Sentenza 7 dicembre 1985
Massime • 1
Il precetto, ancorché non costituisca atto iniziale del processo esecutivo e pertanto non sia idoneo a produrre gli effetti interruttivi permanenti della prescrizione, previsti (dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ.) unicamente per gli Atti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2943 cod. civ., produce però gli effetti interruttivi istantanei contemplati dal primo comma dell'art. 2945 cod. civ. per i meri Atti di Costituzione in mora di cui all'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ.; in tal caso gli effetti interruttivi conseguenti al precetto (la cui eventuale irregolare notifica è, a tal fine, irrilevante essendo sufficiente, a norma dell'art. 1335 cod. civ., che l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario con conseguente presunzione di conoscenza da parte di quest'ultimo, salva prova contraria) sono imputabili al creditore nel cui interesse l'atto sia stato compiuto dal procuratore munito di mandato alle liti. ( V 3736/81, mass n 414372; ( V 2234/75, mass n 376029).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/1985, n. 6165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6165 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1985 |
Testo completo
Il precetto, ancorché non costituisca atto iniziale del processo esecutivo e pertanto non sia idoneo a produrre gli effetti interruttivi permanenti della prescrizione, previsti (dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ.) unicamente per gli Atti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2943 cod. civ., produce però gli effetti interruttivi istantanei contemplati dal primo comma dell'art. 2945 cod. civ. per i meri Atti di Costituzione in mora di cui all'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ.; in tal caso gli effetti interruttivi conseguenti al precetto (la cui eventuale irregolare notifica è, a tal fine, irrilevante essendo sufficiente, a norma dell'art. 1335 cod. civ., che l'atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario con conseguente presunzione di conoscenza da parte di quest'ultimo, salva prova contraria) sono imputabili al creditore nel cui interesse l'atto sia stato compiuto dal procuratore munito di mandato alle liti. ( V 3736/81, mass n 414372; ( V 2234/75, mass n 376029).*