TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 11766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11766 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia
Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 57878 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, assunta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, in Parte_1 C.F._1
BA AL (RM), alla Via Aldo Gattanelli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mauro Ermini (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di C.F._2 citazione introduttivo del presente giudizio;
attore
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Andrea Ordine (C.F. , giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di C.F._4 risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla Via delle Montagne
Rocciose n. 69;
convenuto
NONCHE'
, RAPPRESENTANZA GENERALE (C.F. Controparte_2 CP_3
), in persona del l.r.p.t. Dott. , giusta procura speciale per atto di P.IVA_1 CP_4 notaio del 24.05.2017, rep. n. 38383 racc. 17346, in atti, rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Giovanni Pieri Nerli ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in
1 Roma, alla Via dei Gracchi, n. 81, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata
Oggetto: responsabilità professionale avvocato, domanda riconvenzionale per onorari.
Conclusioni: Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così definitivamente provvedere: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine a tutti i danni subiti e subendi dall'odierno attore;
- e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore del Sig. della somma di Euro 15.348,92 a titolo di risarcimento dei danni o in Parte_1 quella diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti
e subendi, se del caso anche in via equitativa laddove ritenga che i danni subiti non siano quantificabili nel loro preciso ammontare, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute dallo stesso. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, - nel merito, in via principale: rigettare la domanda del sig. perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per quanto esposto e Parte_1 documentato in atti;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, dichiarare il terzo chiamato in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 tenuto a manlevare l'avv. da ogni richiesta risarcitoria avanzata dal sig. Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condannare essa Compagnia assicuratrice a corrispondere direttamente all'attore quanto statuito giudizialmente ovvero a rifondere all'avv. quanto lo stesso sarà eventualmente tenuto a Controparte_1 pagare al sig. - in via riconvenzionale, accertare il diritto dell'avv. al Parte_1 Controparte_1 pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata in favore del sig. per i giudizi Parte_1 descritti nel presente atto e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento dei compensi nella Parte_1 misura complessiva ex D.M. n. 55/2014 di euro 5.225,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e c.p.a. nella misura di legge, o, comunque nell'importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto congruo e di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario di spese generali, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte chiamata: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria deduzione, eccezione, domanda e istanza anche istruttoria disattese, per tutti i motivi esposti e per quanto di giustizia, previ i necessari accertamenti e declaratorie in fatto e diritto come richiesti anche in narrativa, altresì in ordine alla tardività delle memorie 183
c.p.c. attoree, all'occorrenza in surrogazione dei diritti del proprio assicurato, In via principale e nel merito, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto e comunque sfornite di prova, accertando e dichiarando che l'Avv. è completamente estraneo alla responsabilità allegata in giudizio e che, Controparte_1 comunque, nulla deve ad alcun titolo a all'occorrenza in applicazione dell'art. 1227 c.c., Parte_1 con consequenziale rigetto di ogni domanda rivolta nei suoi confronti e con ogni logica conseguenza sulla domanda di garanzia formulata nei confronti di , da ritenere assorbita. In Controparte_5 subordine e salvo gravame, rigettare comunque le domande attoree perché inammissibili e/o improcedibili per essersi l'obbligazione risarcitoria estinta prima della pendenza della lite in forza di transazione tra attore e
2 convenuto (doc. 8 fascicolo attoreo), comunque inopponibile a , come eccepito dalla concludente nella CP_2 prima difesa utile, la terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.. Con vittoria delle spese di lite anche in favore della terza chiamata, in forza del principio della causalità processuale. In via ancor subordinata e salvo gravame, nella non creduta e denegata ipotesi che sia riconosciuta la responsabilità dell'Avv. e respinta Controparte_1 la prima subordinata, rigettare comunque la domanda risarcitoria attorea in quanto infondata, per difetto assoluto di danno conseguenza o di prova dello stesso. In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, sempre nella non creduta e denegata ipotesi che sia affermata la responsabilità dell'Avv. e che siano respinte le CP_1 difese di cui sopra, liquidare il danno secondo le prove fornite e secondo giustizia e solo per ciò che risulterà ex adverso rigorosamente provato essere in rapporto di causalità immediata e diretta con la condotta del convenuto, rispetto al residuo ipoteticamente dovuto all'esito della compensazione giudiziale che, contrariis reiectis, si chiede di operare tra il danno risarcibile e il credito vantato in via riconvenzionale dal convenuto, mai al di là dei limiti della domanda né in difformità rispetto all'inquadramento giuridico del danno operato da parte attrice sub specie di perdita di chance, senza duplicazioni risarcitorie, denegato il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, non dovuto e non domandato, comunque in misura assai inferiore a quanto richiesto e senza vincolo di solidarietà con i corresponsabili;
in tal caso, quanto al rapporto assicurativo, se sarà ritenuta l'operatività della polizza , dichiarare la perdita dell'indennità in capo all'assicurato ex artt. 1914-1915 c.c., con CP_2 consequenziale rigetto della domanda di garanzia;
in subordine e salvo gravame sul punto, accertare e dichiarare che è tenuta all'indennità esclusivamente entro i limiti, con le esclusioni e alle Controparte_5 condizioni tutte previste nella polizza n. 571A5685; accertare e dichiarare che la polizza di opera non CP_2 oltre il massimale unico garantito di € 1.000.000,00, annuo e per sinistro, che formalmente si eccepisce, comunque detratta la franchigia assoluta di € 2.500,00 e solo a secondo rischio, per l'eccedenza rispetto ai massimali delle altre polizze di cui l'Avv. è titolare e sulla cui esistenza egli dovrà fare chiarezza. CP_1
Esclusivamente per i danni patrimoniali. Accertare e dichiarare, in ogni caso, il concorso colposo di
[...] ex art. 1227 c.c. e per l'effetto diminuire il risarcimento in proporzione della accertanda quota di Parte_1 responsabilità dello stesso attore (art. 1227, comma 1 c.c.) o di soggetti terzi ed escludere il risarcimento di quei maggiori danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza (art. 1227, comma 2 c.c.) e qualsiasi ingiustificato arricchimento. Stante anche la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurato e vista comunque la tardività e dunque l'inammissibilità della relativa domanda (Cass. sez. VI,
26.11.2019, n.30745), escludere qualsiasi rimborso di spese ex art. 1917, comma 3 c.c. e ogni condanna ex art.
91 c.p.c.. Esclusa qualsiasi condanna diretta di nei confronti dell'attore. Vinte le Controparte_5 spese di lite, con gli accessori di legge, rimborso forfetario 15% compreso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.10.2020 rappresentato e difeso come Parte_1 in epigrafe, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'Avv. per ivi Controparte_1 sentirne accertare la responsabilità professionale per avergli provocato la perdita della possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subìti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 26.05.2014, avendo egli proposto, avverso la sentenza di rigetto conclusiva del primo grado, un appello dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale quivi adito volesse condannare il convenuto al pagamento in suo favore, quale risarcimento dei danni subìti, della
3 somma di € 15.348,92 o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi, se del caso anche in via equitativa nel caso in cui non siano quantificabili nel loro preciso ammontare, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute dallo stesso.
A sostegno della domanda, parte attrice esponeva che:
- a seguito di un sinistro subìto dal ricorrente in data 26.05.2014, questi si era rivolto all'odierno convenuto, Avv. onde agire nei confronti dell'assicurazione del Controparte_1 conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente per conseguire il risarcimento dei danni riportati dal proprio motoveicolo Ducati Multistrada 1200 S, targato DS43500, quantificati nella somma di € 5.153,50;
- avverso il rigetto della domanda da parte del Giudice di Pace, l'Avv. interponeva CP_1 tempestivo appello, che tuttavia, con sentenza n. 2539/2018 (R.G. n. 1058/2017), veniva disatteso dal Tribunale di ET, alla stregua dell'art. 342 c.p.c., in ragione della sua aspecificità, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento in favore della
[...] delle spese del doppio grado di giudizio, quantificate in € 3.250,00 oltre Controparte_6 spese Generali 15%, Iva e C.P.A.; sosteneva il Giudice del gravame che l'appellante si fosse in sostanza limitato a lamentare l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del
Giudice di prime cure, senza però affiancare alla parte volitiva delle doglianze una parte argomentativa che consentisse di adeguatamente confutare le ragioni della decisione impugnata;
- alla luce delle chiare risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, il risarcimento sarebbe stato sicuramente accordato in assenza della grave negligenza professionale imputata al difensore convenuto: infatti, le risultanze documentali (modello CAI e C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado) erano state altresì corroborate dalla prova testimoniale esperita avanti al Giudice di Pace, il quale però, nel rigettare la domanda proposta, aveva inspiegabilmente disatteso la totalità delle suddette risultanze – di talché, in assenza dell'errore professionale denunziato, la prima decisione sarebbe stata senza dubbio alcuno riformata;
- il pertanto, aveva provveduto in via stragiudiziale a richiedere all'Avv. Parte_1 CP_1 il risarcimento dei danni subìti in conseguenza della negligenza professionale di quest'ultimo, ma a tale comunicazione non seguivano riscontri, nonostante fossero trascorsi più di due anni dall'invio della formale diffida e messa in mora del precedente patrocinante all'introduzione del presente giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'Avv. Controparte_1 rappresentato e assistito come in epigrafe, impugnando e contestando tutto quanto dedotto da controparte in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto.
Nello specifico, deduceva anzitutto che era stata decisione dell'attore quella di non proporre ricorso per cassazione, il che aveva condotto alla stabilizzazione della decisione di rigetto dell'appello; esponeva come in realtà la decisione del Tribunale fosse stata il frutto di un'interpretazione estremamente formale dell'art. 342 del codice di rito, per giunta contrastante con il pacifico
4 orientamento della Suprema Corte sul tema. Evidenziava inoltre che, in ogni caso, non era affatto certa l'eventualità di una riforma della sentenza del Giudice di Pace – in ipotesi di superamento del filtro in appello – di modo che, anche laddove l'atto di appello fosse stato effettivamente redatto in maniera difforme dai requisiti dell'art. 342 c.p.c., non sarebbe comunque dimostrato che il pregiudizio lamentato da parte attrice sia imputabile alla condotta del convenuto.
Contestava altresì la quantificazione delle voci di danno individuate dal con particolare Parte_1 riferimento a quella sussunta nel “danno emergente”, sostenendo che non fosse dato in alcun modo identificare i pregiudizi cui essa si riferiva.
Inoltre, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento, in proprio favore, degli onorari professionali che non gli sarebbero mai stati corrisposti: sul punto, rilevava che l'obbligo del cliente di pagare il proprio legale discende automaticamente dal conferimento del mandato difensivo, a prescindere dall'esito del giudizio, e dunque all'Avv. sarebbe spettata la somma di € CP_1
5.225,00 sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Proponeva, infine, istanza di manleva nei confronti della società assicuratrice Controparte_2 della responsabilità civile derivante dall'attività professionale da egli svolta, domandando contestualmente l'autorizzazione a citarla in giudizio.
