Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2026, proposto dal sig. UI IA e e dall’avv. Giuseppe Ricciardone, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Maria Bilotto, PEC bilottogiovannimaria@pec.it, con domicilio fisico in Potenza Via del Seminario Maggiore n. 103 presso lo studio dell’avv. Salomone Bevilacqua;
contro
Regione SI, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 77 dell’1.4.2022;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il Cons. AS TU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Poiché il sig. UI IA in data 18.4.2020, mentre guidava la sua automobile, aveva riportato lesioni fisiche, causate dall’improvviso attraversamento della sede stradale di un cinghiale, proponeva un’azione risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro, il quale con Sentenza n. 77 dell’1.4.2022 ha condannato la Regione SI al pagamento: 1) in favore del sig. UI IA, della somma di € 5.000,00, “comprensiva di € 390,40 per spese di CTU”, “oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo”; 2) in favore dell’avv. Giuseppe Ricciardone, dichiaratosi antistatario, del compenso professionale “di € 1.450,00, di cui € 125,00 per spese vive, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
Tale Sentenza in data 14.4.2022 è stata munita della formula esecutiva ed in data 9/11.1.2023 è stata notificata alla Regione SI.
Con il presente ricorso, notificato il 15.1.2026 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato nella stessa giornata del 15.1.2026, il sig. UI IA e l’avv. Giuseppe Ricciardone hanno chiesto la corresponsione delle suddette somme.
Nella Camera di Consiglio del 15.4.2026 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in epigrafe, sia perché è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997, sia perché il ricorrente ha depositato la certificazione ex art. 124 disp. di att. del c.p.c. del 13.1.2026, richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto la Regione SI, poiché non si è costituita in giudizio, non ha assolto all’onere di provare l’avvenuto parziale o integrale adempimento (cfr. sul punto ex multis Cass. Civ. Sez. Unite Sent. n. 12533/2001), per cui costituisce dato incontestato il perdurare dell’inottemperanza alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle somme, indicate nella citata Sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 88 dell’8.4.2022.
Conseguentemente, la Regione SI va condannata al pagamento:
-in favore del sig. UI IA:
1) della sorte capitale di € 4.609,60, oltre interessi legali dal 18.4.2020 fino la soddisfo;
2) € 390,40, oltre interessi legali dall’1.4.2022, cioè dalla data di pubblicazione del suddetto titolo esecutivo, fino al saldo, a titolo di rimborso delle spese di CTU;
-in favore dell’avv. Giuseppe Ricciardone:
1) del compenso professionale € 1.325,00, a cui vanno aggiunti nel seguente ordine: a) gli interessi legali decorrenti dall’1.4.2022, cioè dalla data di pubblicazione del suddetto titolo esecutivo, fino al saldo; b) il 15% della predetta somma a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014; c) la CPA; d) e l’IVA; tenuto conto dell’art. 6, comma 3, DPR n. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”, dell’art. 16 D.L. n. 41/1995 conv. nella L. n. 85/1995, ai sensi del quale l’IVA va applicata anche sulla CPA e della circostanza che le somme a titolo di IVA e CPA, in regime di sospensione fino al pagamento dell’imponibile, vanno determinate anche sui predetti interessi legali, spettanti “indipendentemente dalla messa in mora” (cfr. C.d.S., Sez. V, Sent. n. 539 del 19.5.1997; C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 433 del 23.5.1994);
2) delle spese vive di € 125,00, oltre interessi legali dall’1.4.2022 fino al saldo.
Pertanto, viene assegnato alla Regione SI il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, per provvedere al pagamento delle suddette somme.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà al compimento degli atti necessari, per l’estinzione dei crediti sopra indicati.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico della Regione SI e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il Commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, va altresì precisato che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, tutte le spese accessorie, ovverosia le spese ed i compensi professionali relativi agli atti successivi alla Sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto:
-dichiara l’obbligo della Regione SI di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, alla Sentenza in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione telematica o dalla notificazione della presente decisione, se anteriore;
-per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un suo delegato, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della medesima Sentenza;
-determina in € 500,00, l’importo da corrispondere a detto Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria, ponendo detto importo a carico della parte intimata.
Condanna la Regione SI al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese relative al presente giudizio, liquidandole nella misura di € 1.000,00, oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA ed il rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
La stessa Regione SI è tenuta a corrispondere al Commissario ad acta il compenso sopra indicato.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Sentenza alla parte ricorrente ed all’Amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE TO, Presidente
AS TU, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AS TU | TE TO |
IL SEGRETARIO