Sentenza 20 febbraio 2007
Massime • 2
Nel caso di contestazione del mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero dell'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente di una P.A. (nella specie rivestente il ruolo di Comandante della Polizia Municipale), il potere di intimazione del licenziamento, da parte dell'ente datore di lavoro, per giusta causa è condizionato, costituendone un indefettibile presupposto, dall'emissione del parere obbligatorio e vincolante del comitato dei garanti, previsto dall'art. 21 del d. lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del d. lgs. n. 80 del 1998 (successivamente recepito nell'art. 22 del d. lgs. n. 165 del 2001) in funzione di garanzia ed a tutela del lavoratore contro la discrezionalità assoluta degli organi politici. Conseguentemente, mancando tale presupposto, deve ritenersi che il provvedimento di licenziamento risulta (come nella fattispecie) adottato in carenza di potere, donde la sua nullità ed inefficacia con la correlata prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro dirigenziale e il derivante obbligo, in capo all'ente datore di lavoro, di corrispondere, sino all'effettiva reintegrazione del dipendente, le retribuzioni dovute sia in relazione al rapporto di impiego che in ordine all'incarico dirigenziale (queste ultime, ovviamente, sino all'originaria scadenza dell'incarico stesso).
Nel nuovo sistema del lavoro c.d. "privatizzato", ovvero contrattualizzato, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una "carriera" e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all'esito della prevista procedura concorsuale. Il dirigente svolge le funzioni inerenti alla qualifica solo per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale attraverso un provvedimento al quale accede un contratto individuale abilitato a definire il corrispondente trattamento economico, il tutto in vista di determinati obiettivi. La legge (come previsto già dall'art. 21 del d. lgs. n. 29 del 1993, poi sostituito dall'art. 14 del d. lgs. n. 80 del 1998, quindi recepito nell'attuale art. 21 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a seconda della gravità dei casi, legittima la P.A. datrice di lavoro a rimuovere il dirigente dall'incarico dirigenziale senza toccare il sottostante rapporto di lavoro, ovvero a recedere sia dall'incarico che dal rapporto di lavoro; ma se il recesso è inefficace, la posizione giuridica del dipendente, sia nell'uno che nell'altro rapporto, resta quella che era prima del recesso illegittimamente operato.
Commentari • 3
- 1. Impiego pubblico, natura, caratteri, compiti dirigenziali pubblici, distinzioni, conferimento, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 dicembre 2016
- 2. Estinzione del rapporto di lavoro da parte della PA: la nullità del licenziamento del DirigenteMaria Grazia Fumarola · https://www.filodiritto.com/ · 21 gennaio 2014
Il rispetto delle procedure nel caso si violazioni disciplinari si applica anche al soggetto che riveste la qualifica di dirigente, nella fattispecie in commento una azienda ospedaliera. Con la sentenza di primo grado, infatti, il giudice adito riteneva che, pur essendo acclarata la legittimità della scelta di risolvere il rapporto, da un punto di vista formale il recesso era da ritenersi viziato, poiché irrogato dal Direttore Generale piuttosto che dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 55), e condannava l'Azienda al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, quantificata dal CTU, respingendo tutte le altre richieste. La Corte di …