3. Concessa l'autorizzazione alla chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la
[...]
, rappresentata e difesa come in atti, la quale – nella propria Controparte_7 copiosa comparsa di risposta – impugnando e contestando tutto quanto dedotto dall'attore, eccepiva, in estrema sintesi:
− la completa infondatezza della domanda attorea nel merito, sottolineando peraltro che parte attrice si era addirittura spinta a richiedere, in via istruttoria, l'ammissione di una
C.T.U. volta a determinare l'esistenza del nesso causale tra l'evento di danno e la condotta professionale dell'avv. ; CP_1
− l'infondatezza e genericità delle voci di danno domandate dal Parte_1 completamente indeterminate nella loro ontologia;
− l'operatività dei limiti di polizza, con particolare riferimento alla franchigia di €
2.500,00 per sinistro e al massimale pari a € 1.000.000,00 per sinistro;
− il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227, co. 1°, e/o nell'aggravamento dello stesso ai sensi del comma 2° della medesima disposizione;
− sulla base della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, la compensazione delle poste creditorie per il caso di accoglimento della domanda attorea, con la conseguenza che dal quantum che in tale ipotesi sarebbe gravato su si Controparte_5 sarebbe comunque dovuto sottrarre l'ammontare degli onorari professionali da corrispondere al convenuto;
5 − ancora per il denegato caso di affermazione della responsabilità professionale, la riserva di esercitare l'azione di rivalsa e regresso avverso l'Avv. , Controparte_8 poiché anche tale ultimo professionista, nell'ambito del giudizio di appello cui si riferisce l'odierno giudizio, era stato patrocinante dell'attore, disgiuntamente e congiuntamente, al fianco dell'Avv. ; CP_1
− infine, la violazione della clausola relativa alla gestione delle vertenze da parte del convenuto, sottolineando come nulla fosse dovuto a titolo di spese di lite in favore del convenuto poiché questi non aveva debitamente informato la compagnia assicuratrice della pendenza della lite onde avvalersi della difesa offerta dalla società stessa.
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa veniva istruita soltanto documentalmente, essendo stata rigettata ogni istanza di prove costituende in ragione dell'aspecificità dei capitoli ovvero della natura documentale delle circostanze su cui essi vertevano.
5. Nell'ambito delle memorie ex art. 183 c.p.c., emergevano tuttavia ulteriori eccezioni e circostanze rilevanti di cui occorre dare conto in questa sede.
5.1. In particolare, con le memorie di cui al n. 1) dell'art. 183, co. 6°, parte attrice eccepiva la prescrizione presuntiva in relazione alla richiesta di pagamento dei compensi professionali avanzata dal convenuto;
quest'ultimo, in relazione alle eccezioni sollevate da , sottolineava la piena CP_2 operatività della polizza, nonché l'infondatezza dell'eccezione di violazione della clausola “Gestione vertenze – spese legali”, poiché l'Avv. aveva tempestivamente informato la propria CP_1 compagnia assicuratrice non ricevendone però alcun riscontro ed essendo stato dunque costretto a procedere in autonomia al fine di evitare decadenze. Infine, la terza chiamata in questa sede si limitava a ribadire le proprie conclusioni, opponendosi alle richieste di prove costituende articolate dalla parte attrice e alla richiesta di C.T.U. sul nesso causale, ovviamente del tutto inammissibile.
5.2. Nella seconda memoria ex art. 183, comma 6°, parte attrice deduceva e produceva una scrittura privata, sottoscritta dall'Avv. e dal volta a definire bonariamente la questione CP_1 Parte_1 oggetto dell'odierno giudizio (cfr. all. 8 di parte attrice), la mancata ottemperanza alla quale aveva infine indotto l'attore a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Adduceva altresì che la Controparte_5 all'esito dell'istruttoria interna, riconoscendo la responsabilità professionale in capo al proprio cliente, formulava stragiudizialmente e in via bonaria un'offerta a saldo e stralcio di € 3.280,00 (al netto della franchigia di € 2.500,00), offerta che tuttavia il dovette rifiutare, non ritenendola punto Parte_1 satisfattiva. Articolava infine richieste di prova testimoniale che, però, venivano rigettate dal Giudice precedentemente assegnatario del ruolo in ragione dell'aspecificità dei capitoli articolati nella memoria in questione ovvero della natura documentale delle circostanze su cui gli stessi vertevano.
A ciò replicava il convenuto Avv. sottolineando, in primis, la tardività dell'eccezione di CP_1 prescrizione presuntiva, poiché formulata solo nella memoria n. 1) nonostante la presentazione di note di trattazione da parte dell'attore sia in occasione dell'udienza di prima comparizione del 24.03.2021 sia dell'udienza del 22.09.2021 celebrata a seguito del differimento disposto dal Giudice per consentire
6 la chiamata in causa del terzo;
deduceva poi, in ogni caso, la mancata maturazione del termine triennale della prescrizione presuntiva in discorso (previsto dall'art. 2957, co 2°, c.c.), in ragione del fatto che esso inizia a decorrere dalla data di decisione della lite e, dunque, nel caso di specie, dal
03.12.2018.
Infine, nella propria seconda memoria, si associava al rilievo di tardività della Controparte_5 proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva, richiamando l'orientamento giurisprudenziale nomofilattico secondo cui “La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (Cass. Civ., Sez. 6, n. 30745/2019).
Con riferimento invece alla posizione dell'assicurato chiamante, ribadiva la violazione del patto di gestione della lite, producendo a riprova (all. 6 di parte chiamata) estratto di corrispondenza telematica intercorsa tra e l'avv. in data 23.10.2020, in cui la Compagnia, CP_2 CP_1 rispondendo all'informazione dell'assicurato circa la ricezione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli aveva formalmente offerto la difesa diretta, senza tuttavia riceverne alcuna risposta prima della notificazione dell'atto di citazione del terzo.
5.3. Infine, con la terza memoria ex art. 183, parte attrice sottolineava di non essere incorsa in alcuna violazione delle preclusioni assertive e probatorie poste dalla disposizione normativa in discorso;
parte convenuta sottolineava ancora una volta la tardività dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché la stessa si sarebbe dovuta proporre entro la prima udienza di trattazione, eccependo altresì
l'infondatezza della tesi secondo cui, se anche il avesse proposto ricorso per cassazione Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di ET oggetto del presente giudizio, la vicenda non avrebbe potuto essere riesaminata in punto di legittimità, rimarcando anzi che un eventuale ricorso per cassazione sarebbe stato con ogni probabilità integralmente accolto;
sottolineava infine, pur non disconoscendola, che nella scrittura privata prodotta dall'attore non poteva in alcun modo ravvisarsi un'assunzione di responsabilità, come chiarito anche dalla Suprema Corte: “le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo – non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria – in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato” (Cass. Civ., ord. n. 5721/2019). Con riferimento all'eccezione di , sottolineava infine che, attesi gli stretti CP_2 termini per la costituzione in giudizio, in mancanza di una proposta formale e dettagliata per la gestione della lite da parte della società assicuratrice, l'Avv. si era visto costretto a CP_1 procedere in autonomia per non incorrere in decadenze processuali.
Infine, – nella propria memoria terzo termine – chiedeva al Tribunale in via preliminare di CP_2 pronunciarsi sulla tempestività delle memorie ex art. 183, comma 6° c.p.c. di parte attrice, poiché ritenute tardive alla luce della decorrenza dei tre termini successivi, che il Giudice fissava a partire dal
28.09.2021; eccepiva in ogni caso la violazione delle preclusioni assertive da parte dell'attore, il quale aveva mancato di dedurre, spiegare e documentare quali fossero i fatti di causa, quali le ragioni del
7 diritto controverso, e in definitiva quale fosse il fondamento fattuale e processuale di quella chance di successo dell'appello che l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. nella redazione dell'atto di impugnazione gli avrebbe negato. Evidenziava infatti che l'attore solo nella memoria ex art. 183 n. 2)
c.p.c. esponeva una lunga serie di considerazioni e precisazioni in fatto attinenti la vicenda oggetto di causa, adducendo tutti quegli elementi di fatto e diritto che a suo giudizio avrebbero costituito il fondamento della pretesa risarcitoria, volti a dimostrare di aver subito un pregiudizio eziologicamente collegato alla condotta professionale dell'avvocato convenuto – e così inammissibilmente esponendo solo in quella sede fatti principali e costitutivi della domanda.
Rilevava altresì l'effetto assorbente della scrittura transattiva prodotta dall'attore rispetto alle domande reciprocamente spiegate nel presente processo, chiedendo pertanto che l'azione attorea e qualsiasi altra pretesa ad essa collegata fossero dichiarate inammissibili e/o improcedibili, per essersi l'obbligazione risarcitoria estinta ben prima del determinarsi della litispendenza;
deduceva poi, in ogni caso, l'inopponibilità dell'accordo transattivo a , la quale, pur avendo condotto delle CP_2 trattative con il proprio assicurato per la definizione bonaria della controversia, non ne aveva mai riconosciuto la responsabilità professionale per la vicenda in esame – anzi sottolineava come proprio la sottoscrizione di tale accordo transattivo da parte dell'Avv. avrebbe provocato la CP_1 violazione del c.d. obbligo di salvataggio del sinistro, di cui agli artt. 1914 e 1915 c.c.
6. Quindi, all'esito dell'istruttoria svolta (come detto, esclusivamente documentale), dopo plurimi rinvii e a seguito del mutamento dell'organo giudicante, all'udienza del 23.07.2025 le parti procedevano alla precisazione delle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. In via preliminare, stante la precisa richiesta avanzata da parte della terza chiamata nelle proprie conclusioni, occorre rilevare che delle memorie depositate da parte attrice non può predicarsi la tardività, alla stregua del combinato disposto normativo degli artt. 183, co. 6°, vigente ratione temporis,
e 155 del codice di rito. In effetti, posto che il momento temporale cui ancorare la decorrenza dei tre termini successivi di cui ai nn. 1), 2) e 3) era stato fissato dall'allora Giudice nel 28.09.2021, e dato che ai sensi dell'art. 155, co. 1° c.p.c. “Nel computo dei temini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”, i termini in discorso risultano tutti, sia pure in extremis, rispettati: infatti, le memorie in questione sono state depositate, da parte dell'attore, rispettivamente in data 28.10.2021, 29.11.2021 e
18.12.2021.
