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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10972 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 10045/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -
Presidente -
Dott.ssa RI GA -
Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi -
Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10045 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv. Elisabetta Esposito, presso cui elettivamente domicilia in Airola (BN), al Corso Caudino, n. 24/26;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/04/1973, e residente in [...]; RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
10/11/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso, riportandosi agli atti e ai documenti depositati, e chiedendo la riduzione della somma da versare in favore del figlio minore secondo l'equo e prudente apprezzamento del
Tribunale.
Il Pubblico Ministero, con atto depositato in data 13.11.2025 ha concluso, chiedendo “rigettare il ricorso, confermare l'importo della sentenza di separazione e prevedere che l'assegno unico venga percepito interamente dal genitore collocatario come integrazione dovuta al tempo trascorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 07/05/2025, deduceva che: Parte_1
-con decreto n. 988/2015 del 20/03/2015, il Tribunale di Napoli, nel disporre sul mantenimento del figlio minore , poneva a carico del Persona_1
ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di euro
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-il ricorrente si trovava allo stato nell'assoluta impossibilità di poter versare la somma statuita dal Tribunale di Napoli, avendo egli perso il lavoro e diventando percettore di reddito di cittadinanza.
Chiedeva quindi di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio minore o, in via gradata, una sua riduzione. Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis.14 c.p.c., dichiarata la contumacia della resistente ed ascoltato personalmente il ricorrente, il Giudice, su richiesta del procuratore delegato per l'udienza, rinviava per la discussione orale della causa, in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito della fissata udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/11/2025, il
Giudice tratteneva la causa in decisione, senza termini.
• Sulla domanda di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio minore della coppia , nato il [...]). Persona_1
In merito al mantenimento del figlio minore della coppia, , il Persona_1
decreto n. 988/2015 del Tribunale di Napoli ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto, il dovere dei genitori (coniugati o non) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, co. 1, della Cost., il cui precipitato codicistico è da rinvenire nell'art. 315 bis c.c., che indica una serie di obblighi derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento.
In particolare, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli,
l'art. 315 bis c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali (quale l'obbligo alimentare), ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr.: Cass., n. 6197/2005). In questa prospettiva, posto che la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, in relazione alla quantificazione del contributo la giurisprudenza ha avuto modo di fissare dei minimi punti saldi, da prendere sempre in considerazione in via complessiva.
In primo luogo, il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un minimo essenziale per la vita e la crescita della prole (cfr.: Cass., n. 11025/1997).
In secondo luogo, il genitore non collocatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (cfr.: Cass., n.
18869/2014).
In terzo luogo, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto: il principio di proporzionalità - che l'art. 316 bis c.c. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori nell'adempiere all'obbligo di mantenimento dei figli (cfr.: Cass., n.
14371/2024).
In quarto luogo, è stato affermato che l'aumento delle esigenze economiche del figlio, soprattutto se minore e in età adolescenziale, è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione: le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento;
con la diretta conseguenza che, nei giudizi di separazione e divorzio, l'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita del figlio ben può determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate o persino peggiorate (cfr.: Cass., n.
34382/2023).
Queste indicazioni ermeneutiche generali costituiscono la necessaria premessa per poter affrontare la domanda di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio minore della coppia proposta dal ricorrente.
Sempre in punto di diritto, in tema di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento, la giurisprudenza ha costantemente affermato che i giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate, non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o contrazione di un'attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione significativa delle complessive risorse economiche (cfr.: Trib.
Modena, 20/01/2012; Cass., n. 13666/1999).
Più in particolare, ai fini della revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento, occorre dimostrare - con onere probatorio ovviamente gravante su chi chiede la modifica - che l'evento dedotto abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore;
con la conseguenza che, qualora il richiedente nulla deduca né provi in merito, deve essere esclusa la fondatezza della domanda di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento (cfr.: Trib. Velletri, 17/05/2018). In ossequio a tali coordinate interpretative, nel caso di specie il Collegio ritiene che la domanda vada rigettata per mancato assolvimento ex art. 2967 c.c. dell'onere probatorio gravante sul ricorrente in merito alle circostanze che giustificherebbero la richiesta di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento, ciò per i seguenti motivi.
In primo luogo, al fine di giustificare l'impossibilità totale o parziale di far fronte al contributo economico in favore del figlio minore, imposto dal
Tribunale di Napoli con decreto n. 988/2015, parte ricorrente, pur deducendo di “aver perso il lavoro molti anni addietro”, di “andare avanti solo grazie al sostegno di amici e familiari” e di aver fatto ricorso al “reddito di cittadinanza essendo ormai nullatenente e non potendo onorare gli impegni”, tenta di aggirare completamente l'onere probatorio gravante su di sé ai sensi dell'art. 2967 c.c.: da un lato, infatti, il ricorrente non fornisce alcun elemento probatorio, nemmeno presuntivo, e nemmeno di natura documentale, da cui poter desumere quanto dedotto;
dall'altro lato, inoltre, il ricorrente, non formulando alcuna richiesta istruttoria, inammissibilmente demanda tale onere all'intestato Tribunale, chiedendo di effettuare “le opportune indagini” ed accertare “le modifiche economiche e patrimoniali indicate”, in via del tutto esplorativa.
