TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 121
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per errata interpretazione dei requisiti di ammissione

    Il Tribunale ha ritenuto che la borsa di studio abbia una finalità prettamente formativa e non sia riconducibile alla categoria del 'contratto di lavoro flessibile' ai sensi della normativa invocata. Ha richiamato la giurisprudenza che distingue la borsa di studio dal contratto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo, evidenziando la diversa causa e la mancanza di un rapporto di subordinazione o di una vera e propria attività lavorativa.

  • Rigettato
    Mancato inserimento nella graduatoria di merito

    La decisione di rigetto si basa sull'infondatezza del motivo di esclusione, pertanto anche la conseguente mancata inclusione in graduatoria viene confermata.

  • Rigettato
    Riferimenti all'esclusione della ricorrente

    L'annullamento dei verbali è subordinato all'accoglimento delle doglianze relative all'esclusione, che sono state respinte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 121
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 121
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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