Leggi di più… - 3. Il licenziamento per giusta causa del dirigente e l’applicabilità delle procedure previste dallo Statuto dei LavoratoriAngelo Fabrizio-Salvatore · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2007, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MARIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF VA DA in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. PIERLUIGI ARIGLIANI per delega a margine del ricorso, elett. dom. in Roma presso il Dott. Satriano Michele, Largo Bacone 13;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MONSELICE in persona del legale rappresentante "pro tempore" Sindaco Dr. CONTE FABIO, giusta deliberazioni conformi della Giunta Comunale in atti, rappresentato e difeso dall'avv. VOLPE ROSSANA per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, elett. dom. in Roma presso l'avv. Angelo De Crescenzo, via Toscana 10;
- intimato controricorrente -
e contro
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMANDANTI ED UFFICIALI DI POLIZIA MUNICIPALE, contumace in appello, intimata nel processo di cassazione;
nonché sul ricorso incidentale iscritto al n. r.g. 25899.05 proposto da:
COMUNE DI MONSELICE in persona del legale rappresentante "pro tempore" Sindaco Dr. CONTE FABIO, giusta deliberazioni conformi della Giunta Comunale in atti, rappresentato e difeso dall'avv. ROSSANA VOLPE per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale, elett. dom in Roma presso l'avv. Angelo De Crescenzo, via Toscana 10;
contro
FF VA DA come sopra rappresentato e difeso;
e contro
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMANDANTI ED UFFICIALI DI POLIZIA MUNICIPALE, entrambi avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 178.05 in data 25.1.2005, depositata il 10.3.2005; R.G. 70/2004;
udita la relazione della causa fatta dal Dott. Vincenzo Di Nubila all'udienza del 6.12.2006;
udito per il ricorrente l'avv. ARIGLIANI;
udito per il resistente l'avv. VOLPE;
udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. MARCO PIVETTI, il quale ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del primo motivo del ricorso principale;
accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale;
accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 5.9.2000, FF NI LE conveniva dinanzi al Tribunale di Padova il Comune di Monselice ed esponeva di essere stato assunto dall'ente convenuto con la qualifica dirigenziale di comandante della Polizia Municipale;
aveva svolto la predetta attività senza rilievi e con encomi speciali, finché improvvisamente in data 9.12.1999 era stato trasferito a dirigere altro settore;
adito il giudice, otteneva un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., onde era stato reintegrato nelle funzioni di comandante dei vigili urbani il 7.6.2000. Indi, il 17.7.2000 il comune lo sospendeva dal servizio e gli contestava una serie di addebiti pretestuosi ed inconsistenti;
infine, il 17.8.2000 gli intimava licenziamento per giusta causa. L'attore riteneva siffatto provvedimento nullo ed inefficace, onde chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro, col risarcimento dei danni subiti.
2. Si costituiva il Comune di Monselice e controdeduceva: gli addebiti erano fondati onde il licenziamento era giustificato. In ipotesi, l'attore non poteva invocare alcune "tutela reale", ma al più le indennità previste dalla legge e dal CCNL. Non era previsto il preventivo parere del comitato dei garanti, in quanto non era stata contestata una "responsabilità dirigenziale", bensì una responsabilità disciplinare. In realtà il FF aveva intrapreso una sorta di "guerra personale" col segretario generale e coi colleghi, aveva creato un clima di tensione nell'ambito del corpo della polizia municipale, aveva assegnato ai suoi "nemici" incarichi dequalificanti.
3. Interveniva l'Associazione indicata in epigrafe, la quale aderiva alla posizione dell'attore. Il Tribunale accoglieva le eccezioni del Comune di Monselice, dichiarava legittimo il recesso e quindi rigettava ogni domanda attrice.
4. Proponeva appello l'attore FF, insistendo nelle proprie deduzioni e domande. Si costituiva in appello il Comune, chiedendone il rigetto. L'Associazione suddetta rimaneva contumace.
5. La Corte di Appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando illegittimo il licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo e per conseguenza condannando il Comune al pagamento di una indennità supplementare pari a 18 mensilità della retribuzione, oltre interessi legali. Rigettava ogni ulteriore domanda. Le spese venivano compensate per metà e per l'altra metà poste a carico del Comune. Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:
- la sentenza di primo grado non è nulla per difetto di motivazione, essendo sufficiente l'esposizione dei fatti e lo svolgimento del processo;
manca la menzione di una ricusazione e dell'astensione volontaria del giudice, ma tale omissione con costituisce errore procedurale idoneo a determinare" l'illegittimità della sentenza ai sensi degli artt. 158 e ss. c.p.c.";
- l'elemento "mancanza di fiducia" è stato adeguatamente contestato;
- quanto alla valutazione delle prove, occorre anzitutto verificare di ufficio il requisito della contestazione "immediata", sia pure da valutarsi con elasticità tenendo conto eventualmente della complessità delle indagini richieste;
- in relazione al principio di immediatezza, non può tenersi conto dei fatti contestati risalenti al 1998 e dal 1999;
- quanto ai fatti avvenuti nell'imminenza della contestazione disciplinare (17.7.2000), l'addebito consistente nell'assenza di collaborazione col segretario generale e coi colleghi è assolutamente generico e non è possibile sopperire con le prove testimoniali;
- l'assegnazione di incarichi operativi dequalificanti a persone in contrasto col FF non è stata compiutamente dimostrata a cura del comune appellato;
- la contestazione circa l'uso della divisa e la cancellazione di "files", peraltro non prese in esame nella sentenza di primo grado, assumono scarsa rilevanza "ed anzi il teste IN ha riferito che la cancellazione dei files era stata eseguita dal responsabile del CED sig. SI;
- l'abuso di posizione consistito neh"ottenere indennità non spettanti e l'induzione in errore del Sindaco per ottenere l'autorizzazione a svolgere la libera professione di avvocato si riferiscono a condotte anteriori al 2000; comunque, anche tenendo conto dell'epoca in cui venivano a conoscenza del Comune, la responsabilità della prima contestazione attiene all'ufficio ragioneria, mentre l'attività di avvocato va intesa quale attività di consulenza "nell'ambito della normativa di riferimento";
- "valutato il quadro complessivo suesposto", la Corte di Appello ritiene che non sia stata raggiunta la sicura prova della sussistenza della giusta causa, mentre emerge la sussistenza di una situazione di conflittualità dell'ambiente lavorativo, non sicuramente imputabile alla condotta dell'appellante, ne' suscettibile di sanzione espulsiva;
- il licenziamento è pertanto ingiustificato;
esso non risulta discriminatorio o politico (deduzione tardiva sul punto del FF); ne' è dimostrato che il licenziamento sia determinato "in maniera esclusiva da motivo di ritorsione o rappresaglia";
- non spetta peraltro all'attore la tutela reintegratoria, a sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 21: la norma fa "rinvio mobile" alla disciplina del Codice Civile ed il rinvio implica che nei confronti dei dirigenti non opera la tutela reale;
la conseguenza è pertanto soltanto quella risarcitoria;
- non è necessario il parere del Comitato dei Garanti, perché la fattispecie in esame attiene alla responsabilità per giusta causa e non alla responsabilità dirigenziale;
- il risarcimento del danno spettante all'attore viene quindi individuato unicamente nella indennità supplementare prevista dal CCNL;
- non sussiste licenziamento "ingiurioso", ulteriori danni non sono stati provati nell'"an" e nel "quantum", non sussiste "danno all'immagine" anche perché non risulta imputabile al comune la pubblicità data dalla stampa locale al licenziamento;
la certificazione prodotta non è sufficiente a provare il danno alla salute.
6. Ha proposto ricorso per Cassazione FF AN LE, deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di Monselice, il quale propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. L'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale è rimasta intimata. Le parti costituite hanno presentato memorie integrative. Il processo è stato deciso previa acquisizione di una cospicua relazione dell'Ufficio del Massimario di questa Corte di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n.29 del 1993, art. 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 21, art. 30 del CCNL 10.4.1996, della L. n. 300 del 1970, art. 18; della L. n. 604 del 1966; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n.
5. Secondo l'interpretazione della Corte di Appello, i dirigenti pubblici rimangono alla merce della volontà dei politici locali, in violazione dell'art. 97 Cost.. In particolare, la tutela meramente risarcitoria dovrebbe riguardare, al più, i "top managers", mentre per i dirigenti semplici non vi sono motivi per negare la tutela reale. I principi affermati dalla Corte di Appello potrebbero applicarsi al "city manager" o al segretario generale di un comune. Segue la citazione di una serie di sentenze di merito, che hanno applicato la "tutela reale" a dirigenti di seconda fascia. Più in generale, osserva il ricorrente che il rinvio alle norme del Codice Civile, contenuto nella normativa attinente alla dirigenza pubblica,
non autorizza affatto l'esclusione del dirigente dalla tutela reintegratoria.
8. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 21 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla natura delle violazioni addebitate ad esso FF ed alla conseguente necessità di acquisire il parere del comitato dei garanti, posto che nella specie le contestazioni sono state accertate come coincidenti con i risultati negativi della gestione" e con "grave inosservanza di direttive". Trattasi di una tipizzazione non esaustiva del recesso ex art. 2119 c.c.. Non essendo stato richiesto il parere del comitato dei garanti, il licenziamento è inefficace, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro.
9. Col terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla (ritenuta) mancata prova del danno, posto che quanto meno in ordine al danno alla salute è stata prodotta certificazione medica, il danno all'immagine è stato realizzato sol che si pensi che l'attore è venuto a conoscenza del proprio licenziamento dalla stampa;
parimenti provato è il danno "esistenziale".
10. Col quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 429 c.p.c., perché la Corte di Appello non ha disposto la rivalutazione monetaria.
11. Col primo motivo del ricorso incidentale, il Comune di Monselice deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 27 del CCNL, nonché vizio di motivazione: erroneamente la Corte di Appello ha qualificato il provvedimento di licenziamento quale sanzione disciplinare, dato che il rapporto dei dirigente è eminentemente fiduciario e quindi non è ipotizzabile a carico del dirigente alcun licenziamento "disciplinare", dovendo piuttosto il licenziamento essere qualificato quale recesso per giusta causa,motivato dalla perdita di fiducia. 12. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il Comune deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362 e 2219 c.c., sotto il profilo che la Corte di Appello ha applicato in modo eccessivamente restrittivo il principio di immediatezza della contestazione, limitando l'indagine a una parte degli addebiti.
13. Col terzo motivo del ricorso, il Comune di Monselice deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2219 c.c., art. 27 del CCNL e difetto di motivazione in punto di "proporzionalità e adeguatezza" della sanzione espulsiva, posto che il dirigente non è comunque soggetto a sanzioni disciplinari "conservative" e pertanto il licenziamento si ritiene giustificato o ingiustificato, senza possibilità di soluzioni intermedie.
14. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, risultando proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti.
15. Ritiene questa Corte di Cassazione di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale, il quale pone questioni di fondo, tali da far venire meno, se accolte, l'intera materia trattata col ricorso principale. Il ricorso incidentale va ritenuto infondato. 16. Quanto al primo motivo, si osserva che la questione proposta risulta in larga misura nominalistica: affermare che il licenziamento del dirigente non può essere disciplinare ma solo per giusta causa non significa rendere irrilevante qualsiasi indagine in ordine alla fondatezza degli addebiti mossi al lavoratore;
se si propende per la tesi secondo la quale il dirigente non è soggetto a licenziamento disciplinare ma solo a licenziamento per giusta causa, ovvero a licenziamento "giustificato", rimane il fatto che il giudice ha il potere-dovere di sindacare la fondatezza degli elementi di "giustificatezza" coi quali è stato motivato il predetto licenziamento. Ma rimane la constatazione, in concreto, che il Comune ha provveduto alla contestazione di una serie di addebiti disciplinari ed ha intimato poi il licenziamento, adottando la procedura prevista per le sanzioni disciplinari. Ne deriva che i presupposti del licenziamento, sotto il profilo della tempestività della contestazione e della adeguatezza, sono verificabili in giudizio.
17. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, perché l'indagine circa l'immediatezza della contestazione costituisce questione di fatto, censurabile in cassazione solo per difetto di motivazione;
ma nella specie la Corte di Appello ha chiarito i motivi per i quali ha circoscritto i fatti contestabili con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. Nè appare possibile affermare che il comune è venuto a conoscenza in ritardo di fatti ascrivibili ad organi dello stesso comune.
18. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Anche accedendo alla tesi - sostenuta in dottrina e recepita da diversi CCNL - secondo la quale al dirigente non sono applicabili sanzioni conservative, si rileva che nella specie il dilemma sottoposto al giudice è unico: o il licenziamento è legittimo o non lo è; non è mai stata prospettata dalle parti la questione di una sanzione conservativa.
19. Venendo ora al ricorso principale, ritiene questa Corte che, per motivi logici, il secondo motivo vada esaminato con precedenza sul primo. Infatti l'indagine sulla sussistenza dei presupposti del licenziamento deve precedere quella sulla fondatezza dei motivi dell'atto e sulle conseguenze in diritto.
20. Afferma la Corte di Appello che il parere del comitato dei garanti non è richiesto se non per i casi di responsabilità dirigenziale, laddove nella specie si tratta di responsabilità per mancanze. Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 21 modificato con D.Lgs. n.80 del 1998 (tale è la norma applicabile "ratione temporis", potendo le norme sopravvenute essere citate soltanto a titolo indicativo di una evoluzione della legislazione in materia) prevede che i "risultati negativi" dell'attività del dirigente, ovvero il "mancato raggiungimento degli obiettivi possono portare alla revoca dell'incarico o la destinazione ad altro incarico. La "grave inosservanza" delle direttive impartite e la "specifica responsabilità" per i risultati negativi dell'attività e della gestione possono essere causa, previa contestazione e contraddittorio, di esclusione da ulteriori incarichi per almeno due anni e di recesso dal rapporto di lavoro nei casi di maggiore gravità. In questi casi (quando cioè si ipotizzi il recesso dal rapporto di lavoro) il provvedimento (che deve intendersi atto di gestione di diritto privato e non atto amministrativo) deve essere adottato previo parere obbligatorio e vincolante del comitato dei garanti, il quale ha tempo trenta giorni dalla richiesta per esprimerlo, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso. 21. Nella specie, è pacifico che il parere non è stato richiesto. La Corte di Appello ha risolto la questione sostenendo che il parere in questione è necessario quando si tratta di responsabilità dirigenziale, non quando si tratta di responsabilità disciplinare "tout court". Tale tesi non appare a questa Corte di Cassazione convincente.
22. Circa la natura della responsabilità dirigenziale rispetto a quella disciplinare del dirigente, in dottrina sono state prospettate almeno tre tesi. Si è affermato che la responsabilità dirigenziale è cosa nettamente diversa e distinta dalla responsabilità disciplinare;
si è al contrario sostenuto che la responsabilità dirigenziale è una sottospecie della responsabilità disciplinare;
infine si è osservato che i due tipi di responsabilità possono in parte coincidere, in parte essere divergenti. Tale ultima tesi appare preferibile a questa Corte di Cassazione: infatti la responsabilità dirigenziale può prescindere da ogni rilevanza dell'elemento soggettivo (dolo o negligenza del lavoratore) per quanto riguarda il mancato raggiungimento degli obiettivi (ad esempio per difficoltà oggetti ve o economiche, per scarsa collaborazione del personale) talché può configurarsi piuttosto come una sorta di responsabilità oggettiva: in tal caso la responsabilità dirigenziale è cosa del tutto distinta da una responsabilità disciplinare o per mancanze, che presuppone sempre, quanto meno, la negligenza colpevole del lavoratore. Ma quante volte il mancato raggiungimento degli obiettivi dipenda da negligenza o inerzia del dirigente, la responsabilità dirigenziale sarà tutt'uno con quella disciplinare o per mancanze. E se è vero che il dirigente sorpreso, ad esempio, a rubare nelle casse del comune o a ricevere una tangente può essere licenziato senza parere del comitato dei garanti (perché in questo caso l'infedeltà è cosa diversa dall'inosservanza di direttive), nondimeno se il dirigente assume posizioni in contrasto con le direttive dell'assessore o del sindaco, ovvero se conduce il servizio in modo da disorganizzarlo, la responsabilità dirigenziale sarà coincidente con quella disciplinare.
23. Occorre quindi verificare in concreto se nella specie la natura dei presunti addebiti fosse tale da integrare gli estremi del mancato raggiungimento degli obiettivi o della grave inosservanza di direttive, tale da comportare il parere obbligatorio e vincolante del parere del comitato dei garanti.
24. Dall'esame delle sentenze di merito, si ricava che vennero contestati al dirigente - più o meno tempestivamente - i seguenti addebiti: assenza di collaborazione col segretario generale e con i colleghi, avere creato un clima di tensione nell'ambito della polizia municipale, avere minacciato denunce penali, avere assegnato incarichi dequalificanti ai propri "nemici" (questi furono ritenuti dal Tribunale sufficienti a legittimare il recesso); mancata conclusione di procedimenti, mancata organizzazione dei servizi, avere assunto comportamenti antitetici alla posizione dell'amministrazione in occasione di riunioni con partecipazione di terzi estranei all'ente; uso indebito della divisa, cancellazione indebita di "files"; percezione di indennità non spettanti;
illegittima autorizzazione ottenuta per svolgere la professione di avvocato (trattasi dei rilievi presi in considerazione dalla Corte di Appello e ritenuti tardivamente contestati o infondati). 25. Dalla lettura delle contestazioni sopra riassunte si ricava con sicurezza che la gran parte di esse possono essere ricondotte o alla categoria del "mancato raggiungimento degli obiettivi" come ad esempio la disorganizzazione dell'ufficio o la mancata organizzazione dei servizi, ovvero a quella della "inosservanza grave" di direttive impartite dagli organi superiori, come l'assunzione di comportamenti antitetici a quelli espressi dall'amministrazione in caso di conferenze con enti terzi. Non è sufficiente, al riguardo, che il comune abbia contestato gli addebiti come mancanze disciplinari per escludere il parere del comitato dei garanti;
viceversa, in tanto il parere è necessario in quanto gli addebiti corrispondano alle fattispecie previste dalla legge. Altrimenti opinando, sarebbe sufficiente che un comune contesti una serie di addebiti qualificandoli come "disciplinari" per eludere la necessità del parere del comitato dei garanti.
26. Deriva dalle considerazioni che precedono come nella specie il parere obbligatorio e vincolante del comitato dei garanti fosse necessario. Si tratta quindi di stabilire quali siano le conseguenze della mancata richiesta di siffatto parere. Concorde è la dottrina nell'evidenziare che detto parere, espresso da un organo indipendente, è inteso ad evitare che l'istituto della responsabilità dirigenziale possa essere utilizzato dall'organo politico al fine di esercitare un'illegittima influenza sull'autonomia del dirigente. Si ammette che il giudice possa sindacare il parere espresso, specie in relazione alla violazione delle regole sulla composizione del comitato, sia quanto alla fondatezza sostanziale.
27. La dottrina è divisa tra chi ritiene che la mancata richiesta del parere renda "impugnabile" il licenziamento e chi opina che tale mancanza renda lo stesso licenziamento nullo ed inefficace. La prima tesi si fonda essenzialmente sul fatto che il previo parere è uno dei requisiti di legittimità dell'atto di licenziamento e pertanto la sua mancanza determina l'illegittimità del provvedimento alla stregua di qualsiasi altro vizio del provvedimento medesimo. La seconda tesi fa invece leva sulla funzione di garanzia del parere stesso, tale da sottrarre il dirigente alla discrezionalità assoluta dei poteri politici locali, sul suo carattere obbligatorio e vincolante, talché la sua mancanza determina la nullità-inefficacia del recesso, in quanto adottato in carenza di uno dei presupposti essenziali;
ne deriva la prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro dirigenziale.
28. La dottrina distingue poi la mancanza del parere dalla difformità del provvedimento dal parere espresso. Mentre la mancata richiesta del parere determina la nullità-inefficacia del recesso, l'avere adottato il licenziamento difformemente dal parere determina l'illegittimità-annullabilità del recesso, con la conseguenza che il giudice potrebbe discostarsi dal parere e ritenere giustificato un licenziamento che il comitato dei garanti non ha condiviso. Tale comunque non è il caso di specie. Si sostiene anche che l'inefficacia del recesso si determina solo ove la mancata richiesta del parere sia indice della volontà di eludere la garanzia. 29. Tra le diverse opinioni espresse in dottrina, appare a questa Corte di Cassazione da condividere quella che ravvisa nel parere un indefettibile presupposto per l'adozione del licenziamento per responsabilità dirigenziale, in funzione di garanzia ed a tutela del lavoratore contro l'arbitrio o comunque la discrezionalità assoluta degli organi politici. Mancando tale presupposto, il provvedimento di licenziamento risulta adottato in carenza di potere, in mancanza di un presupposto di garanzia del lavoratore e quindi non semplicemente annullabile, ma nullo ed inefficace, tale da comportare la prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro dirigenziale. A tale conseguenza, ricavabile dai principi, appare essere pervenuto il CCNL di settore, pacificamente applicabile alla controversia: "Costituisce condizione risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del dirigente disciplinata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 20" (art. 27 CCNL). Dove l'annullamento della procedura di accertamento di responsabilità ben può derivare,come nella fattispecie, dalla mancata richiesta di un parere obbligatorio e vincolante.
30. Se quanto precede è vero, la nullità-inefficacia del recesso comporta la prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro dirigenziale, costituito da un rapporto di impiego pubblico e da un incarico dirigenziale (arg. da Cass. 20.3.2004 n. 5659 in punto di ricostruzione del rapporto di lavoro del dirigente pubblico come binaria, vale a dire derivante dalla sovrapposizione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego e di un incarico dirigenziale normalmente temporaneo) con la conseguente debenza delle retribuzioni maturate "medio tempore", sia nel rapporto di impiego che in quello dell'incarico dirigenziale (per tutta la durata di quest'ultimo); e la prosecuzione ovvero il reintegro nel rapporto precedente. Con l'ulteriore conseguenza che, sino all'effettiva reintegrazione, l'amministrazione dovrà corrispondere le retribuzioni dovute sia in relazione al rapporto di impiego che in relazione all'incarico dirigenziale (queste ultime, ovviamente, sino all'originaria scadenza dell'incarico).
31. Riassumendo, nel nuovo sistema del lavoro cd. "privatizzato" ovvero contrattualizzato, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una 'carriera' e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all'esito della prevista procedura concorsuale. Il dirigente svolge le funzioni inerenti alla qualifica solo per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale mediante un provvedimento al quale accede un contratto individuale abilitato a definire il corrispondente trattamento economico, il tutto in vista del conseguimento di determinati obiettivi (Cass. 20.3.2004 n. 5659). La norma, a seconda della gravità del caso, abilita l'amministrazione a rimuovere l'incarico dirigenziale senza toccare il sottostante rapporto di lavoro;
ovvero a recedere sia dall'incarico, sia dal rapporto di lavoro;
ma se il recesso è inefficace, la posizione giuridica del dipendente, sia nell'uno che nell'altro, resta quella che era prima del recesso.
32. Il primo motivo del ricorso principale devesi a questo punto considerare assorbito. Non senza evidenziare, per completezza, che con tale motivo il ricorrente non sembra avere inteso abdicare completamente alla tesi della reintegrabilità del dirigente (vedi al riguardo il primo paragrafo col riferimento all'art. 97 Cost.) ma piuttosto aggiungere la tesi - peraltro nuova - della reintegrabilità del dirigente pubblico non apicale. 33. Il terzo motivo del ricorso principale va rigettato: esso attiene alla valutazione della prova del danno, sotto i diversi profili del danno all'immagine, alla salute ed all'onorabilità, disattesi dalla Corte di Appello con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
34. Il quarto motivo, inerente agli interessi ed alla rivalutazione, va dichiarato assorbito. Infatti il giudice di rinvio dovrà provvedere nel senso indicato dai parr. 29 e 30 e 31 che precedono e, nel liquidare le retribuzioni arretrate, dovrà provvedere in ordine agli interessi e alla rivalutazione.
35. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato alla Corte di Appello di Bologna, anche per le statuizioni circa le spese.
P.Q.M.
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale;
accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo motivo;
rigetta il terzo motivo, assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2007