In secondo luogo, pur invitato dal Giudice, il ricorrente non ha depositato, oltre il piano genitoriale, le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, come richiesto dell'art. 473 bis.12 c.p.c.: sul punto, si ricordi che, soprattutto in presenza di minori, il mancato ottemperamento all'ordine del giudice di integrazione della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c., oltre a poter essere sanzionato ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c. (secondo il quale il giudice potrà desumere argomenti di prova dai rifiuti ingiustificati e dal contegno delle parti nel processo) ed oltre ad avere conseguenze economiche in tema di spese ex art. 92, co, 1, c.p.c. e di responsabilità aggravata ex art. art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., consente al Giudice di poter trattare la questione dal punto di vista della mancata prova della domanda e, pertanto, sarà necessario entrare nel merito e decidere la stessa sulla base della mancata documentazione.
A tutto ciò si aggiunga, in ogni caso, che, venendo in rilievo il mantenimento di un minore in età adolescenziale, questo Collegio non può non tener conto delle aumentate esigenze economiche dello stesso, dovute alle relative e fisiologiche aumentate esigenze personali, scolastiche, sociali e ricreative, che in questa fase non possono certo giustificare una revoca o una riduzione del contributo economico ad opera del padre: come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'avvicinarsi del minore all'età adolescenziale, tenuto conto degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, implica un inevitabile incremento delle sue esigenze economiche da dover sostenere
(cfr.: Cass., n. 17055/2007).
Per tutti questi motivi, il Collegio rigetta la domanda di revoca/riduzione proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, conferma che è Parte_1
tenuto, come statuito dal decreto n. 988/2015 del 20/3/2015 adottato dal
Tribunale di Napoli, a corrispondere alla resistente a titolo Controparte_1
di mantenimento del figlio minore , la somma mensile di euro Persona_1
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali. In virtù del principio della soccombenza e della contumacia di parte resistente, le spese di lite restano a carico del ricorrente Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• rigetta la domanda proposta dal ricorrente Parte_1
• nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino -
Presidente -
Dott.ssa RI GA -
Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi -
Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10045 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: modifica condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv. Elisabetta Esposito, presso cui elettivamente domicilia in Airola (BN), al Corso Caudino, n. 24/26;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/04/1973, e residente in [...]; RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data
10/11/2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso, riportandosi agli atti e ai documenti depositati, e chiedendo la riduzione della somma da versare in favore del figlio minore secondo l'equo e prudente apprezzamento del
Tribunale.
Il Pubblico Ministero, con atto depositato in data 13.11.2025 ha concluso, chiedendo “rigettare il ricorso, confermare l'importo della sentenza di separazione e prevedere che l'assegno unico venga percepito interamente dal genitore collocatario come integrazione dovuta al tempo trascorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 07/05/2025, deduceva che: Parte_1
-con decreto n. 988/2015 del 20/03/2015, il Tribunale di Napoli, nel disporre sul mantenimento del figlio minore , poneva a carico del Persona_1
ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di euro
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-il ricorrente si trovava allo stato nell'assoluta impossibilità di poter versare la somma statuita dal Tribunale di Napoli, avendo egli perso il lavoro e diventando percettore di reddito di cittadinanza.
Chiedeva quindi di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore del figlio minore o, in via gradata, una sua riduzione. Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis.14 c.p.c., dichiarata la contumacia della resistente ed ascoltato personalmente il ricorrente, il Giudice, su richiesta del procuratore delegato per l'udienza, rinviava per la discussione orale della causa, in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito della fissata udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/11/2025, il
Giudice tratteneva la causa in decisione, senza termini.
• Sulla domanda di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio minore della coppia , nato il [...]). Persona_1
In merito al mantenimento del figlio minore della coppia, , il Persona_1
decreto n. 988/2015 del Tribunale di Napoli ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In punto di diritto, il dovere dei genitori (coniugati o non) di mantenere i figli trova il suo fondamento nell'art. 30, co. 1, della Cost., il cui precipitato codicistico è da rinvenire nell'art. 315 bis c.c., che indica una serie di obblighi derivanti in via automatica dal rapporto di filiazione, fra cui quello al mantenimento.
In particolare, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli,
l'art. 315 bis c.c. obbliga tutti i genitori a far fronte a diverse esigenze, non riconducibili ai soli bisogni essenziali (quale l'obbligo alimentare), ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr.: Cass., n. 6197/2005). In questa prospettiva, posto che la previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, in relazione alla quantificazione del contributo la giurisprudenza ha avuto modo di fissare dei minimi punti saldi, da prendere sempre in considerazione in via complessiva.
