Ordinanza collegiale 3 dicembre 2025
Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 01/04/2026, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11431/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11431 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato LE IL Perego , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Ufficio Territoriale del Governo - SUI Milano, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento – previa tutela cautelare - del provvedimento del 7/7/2025 di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia in Egitto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio diel Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dell’Ufficio Territoriale del Governo - SUI Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. ER IA OR ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio - con Ordinanza n. 21806 del 2025 - ha rilevato seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso – notificato il 3/10/2025 - in difetto di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte, conformemente ai criteri enunciati nella sentenza n.11 del 2/10/2025, resa in Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, assegnando alle parti ex art. 73, comma 3 cpa, trenta giorni per depositare memorie vertenti sulla relativa questione.
Considerato che
-parte ricorrente non ha formulato plausibili argomentazioni in proposito - come constatato in occasione della successiva udienza camerale del 24/3/2026 - il Collegio dichiara il gravame inammissibile, pur compensando le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES IL, Presidente
ER IA OR, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IA OR | ES IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.