Al di là del primo termine, che appare evidentemente osservato, con particolare riferimento al secondo (che sarebbe spirato il 27.10.2021) occorre evidenziare che esso era prorogato di diritto al lunedì 29 settembre 2021 – giorno nel quale è effettivamente intervenuto il deposito della seconda memoria attorea – alla stregua del co. 5° dell'art. 155, il cui disposto testualmente recita “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
8 L'ultimo termine, infine, sarebbe scaduto nella giornata di domenica 19.12.2021, dunque sarebbe stato prorogato ope legis (cfr. co. 4° dell'art. 155 c.p.c.) al lunedì immediatamente successivo;
ma, anche qui, il deposito è stato tempestivo, essendo occorso in data 18.12.2021. Nulla quaestio, dunque, in ordine alla tempestività dei depositi attorei.
8. Ancora in via preliminare, in ordine alla violazione delle preclusioni assertive e probatorie, si osserva che essa – come correttamente notato dalla Difesa di parte chiamata – è rilevabile d'ufficio, essendo tali termini posti a tutela di interessi generali (cfr. Cass. Civ., ord. n. 16800/2018); tuttavia, nel caso di specie, parte attrice – pur avendo effettivamente, in modo non del tutto rituale, dedotto molteplici circostanze fattuali soltanto con la seconda memoria di cui all'art. 183 – non appare aver violato le preclusioni assertive, stante la compiuta allegazione dei fatti principali costitutivi della domanda con l'atto di citazione, laddove invece alle circostanze dedotte con le memorie ex art. 183 appare potersi ascrivere la natura di fatti secondari, dedotti a fondamento e sostegno dei primi.
8.1. In effetti, sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali” (cfr. Cass. Civ., Sez.
3, ord. n. 21332/2024).
Pertanto, dei fatti ivi dedotti dalla parte attrice questo Giudice ritiene di poter tenere conto ai fini del decidere, poiché non si è verificata alcuna violazione dei termini che segnano le preclusioni assertive nel processo civile. Parte attrice, difatti, nell'ambito di una domanda nel complesso sufficientemente delineata nei suoi elementi costitutivi sin dall'atto introduttivo del giudizio – responsabilità professionale dell'avvocato, in dipendenza da un errore nella formulazione dell'atto introduttivo di un appello che ha impedito la possibilità di vedere riformata in senso favorevole la decisione conclusiva del primo grado di giudizio – nella seconda memoria istruttoria ha arricchito la narrazione di alcune circostanze fattuali dedotte, ad colorandum, per corroborare e provare la sussistenza del nesso causale fra il denunziato errore professionale ed il danno che parte attrice assume essergliene derivato.
9. Fatte tali premesse, l'odierno attore, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto, quale profilo di responsabilità professionale, l'errore professionale consistito nella lacunosa formulazione dell'atto introduttivo dell'appello avverso la sentenza n. 1854/2016 del Giudice di Pace di ET, il che ha condotto al rigetto del gravame, da parte del Tribunale del medesimo distretto territoriale, per violazione dell'art. 342 c.p.c. – in ragione dell'asserita aspecificità dell'atto introduttivo dello stesso.
9.1. Tanto premesso, giova rammentare che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare (i) se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, (ii) se un danno vi sia stato effettivamente e (iii) se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento
9 dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. Civ., n. 33442/2022).
In particolare, nel caso dell'attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata – coerentemente, del resto, con la funzione che il nostro legislatore ascrive all'istituto del risarcimento del danno, consistente in un meccanismo riparatore teso a riportare il danneggiato, per quanto possibile, sulla stessa curva di indifferenza su cui si trovava prima del verificarsi dell'evento dannoso, eliminandone le conseguenze pregiudizievoli: il risarcimento, in altri termini, non può consentire a chi l'ottiene di lucrare sul danno subìto ottenendo un quid pluris che egli non aveva ab origine alcun titolo per ottenere, dovendo unicamente servirgli a eliminare i riflessi dannosi che il fatto del danneggiante abbia concretamente prodotto nella sua sfera giuridica, alterandola in senso peggiorativo.
Sul punto, va pertanto ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. Civ., sez. 3 n. 25112 del
2017; Cass. Civ., sez. 3, n. 26516 del 2020; Cass., Sez. 2, n. 7064 del 2021).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole del proprio difensore, dovendo egli invece dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e a sé favorevole della lite (Cass. Civ., Sez. 3, n. 22882 del
2016; Cass. Civ., Sez. 3, n. 12038 del 2017).
In altri termini, dunque, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone da un lato la prova del danno subìto e, dall'altro, quella del nesso causale tra l'omissione della condotta dovuta, imputabile a negligenza del professionista, ed il pregiudizio sopportato dal cliente. Chiarito, infatti, che la prestazione d'opera professionale consiste in un'obbligazione di mezzi e non già di risultato, non potendo evidentemente il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex plurimis Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n. 25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
10. Passando all'esame del caso, nessun rilievo assume la scrittura privata (prodotta dall'attore) sottoscritta dall'Avv. e dal volta a definire bonariamente la questione oggetto CP_1 Parte_1 dell'odierno giudizio (cfr. all. 8 di parte attrice).
10 E in effetti, va rilevato che alla medesima scrittura privata non è possibile ascrivere – come vorrebbe la parte chiamata – valore novativo con conseguente necessità di rigettare ogni domanda spiegata nell'odierno giudizio, in virtù dell'apposizione a quel patto di una condizione sospensiva di adempimento (cfr. art. 4 dell'accordo), ormai pacificamente ritenuta ammissibile dalla Suprema Corte
(cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 6, ord. n. 35524/2021).
Con specifico riferimento al contratto di transazione, peraltro, è recentissimamente intervenuto l'organo nomofilattico ribadendo che “È ammissibile, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi, la condizione di adempimento apposta ad un contratto, la quale non è meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere (o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l'esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, subordina l'efficacia del contratto ad un evento incerto
(l'adempimento, inteso come fatto, non già quale obbligo), atteso che la parte obbligata ad adempiere potrebbe comunque decidere di restare inadempiente, e non incide sul momento programmatico del contratto ma su quello esecutivo, giacché il negozio, perfezionato ed efficace nel suo contenuto, è soggetto a condizione solo rispetto alla sua esecuzione”(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 6535/2024).
Ebbene, è proprio questa la situazione relativa alla scrittura privata de qua.
Infatti, è specificato in più punti della già menzionata scrittura che la sua efficacia resta subordinata al buon fine del pagamento (la locuzione “a seguito e salvo buon fine” è rinvenibile in numerosi passi dello scritto in discorso). In particolare, si legge alla pagina 4 del documento all'esame - sotto la rubrica “4.
Modalità di pagamento del corrispettivo”: “L'accordo oggetto della presente scrittura privata transattiva si riterrà definito e concluso all'avvenuto incasso della somma di cui al precedente punto (ii), e il sig. Parte_1 rilascerà all'avv. relativa quietanza liberatoria”. Tale periodo integra indubbiamente una CP_1 condizione sospensiva di adempimento.
Tanto premesso, del perfezionamento del pagamento, e dunque del correlativo perfezionamento dell'efficacia della scrittura transattiva in questione, non è stata fornita prova alcuna: difatti, la corresponsione degli importi ivi previsti sarebbe dovuta avvenire tramite assegno bancario di cui tuttavia non risultano indicati né gli estremi né la banca trattaria, e nessuna delle parti ha prodotto alcuna prova dell'effettiva corresponsione del pagamento;
del resto, può ritenersi pacifico che esso non sia mai avvenuto, poiché non soltanto nessuna delle parti contesta che i termini dell'accordo transattivo non siano mai stati eseguiti, ma va da sé che, se così fosse stato, parte attrice non avrebbe introdotto il presente giudizio, e dal canto suo il convenuto avrebbe prodotto prove di avere adempiuto (come la quietanza liberatoria che il avrebbe dovuto rilasciare alla controparte). Parte_1
Pertanto, la transazione in parola non si è mai perfezionata ed essa può assumere, nell'ambito del presente contenzioso, unicamente il valore di risultanza documentale cui ancorare l'ammontare delle reciproche pretese azionate in questa sede.
10.1 D'altronde, neppure è possibile ravvisare nella scrittura privata in discorso gli estremi di un'assunzione di responsabilità, posto che, come ormai unanimemente ritenuto dalla Suprema Corte,
11 “Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato” (Cass. Civ., ord. n. 5721/2019).
Né è possibile ascrivere a una transazione (anche ove effettivamente perfezionata) gli effetti di una ricognizione del debito, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “L'espressione 'al fine di pervenire alla definizione della questione' è espressione che non manifesta l'intenzione di riconoscere un debito, quanto piuttosto di transigere una controversia. La differenza tra la transazione e la ricognizione di debito, ma dovremmo dire tra la volontà dell'uno e quella dell'altro atto, sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito è, per così dire astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico (Cass. 2251/1978). Così che l'espressione 'al fine di pervenire alla definizione della questione', che è il criterio interpretativo invocato dalla stessa ricorrente come indice della natura confessoria dell'atto, contiene invece un chiaro riferimento alla preesistente questione, e dunque manifesta la volontà di definirla transattivamente” (cfr. Cass. Civ., sent. 38941/2021).
Invero, dall'analisi dell'accordo transattivo in esame non si evince alcun riconoscimento del debito da parte del difensore convenuto;
in particolare, quando all'art. 2 del citato accordo l'avv. CP_1 propone di definire la lite per cui è causa mediante il “riconoscimento di un importo forfettario e transattivo di euro 9.000,00”, il termine riconoscimento deve intendersi come “pagamento” della citata somma di denaro.
11. Fatte queste premesse, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Secondo l'attore se l'avv. non avesse errato nell'applicare le disposizioni dell'art. 342 c.p.c., CP_1 il Giudice del Tribunale di ET avrebbe accolto l'atto di appello, riformato la sentenza del Giudice di Pace di ET e riconosciuto le sue ragioni.
Si impone di esaminare la disciplina di cui alla norma sovra richiamata.
11.1 L'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in Legge n. 134 del
2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi,
12 purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (per tutte, SS.U. Civili sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017; Cass. Civ.
932/2018; cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza n. 23781 del 28 ottobre 2020; Cass. 36481/2022).
Tenuto conto dei principi sopra indicati, dalla disamina dell'atto di appello redatto dall'avv.
[...]
(cfr. all. n. 10 di parte attrice, che l'ha peraltro prodotto solo in un secondo momento con la CP_1 memoria n. 2), e all. n. 8 di parte convenuta), lo stesso è stato scritto in piena conformità ai criteri di cui all'art. 342 c.p.c., rinvenendosi in esso (che consta peraltro di non meno di quindici pagine), la separata indicazione di plurimi motivi di censura, i brani di rilievo del provvedimento di primo grado nonché la completa e puntuale indicazione, per ciascuno dei suddetti motivi, delle parti del provvedimento che s'intendeva appellare e delle modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui derivava la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Infatti, emerge come i motivi di appello proposti dall'odierno convenuto avverso la sentenza di primo grado erano sufficientemente specifici e correlati alla ratio decidendi, sia avuto riguardo alla rivalutazione della prova testimoniale in quanto idonea a dimostrare circostanze tali da smentire il giudizio espresso dal Giudice di Pace di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, senza alcuna invasione di ambiti rimessi alla discrezionalità del primo giudice, sia alla rivalutazione delle risultanze della CTU, che aveva fornito risposte sulle modalità di verificazione dell'evento e sull'entità del pregiudizio economico patito dal sia alla violazione dell'art. Parte_1
143 comma 2 D. Lgs. n. 209/2005 per la mancata valutazione del modulo CAI che aveva, invece, trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste.
Al contrario, non è dato comprendere come il Tribunale adito in quella sede possa aver ritenuto non integrati i requisiti prescritti dall'art. 342, sostenendo addirittura che “[…] l'atto di appello risulta del tutto privo della parte c.d. construens, non avendo l'appellante formulato, pur senza l'osservanza di formule sacramentali, proposte alternative”.
11.2. Dunque, se addirittura in presenza di un contegno negligente da parte dell'avvocato il danno non può ritenersi automaticamente risarcibile in capo all'assistito che l'abbia convenuto in giudizio
(cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n 24670/2024), a fortiori non può affermarsi alcuna responsabilità dell'avvocato laddove – come nel caso di specie – di un comportamento negligente non v'è traccia alcuna, essendo stata fornita, all'opposto, ampia prova del contrario.
11.3. Né può tacersi che riesce difficile comprendere per quale ragione l'odierno attore abbia preferito far passare in giudicato una decisione di inammissibilità dell'appello – che ben avrebbe potuto essere impugnata con ricorso per cassazione in quanto l'atto di appello era stato redatto in conformità ai criteri di cui all'art. 342 c.p.c.-, per poi promuovere un giudizio di responsabilità professionale contro il proprio difensore.
13 L'attore, del resto, non ha neppure prospettato che la mancata proposizione del ricorso per cassazione sia stata, a suo tempo, frutto di un consiglio dell'avv. . CP_1
Anzi, il ritiene che il ricorso per Cassazione fosse infondato (pag. 5 della memoria n. 2 ex Parte_1 art. 183, comma sesto, c.p.c.), rilevando altresì che nella procedura di risarcimento diretto, la domanda giudiziale proposta prima dei 60 gg. dalla richiesta di risarcimento è improponibile, e tale improponibilità poteva essere rilevata nel giudizio di Cassazione.
Tuttavia, occorre rilevare che il Giudice di pace si era pronunciato nel merito dell'azione intrapresa dal così ritenendo implicitamente proponibile la domanda attorea, né in appello la Parte_1 CP_9 ha censurato la sentenza sulla proponibilità della domanda attorea tanto da essersi formato il
[...] giudicato sul punto ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
12. Passando ora all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla Difesa del convenuto, essa dev'essere accolta, previa rideterminazione del suo ammontare in ragione di quanto subito si dirà.
12.1. In effetti, come allegato dal convenuto, l'Avv. non è mai stato pagato per l'attività CP_1 professionale svolta nel corso dei giudizi avanti agli Uffici Giudiziari di ET relativi al sinistro subìto dall'attore il 26.05.2014; di tale circostanza, la parte attrice non ha fornito alcuna prova contraria, corroborando anzi la fondatezza della tesi avversaria tramite la produzione in giudizio della scrittura privata (cfr. all. n. 8 di parte attrice), pacificamente non adempiuta da nessuna delle parti, da cui risulta la debenza di compensi professionali in favore dell'Avv. per una cifra pari ad € CP_1
2.500,00.
12.2. Tanto premesso, con riferimento alla perdurante debenza dei compensi professionali in favore dell'avvocato convenuto, ha affermato la Suprema Corte che “L'avvocato, nel quadro dell'attività difensiva, è tenuto alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico professionale come disposto dall'articolo
1176, comma 2, c.c. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta una violazione contrattuale con conseguente risarcimento del danno, configurabile anche in presenza di colpa lieve, se non concorrono le circostanze di particolare difficoltà di cui all'articolo 2236 c.c. Tale responsabilità si correla direttamente alla perdita del diritto al compenso ove la condotta negligente dell'avvocato, valutata ex ante e secondo criteri probabilistici, abbia pregiudicato la possibilità di conseguire un esito positivo della lite altrimenti ottenibile, in applicazione dell'articolo 1460 c.c.” (Cass. Civ., Sez. 2, n. 15526/2025).
Tuttavia, nel caso di specie, come sin qui argomentato, all'Avv. non risulta Controparte_1 ascrivibile alcuna negligenza nello svolgimento dell'attività professionale oggetto del mandato conferitogli nella gestione del sinistro riportato dal nel 2014; e d'altronde, com'è noto, Parte_1 impegnandosi l'avvocato a prestare un'obbligazione di mezzi e non di risultato, nella semplice ipotesi di esito sfavorevole della causa dallo stesso patrocinata non viene meno il suo diritto ai compensi professionali. Del resto, persino nelle ipotesi in cui la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare la nullità di accordi relativi agli onorari d'avvocato, ne ha comunque affermato la debenza alla stregua dei parametri risultanti dal D.M. 55/2014 e s.m.i. (v. da ultimo Cass. Civ., Sez. 3, n. 9359/2025).
14 12.3. Ebbene, nel caso di specie – ferma restando la necessità di accogliere la domanda riconvenzionale
– la misura dei compensi dovuti dall'attore al convenuto dev'essere rideterminata, rispetto a quanto richiesto dall'attore, nella minor misura di € 2.500,00 in quanto tale somma risulta essere quella che era stata determinata a titolo di compenso dall'analisi dell'accordo transattivo prodotto nel giudizio ad opera di parte attrice.
Sebbene, tale accordo sia, come detto, inefficace, in esso si legge che l'avv. avrebbe posto in CP_1 compensazione il proprio credito professionale quantificato in euro 2.500,00 maturato per il giudizio dinanzi al GDP di ET (RGN 907/2015) e al Tribunale Civile di ET (RGN 1068/2017) per cui è causa.
13. A questo punto, occorre dare conto dell'opposizione, da parte dell'attore, dell'eccezione di prescrizione presuntiva in relazione ai compensi professionali richiesti con la domanda riconvenzionale – da ritenersi ammissibile nonostante il affianchi, alla formulazione di tale Parte_1 eccezione, il riconoscimento di aver già provveduto ad estinguere l'obbligazione alla corresponsione degli onorari professionali in favore del come infatti ha chiarito recentissima CP_1 giurisprudenza di legittimità, “L'ammissione di aver già pagato l'obbligazione, pur non precisandone i dettagli, è compatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art.2956 c.c. perché configura la conferma dell'avvenuto pagamento” (Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 1057/2025).
Tale eccezione dev'essere, tuttavia, comunque rigettata in ragione della sua tardiva proposizione e, in ogni caso, per la sua infondatezza. Difatti, sul piano della tempestività dell'eccezione, ha correttamente rilevato la Difesa di che, come chiarito dagli Ermellini, “La memoria Controparte_2 di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-3, ord. n. 30745/2019 e, successivamente in senso conforme, nn. 33327/2024 e 8847/2025).
Va poi comunque rilevato che, anche a voler ritenere la tempestiva proposizione dell'eccezione in discorso, la medesima risulterebbe infondata, stante la mancata maturazione del termine triennale – che, per le competenze dovute all'avvocato, il combinato disposto degli artt. 2956, n. 2) e 2957, co. 2°
c.c. àncora alla decisione della lite. In particolare, nella vicenda che ci occupa, poiché la sentenza di appello (cui l'attore riconnette la causazione del danno quivi lamentato) venne emessa il 03.12.2018, il predetto termine sarebbe maturato il 03.12.2021: dunque, non soltanto ben oltre il momento in cui è stata proposta la domanda riconvenzionale, ma anche successivamente al momento in cui la prescrizione presuntiva è stata eccepita (con la prima memoria 183, depositata il 28.10.2021).
Né infine poteva ammettersi la prova testimoniale volta a dare atto del pagamento degli onorari per un importo di euro 1.200,00, come chiesta dall'attore nella seconda memoria n. 2 c.p.c., in quanto il relativo capitolo è formulato in modo generico, oltre alla circostanza che lo stesso non trova alcun riscontro nella scrittura privata transattiva prodotta dall'attore ove le parti si danno atto, invece, del
15 credito del professionista convenuto pari ad euro 2.500,00 per i giudizi per cui vi è causa, da porre in compensazione con parte del corrispettivo della transazione.
Anche sotto tale profilo, dunque, va affermata la debenza, in favore dell'Avv. , dei compensi CP_1 professionali richiesti in riconvenzionale per l'opera prestata in relazione ai giudizi R.G. n. 907/2015 e
R.G. n. 1068/2017 introdotti rispettivamente avanti al Giudice di Pace e al Tribunale Ordinario di
ET, per la somma di euro 2.500,00 oltre interessi legali dalla data della domanda riconvenzionale al saldo.
14. L'integrale rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento di ogni altra istanza ed eccezione proposta dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa su domanda della parte convenuta.
15. Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e n.
147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo in considerazione i valori medi per ogni fase – individuati tuttavia, alla stregua dell'art. 5, co. 2° del D.M. cit., sulla base dello scaglione per le cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
A tal riguardo si rammenta che in tema di liquidazione del compenso per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma se di valore eccedente a quest'ultima può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato (v. Cass. Sez. 2, n. 31330/2021; Cass. 14691/2015).
Stante l'integrale soccombenza di parte attrice, da un lato, e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite verso il convenuto;
per le medesime ragioni, parte attrice – sulla base del criterio di causalità, che regge la liquidazione delle spese di lite – dev'essere condannata a rifondere altresì le spese sostenute dalla terza chiamata. Infatti, la chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile trova giustificazione nelle domande proposte dall'attrice nei confronti delle convenute in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dei terzi (Cass. civ. 2492/2016 Cass. civ. 1710/2021; Cass. civ. 23123/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda risarcitoria azionata da parte attrice;
16 - accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta, condannando Parte_1 al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 2.500,00, oltre interessi Controparte_1 legali dalla data della domanda riconvenzionale al saldo, a titolo di compensi professionali;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore dell'Avv. Parte_1 CP_1
e della società liquidandole per ciascuno in complessivi €
[...] Controparte_2
5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
spese che, con riferimento al solo procuratore di parte convenuta, Avv. Andrea Ordine, debbono distrarsi in ragione della dichiarazione di antistatarietà formulata dal medesimo.
Così deciso in Roma, addì 09.08.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Lucia Bruni
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Aurora Celico
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia
Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 57878 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, assunta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, in Parte_1 C.F._1
BA AL (RM), alla Via Aldo Gattanelli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mauro Ermini (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di C.F._2 citazione introduttivo del presente giudizio;
attore
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Andrea Ordine (C.F. , giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di C.F._4 risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla Via delle Montagne
Rocciose n. 69;
convenuto
NONCHE'
, RAPPRESENTANZA GENERALE (C.F. Controparte_2 CP_3
), in persona del l.r.p.t. Dott. , giusta procura speciale per atto di P.IVA_1 CP_4 notaio del 24.05.2017, rep. n. 38383 racc. 17346, in atti, rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Giovanni Pieri Nerli ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in
1 Roma, alla Via dei Gracchi, n. 81, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata
Oggetto: responsabilità professionale avvocato, domanda riconvenzionale per onorari.
Conclusioni: Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così definitivamente provvedere: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine a tutti i danni subiti e subendi dall'odierno attore;
- e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore del Sig. della somma di Euro 15.348,92 a titolo di risarcimento dei danni o in Parte_1 quella diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti
e subendi, se del caso anche in via equitativa laddove ritenga che i danni subiti non siano quantificabili nel loro preciso ammontare, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute dallo stesso. - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, - nel merito, in via principale: rigettare la domanda del sig. perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per quanto esposto e Parte_1 documentato in atti;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, dichiarare il terzo chiamato in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 tenuto a manlevare l'avv. da ogni richiesta risarcitoria avanzata dal sig. Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condannare essa Compagnia assicuratrice a corrispondere direttamente all'attore quanto statuito giudizialmente ovvero a rifondere all'avv. quanto lo stesso sarà eventualmente tenuto a Controparte_1 pagare al sig. - in via riconvenzionale, accertare il diritto dell'avv. al Parte_1 Controparte_1 pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata in favore del sig. per i giudizi Parte_1 descritti nel presente atto e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento dei compensi nella Parte_1 misura complessiva ex D.M. n. 55/2014 di euro 5.225,00 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e c.p.a. nella misura di legge, o, comunque nell'importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto congruo e di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario di spese generali, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte chiamata: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria deduzione, eccezione, domanda e istanza anche istruttoria disattese, per tutti i motivi esposti e per quanto di giustizia, previ i necessari accertamenti e declaratorie in fatto e diritto come richiesti anche in narrativa, altresì in ordine alla tardività delle memorie 183
c.p.c. attoree, all'occorrenza in surrogazione dei diritti del proprio assicurato, In via principale e nel merito, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto e comunque sfornite di prova, accertando e dichiarando che l'Avv. è completamente estraneo alla responsabilità allegata in giudizio e che, Controparte_1 comunque, nulla deve ad alcun titolo a all'occorrenza in applicazione dell'art. 1227 c.c., Parte_1 con consequenziale rigetto di ogni domanda rivolta nei suoi confronti e con ogni logica conseguenza sulla domanda di garanzia formulata nei confronti di , da ritenere assorbita. In Controparte_5 subordine e salvo gravame, rigettare comunque le domande attoree perché inammissibili e/o improcedibili per essersi l'obbligazione risarcitoria estinta prima della pendenza della lite in forza di transazione tra attore e
2 convenuto (doc. 8 fascicolo attoreo), comunque inopponibile a , come eccepito dalla concludente nella CP_2 prima difesa utile, la terza memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.. Con vittoria delle spese di lite anche in favore della terza chiamata, in forza del principio della causalità processuale. In via ancor subordinata e salvo gravame, nella non creduta e denegata ipotesi che sia riconosciuta la responsabilità dell'Avv. e respinta Controparte_1 la prima subordinata, rigettare comunque la domanda risarcitoria attorea in quanto infondata, per difetto assoluto di danno conseguenza o di prova dello stesso. In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, sempre nella non creduta e denegata ipotesi che sia affermata la responsabilità dell'Avv. e che siano respinte le CP_1 difese di cui sopra, liquidare il danno secondo le prove fornite e secondo giustizia e solo per ciò che risulterà ex adverso rigorosamente provato essere in rapporto di causalità immediata e diretta con la condotta del convenuto, rispetto al residuo ipoteticamente dovuto all'esito della compensazione giudiziale che, contrariis reiectis, si chiede di operare tra il danno risarcibile e il credito vantato in via riconvenzionale dal convenuto, mai al di là dei limiti della domanda né in difformità rispetto all'inquadramento giuridico del danno operato da parte attrice sub specie di perdita di chance, senza duplicazioni risarcitorie, denegato il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, non dovuto e non domandato, comunque in misura assai inferiore a quanto richiesto e senza vincolo di solidarietà con i corresponsabili;
in tal caso, quanto al rapporto assicurativo, se sarà ritenuta l'operatività della polizza , dichiarare la perdita dell'indennità in capo all'assicurato ex artt. 1914-1915 c.c., con CP_2 consequenziale rigetto della domanda di garanzia;
in subordine e salvo gravame sul punto, accertare e dichiarare che è tenuta all'indennità esclusivamente entro i limiti, con le esclusioni e alle Controparte_5 condizioni tutte previste nella polizza n. 571A5685; accertare e dichiarare che la polizza di opera non CP_2 oltre il massimale unico garantito di € 1.000.000,00, annuo e per sinistro, che formalmente si eccepisce, comunque detratta la franchigia assoluta di € 2.500,00 e solo a secondo rischio, per l'eccedenza rispetto ai massimali delle altre polizze di cui l'Avv. è titolare e sulla cui esistenza egli dovrà fare chiarezza. CP_1
Esclusivamente per i danni patrimoniali. Accertare e dichiarare, in ogni caso, il concorso colposo di
[...] ex art. 1227 c.c. e per l'effetto diminuire il risarcimento in proporzione della accertanda quota di Parte_1 responsabilità dello stesso attore (art. 1227, comma 1 c.c.) o di soggetti terzi ed escludere il risarcimento di quei maggiori danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza (art. 1227, comma 2 c.c.) e qualsiasi ingiustificato arricchimento. Stante anche la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurato e vista comunque la tardività e dunque l'inammissibilità della relativa domanda (Cass. sez. VI,
26.11.2019, n.30745), escludere qualsiasi rimborso di spese ex art. 1917, comma 3 c.c. e ogni condanna ex art.
91 c.p.c.. Esclusa qualsiasi condanna diretta di nei confronti dell'attore. Vinte le Controparte_5 spese di lite, con gli accessori di legge, rimborso forfetario 15% compreso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 21.10.2020 rappresentato e difeso come Parte_1 in epigrafe, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'Avv. per ivi Controparte_1 sentirne accertare la responsabilità professionale per avergli provocato la perdita della possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subìti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 26.05.2014, avendo egli proposto, avverso la sentenza di rigetto conclusiva del primo grado, un appello dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Chiedeva, pertanto, che il Tribunale quivi adito volesse condannare il convenuto al pagamento in suo favore, quale risarcimento dei danni subìti, della
3 somma di € 15.348,92 o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi, se del caso anche in via equitativa nel caso in cui non siano quantificabili nel loro preciso ammontare, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute dallo stesso.
A sostegno della domanda, parte attrice esponeva che:
- a seguito di un sinistro subìto dal ricorrente in data 26.05.2014, questi si era rivolto all'odierno convenuto, Avv. onde agire nei confronti dell'assicurazione del Controparte_1 conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente per conseguire il risarcimento dei danni riportati dal proprio motoveicolo Ducati Multistrada 1200 S, targato DS43500, quantificati nella somma di € 5.153,50;
- avverso il rigetto della domanda da parte del Giudice di Pace, l'Avv. interponeva CP_1 tempestivo appello, che tuttavia, con sentenza n. 2539/2018 (R.G. n. 1058/2017), veniva disatteso dal Tribunale di ET, alla stregua dell'art. 342 c.p.c., in ragione della sua aspecificità, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento in favore della
[...] delle spese del doppio grado di giudizio, quantificate in € 3.250,00 oltre Controparte_6 spese Generali 15%, Iva e C.P.A.; sosteneva il Giudice del gravame che l'appellante si fosse in sostanza limitato a lamentare l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del
Giudice di prime cure, senza però affiancare alla parte volitiva delle doglianze una parte argomentativa che consentisse di adeguatamente confutare le ragioni della decisione impugnata;
- alla luce delle chiare risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, il risarcimento sarebbe stato sicuramente accordato in assenza della grave negligenza professionale imputata al difensore convenuto: infatti, le risultanze documentali (modello CAI e C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado) erano state altresì corroborate dalla prova testimoniale esperita avanti al Giudice di Pace, il quale però, nel rigettare la domanda proposta, aveva inspiegabilmente disatteso la totalità delle suddette risultanze – di talché, in assenza dell'errore professionale denunziato, la prima decisione sarebbe stata senza dubbio alcuno riformata;
- il pertanto, aveva provveduto in via stragiudiziale a richiedere all'Avv. Parte_1 CP_1 il risarcimento dei danni subìti in conseguenza della negligenza professionale di quest'ultimo, ma a tale comunicazione non seguivano riscontri, nonostante fossero trascorsi più di due anni dall'invio della formale diffida e messa in mora del precedente patrocinante all'introduzione del presente giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'Avv. Controparte_1 rappresentato e assistito come in epigrafe, impugnando e contestando tutto quanto dedotto da controparte in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto.
Nello specifico, deduceva anzitutto che era stata decisione dell'attore quella di non proporre ricorso per cassazione, il che aveva condotto alla stabilizzazione della decisione di rigetto dell'appello; esponeva come in realtà la decisione del Tribunale fosse stata il frutto di un'interpretazione estremamente formale dell'art. 342 del codice di rito, per giunta contrastante con il pacifico
4 orientamento della Suprema Corte sul tema. Evidenziava inoltre che, in ogni caso, non era affatto certa l'eventualità di una riforma della sentenza del Giudice di Pace – in ipotesi di superamento del filtro in appello – di modo che, anche laddove l'atto di appello fosse stato effettivamente redatto in maniera difforme dai requisiti dell'art. 342 c.p.c., non sarebbe comunque dimostrato che il pregiudizio lamentato da parte attrice sia imputabile alla condotta del convenuto.
Contestava altresì la quantificazione delle voci di danno individuate dal con particolare Parte_1 riferimento a quella sussunta nel “danno emergente”, sostenendo che non fosse dato in alcun modo identificare i pregiudizi cui essa si riferiva.
Inoltre, spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento, in proprio favore, degli onorari professionali che non gli sarebbero mai stati corrisposti: sul punto, rilevava che l'obbligo del cliente di pagare il proprio legale discende automaticamente dal conferimento del mandato difensivo, a prescindere dall'esito del giudizio, e dunque all'Avv. sarebbe spettata la somma di € CP_1
5.225,00 sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Proponeva, infine, istanza di manleva nei confronti della società assicuratrice Controparte_2 della responsabilità civile derivante dall'attività professionale da egli svolta, domandando contestualmente l'autorizzazione a citarla in giudizio.
3. Concessa l'autorizzazione alla chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la
[...]
, rappresentata e difesa come in atti, la quale – nella propria Controparte_7 copiosa comparsa di risposta – impugnando e contestando tutto quanto dedotto dall'attore, eccepiva, in estrema sintesi:
− la completa infondatezza della domanda attorea nel merito, sottolineando peraltro che parte attrice si era addirittura spinta a richiedere, in via istruttoria, l'ammissione di una
C.T.U. volta a determinare l'esistenza del nesso causale tra l'evento di danno e la condotta professionale dell'avv. ; CP_1
− l'infondatezza e genericità delle voci di danno domandate dal Parte_1 completamente indeterminate nella loro ontologia;
− l'operatività dei limiti di polizza, con particolare riferimento alla franchigia di €
2.500,00 per sinistro e al massimale pari a € 1.000.000,00 per sinistro;
− il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227, co. 1°, e/o nell'aggravamento dello stesso ai sensi del comma 2° della medesima disposizione;
− sulla base della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, la compensazione delle poste creditorie per il caso di accoglimento della domanda attorea, con la conseguenza che dal quantum che in tale ipotesi sarebbe gravato su si Controparte_5 sarebbe comunque dovuto sottrarre l'ammontare degli onorari professionali da corrispondere al convenuto;
5 − ancora per il denegato caso di affermazione della responsabilità professionale, la riserva di esercitare l'azione di rivalsa e regresso avverso l'Avv. , Controparte_8 poiché anche tale ultimo professionista, nell'ambito del giudizio di appello cui si riferisce l'odierno giudizio, era stato patrocinante dell'attore, disgiuntamente e congiuntamente, al fianco dell'Avv. ; CP_1
− infine, la violazione della clausola relativa alla gestione delle vertenze da parte del convenuto, sottolineando come nulla fosse dovuto a titolo di spese di lite in favore del convenuto poiché questi non aveva debitamente informato la compagnia assicuratrice della pendenza della lite onde avvalersi della difesa offerta dalla società stessa.
4. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa veniva istruita soltanto documentalmente, essendo stata rigettata ogni istanza di prove costituende in ragione dell'aspecificità dei capitoli ovvero della natura documentale delle circostanze su cui essi vertevano.
5. Nell'ambito delle memorie ex art. 183 c.p.c., emergevano tuttavia ulteriori eccezioni e circostanze rilevanti di cui occorre dare conto in questa sede.
5.1. In particolare, con le memorie di cui al n. 1) dell'art. 183, co. 6°, parte attrice eccepiva la prescrizione presuntiva in relazione alla richiesta di pagamento dei compensi professionali avanzata dal convenuto;
quest'ultimo, in relazione alle eccezioni sollevate da , sottolineava la piena CP_2 operatività della polizza, nonché l'infondatezza dell'eccezione di violazione della clausola “Gestione vertenze – spese legali”, poiché l'Avv. aveva tempestivamente informato la propria CP_1 compagnia assicuratrice non ricevendone però alcun riscontro ed essendo stato dunque costretto a procedere in autonomia al fine di evitare decadenze. Infine, la terza chiamata in questa sede si limitava a ribadire le proprie conclusioni, opponendosi alle richieste di prove costituende articolate dalla parte attrice e alla richiesta di C.T.U. sul nesso causale, ovviamente del tutto inammissibile.
5.2. Nella seconda memoria ex art. 183, comma 6°, parte attrice deduceva e produceva una scrittura privata, sottoscritta dall'Avv. e dal volta a definire bonariamente la questione CP_1 Parte_1 oggetto dell'odierno giudizio (cfr. all. 8 di parte attrice), la mancata ottemperanza alla quale aveva infine indotto l'attore a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Adduceva altresì che la Controparte_5 all'esito dell'istruttoria interna, riconoscendo la responsabilità professionale in capo al proprio cliente, formulava stragiudizialmente e in via bonaria un'offerta a saldo e stralcio di € 3.280,00 (al netto della franchigia di € 2.500,00), offerta che tuttavia il dovette rifiutare, non ritenendola punto Parte_1 satisfattiva. Articolava infine richieste di prova testimoniale che, però, venivano rigettate dal Giudice precedentemente assegnatario del ruolo in ragione dell'aspecificità dei capitoli articolati nella memoria in questione ovvero della natura documentale delle circostanze su cui gli stessi vertevano.
A ciò replicava il convenuto Avv. sottolineando, in primis, la tardività dell'eccezione di CP_1 prescrizione presuntiva, poiché formulata solo nella memoria n. 1) nonostante la presentazione di note di trattazione da parte dell'attore sia in occasione dell'udienza di prima comparizione del 24.03.2021 sia dell'udienza del 22.09.2021 celebrata a seguito del differimento disposto dal Giudice per consentire
6 la chiamata in causa del terzo;
deduceva poi, in ogni caso, la mancata maturazione del termine triennale della prescrizione presuntiva in discorso (previsto dall'art. 2957, co 2°, c.c.), in ragione del fatto che esso inizia a decorrere dalla data di decisione della lite e, dunque, nel caso di specie, dal
03.12.2018.
Infine, nella propria seconda memoria, si associava al rilievo di tardività della Controparte_5 proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva, richiamando l'orientamento giurisprudenziale nomofilattico secondo cui “La memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (Cass. Civ., Sez. 6, n. 30745/2019).
Con riferimento invece alla posizione dell'assicurato chiamante, ribadiva la violazione del patto di gestione della lite, producendo a riprova (all. 6 di parte chiamata) estratto di corrispondenza telematica intercorsa tra e l'avv. in data 23.10.2020, in cui la Compagnia, CP_2 CP_1 rispondendo all'informazione dell'assicurato circa la ricezione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli aveva formalmente offerto la difesa diretta, senza tuttavia riceverne alcuna risposta prima della notificazione dell'atto di citazione del terzo.
5.3. Infine, con la terza memoria ex art. 183, parte attrice sottolineava di non essere incorsa in alcuna violazione delle preclusioni assertive e probatorie poste dalla disposizione normativa in discorso;
parte convenuta sottolineava ancora una volta la tardività dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché la stessa si sarebbe dovuta proporre entro la prima udienza di trattazione, eccependo altresì
l'infondatezza della tesi secondo cui, se anche il avesse proposto ricorso per cassazione Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di ET oggetto del presente giudizio, la vicenda non avrebbe potuto essere riesaminata in punto di legittimità, rimarcando anzi che un eventuale ricorso per cassazione sarebbe stato con ogni probabilità integralmente accolto;
sottolineava infine, pur non disconoscendola, che nella scrittura privata prodotta dall'attore non poteva in alcun modo ravvisarsi un'assunzione di responsabilità, come chiarito anche dalla Suprema Corte: “le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo – non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria – in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato” (Cass. Civ., ord. n. 5721/2019). Con riferimento all'eccezione di , sottolineava infine che, attesi gli stretti CP_2 termini per la costituzione in giudizio, in mancanza di una proposta formale e dettagliata per la gestione della lite da parte della società assicuratrice, l'Avv. si era visto costretto a CP_1 procedere in autonomia per non incorrere in decadenze processuali.
Infine, – nella propria memoria terzo termine – chiedeva al Tribunale in via preliminare di CP_2 pronunciarsi sulla tempestività delle memorie ex art. 183, comma 6° c.p.c. di parte attrice, poiché ritenute tardive alla luce della decorrenza dei tre termini successivi, che il Giudice fissava a partire dal
28.09.2021; eccepiva in ogni caso la violazione delle preclusioni assertive da parte dell'attore, il quale aveva mancato di dedurre, spiegare e documentare quali fossero i fatti di causa, quali le ragioni del
7 diritto controverso, e in definitiva quale fosse il fondamento fattuale e processuale di quella chance di successo dell'appello che l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. nella redazione dell'atto di impugnazione gli avrebbe negato. Evidenziava infatti che l'attore solo nella memoria ex art. 183 n. 2)
c.p.c. esponeva una lunga serie di considerazioni e precisazioni in fatto attinenti la vicenda oggetto di causa, adducendo tutti quegli elementi di fatto e diritto che a suo giudizio avrebbero costituito il fondamento della pretesa risarcitoria, volti a dimostrare di aver subito un pregiudizio eziologicamente collegato alla condotta professionale dell'avvocato convenuto – e così inammissibilmente esponendo solo in quella sede fatti principali e costitutivi della domanda.
Rilevava altresì l'effetto assorbente della scrittura transattiva prodotta dall'attore rispetto alle domande reciprocamente spiegate nel presente processo, chiedendo pertanto che l'azione attorea e qualsiasi altra pretesa ad essa collegata fossero dichiarate inammissibili e/o improcedibili, per essersi l'obbligazione risarcitoria estinta ben prima del determinarsi della litispendenza;
deduceva poi, in ogni caso, l'inopponibilità dell'accordo transattivo a , la quale, pur avendo condotto delle CP_2 trattative con il proprio assicurato per la definizione bonaria della controversia, non ne aveva mai riconosciuto la responsabilità professionale per la vicenda in esame – anzi sottolineava come proprio la sottoscrizione di tale accordo transattivo da parte dell'Avv. avrebbe provocato la CP_1 violazione del c.d. obbligo di salvataggio del sinistro, di cui agli artt. 1914 e 1915 c.c.
6. Quindi, all'esito dell'istruttoria svolta (come detto, esclusivamente documentale), dopo plurimi rinvii e a seguito del mutamento dell'organo giudicante, all'udienza del 23.07.2025 le parti procedevano alla precisazione delle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. In via preliminare, stante la precisa richiesta avanzata da parte della terza chiamata nelle proprie conclusioni, occorre rilevare che delle memorie depositate da parte attrice non può predicarsi la tardività, alla stregua del combinato disposto normativo degli artt. 183, co. 6°, vigente ratione temporis,
e 155 del codice di rito. In effetti, posto che il momento temporale cui ancorare la decorrenza dei tre termini successivi di cui ai nn. 1), 2) e 3) era stato fissato dall'allora Giudice nel 28.09.2021, e dato che ai sensi dell'art. 155, co. 1° c.p.c. “Nel computo dei temini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”, i termini in discorso risultano tutti, sia pure in extremis, rispettati: infatti, le memorie in questione sono state depositate, da parte dell'attore, rispettivamente in data 28.10.2021, 29.11.2021 e
18.12.2021.
Al di là del primo termine, che appare evidentemente osservato, con particolare riferimento al secondo (che sarebbe spirato il 27.10.2021) occorre evidenziare che esso era prorogato di diritto al lunedì 29 settembre 2021 – giorno nel quale è effettivamente intervenuto il deposito della seconda memoria attorea – alla stregua del co. 5° dell'art. 155, il cui disposto testualmente recita “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
8 L'ultimo termine, infine, sarebbe scaduto nella giornata di domenica 19.12.2021, dunque sarebbe stato prorogato ope legis (cfr. co. 4° dell'art. 155 c.p.c.) al lunedì immediatamente successivo;
ma, anche qui, il deposito è stato tempestivo, essendo occorso in data 18.12.2021. Nulla quaestio, dunque, in ordine alla tempestività dei depositi attorei.
8. Ancora in via preliminare, in ordine alla violazione delle preclusioni assertive e probatorie, si osserva che essa – come correttamente notato dalla Difesa di parte chiamata – è rilevabile d'ufficio, essendo tali termini posti a tutela di interessi generali (cfr. Cass. Civ., ord. n. 16800/2018); tuttavia, nel caso di specie, parte attrice – pur avendo effettivamente, in modo non del tutto rituale, dedotto molteplici circostanze fattuali soltanto con la seconda memoria di cui all'art. 183 – non appare aver violato le preclusioni assertive, stante la compiuta allegazione dei fatti principali costitutivi della domanda con l'atto di citazione, laddove invece alle circostanze dedotte con le memorie ex art. 183 appare potersi ascrivere la natura di fatti secondari, dedotti a fondamento e sostegno dei primi.
8.1. In effetti, sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali” (cfr. Cass. Civ., Sez.
3, ord. n. 21332/2024).
Pertanto, dei fatti ivi dedotti dalla parte attrice questo Giudice ritiene di poter tenere conto ai fini del decidere, poiché non si è verificata alcuna violazione dei termini che segnano le preclusioni assertive nel processo civile. Parte attrice, difatti, nell'ambito di una domanda nel complesso sufficientemente delineata nei suoi elementi costitutivi sin dall'atto introduttivo del giudizio – responsabilità professionale dell'avvocato, in dipendenza da un errore nella formulazione dell'atto introduttivo di un appello che ha impedito la possibilità di vedere riformata in senso favorevole la decisione conclusiva del primo grado di giudizio – nella seconda memoria istruttoria ha arricchito la narrazione di alcune circostanze fattuali dedotte, ad colorandum, per corroborare e provare la sussistenza del nesso causale fra il denunziato errore professionale ed il danno che parte attrice assume essergliene derivato.
9. Fatte tali premesse, l'odierno attore, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto, quale profilo di responsabilità professionale, l'errore professionale consistito nella lacunosa formulazione dell'atto introduttivo dell'appello avverso la sentenza n. 1854/2016 del Giudice di Pace di ET, il che ha condotto al rigetto del gravame, da parte del Tribunale del medesimo distretto territoriale, per violazione dell'art. 342 c.p.c. – in ragione dell'asserita aspecificità dell'atto introduttivo dello stesso.
9.1. Tanto premesso, giova rammentare che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare (i) se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, (ii) se un danno vi sia stato effettivamente e (iii) se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento
9 dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. Civ., n. 33442/2022).
In particolare, nel caso dell'attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata – coerentemente, del resto, con la funzione che il nostro legislatore ascrive all'istituto del risarcimento del danno, consistente in un meccanismo riparatore teso a riportare il danneggiato, per quanto possibile, sulla stessa curva di indifferenza su cui si trovava prima del verificarsi dell'evento dannoso, eliminandone le conseguenze pregiudizievoli: il risarcimento, in altri termini, non può consentire a chi l'ottiene di lucrare sul danno subìto ottenendo un quid pluris che egli non aveva ab origine alcun titolo per ottenere, dovendo unicamente servirgli a eliminare i riflessi dannosi che il fatto del danneggiante abbia concretamente prodotto nella sua sfera giuridica, alterandola in senso peggiorativo.
Sul punto, va pertanto ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. Civ., sez. 3 n. 25112 del
2017; Cass. Civ., sez. 3, n. 26516 del 2020; Cass., Sez. 2, n. 7064 del 2021).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole del proprio difensore, dovendo egli invece dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e a sé favorevole della lite (Cass. Civ., Sez. 3, n. 22882 del
2016; Cass. Civ., Sez. 3, n. 12038 del 2017).
In altri termini, dunque, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone da un lato la prova del danno subìto e, dall'altro, quella del nesso causale tra l'omissione della condotta dovuta, imputabile a negligenza del professionista, ed il pregiudizio sopportato dal cliente. Chiarito, infatti, che la prestazione d'opera professionale consiste in un'obbligazione di mezzi e non già di risultato, non potendo evidentemente il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex plurimis Cass. civ. n. 6967/2006; Cass. civ. n. 25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
10. Passando all'esame del caso, nessun rilievo assume la scrittura privata (prodotta dall'attore) sottoscritta dall'Avv. e dal volta a definire bonariamente la questione oggetto CP_1 Parte_1 dell'odierno giudizio (cfr. all. 8 di parte attrice).
10 E in effetti, va rilevato che alla medesima scrittura privata non è possibile ascrivere – come vorrebbe la parte chiamata – valore novativo con conseguente necessità di rigettare ogni domanda spiegata nell'odierno giudizio, in virtù dell'apposizione a quel patto di una condizione sospensiva di adempimento (cfr. art. 4 dell'accordo), ormai pacificamente ritenuta ammissibile dalla Suprema Corte
(cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 6, ord. n. 35524/2021).
Con specifico riferimento al contratto di transazione, peraltro, è recentissimamente intervenuto l'organo nomofilattico ribadendo che “È ammissibile, in quanto risponde ad apprezzabili interessi dei contraenti senza pregiudizio per quelli dei terzi, la condizione di adempimento apposta ad un contratto, la quale non è meramente potestativa, dato che la scelta di adempiere (o meno) non dipende dal mero arbitrio del debitore, ma è l'esito di una ponderazione di vantaggi e svantaggi, subordina l'efficacia del contratto ad un evento incerto
(l'adempimento, inteso come fatto, non già quale obbligo), atteso che la parte obbligata ad adempiere potrebbe comunque decidere di restare inadempiente, e non incide sul momento programmatico del contratto ma su quello esecutivo, giacché il negozio, perfezionato ed efficace nel suo contenuto, è soggetto a condizione solo rispetto alla sua esecuzione”(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 6535/2024).
Ebbene, è proprio questa la situazione relativa alla scrittura privata de qua.
Infatti, è specificato in più punti della già menzionata scrittura che la sua efficacia resta subordinata al buon fine del pagamento (la locuzione “a seguito e salvo buon fine” è rinvenibile in numerosi passi dello scritto in discorso). In particolare, si legge alla pagina 4 del documento all'esame - sotto la rubrica “4.
Modalità di pagamento del corrispettivo”: “L'accordo oggetto della presente scrittura privata transattiva si riterrà definito e concluso all'avvenuto incasso della somma di cui al precedente punto (ii), e il sig. Parte_1 rilascerà all'avv. relativa quietanza liberatoria”. Tale periodo integra indubbiamente una CP_1 condizione sospensiva di adempimento.
Tanto premesso, del perfezionamento del pagamento, e dunque del correlativo perfezionamento dell'efficacia della scrittura transattiva in questione, non è stata fornita prova alcuna: difatti, la corresponsione degli importi ivi previsti sarebbe dovuta avvenire tramite assegno bancario di cui tuttavia non risultano indicati né gli estremi né la banca trattaria, e nessuna delle parti ha prodotto alcuna prova dell'effettiva corresponsione del pagamento;
del resto, può ritenersi pacifico che esso non sia mai avvenuto, poiché non soltanto nessuna delle parti contesta che i termini dell'accordo transattivo non siano mai stati eseguiti, ma va da sé che, se così fosse stato, parte attrice non avrebbe introdotto il presente giudizio, e dal canto suo il convenuto avrebbe prodotto prove di avere adempiuto (come la quietanza liberatoria che il avrebbe dovuto rilasciare alla controparte). Parte_1
Pertanto, la transazione in parola non si è mai perfezionata ed essa può assumere, nell'ambito del presente contenzioso, unicamente il valore di risultanza documentale cui ancorare l'ammontare delle reciproche pretese azionate in questa sede.
10.1 D'altronde, neppure è possibile ravvisare nella scrittura privata in discorso gli estremi di un'assunzione di responsabilità, posto che, come ormai unanimemente ritenuto dalla Suprema Corte,
11 “Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo - non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria - in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato” (Cass. Civ., ord. n. 5721/2019).
Né è possibile ascrivere a una transazione (anche ove effettivamente perfezionata) gli effetti di una ricognizione del debito, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “L'espressione 'al fine di pervenire alla definizione della questione' è espressione che non manifesta l'intenzione di riconoscere un debito, quanto piuttosto di transigere una controversia. La differenza tra la transazione e la ricognizione di debito, ma dovremmo dire tra la volontà dell'uno e quella dell'altro atto, sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito è, per così dire astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico (Cass. 2251/1978). Così che l'espressione 'al fine di pervenire alla definizione della questione', che è il criterio interpretativo invocato dalla stessa ricorrente come indice della natura confessoria dell'atto, contiene invece un chiaro riferimento alla preesistente questione, e dunque manifesta la volontà di definirla transattivamente” (cfr. Cass. Civ., sent. 38941/2021).
Invero, dall'analisi dell'accordo transattivo in esame non si evince alcun riconoscimento del debito da parte del difensore convenuto;
in particolare, quando all'art. 2 del citato accordo l'avv. CP_1 propone di definire la lite per cui è causa mediante il “riconoscimento di un importo forfettario e transattivo di euro 9.000,00”, il termine riconoscimento deve intendersi come “pagamento” della citata somma di denaro.
11. Fatte queste premesse, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Secondo l'attore se l'avv. non avesse errato nell'applicare le disposizioni dell'art. 342 c.p.c., CP_1 il Giudice del Tribunale di ET avrebbe accolto l'atto di appello, riformato la sentenza del Giudice di Pace di ET e riconosciuto le sue ragioni.
Si impone di esaminare la disciplina di cui alla norma sovra richiamata.
11.1 L'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in Legge n. 134 del
2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi,
12 purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (per tutte, SS.U. Civili sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017; Cass. Civ.
932/2018; cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza n. 23781 del 28 ottobre 2020; Cass. 36481/2022).
Tenuto conto dei principi sopra indicati, dalla disamina dell'atto di appello redatto dall'avv.
[...]
(cfr. all. n. 10 di parte attrice, che l'ha peraltro prodotto solo in un secondo momento con la CP_1 memoria n. 2), e all. n. 8 di parte convenuta), lo stesso è stato scritto in piena conformità ai criteri di cui all'art. 342 c.p.c., rinvenendosi in esso (che consta peraltro di non meno di quindici pagine), la separata indicazione di plurimi motivi di censura, i brani di rilievo del provvedimento di primo grado nonché la completa e puntuale indicazione, per ciascuno dei suddetti motivi, delle parti del provvedimento che s'intendeva appellare e delle modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui derivava la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Infatti, emerge come i motivi di appello proposti dall'odierno convenuto avverso la sentenza di primo grado erano sufficientemente specifici e correlati alla ratio decidendi, sia avuto riguardo alla rivalutazione della prova testimoniale in quanto idonea a dimostrare circostanze tali da smentire il giudizio espresso dal Giudice di Pace di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, senza alcuna invasione di ambiti rimessi alla discrezionalità del primo giudice, sia alla rivalutazione delle risultanze della CTU, che aveva fornito risposte sulle modalità di verificazione dell'evento e sull'entità del pregiudizio economico patito dal sia alla violazione dell'art. Parte_1
143 comma 2 D. Lgs. n. 209/2005 per la mancata valutazione del modulo CAI che aveva, invece, trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste.
Al contrario, non è dato comprendere come il Tribunale adito in quella sede possa aver ritenuto non integrati i requisiti prescritti dall'art. 342, sostenendo addirittura che “[…] l'atto di appello risulta del tutto privo della parte c.d. construens, non avendo l'appellante formulato, pur senza l'osservanza di formule sacramentali, proposte alternative”.
11.2. Dunque, se addirittura in presenza di un contegno negligente da parte dell'avvocato il danno non può ritenersi automaticamente risarcibile in capo all'assistito che l'abbia convenuto in giudizio
(cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n 24670/2024), a fortiori non può affermarsi alcuna responsabilità dell'avvocato laddove – come nel caso di specie – di un comportamento negligente non v'è traccia alcuna, essendo stata fornita, all'opposto, ampia prova del contrario.
11.3. Né può tacersi che riesce difficile comprendere per quale ragione l'odierno attore abbia preferito far passare in giudicato una decisione di inammissibilità dell'appello – che ben avrebbe potuto essere impugnata con ricorso per cassazione in quanto l'atto di appello era stato redatto in conformità ai criteri di cui all'art. 342 c.p.c.-, per poi promuovere un giudizio di responsabilità professionale contro il proprio difensore.
13 L'attore, del resto, non ha neppure prospettato che la mancata proposizione del ricorso per cassazione sia stata, a suo tempo, frutto di un consiglio dell'avv. . CP_1
Anzi, il ritiene che il ricorso per Cassazione fosse infondato (pag. 5 della memoria n. 2 ex Parte_1 art. 183, comma sesto, c.p.c.), rilevando altresì che nella procedura di risarcimento diretto, la domanda giudiziale proposta prima dei 60 gg. dalla richiesta di risarcimento è improponibile, e tale improponibilità poteva essere rilevata nel giudizio di Cassazione.
Tuttavia, occorre rilevare che il Giudice di pace si era pronunciato nel merito dell'azione intrapresa dal così ritenendo implicitamente proponibile la domanda attorea, né in appello la Parte_1 CP_9 ha censurato la sentenza sulla proponibilità della domanda attorea tanto da essersi formato il
[...] giudicato sul punto ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
12. Passando ora all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla Difesa del convenuto, essa dev'essere accolta, previa rideterminazione del suo ammontare in ragione di quanto subito si dirà.
12.1. In effetti, come allegato dal convenuto, l'Avv. non è mai stato pagato per l'attività CP_1 professionale svolta nel corso dei giudizi avanti agli Uffici Giudiziari di ET relativi al sinistro subìto dall'attore il 26.05.2014; di tale circostanza, la parte attrice non ha fornito alcuna prova contraria, corroborando anzi la fondatezza della tesi avversaria tramite la produzione in giudizio della scrittura privata (cfr. all. n. 8 di parte attrice), pacificamente non adempiuta da nessuna delle parti, da cui risulta la debenza di compensi professionali in favore dell'Avv. per una cifra pari ad € CP_1
2.500,00.
12.2. Tanto premesso, con riferimento alla perdurante debenza dei compensi professionali in favore dell'avvocato convenuto, ha affermato la Suprema Corte che “L'avvocato, nel quadro dell'attività difensiva, è tenuto alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico professionale come disposto dall'articolo
1176, comma 2, c.c. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta una violazione contrattuale con conseguente risarcimento del danno, configurabile anche in presenza di colpa lieve, se non concorrono le circostanze di particolare difficoltà di cui all'articolo 2236 c.c. Tale responsabilità si correla direttamente alla perdita del diritto al compenso ove la condotta negligente dell'avvocato, valutata ex ante e secondo criteri probabilistici, abbia pregiudicato la possibilità di conseguire un esito positivo della lite altrimenti ottenibile, in applicazione dell'articolo 1460 c.c.” (Cass. Civ., Sez. 2, n. 15526/2025).
Tuttavia, nel caso di specie, come sin qui argomentato, all'Avv. non risulta Controparte_1 ascrivibile alcuna negligenza nello svolgimento dell'attività professionale oggetto del mandato conferitogli nella gestione del sinistro riportato dal nel 2014; e d'altronde, com'è noto, Parte_1 impegnandosi l'avvocato a prestare un'obbligazione di mezzi e non di risultato, nella semplice ipotesi di esito sfavorevole della causa dallo stesso patrocinata non viene meno il suo diritto ai compensi professionali. Del resto, persino nelle ipotesi in cui la Suprema Corte ha avuto modo di rilevare la nullità di accordi relativi agli onorari d'avvocato, ne ha comunque affermato la debenza alla stregua dei parametri risultanti dal D.M. 55/2014 e s.m.i. (v. da ultimo Cass. Civ., Sez. 3, n. 9359/2025).
14 12.3. Ebbene, nel caso di specie – ferma restando la necessità di accogliere la domanda riconvenzionale
– la misura dei compensi dovuti dall'attore al convenuto dev'essere rideterminata, rispetto a quanto richiesto dall'attore, nella minor misura di € 2.500,00 in quanto tale somma risulta essere quella che era stata determinata a titolo di compenso dall'analisi dell'accordo transattivo prodotto nel giudizio ad opera di parte attrice.
Sebbene, tale accordo sia, come detto, inefficace, in esso si legge che l'avv. avrebbe posto in CP_1 compensazione il proprio credito professionale quantificato in euro 2.500,00 maturato per il giudizio dinanzi al GDP di ET (RGN 907/2015) e al Tribunale Civile di ET (RGN 1068/2017) per cui è causa.
13. A questo punto, occorre dare conto dell'opposizione, da parte dell'attore, dell'eccezione di prescrizione presuntiva in relazione ai compensi professionali richiesti con la domanda riconvenzionale – da ritenersi ammissibile nonostante il affianchi, alla formulazione di tale Parte_1 eccezione, il riconoscimento di aver già provveduto ad estinguere l'obbligazione alla corresponsione degli onorari professionali in favore del come infatti ha chiarito recentissima CP_1 giurisprudenza di legittimità, “L'ammissione di aver già pagato l'obbligazione, pur non precisandone i dettagli, è compatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art.2956 c.c. perché configura la conferma dell'avvenuto pagamento” (Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 1057/2025).
Tale eccezione dev'essere, tuttavia, comunque rigettata in ragione della sua tardiva proposizione e, in ogni caso, per la sua infondatezza. Difatti, sul piano della tempestività dell'eccezione, ha correttamente rilevato la Difesa di che, come chiarito dagli Ermellini, “La memoria Controparte_2 di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. 6-3, ord. n. 30745/2019 e, successivamente in senso conforme, nn. 33327/2024 e 8847/2025).
Va poi comunque rilevato che, anche a voler ritenere la tempestiva proposizione dell'eccezione in discorso, la medesima risulterebbe infondata, stante la mancata maturazione del termine triennale – che, per le competenze dovute all'avvocato, il combinato disposto degli artt. 2956, n. 2) e 2957, co. 2°
c.c. àncora alla decisione della lite. In particolare, nella vicenda che ci occupa, poiché la sentenza di appello (cui l'attore riconnette la causazione del danno quivi lamentato) venne emessa il 03.12.2018, il predetto termine sarebbe maturato il 03.12.2021: dunque, non soltanto ben oltre il momento in cui è stata proposta la domanda riconvenzionale, ma anche successivamente al momento in cui la prescrizione presuntiva è stata eccepita (con la prima memoria 183, depositata il 28.10.2021).
Né infine poteva ammettersi la prova testimoniale volta a dare atto del pagamento degli onorari per un importo di euro 1.200,00, come chiesta dall'attore nella seconda memoria n. 2 c.p.c., in quanto il relativo capitolo è formulato in modo generico, oltre alla circostanza che lo stesso non trova alcun riscontro nella scrittura privata transattiva prodotta dall'attore ove le parti si danno atto, invece, del
15 credito del professionista convenuto pari ad euro 2.500,00 per i giudizi per cui vi è causa, da porre in compensazione con parte del corrispettivo della transazione.
Anche sotto tale profilo, dunque, va affermata la debenza, in favore dell'Avv. , dei compensi CP_1 professionali richiesti in riconvenzionale per l'opera prestata in relazione ai giudizi R.G. n. 907/2015 e
R.G. n. 1068/2017 introdotti rispettivamente avanti al Giudice di Pace e al Tribunale Ordinario di
ET, per la somma di euro 2.500,00 oltre interessi legali dalla data della domanda riconvenzionale al saldo.
14. L'integrale rigetto della domanda attorea comporta l'assorbimento di ogni altra istanza ed eccezione proposta dalla compagnia assicuratrice chiamata in causa su domanda della parte convenuta.
15. Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e n.
147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo in considerazione i valori medi per ogni fase – individuati tuttavia, alla stregua dell'art. 5, co. 2° del D.M. cit., sulla base dello scaglione per le cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
A tal riguardo si rammenta che in tema di liquidazione del compenso per la determinazione del valore della controversia, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore, ma se di valore eccedente a quest'ultima può comportare l'applicazione dello scaglione superiore poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il thema decidendum ed impone all'avvocato (v. Cass. Sez. 2, n. 31330/2021; Cass. 14691/2015).
Stante l'integrale soccombenza di parte attrice, da un lato, e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite verso il convenuto;
per le medesime ragioni, parte attrice – sulla base del criterio di causalità, che regge la liquidazione delle spese di lite – dev'essere condannata a rifondere altresì le spese sostenute dalla terza chiamata. Infatti, la chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile trova giustificazione nelle domande proposte dall'attrice nei confronti delle convenute in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dei terzi (Cass. civ. 2492/2016 Cass. civ. 1710/2021; Cass. civ. 23123/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda risarcitoria azionata da parte attrice;
16 - accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta, condannando Parte_1 al pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 2.500,00, oltre interessi Controparte_1 legali dalla data della domanda riconvenzionale al saldo, a titolo di compensi professionali;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore dell'Avv. Parte_1 CP_1
e della società liquidandole per ciascuno in complessivi €
[...] Controparte_2
5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
spese che, con riferimento al solo procuratore di parte convenuta, Avv. Andrea Ordine, debbono distrarsi in ragione della dichiarazione di antistatarietà formulata dal medesimo.
Così deciso in Roma, addì 09.08.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Lucia Bruni
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Aurora Celico
17