In primo luogo, il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un minimo essenziale per la vita e la crescita della prole (cfr.: Cass., n. 11025/1997).
In secondo luogo, il genitore non collocatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento (cfr.: Cass., n.
18869/2014).
In terzo luogo, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto: il principio di proporzionalità - che l'art. 316 bis c.c. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori nell'adempiere all'obbligo di mantenimento dei figli (cfr.: Cass., n.
14371/2024).
In quarto luogo, è stato affermato che l'aumento delle esigenze economiche del figlio, soprattutto se minore e in età adolescenziale, è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione: le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle cosiddette spese straordinarie, dovendosi provvedere a un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento;
con la diretta conseguenza che, nei giudizi di separazione e divorzio, l'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita del figlio ben può determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate o persino peggiorate (cfr.: Cass., n.
34382/2023).
Queste indicazioni ermeneutiche generali costituiscono la necessaria premessa per poter affrontare la domanda di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio minore della coppia proposta dal ricorrente.
Sempre in punto di diritto, in tema di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento, la giurisprudenza ha costantemente affermato che i giustificati motivi, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate, non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o contrazione di un'attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione significativa delle complessive risorse economiche (cfr.: Trib.
Modena, 20/01/2012; Cass., n. 13666/1999).
Più in particolare, ai fini della revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento, occorre dimostrare - con onere probatorio ovviamente gravante su chi chiede la modifica - che l'evento dedotto abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore;
con la conseguenza che, qualora il richiedente nulla deduca né provi in merito, deve essere esclusa la fondatezza della domanda di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento (cfr.: Trib. Velletri, 17/05/2018). In ossequio a tali coordinate interpretative, nel caso di specie il Collegio ritiene che la domanda vada rigettata per mancato assolvimento ex art. 2967 c.c. dell'onere probatorio gravante sul ricorrente in merito alle circostanze che giustificherebbero la richiesta di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento, ciò per i seguenti motivi.
In primo luogo, al fine di giustificare l'impossibilità totale o parziale di far fronte al contributo economico in favore del figlio minore, imposto dal
Tribunale di Napoli con decreto n. 988/2015, parte ricorrente, pur deducendo di “aver perso il lavoro molti anni addietro”, di “andare avanti solo grazie al sostegno di amici e familiari” e di aver fatto ricorso al “reddito di cittadinanza essendo ormai nullatenente e non potendo onorare gli impegni”, tenta di aggirare completamente l'onere probatorio gravante su di sé ai sensi dell'art. 2967 c.c.: da un lato, infatti, il ricorrente non fornisce alcun elemento probatorio, nemmeno presuntivo, e nemmeno di natura documentale, da cui poter desumere quanto dedotto;
dall'altro lato, inoltre, il ricorrente, non formulando alcuna richiesta istruttoria, inammissibilmente demanda tale onere all'intestato Tribunale, chiedendo di effettuare “le opportune indagini” ed accertare “le modifiche economiche e patrimoniali indicate”, in via del tutto esplorativa.
In secondo luogo, pur invitato dal Giudice, il ricorrente non ha depositato, oltre il piano genitoriale, le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, come richiesto dell'art. 473 bis.12 c.p.c.: sul punto, si ricordi che, soprattutto in presenza di minori, il mancato ottemperamento all'ordine del giudice di integrazione della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c., oltre a poter essere sanzionato ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c. (secondo il quale il giudice potrà desumere argomenti di prova dai rifiuti ingiustificati e dal contegno delle parti nel processo) ed oltre ad avere conseguenze economiche in tema di spese ex art. 92, co, 1, c.p.c. e di responsabilità aggravata ex art. art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., consente al Giudice di poter trattare la questione dal punto di vista della mancata prova della domanda e, pertanto, sarà necessario entrare nel merito e decidere la stessa sulla base della mancata documentazione.
A tutto ciò si aggiunga, in ogni caso, che, venendo in rilievo il mantenimento di un minore in età adolescenziale, questo Collegio non può non tener conto delle aumentate esigenze economiche dello stesso, dovute alle relative e fisiologiche aumentate esigenze personali, scolastiche, sociali e ricreative, che in questa fase non possono certo giustificare una revoca o una riduzione del contributo economico ad opera del padre: come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'avvicinarsi del minore all'età adolescenziale, tenuto conto degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, implica un inevitabile incremento delle sue esigenze economiche da dover sostenere
(cfr.: Cass., n. 17055/2007).
Per tutti questi motivi, il Collegio rigetta la domanda di revoca/riduzione proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, conferma che è Parte_1
tenuto, come statuito dal decreto n. 988/2015 del 20/3/2015 adottato dal
Tribunale di Napoli, a corrispondere alla resistente a titolo Controparte_1
di mantenimento del figlio minore , la somma mensile di euro Persona_1
500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali. In virtù del principio della soccombenza e della contumacia di parte resistente, le spese di lite restano a carico del ricorrente Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• rigetta la domanda proposta dal ricorrente Parte_1
• nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino