Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2007, n. 3929
CASS
Sentenza 20 febbraio 2007

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Nel caso di contestazione del mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero dell'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente di una P.A. (nella specie rivestente il ruolo di Comandante della Polizia Municipale), il potere di intimazione del licenziamento, da parte dell'ente datore di lavoro, per giusta causa è condizionato, costituendone un indefettibile presupposto, dall'emissione del parere obbligatorio e vincolante del comitato dei garanti, previsto dall'art. 21 del d. lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del d. lgs. n. 80 del 1998 (successivamente recepito nell'art. 22 del d. lgs. n. 165 del 2001) in funzione di garanzia ed a tutela del lavoratore contro la discrezionalità assoluta degli organi politici. Conseguentemente, mancando tale presupposto, deve ritenersi che il provvedimento di licenziamento risulta (come nella fattispecie) adottato in carenza di potere, donde la sua nullità ed inefficacia con la correlata prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro dirigenziale e il derivante obbligo, in capo all'ente datore di lavoro, di corrispondere, sino all'effettiva reintegrazione del dipendente, le retribuzioni dovute sia in relazione al rapporto di impiego che in ordine all'incarico dirigenziale (queste ultime, ovviamente, sino all'originaria scadenza dell'incarico stesso).

Nel nuovo sistema del lavoro c.d. "privatizzato", ovvero contrattualizzato, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la qualifica dirigenziale non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una "carriera" e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all'esito della prevista procedura concorsuale. Il dirigente svolge le funzioni inerenti alla qualifica solo per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale attraverso un provvedimento al quale accede un contratto individuale abilitato a definire il corrispondente trattamento economico, il tutto in vista di determinati obiettivi. La legge (come previsto già dall'art. 21 del d. lgs. n. 29 del 1993, poi sostituito dall'art. 14 del d. lgs. n. 80 del 1998, quindi recepito nell'attuale art. 21 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a seconda della gravità dei casi, legittima la P.A. datrice di lavoro a rimuovere il dirigente dall'incarico dirigenziale senza toccare il sottostante rapporto di lavoro, ovvero a recedere sia dall'incarico che dal rapporto di lavoro; ma se il recesso è inefficace, la posizione giuridica del dipendente, sia nell'uno che nell'altro rapporto, resta quella che era prima del recesso illegittimamente operato.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2007, n. 3929
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3929
Data del deposito : 20 febbraio 2007

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