Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2021, proposto da
NT NS FA, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Maria Sarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Grande Ospedale Metropolitano AN ME LI di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocata Damiana Falcone con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera del Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano "AN-ME-LI" di Reggio Calabria n.464 del 6 agosto 2021, in parte qua , limitatamente alla esclusione della candidata FA NT NS dal Concorso riservato al personale interno del GOM, per mancanza dei requisiti di ammissione, ai sensi dell'art.20, co. 2, della legge n. 75/2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la determina n.924 del 14 settembre 2021 di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso, limitatamente al mancato inserimento della ricorrente nella classificazione di merito;
- dei verbali della Commissione di concorso, non conosciuti, qualora contengano riferimenti alla esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Grande Ospedale Metropolitano AN ME LI di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. CO NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è insorta avverso il provvedimento con il quale il Commissario straordinario del Grande ospedale metropolitano “AN-ME-LI” di Reggio Calabria ha disposto la esclusione della sua candidatura dal concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro assistenti amministrativi – cat. C, riservato al personale interno, in quanto ritenuta “ priva dei requisiti di ammissione ai sensi della legge 75/2017, art.20 comma 2 ”.
1.1. A sostegno del mezzo, ha dedotto, con unico motivo, “ Violazione di legge: con riferimento al D.Lgs 25 maggio 2017 n.75; al D.Lgs 15 giugno 2015 n.81; alla Legge 7 agosto 2015 n.124; al D.Lgs 30 marzo 2001 n.165. Eccesso di potere: per ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; difetto del presupposto; sviamento del fine pubblico; irragionevolezza; iniquità; incongruità della motivazione ”.
2. L’amministrazione resistente, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sostenendo la infondatezza dell’impugnazione.
3. All’udienza di merito straordinaria del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
4.1. Il concorso de quo , conformemente alla disciplina dettata dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, era riservato al personale interno che alla data di scadenza del bando fosse in possesso dei seguenti requisiti: “ a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione (GOM); b) abbia maturato, alla data di scadenza del presente bando, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione (GOM) ”.
L’esclusione qui contestata è stata disposta giacché l’amministrazione procedente ha ritenuto la ricorrente priva dei riferiti requisiti, giudicando non riconducibile la borsa di studio nella categoria del “ contratto di lavoro flessibile ”, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
4.2. Con l’unico motivo di ricorso posto a sostegno del mezzo, la ricorrente ha sostenuto l’errata interpretazione e la violazione dell’art.20 del D.Lgs 25 maggio 2017 n.75, rubricato “ Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni ” e recante le procedure per la stabilizzazione di esso, riferendo, in fatto, di aver prestato attività lavorativa con la qualifica di data manager , profilo amministrativo, in favore del Grande Ospedale Metropolitano “AN-Metropolitano- LI” di Reggio Calabria, inizialmente e per due anni, in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e successivamente, attraverso borse di studio, “ sistematicamente rinnovat[e] per i seguenti periodi ”.
Secondo la tesi difensiva, “ la successione temporale dei singoli contratti, saldata alla continuità del rapporto di collaborazione, rinegoziato tra le parti per circa dieci anni, assurge a sintomo della tipicità del regime lavorativo realizzato dalla ricorrente in favore dell'Azienda Ospedaliera, qualificando il contratto di collaborazione, realizzato attraverso la borsa di studio, quale contratto flessibile ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75 ”.
La ricorrente ha quindi contestato il provvedimento di esclusione della propria candidatura, per avere escluso in radice la possibilità che il rapporto instaurato in forza dell’attribuzione di una borsa di studio possa integrare un rapporto di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a prescindere dalle caratteristiche in concreto della borsa di studio stessa.
4.3. Ciò posto, la quaestio iuris oggetto del presente giudizio concerne la riconducibilità o meno di una borsa di studio nella categoria del “ contratto di lavoro flessibile ”, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Al riguardo il Collegio – consapevole del non uniforme orientamento giurisprudenziale emerso in subiecta materia (cfr. CGARS, sez. giur., n. 757 del 2021; id., sez. giur., n. 218 del 2022) – intende dare continuità alla più restrittiva interpretazione, anche recentemente ribadita dal giudice amministrativo (cfr. CGARS, 28 maggio 2024, n.376), che esclude la menzionata riconducibilità della borsa di studio al contratto di lavoro flessibile, stante la finalità prettamente formativa della borsa di studio stessa, così come anche dell’assegno di ricerca (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2966 del 2024, §§ 9.2 e seguenti, laddove proprio valorizzando la natura formativa della borsa di studio, si è escluso che si potesse cumulare la frequenza di un corso di formazione con l’attività lavorativa di dirigente medico; cfr. anche Cons. Stato, sez. I, n. 1287 del 2023 che, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 5432 del 2008, ha escluso che la borsa di studio sia idonea a dare luogo ad un rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo), anche considerato che la diversa terminologia, usata dal legislatore per qualificare la “ borsa di studio ” ed il “ contratto di lavoro ”, esclude che l’invocata equiparazione possa avvenire in via interpretativa, secondo il principio generale ubi lex distinguit, et nos distinguere debemus (in termini, CGARS, n.376/2024, cit.).
Come condivisibilmente rilevato che “ [l]a borsa di studio è inidonea a dare luogo a un rapporto di pubblico impiego, sia perché le prestazioni connesse al suo godimento non comportano un rapporto di subordinazione tra l’ente concedente e il beneficiario della concessione, sia perché neppure sussiste l’esercizio di una vera e propria attività lavorativa. Anche se l’esercizio dell’attività del borsista comporta l’esecuzione di prestazioni, queste, infatti, per loro natura, non possono configurarsi come lavorative, in quanto la causa della concessione (somministrazione finanziaria intesa a consentire di attendere con una certa tranquillità all’esercizio dell’attività borsistica a chi non espleta attività lavorativa) è ben diversa da quella che caratterizza il rapporto d’impiego ” (Tar Lazio, II-ter, 17 ottobre 2023, n.15321; Tar Campania, V, n. 7262/2022; Tar Sicilia, I, n. 1863/2019).
5. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
6. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti, in ragione del riferito contrasto giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA RI, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
CO NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NT | CA RI |
IL SEGRETARIO