento avvenuto il 1° luglio 2020.
Sulla scorta di tali elementi, deve essere riconosciuto al ricorrente un risarcimento a tale titolo, in misura pari a € 2.756,25 (€ 535,05 x 10 mesi = 5350.50 x 50%= € 2.765,25 oltre interessi legali dalle singole differenze mensili al saldo (v. Cass., 17/3/1998, n. 2881).
Va dichiarata assorbita ogni altra questione.
10. I complessivi esiti del giudizio e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite tra il dott. e la resistente Controparte_2
Azienda; per i restanti due terzi le spese – liquidate come in dispositivo in base al decisum, secondo i valori massimi, in ragione della complessità delle questioni trattate - seguono la regola della soccombenza. Nel rapporto con la dott.ssa , gli esiti del giudizio e la posizione da quest'ultima Parte_1
rivestita giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
11. Occorre quindi passare ad esaminare le posizioni del dott. e della dott.ssa Parte_3 Per_1
[...]
Emerge peer tabulas che, dopo la collocazione in quiescenza del dirigente veterinario dell'UOC
“Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” dell'Azienda Sanitaria Cont Locale di Latina, dott.ssa a far data dal 1.06.2018, l' convenuta aveva omesso Persona_3
di attivare la procedura ex art. 18 CCNL per la Dirigenza medica ed ex artt. 13, commi 2 e 3 del
Regolamento Aziendale recepito tramite Deliberazione C.S. n° 941 del 18 Dicembre 2017, omettendo di bandire un avviso interno al fine di acquisire i curricula degli aspiranti e procedere tempestivamente all'instaurazione delle procedure ivi previste onde garantire l'individuazione del candidato che avrebbe, con decorrenza dal 1 Giugno 2018, provveduto ad esercitare l'incarico di sostituto nella citata direzione della struttura complessa.
Con D.G. n. 3 del 14.03.2018 il Direttore vicario del Dipartimento di Prevenzione, all'esito dell'espletamento delle procedure attuate (violative del citato art. 18 e del regolamento aziendale) e Parte della demandata delega, individuava quale Direttore sostituto della “Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche” il Dott. senza alcuna previa Persona_5
pubblicazione di avviso interno e senza che fosse quindi stata effettuata alcuna valutazione comparativa curriculare;
tale incarico veniva poi confermato e prorogato sino al fino al 14.09.2018, con ulteriore proroga, quale atto necessitato, sino alla data del 14.03.2019, giusta D.G. n. 851 del
9.10.2018, applicando erroneamente la procedura contemplata dall'art. 12 del Regolamento aziendale – applicabile in caso di sostituzione in costanza di rapporto di lavoro del titolare - in luogo di quella, corretta, prevista dal successivo art. 13 della medesima regolamentazione, disciplinante il caso di sostituzione nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del precedente incaricato.
Tale incarico, viene ulteriormente prorogato dal 15 Marzo 2019 al 30 Giugno 2019 – per effetto della Deliberazione D.G. Asl di n° 402 del 7 Maggio 2019 –; dal 1° luglio 2019 al 31 CP_1
dicembre 2019 – per effetto della Deliberazione D.G. n°739 D.G. n°739 del 24 Luglio CP_1
2019; e, infine, dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 – per effetto della Deliberazione D.G. Asl di n°215 del 25 Febbraio 2020. CP_1
Orbene risulta per tabulas che alcuna procedura selettiva sia stata correttamente avviata (cfr. a tale proposito, il link sito web della , ne quale, nella sezione “avvisi e concorsi”, scorrendo CP_1
i contenuti relativi all'anno 2018 emerge l'omessa pubblicazione di qualsiasi avviso indetto almeno
60 giorni prima del 1 Giugno 2018 e per tutto l'anno, dalla medesima resistente, al fine dell'avvio delle procedure ex art.13 della regolamentazione aziendale – cfr. doc.22), come anche che sia del tutto mancata una valutazione comparativa dei curricula di altri dirigenti aspiranti all'incarico.
L'applicazione dei suesposti principi di diritto al caso di specie conduce a ritenere che l'Amministrazione resistente non si sia conformata ai principi anzidetti, sia perché non risulta essere stata effettuata, né a valle rappresentata per iscritto, alcuna valutazione comparativa tra i curricula dei candidati, sia perché non risultano – nei detti atti/provvedimenti di conferimento di incarico in favore di – illustrate ed esplicitate le specifiche ragioni per le quali, rispetto ai Persona_5
predetti criteri, altri dirigenti siano stati scartati. La motivazione ivi adottata risulta, dunque, meramente apparente e formale, là dove si limita ad indicare l'avvenuta effettuazione della procedura comparativa, così risolvendosi in un'affermazione apodittica priva di dimostrazione.
Orbene valutando il profilo curriculare del dott. (doc. 1) si rileva come il ricorrente Parte_3
abbia svolto la sua attività alle dipendenze della resistente dal 1984 e, in tutto tale periodo, è stato affidatario ininterrottamente di incarichi: dal 8.7.1984 al 30.9.2004, del modulo “profilassi della zoonosi” del servizio veterinario del p.o. di Formia; dal 1.10.2004 al 31.10.2010, è stato responsabile della Struttura Semplice “Servizio Sanità Animale”, afferente alla S.C. Servizio Sanità
Animale e, dal 1.11.2010 a tutt'oggi è responsabile della “Unità operativa semplice distretto 4 e 5”, afferente alla UOC Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.
Ha ininterrottamente svolto di fatto funzioni di direzione – non essendo stato formalmente destinatario di incarichi di direzione ex art. 27 Ccnl Dirigenza Veterinaria 8.6.2000, in assenza delle prescritte valutazione di professionalità del Comitato Tecnico - come dimostra l'ininterrotto avvenuto pagamento della retribuzione di posizione nella misura contrattualmente prevista per i
Cont titolari di incarico di struttura semplice (doc.2) ed altresì l'avvenuta certificazione della circa lo svolgimento di tale incarico anche dal 2013 in poi (doc. 1 cit.), avendo altresì' svolto ininterrottamente – dalla fine degli anni '80 – l'attività di veterinario coadiutore.
A ciò aggiungasi che il dott. era stato anche nominato, in passato, proprio dal Dott. Parte_3
quale suo sostituto nella direzione della Struttura Complessa (doc.25). Persona_3
Cont 12. Anche la dott.ssa si noti, come da certificati di servizio prodotti, rilasciati dalla Persona_1
convneuta (doc.ti.n.1), che ella sia stata affidataria di incarichi, ex art.27 Ccnl Dirigenza Veterinaria
8.6.2000 e s.m.i, dal mese di ottobre 2018 in poi;
precedentemente ella non era stata affidataria di alcun incarico, nonostante si rinvengano in atti valutazioni positive del Collegio Tecnico sia al termine del primo quinquennio di anzianità (doc.16), sia del primo quindicennio (doc.16). Non v'è dubbio che io relativo punteggio, quanto ad incarichi conferiti, sarebbe stato quantomeno pari a 10, anche a volerla considerare destinataria continuativamente, dopo il quinto anno di anzianità, del tipo di incarico minimo, ossia di alta professionalità, pari a 0,50 punti annui, visto che la ricorrente ha compiuto il quinquennio negli anni '90.
LA ha altresì svolto funzioni ispettive di verifica e controllo (cfr. doc. 17), attività del tutto
Cont assimilabili ad una delle tipologie di incarichi minimi che la vrebbe dovuto o conferirle durante l'arco della propria carriera lavorativa ex art. 27 Ccnl Dirigenza Veterinaria 8.6.2000 e s.m.i.
La ricorrente ha altresì provato di essere sempre stata annualmente valutata positivamente dalla
Cont convenuta percependo ininterrottamente la c.d. “retribuzione di risultato”.
Riguardo il profilo scientifico, giova evidenziare come la ricorrente abbia conseguito tre specializzazioni universitarie, effettuato diverse pubblicazioni scientifiche su riviste e partecipato e frequentato, con profitto, diversi corsi di perfezionamento universitari (doc.26 e doc.27).
13. Circa la sussistenza dei requisiti ai quali fa riferimento l'art. 18 del CCNL, entrambi i soggetti fanno parte dell'U.O.C. “Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ove titolare era la dott.ssa e sono a rapporto esclusivo, di guisa che non pare possa Persona_3
esservi dubbio che tra i potenziali assegnatari fossero ricompresi anche coloro. In accordo con le complessive risultanze del giudizio, entrambi i ricorrenti avevano una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire l'incarico di sostituzione per cui è causa.
In merito alla quantificazione, richiamando quando in diritto già argomentato, può essere utilizzato, Cont quale parametro, il valore dell'indennità remunerativa dell'incarico di sostituzione che la ha, invece, erogato al Dott. Per_5
Orbene, dalla delibera n°851 del 9.10.2018 (doc.20) risulta che in favore di quest'ultimo, proprio in remunerazione dell'incarico, sia stata disposta l'erogazione di euro 5.350,5 per il periodo sino al
14.3.2019. A tale cifra va detratto quanto attribuito in ragione delle remunerazioni per l'ufficio espletato dal Dott. dal 15.5.2018 al 31.7.2018, atteso che i ricorrenti si dolgono del danno Per_5 derivante dall'impossibilità di esercitare le funzioni di sostituzione dal 1.6.2018, cioè dalla prima data successiva all'ultimo giorno di carriera dell'ex titolare e, per tali ragioni, la contrattazione prevede che gli emolumenti mensili pari ad euro 535,5 non siano erogati per i primi due mesi di incarico.
Alla somma di euro 1.071,00 (535,5 mensili*2), non dovuta, dovrà altresì aggiungersi la somma pari ad euro 267,75, quale corrispettivo per l'indennità di sostituzione riconosciuta al dal Per_5
15 al 30 Maggio 2018: dalla compressiva somma pari ad euro 5.350,5 andrà sottratta quella pari ad euro 1.338,75 (1.071+267,75), per una differenza pari ad euro 4.011,75.
Dalla tabella allegata alla delibera di proroga n°402 del 7.5.2019 (doc.23) risulta che, in favore del medesimo, sia stata prevista, per l'officio, l'erogazione di euro 1.872,67 in relazione al periodo dal
15.3.2019 al 30.6.2019. Dalla ulteriore tabella allegata alla delibera di nuova proroga n°739 del 24.7.2019 (doc.24) risultano, in favore del euro 3.210,30 riguardo il periodo dal 1.7.2019 Per_5
al 31.12.2019. Infine, dalla tabella allegata alla Deliberazione n°215 del 25 Febbraio 2020 (doc.9) venivano previste euro 5.400 per l'incarico prorogato in relazione al periodo intercorrente tra il
1.1.2020 ed il 30.9.2020.
Il tutto per un totale pari ad euro 14.494,72 (4.011,75+1.872,67+3.210,30+5.400).
Anche in questa ipotesi, appare equo applicare un coefficiente di riduzione in base al grado di probabilità di conseguimento dell'incarico, da determinarsi tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (così Trib. Roma n. 9456/2021).
L'Azienda resistente, pertanto, è tenuta, a risarcire ai ricorrenti i danni per perdita di chance, quantificabili sulla base della percentuale di probabilità che questi avevano di risultare assegnatari dell'incarico de quo in caso di corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
In altri termini, non sussistendo certezza del conferimento anche in tale caso (di corretto adempimento degli obblighi contrattuali), nella fattispecie, in considerazione dei titoli posseduti da entrambi e dal dirigente poi nominato, tutti e tre appaiono gli unici aspiranti concorrenti all'assegnazione dell'unico incarico tale percentuale può essere equitativamente determinata nella misura del 33,3%.
Inoltre, alla luce dei criteri suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità supra richiamata, la liquidazione può correttamente commisurarsi “…. al trattamento retributivo che il dirigente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell'incarico…” (Cassazione civile, sez. lav., 26694/2017 cit.) che nel caso in esame è stato quantificato in euro 14.494,72 per ogni singola posizione.
Sulla scorta di tali elementi, deve essere riconosciuto ad entrambi i ricorrenti un risarcimento a tale titolo, in misura pari a € 4.826,73 (€ 14.494,71 x 33,3%= € 4.826,73) oltre interessi legali dalle singole differenze mensili al saldo (v. Cass., 17/3/1998, n. 2881).
Va dichiarata assorbita ogni altra questione.
14. I complessivi esiti del giudizio e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite tra i dottori e e la resistente Parte_3 Persona_1
Azienda; per i restanti due terzi le spese – liquidate come in dispositivo in base al decisum, secondo i valori massimi, in ragione della complessità delle questioni trattate - seguono la regola della soccombenza.
15. Deve essere ricordato che le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro (Sez. 1 – , Ordinanza n. 18166 del 26/06/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3107 del 06/02/2017, anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali: Sez. L, Sentenza n. 8599 del 16/07/1992; Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983, quest'ultima con ampia motivazione; Sez. L, Sentenza n. 6901 del 14/12/1982; Sez.
3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982; Sez. 3, Sentenza n. 2946 del 05/05/1980 Sez. 2, Sentenza n.
3149 del 20/11/1962): invero le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Sez. 2, Sentenza n. 6236 del 24/10/1983), dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama l'art. 10, comma secondo, c.p.c. (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 3149 del 20/11/1962, Rv. 254645 – 01).
L'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147 ed è dovuto maggiorato delle percentuali indicate al comma 2 dell'art. 4 d.m. 55/14 (30% per ciascuna parte oltre la prima sino alla decima).
Pertanto, i compensi pari ad euro 2.626,66 riconosciuti al difensore antistatario debbono essere in tal senso maggiorati, arrivando ad una quantificazione pari ad euro 3.414.65 (2.626,66+787,99), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2372/2021 R.G. Lavoro, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- condanna l'Azienda resistente, per i titoli di cui in motivazione, al pagamento in favore dott.
della somma di € 2.765,25, oltre interessi legali dalle singole differenze Controparte_2
mensili al saldo;
- rigetta la domanda proposta dalla dott.ssa ; Parte_1
- condanna l'Azienda resistente al pagamento in favore del dott. delle Controparte_2
spese di lite nella misura di due terzi, che liquida in parte qua, in complessivi € 3.414.65, oltre esborsi, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto con la dott.ssa ; Parte_1
- condanna l'Azienda resistente, per i titoli di cui in motivazione, al pagamento in favore dei dottori e della somma di € 4.826,73 ciascuno, oltre interessi legali dalle singole Parte_3 Persona_1
differenze mensili al saldo;
- condanna l'Azienda resistente al pagamento in favore dei dottori e Parte_3 Persona_1 delle spese di lite nella misura di due terzi, che liquida in parte qua, in complessivi € 3.414,65, oltre esborsi, spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Così deciso, 6.01.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri