TRIB
Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/08/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Laura Maione Giudice dr.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7561/2022 tra le parti:
ATTORE
, p. IVA Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. NICOLETTA FELLI, cf C.F._1
- domicilio: Via delle Mantellate 8, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_1
CONVENUTO
cf Controparte_1 C.F._2
- difesa: avv. DAVID FABBRI, cf C.F._3
- domicilio: Via Pier Fortunato Calvi 23, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_2
OGGETTO: Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo
Decisa nella camera di consiglio del 13/08/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare la responsabilità del predetto Sig. in qualità di Controparte_1 amministratore e di liquidatore della , Controparte_2 per tutti i fatti ed i titoli dedotti, anche ai sensi degli artt. 2392, 2394, 2394 bis,
2476 c.c. e dell'art. 146 Legge Fallimentare, per il danno cagionato alla fallita
1 ed alla massa dei creditori, danno quantificabile, in Controparte_2 tesi, nella misura di € 1.743.602,00
(unmilionesettecentoquarantatremilaseicentodue/00), ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che venisse ritenuta di giustizia;
in ipotesi, nella misura del residuo attivo sociale risultante alla data del 31.12.2019 pari ad € 510.000,00
(cinquecentodiecimila) ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che venisse ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento in favore della curatela del Fallimento attore del danno cagionato alla fallita Società Cooperativa ed alla massa dei creditori sociali, in tesi, nella misura di € 1.743.602,00 Parte_1
(unmilionesettecentoquarantatremilaseicentodue/00), ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che venisse ritenuta di giustizia, in ipotesi, nella misura di € 510.000,00 (cinquecentodiecimila) ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che venisse ritenuta di giustizia, in entrambi i casi anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge.
Convenuto: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi, le eccezioni ed i fatti indicati in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere tutte le domande attoree in quanto, non provate e comunque totalmente infondate sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di compensi e spese legali del presente giudizio.
La lite
Il curatore del (d'ora in poi: Controparte_3
o la ), dichiarato dal Tribunale di Firenze con CP_4 Parte_1 sentenza del 24.2.2021, ha citato in giudizio già AU (dalla Controparte_1 costituzione dell'aprile 2015 fino allo scioglimento avvenuto l'8.7.2019) e poi liquidatore della stessa nonché della sua unica committente CP_5
, al quale la COOPERATIVA era associata e anch'esso dichiarato fallito),
[...] per sentirlo condannare al risarcimento del danno, esponendo che: Cont A. non ha mai formalizzato i rapporti contrattuali con , né CP_1 ha mai tentato di acquisire altri clienti, né ha dotato di CP_4 alcun assetto organizzativo;
B. a partire dal 2016 il ha iniziato a ritardare i pagamenti, CP_5 facendo crescere l'ammontare dei crediti della che, già Parte_1 dal 2017, ha pressoché eguagliato quello dell'intero fatturato annuale;
2 C. la carenza di liquidità ha portato a lasciare inevasi gli CP_4 obblighi fiscali e contributivi – e questo, a sua volta, all'impossibilità di ottenere il con conseguente perdita di commesse - senza però Pt_2 Cont che si attivasse per riscuotere i crediti da o procurarsi CP_1 nuovi clienti;
D. dal 2019 la è rimasta inattiva, nella totale inerzia del Parte_1 suo AU, fino alla messa in liquidazione deliberata nel luglio di quell'anno e seguita dopo pochi mesi dalla sua cancellazione dal
Registro delle Imprese;
infatti, al termine dell'esercizio 2019 i crediti verso il sono stati integralmente azzerati, talché CP_5 non disponeva più di alcun cespite attivo da liquidare a CP_4 fronte di passività per € 765.302.
Da ciò l'attore deduce:
- la responsabilità dell'AU, per aver costituito e gestito la in Parte_1 Cont conflitto di interessi e al solo scopo di far usufruire ad (in quanto tenuta al rimborso) la riduzione del costo del lavoro:
• sul lato contributivo e fiscale, giovandosi degli sgravi spettanti alle cooperative di lavoro,
• sul lato delle retribuzioni e delle altre spettanze lavorative, avendo fatto approvare dalla assemblea dei soci una rinuncia a parte di esse quale “contributo mutualistico”;
- sempre come AU, per aver scientemente lasciato inevasi gli obblighi fiscali e contributivi, omettendo qualsiasi tentativo di recupero dei crediti verso il che avrebbe consentito di pagarli e accumulando CP_5 debiti verso l'Erario per circa € 1.500.000;
- ancora, per non aver rilevato in bilancio le sanzioni fiscali e i maggiori debiti contributivi accertati dall' nell'ottobre 2018, così occultando CP_6
l'erosione del capitale sociale avvenuta già al termine di quell'esercizio;
- la responsabilità altresì del come liquidatore, per aver azzerato CP_1 senza spiegazioni tutti i crediti della , pari a oltre € 510.000 Parte_1
(di cui € 468.711 verso il oltre a un misterioso credito di € CP_5
49.351 verso i dipendenti), anziché ottenerne il pagamento, e aver omesso di chiedere il fallimento in proprio.
L'attore chiede perciò la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, alternativamente quantificati, in tesi, in € 1.351.307,10 (pari al saldo
3 fallimentare) e, in ipotesi, in € 510.000,00 (pari ai crediti esistenti al
31.12.2019 e rinunciati).
* ha chiesto il rigetto della domanda affermando: CP_1
1. di aver perseguito, come AU di l'interesse della CP_4
e non quello del : la decisione di ridurre gli Parte_1 CP_5 emolumenti di lavoro, approvata dall'assemblea all'unanimità in data
8.6.2015, fu assunta per rendere la più competitiva in Parte_1 un mercato (quello del trasporto e facchinaggio) in difficoltà; Cont
2. anche la scelta di rimandare l'incasso di crediti residui verso fu operata non a beneficio di quest'ultimo, in conflitto di interessi, ma nella considerazione del fatto che il era il principale cliente CP_5 della , continuava a commissionarle molti servizi – con Parte_1 un consistente fatturato di oltre 500 mila euro l'anno – pagandone in gran parte il corrispettivo;
Cont
3. inoltre, avrebbe potuto essere escusso dall'Erario, quale obbligato solidale, per il pagamento dei maggiori contributi pretesi dall' CP_6 nell'ottobre 2018 (€ 290.000 circa); talché, se l'azione di contrasto avanzata da in sede giudiziale non avesse avuto buon CP_4 esito, il debito avrebbe potuto essere pagato dal CONSORZIO con estinzione per compensazione del suo debito verso la;
Parte_1 Cont
4. quella dell'AU di procrastinare gli incassi da sarebbe stata, dunque, una scelta di rischio imprenditoriale non manifestamente irragionevole, e, quindi, non sindacabile benché rivelatasi errata, anche considerando che l'azione giudiziaria di contrasto alla pretesa dell' , CP_6 in primo grado dichiarata inammissibile dal Tribunale, è stata poi abbandonata in appello dal Curatore, che ha così precluso la possibilità di far valere l'illegittimità di quella pretesa;
infine, l' ha escusso CP_7 direttamente la vanificando la possibilità di una Parte_1 Cont compensazione con i crediti verso;
5. è poi accaduto che il ha avuto sempre più difficoltà a CP_5 pagare i suoi debiti, dal momento che i proventi degli appalti, andati via via riducendosi, non consentivano più di coprire i costi, ed è entrato in una situazione di crisi che lo ha condotto al fallimento;
né un'azione di Cont recupero avrebbe consentito di recuperare i crediti, poiché , pur devolvendo interamente le sue disponibilità al pagamento dei debiti
4 verso le consorziate, non aveva mezzi finanziari che gli consentissero di estinguere tutte le passività;
6. con il rigetto delle azioni cautelari proposte da per ottenere CP_4 il rilascio del questa si è trovata nell'impossibilità di operare, Pt_2 con passività consistenti e crediti non più recuperabili: da qui la decisione di sciogliere la società, l'inevitabile svalutazione dei crediti e l'estinzione della . Parte_1
*
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta inammissibile, siccome generica ed esplorativa, la CTU chiesta dall'attore per “confermare la consistenza del patrimonio netto negativo, la perdita della continuità aziendale e
l'illegittima cancellazione dei crediti dal bilancio”, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.
La decisione
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha depositato la sentenza con la quale il Tribunale Penale di Firenze, in data 28.6.2024, ha condannato ritenendolo responsabile del reato di bancarotta fraudolenta CP_1 provocata con operazioni dolose, consistenti, in particolare, nell'aver omesso Cont qualsiasi iniziativa per ottenere il pagamento dei crediti vantati verso e nell'aver finanziato l'attività d'impresa con il sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali.
Trattandosi di sentenza non definitiva – lo stesso attore riferisce che sarebbe stato interposto appello – non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 651 CPP. È però utile osservare che, mentre il reato ha tra i suoi elementi costitutivi l'intervenuto fallimento della società, questo di per sé è estraneo alla responsabilità civile (talché le valutazioni sullo specifico punto operate dal giudice penale, oltre a non rappresentare una prova, sono qui inconferenti), poiché l'amministratore risponde non per il fatto che la società è fallita, ma per singole condotte illecite, indipendentemente dal fatto che esse abbiano o non abbiano provocato il fallimento;
e ogni illecito si contraddistingue, oltre che per la norma violata, per lo specifico danno che può produrre, talché solo se lo produce genera una responsabilità risarcitoria.
Nella fattispecie, dopo aver mosso una quantità di addebiti – da aver Cont omesso di chiedere a il pagamento dei suoi debiti ad averli infine ingiustificatamente azzerati;
da aver compiuto atti lato sensu distrattivi,
5 agendo in conflitto di interessi, ad aver violato la normativa lavoristica e previdenziale;
da aver operato sempre in perdita ad aver omesso di adottare un adeguato assetto organizzativo;
da aver volutamente lasciato inevasi imposte e contributi ad aver alterato i dati di bilancio occultando lo stato di dissesto, proseguendo l'attività di impresa in assenza di capitale – l'attore ha poi chiesto la condanna del convenuto:
• in tesi, in misura pari al saldo fallimentare;
Cont
• in ipotesi, in misura pari ai crediti verso non riscossi.
Il saldo fallimentare, tuttavia, è previsto dall'ordinamento solo come criterio (peraltro, del tutto residuale) di determinazione del danno prodotto da uno specifico illecito, che è quello di aver proseguito l'attività di impresa in assenza di capitale: non quantifica, invece, un obbligo risarcitorio (o, forse, sanzionatorio) per aver tenuto una serie di condotte illecite, indipendentemente da una analisi puntuale del rapporto di causa-effetto tra ciascuna condotta e danno.
Non è perciò possibile condannare l'AU a risarcire un ipotetico danno fatto pari al saldo fallimentare, per esempio, per aver agito in conflitto di interessi
(che non è un danno di per sé, ma impone di verificare se e in che misura lo abbia provocato), per aver omesso di pagare le imposte (ove il danno consiste nelle sole sanzioni applicate, non nei tributi comunque dovuti), o per aver compiuto atti distrattivi (nel qual caso il danno è pari al valore sottratto, non ad altro).
Se, dunque, il risarcimento chiesto in tesi dovesse essere inteso come esplicativo dello specifico illecito (la prosecuzione dell'attività in assenza di capitale) che avrebbe prodotto il danno, la domanda implicherebbe la limitazione della richiesta risarcitoria a esso e l'esclusione, quindi, degli eventuali diversi danni provocati da altre condotte illecite, che non fossero già compresi nell'incremento del deficit.
Ma, così intesa, dovrebbe essere senz'altro rigettata;
invero:
i. la configurazione stessa dell'illecito presuppone l'individuazione del momento in cui la società avrebbe visto il suo capitale scendere sotto il limite di legge, con conseguente obbligo dell'AU di rilevare la causa di scioglimento, convocare l'assemblea e tenere una gestione meramente conservativa;
l'attore, invece, non ha precisato quando tutto questo sarebbe avvenuto, affermando, in termini generici, che “Laddove si fosse correttamente e diligentemente proceduto ad una registrazione
6 (anche parziale) delle predette somme aggiuntive si sarebbe verificata la completa erosione del patrimonio netto”;
ii. è solo con la comparsa conclusionale che l'attore afferma che il capitale sarebbe andato perduto fin dal termine del 2016, ma questa precisazione della domanda è evidentemente tardiva, laddove nell'atto di citazione, semmai, il rilievo della perdita del capitale segue immediatamente quello dell'omessa registrazione in contabilità delle somme pretese dall' a seguito dell'accertamento dell'ottobre 2018, CP_6 potendosene dedurre che, secondo la prospettazione iniziale, il patrimonio netto di sarebbe sceso a valore negativo a fine CP_4
2018;
iii. secondo questa prospettiva, però, il danno sarebbe rappresentato dall'incremento del deficit avvenuto tra l'1.1.2019 e il 25.6.2019, allorché la fu effettivamente messa in liquidazione, Parte_1 poiché l'illecito di cui si sta parlando (prosecuzione dell'attività senza capitale) sarebbe stato compiuto, appunto, in quel lasso di tempo;
ma è lo stesso attore ad affermare che nel 2019 cessò l'attività, CP_4 non avendo più il il che si pone in contrasto con l'affermazione Pt_2 dell'illecito – il quale consiste, prima e più che nella mancata messa formale in liquidazione, nello svolgimento dell'attività tipica in luogo di una gestione meramente conservativa;
iv. l'attore non ha neppure accennato al danno che sarebbe stato provocato da detta prosecuzione illecita dell'attività, e che consiste non nell'insieme delle passività sorte in capo alla società durante tutta la sua esistenza, al netto delle attività, ma, come si evince dall'art. 2486
CC, dai risultati economicamente negativi provocati nel ristretto periodo della continuazione dell'impresa in assenza di capitale, quantificabili analiticamente o, presuntivamente, secondo il criterio cd. dell'incremento negativo del netto patrimoniale: criteri sostituibili da quello dello sbilancio fallimentare solo se le scritture contabili siano del tutto mancanti o se, in base a quelle presenti, sia assolutamente impossibile, anche apportando le dovute rettifiche, ricostruire l'evoluzione patrimoniale della società – laddove è incontestato che tenesse regolare contabilità, seppure rettificabile con le CP_1 correzioni ritenute dovute.
7 In alternativa a questa prospettiva – che, come detto, sfocerebbe nel rigetto della domanda - questa può però essere intesa anche come (parzialmente errata) indicazione dei danni conseguenti a un diverso illecito, in particolare quello di inadempimento degli obblighi fiscali e contributivi. L'attore, infatti, afferma che i crediti insinuati nel Fallimento sono, in gran parte, quelli spettanti all'Erario, dal che può dedursi che la richiesta di risarcimento abbia a oggetto i (differenti) danni provocati da questo specifico illecito.
Si può precisare che il debito fiscale (IVA, in particolare) deriva dal fatto, riferito dall'attore (e affermato anche dal giudice penale) e non smentito dal convenuto, che:
(i) il riceveva commesse di servizi e le subappaltava alle CP_5 cooperative consorziate, tra le quali CP_4
(ii) prestava il servizio ed emetteva fattura nei confronti di CP_4
HLM,
(iii) il pagava una parte della fattura, tendenzialmente quanto CP_5 bastava a corrispondere la retribuzione ai soci-dipendenti della
, Parte_1
(iv) non avendo altri introiti che i rimborsi di HLM, pagava i CP_4 suoi lavoratori (e, infatti, non risulta che questi si siano poi insinuati nello stato passivo) ma non versava l'IVA, accumulando così il debito erariale.
Quanto al debito contributivo, la sua genesi è così ricostruibile:
(i) aveva chiesto all'assemblea dei soci, fin da prima di iniziare CP_4
l'attività, di approvare una riduzione degli emolumenti lavorativi (con devoluzione alla , per fini mutualistici, di parte delle Parte_1 retribuzioni), avvalendosi di un meccanismo consentito per legge alle cooperative per esigenze eccezionali e transitorie, benché qui invocate con generico riferimento a una presunta crisi del settore nel quale CP_4 non aveva nemmeno ancora iniziato operare, e senza un limite di tempo,
(ii) successivamente calcolava i contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte – ma, per lo più, non pagava neppure quelli, non avendo la provvista,
(iii) l' , tuttavia, ha ritenuto illecita questa pratica, poiché i contributi CP_6 devono essere calcolati (e versati) sulla base della retribuzione globale minima stabilita per legge o per CCNL, richiedendo le maggiori somme dovute secondo questo conteggio, maggiorate di interessi e sanzioni (e
8 rifiutando il rilascio del che ha impedito a di Pt_2 CP_4 proseguire la sua attività).
Ciò detto, un debito fiscale o previdenziale, benché così scientificamente lasciato inadempiuto, non diventa un danno per la società, ma continua a essere un debito;
dal punto di vista patrimoniale, che esso sia pagato alla scadenza o lasciato inevaso nulla cambia, e la sua insinuazione al passivo fallimentare non ne muta la natura. Esso, pertanto, non deve essere risarcito, perché, appunto, non rappresenta un danno.
Un danno, invece, sono le sanzioni e gli aggi applicati per legge a seguito dell'inadempimento, quali costi sorti in capo alla società solo in conseguenza dell'inadempimento; né è da dire che il mancato pagamento fu incolpevole perché dovuto a momentanea assenza di liquidità, poiché non ha CP_4 pagato imposte e contributi fin dal primo esercizio, sistematicamente e sempre più accumulando debito fiscale, e questo fatto si spiega solo, alternativamente, con il volontario utilizzo del debito fiscale come mezzo di finanziamento dell'impresa, o come endemica impossibilità della società di svolgere legalmente la sua attività, che avrebbe allora dovuto indurre l'AU a cessarla immediatamente.
Non si considerano danno, invece, gli interessi: i quali rappresentano il corrispettivo di una utilità (l'uso nel tempo di denaro altrui) di cui la ha goduto. Parte_1
Dall'esame degli estratti di ruolo e delle domande di insinuazione si evince che il debito per sanzioni e spese – ossia, il danno da risarcire – ammonta a €
264.118,58. La domanda, pertanto, può essere accolta entro questo limite.
A questo punto non può essere considerata la domanda subordinata che sarebbe da prendere in considerazione solo laddove la principale fosse stata integralmente respinta. Cont Si può solo aggiungere, con riguardo all'inerzia dell'AU verso , che:
- non vi è prova che una tempestiva richiesta di pagamento sarebbe stata seguita da un pagamento, tanto meno integrale: l'istanza di fallimento avanzata dal PM, infatti, afferma che il “sin dall'esercizio CP_5
2015 non riesce a far fronte alle obbligazioni”, e lo stesso attore esclude che al momento della dichiarazione di fallimento di fosse possibile CP_4
Cont recuperare alcunché da;
non vi è dunque la prova che l'inerzia di abbia provocato il danno;
CP_1
9 - quanto all'azzeramento totale del credito, operato dal convenuto in veste di liquidatore, esso sembra essere operazione contabilmente corretta, dal momento che il credito, a quel punto, era da considerare certamente inesigibile.
In conclusione, la domanda dev'essere accolta nel limite indicato sopra, maggiorato degli interessi legali (essendo il credito già liquido, benché risarcitorio) con decorrenza dalla domanda.
Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in applicazione del DM 55/2014 modificato con DM 147/2020, scaglione di valore comprendente l'importo di cui alla condanna, parametri medi per tutte le fasi esclusa quella istruttoria, limitatasi alla produzione documentale e perciò liquidata al minimo, con obbligo di rifusione in favore dello Stato in ragione dell'ammissione dell'attore al patrocinio pubblico.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva: condanna a pagare a Controparte_1 Controparte_8
la somma di € 264.118,58 a titolo di risarcimento del
[...] danno, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda;
condanna altresì il convenuto a rifondere all'Erario le spese di lite, liquidate in
€ 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese anticipate e prenotate a debito.
Firenze, 13 agosto 2025 Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
10
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Laura Maione Giudice dr.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 7561/2022 tra le parti:
ATTORE
, p. IVA Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. NICOLETTA FELLI, cf C.F._1
- domicilio: Via delle Mantellate 8, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_1
CONVENUTO
cf Controparte_1 C.F._2
- difesa: avv. DAVID FABBRI, cf C.F._3
- domicilio: Via Pier Fortunato Calvi 23, Firenze, presso il difensore
- PEC: Email_2
OGGETTO: Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo
Decisa nella camera di consiglio del 13/08/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare la responsabilità del predetto Sig. in qualità di Controparte_1 amministratore e di liquidatore della , Controparte_2 per tutti i fatti ed i titoli dedotti, anche ai sensi degli artt. 2392, 2394, 2394 bis,
2476 c.c. e dell'art. 146 Legge Fallimentare, per il danno cagionato alla fallita
1 ed alla massa dei creditori, danno quantificabile, in Controparte_2 tesi, nella misura di € 1.743.602,00
(unmilionesettecentoquarantatremilaseicentodue/00), ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che venisse ritenuta di giustizia;
in ipotesi, nella misura del residuo attivo sociale risultante alla data del 31.12.2019 pari ad € 510.000,00
(cinquecentodiecimila) ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che venisse ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento in favore della curatela del Fallimento attore del danno cagionato alla fallita Società Cooperativa ed alla massa dei creditori sociali, in tesi, nella misura di € 1.743.602,00 Parte_1
(unmilionesettecentoquarantatremilaseicentodue/00), ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che venisse ritenuta di giustizia, in ipotesi, nella misura di € 510.000,00 (cinquecentodiecimila) ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che venisse ritenuta di giustizia, in entrambi i casi anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge.
Convenuto: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi, le eccezioni ed i fatti indicati in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere tutte le domande attoree in quanto, non provate e comunque totalmente infondate sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di compensi e spese legali del presente giudizio.
La lite
Il curatore del (d'ora in poi: Controparte_3
o la ), dichiarato dal Tribunale di Firenze con CP_4 Parte_1 sentenza del 24.2.2021, ha citato in giudizio già AU (dalla Controparte_1 costituzione dell'aprile 2015 fino allo scioglimento avvenuto l'8.7.2019) e poi liquidatore della stessa nonché della sua unica committente CP_5
, al quale la COOPERATIVA era associata e anch'esso dichiarato fallito),
[...] per sentirlo condannare al risarcimento del danno, esponendo che: Cont A. non ha mai formalizzato i rapporti contrattuali con , né CP_1 ha mai tentato di acquisire altri clienti, né ha dotato di CP_4 alcun assetto organizzativo;
B. a partire dal 2016 il ha iniziato a ritardare i pagamenti, CP_5 facendo crescere l'ammontare dei crediti della che, già Parte_1 dal 2017, ha pressoché eguagliato quello dell'intero fatturato annuale;
2 C. la carenza di liquidità ha portato a lasciare inevasi gli CP_4 obblighi fiscali e contributivi – e questo, a sua volta, all'impossibilità di ottenere il con conseguente perdita di commesse - senza però Pt_2 Cont che si attivasse per riscuotere i crediti da o procurarsi CP_1 nuovi clienti;
D. dal 2019 la è rimasta inattiva, nella totale inerzia del Parte_1 suo AU, fino alla messa in liquidazione deliberata nel luglio di quell'anno e seguita dopo pochi mesi dalla sua cancellazione dal
Registro delle Imprese;
infatti, al termine dell'esercizio 2019 i crediti verso il sono stati integralmente azzerati, talché CP_5 non disponeva più di alcun cespite attivo da liquidare a CP_4 fronte di passività per € 765.302.
Da ciò l'attore deduce:
- la responsabilità dell'AU, per aver costituito e gestito la in Parte_1 Cont conflitto di interessi e al solo scopo di far usufruire ad (in quanto tenuta al rimborso) la riduzione del costo del lavoro:
• sul lato contributivo e fiscale, giovandosi degli sgravi spettanti alle cooperative di lavoro,
• sul lato delle retribuzioni e delle altre spettanze lavorative, avendo fatto approvare dalla assemblea dei soci una rinuncia a parte di esse quale “contributo mutualistico”;
- sempre come AU, per aver scientemente lasciato inevasi gli obblighi fiscali e contributivi, omettendo qualsiasi tentativo di recupero dei crediti verso il che avrebbe consentito di pagarli e accumulando CP_5 debiti verso l'Erario per circa € 1.500.000;
- ancora, per non aver rilevato in bilancio le sanzioni fiscali e i maggiori debiti contributivi accertati dall' nell'ottobre 2018, così occultando CP_6
l'erosione del capitale sociale avvenuta già al termine di quell'esercizio;
- la responsabilità altresì del come liquidatore, per aver azzerato CP_1 senza spiegazioni tutti i crediti della , pari a oltre € 510.000 Parte_1
(di cui € 468.711 verso il oltre a un misterioso credito di € CP_5
49.351 verso i dipendenti), anziché ottenerne il pagamento, e aver omesso di chiedere il fallimento in proprio.
L'attore chiede perciò la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, alternativamente quantificati, in tesi, in € 1.351.307,10 (pari al saldo
3 fallimentare) e, in ipotesi, in € 510.000,00 (pari ai crediti esistenti al
31.12.2019 e rinunciati).
* ha chiesto il rigetto della domanda affermando: CP_1
1. di aver perseguito, come AU di l'interesse della CP_4
e non quello del : la decisione di ridurre gli Parte_1 CP_5 emolumenti di lavoro, approvata dall'assemblea all'unanimità in data
8.6.2015, fu assunta per rendere la più competitiva in Parte_1 un mercato (quello del trasporto e facchinaggio) in difficoltà; Cont
2. anche la scelta di rimandare l'incasso di crediti residui verso fu operata non a beneficio di quest'ultimo, in conflitto di interessi, ma nella considerazione del fatto che il era il principale cliente CP_5 della , continuava a commissionarle molti servizi – con Parte_1 un consistente fatturato di oltre 500 mila euro l'anno – pagandone in gran parte il corrispettivo;
Cont
3. inoltre, avrebbe potuto essere escusso dall'Erario, quale obbligato solidale, per il pagamento dei maggiori contributi pretesi dall' CP_6 nell'ottobre 2018 (€ 290.000 circa); talché, se l'azione di contrasto avanzata da in sede giudiziale non avesse avuto buon CP_4 esito, il debito avrebbe potuto essere pagato dal CONSORZIO con estinzione per compensazione del suo debito verso la;
Parte_1 Cont
4. quella dell'AU di procrastinare gli incassi da sarebbe stata, dunque, una scelta di rischio imprenditoriale non manifestamente irragionevole, e, quindi, non sindacabile benché rivelatasi errata, anche considerando che l'azione giudiziaria di contrasto alla pretesa dell' , CP_6 in primo grado dichiarata inammissibile dal Tribunale, è stata poi abbandonata in appello dal Curatore, che ha così precluso la possibilità di far valere l'illegittimità di quella pretesa;
infine, l' ha escusso CP_7 direttamente la vanificando la possibilità di una Parte_1 Cont compensazione con i crediti verso;
5. è poi accaduto che il ha avuto sempre più difficoltà a CP_5 pagare i suoi debiti, dal momento che i proventi degli appalti, andati via via riducendosi, non consentivano più di coprire i costi, ed è entrato in una situazione di crisi che lo ha condotto al fallimento;
né un'azione di Cont recupero avrebbe consentito di recuperare i crediti, poiché , pur devolvendo interamente le sue disponibilità al pagamento dei debiti
4 verso le consorziate, non aveva mezzi finanziari che gli consentissero di estinguere tutte le passività;
6. con il rigetto delle azioni cautelari proposte da per ottenere CP_4 il rilascio del questa si è trovata nell'impossibilità di operare, Pt_2 con passività consistenti e crediti non più recuperabili: da qui la decisione di sciogliere la società, l'inevitabile svalutazione dei crediti e l'estinzione della . Parte_1
*
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta inammissibile, siccome generica ed esplorativa, la CTU chiesta dall'attore per “confermare la consistenza del patrimonio netto negativo, la perdita della continuità aziendale e
l'illegittima cancellazione dei crediti dal bilancio”, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.
La decisione
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha depositato la sentenza con la quale il Tribunale Penale di Firenze, in data 28.6.2024, ha condannato ritenendolo responsabile del reato di bancarotta fraudolenta CP_1 provocata con operazioni dolose, consistenti, in particolare, nell'aver omesso Cont qualsiasi iniziativa per ottenere il pagamento dei crediti vantati verso e nell'aver finanziato l'attività d'impresa con il sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali.
Trattandosi di sentenza non definitiva – lo stesso attore riferisce che sarebbe stato interposto appello – non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 651 CPP. È però utile osservare che, mentre il reato ha tra i suoi elementi costitutivi l'intervenuto fallimento della società, questo di per sé è estraneo alla responsabilità civile (talché le valutazioni sullo specifico punto operate dal giudice penale, oltre a non rappresentare una prova, sono qui inconferenti), poiché l'amministratore risponde non per il fatto che la società è fallita, ma per singole condotte illecite, indipendentemente dal fatto che esse abbiano o non abbiano provocato il fallimento;
e ogni illecito si contraddistingue, oltre che per la norma violata, per lo specifico danno che può produrre, talché solo se lo produce genera una responsabilità risarcitoria.
Nella fattispecie, dopo aver mosso una quantità di addebiti – da aver Cont omesso di chiedere a il pagamento dei suoi debiti ad averli infine ingiustificatamente azzerati;
da aver compiuto atti lato sensu distrattivi,
5 agendo in conflitto di interessi, ad aver violato la normativa lavoristica e previdenziale;
da aver operato sempre in perdita ad aver omesso di adottare un adeguato assetto organizzativo;
da aver volutamente lasciato inevasi imposte e contributi ad aver alterato i dati di bilancio occultando lo stato di dissesto, proseguendo l'attività di impresa in assenza di capitale – l'attore ha poi chiesto la condanna del convenuto:
• in tesi, in misura pari al saldo fallimentare;
Cont
• in ipotesi, in misura pari ai crediti verso non riscossi.
Il saldo fallimentare, tuttavia, è previsto dall'ordinamento solo come criterio (peraltro, del tutto residuale) di determinazione del danno prodotto da uno specifico illecito, che è quello di aver proseguito l'attività di impresa in assenza di capitale: non quantifica, invece, un obbligo risarcitorio (o, forse, sanzionatorio) per aver tenuto una serie di condotte illecite, indipendentemente da una analisi puntuale del rapporto di causa-effetto tra ciascuna condotta e danno.
Non è perciò possibile condannare l'AU a risarcire un ipotetico danno fatto pari al saldo fallimentare, per esempio, per aver agito in conflitto di interessi
(che non è un danno di per sé, ma impone di verificare se e in che misura lo abbia provocato), per aver omesso di pagare le imposte (ove il danno consiste nelle sole sanzioni applicate, non nei tributi comunque dovuti), o per aver compiuto atti distrattivi (nel qual caso il danno è pari al valore sottratto, non ad altro).
Se, dunque, il risarcimento chiesto in tesi dovesse essere inteso come esplicativo dello specifico illecito (la prosecuzione dell'attività in assenza di capitale) che avrebbe prodotto il danno, la domanda implicherebbe la limitazione della richiesta risarcitoria a esso e l'esclusione, quindi, degli eventuali diversi danni provocati da altre condotte illecite, che non fossero già compresi nell'incremento del deficit.
Ma, così intesa, dovrebbe essere senz'altro rigettata;
invero:
i. la configurazione stessa dell'illecito presuppone l'individuazione del momento in cui la società avrebbe visto il suo capitale scendere sotto il limite di legge, con conseguente obbligo dell'AU di rilevare la causa di scioglimento, convocare l'assemblea e tenere una gestione meramente conservativa;
l'attore, invece, non ha precisato quando tutto questo sarebbe avvenuto, affermando, in termini generici, che “Laddove si fosse correttamente e diligentemente proceduto ad una registrazione
6 (anche parziale) delle predette somme aggiuntive si sarebbe verificata la completa erosione del patrimonio netto”;
ii. è solo con la comparsa conclusionale che l'attore afferma che il capitale sarebbe andato perduto fin dal termine del 2016, ma questa precisazione della domanda è evidentemente tardiva, laddove nell'atto di citazione, semmai, il rilievo della perdita del capitale segue immediatamente quello dell'omessa registrazione in contabilità delle somme pretese dall' a seguito dell'accertamento dell'ottobre 2018, CP_6 potendosene dedurre che, secondo la prospettazione iniziale, il patrimonio netto di sarebbe sceso a valore negativo a fine CP_4
2018;
iii. secondo questa prospettiva, però, il danno sarebbe rappresentato dall'incremento del deficit avvenuto tra l'1.1.2019 e il 25.6.2019, allorché la fu effettivamente messa in liquidazione, Parte_1 poiché l'illecito di cui si sta parlando (prosecuzione dell'attività senza capitale) sarebbe stato compiuto, appunto, in quel lasso di tempo;
ma è lo stesso attore ad affermare che nel 2019 cessò l'attività, CP_4 non avendo più il il che si pone in contrasto con l'affermazione Pt_2 dell'illecito – il quale consiste, prima e più che nella mancata messa formale in liquidazione, nello svolgimento dell'attività tipica in luogo di una gestione meramente conservativa;
iv. l'attore non ha neppure accennato al danno che sarebbe stato provocato da detta prosecuzione illecita dell'attività, e che consiste non nell'insieme delle passività sorte in capo alla società durante tutta la sua esistenza, al netto delle attività, ma, come si evince dall'art. 2486
CC, dai risultati economicamente negativi provocati nel ristretto periodo della continuazione dell'impresa in assenza di capitale, quantificabili analiticamente o, presuntivamente, secondo il criterio cd. dell'incremento negativo del netto patrimoniale: criteri sostituibili da quello dello sbilancio fallimentare solo se le scritture contabili siano del tutto mancanti o se, in base a quelle presenti, sia assolutamente impossibile, anche apportando le dovute rettifiche, ricostruire l'evoluzione patrimoniale della società – laddove è incontestato che tenesse regolare contabilità, seppure rettificabile con le CP_1 correzioni ritenute dovute.
7 In alternativa a questa prospettiva – che, come detto, sfocerebbe nel rigetto della domanda - questa può però essere intesa anche come (parzialmente errata) indicazione dei danni conseguenti a un diverso illecito, in particolare quello di inadempimento degli obblighi fiscali e contributivi. L'attore, infatti, afferma che i crediti insinuati nel Fallimento sono, in gran parte, quelli spettanti all'Erario, dal che può dedursi che la richiesta di risarcimento abbia a oggetto i (differenti) danni provocati da questo specifico illecito.
Si può precisare che il debito fiscale (IVA, in particolare) deriva dal fatto, riferito dall'attore (e affermato anche dal giudice penale) e non smentito dal convenuto, che:
(i) il riceveva commesse di servizi e le subappaltava alle CP_5 cooperative consorziate, tra le quali CP_4
(ii) prestava il servizio ed emetteva fattura nei confronti di CP_4
HLM,
(iii) il pagava una parte della fattura, tendenzialmente quanto CP_5 bastava a corrispondere la retribuzione ai soci-dipendenti della
, Parte_1
(iv) non avendo altri introiti che i rimborsi di HLM, pagava i CP_4 suoi lavoratori (e, infatti, non risulta che questi si siano poi insinuati nello stato passivo) ma non versava l'IVA, accumulando così il debito erariale.
Quanto al debito contributivo, la sua genesi è così ricostruibile:
(i) aveva chiesto all'assemblea dei soci, fin da prima di iniziare CP_4
l'attività, di approvare una riduzione degli emolumenti lavorativi (con devoluzione alla , per fini mutualistici, di parte delle Parte_1 retribuzioni), avvalendosi di un meccanismo consentito per legge alle cooperative per esigenze eccezionali e transitorie, benché qui invocate con generico riferimento a una presunta crisi del settore nel quale CP_4 non aveva nemmeno ancora iniziato operare, e senza un limite di tempo,
(ii) successivamente calcolava i contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte – ma, per lo più, non pagava neppure quelli, non avendo la provvista,
(iii) l' , tuttavia, ha ritenuto illecita questa pratica, poiché i contributi CP_6 devono essere calcolati (e versati) sulla base della retribuzione globale minima stabilita per legge o per CCNL, richiedendo le maggiori somme dovute secondo questo conteggio, maggiorate di interessi e sanzioni (e
8 rifiutando il rilascio del che ha impedito a di Pt_2 CP_4 proseguire la sua attività).
Ciò detto, un debito fiscale o previdenziale, benché così scientificamente lasciato inadempiuto, non diventa un danno per la società, ma continua a essere un debito;
dal punto di vista patrimoniale, che esso sia pagato alla scadenza o lasciato inevaso nulla cambia, e la sua insinuazione al passivo fallimentare non ne muta la natura. Esso, pertanto, non deve essere risarcito, perché, appunto, non rappresenta un danno.
Un danno, invece, sono le sanzioni e gli aggi applicati per legge a seguito dell'inadempimento, quali costi sorti in capo alla società solo in conseguenza dell'inadempimento; né è da dire che il mancato pagamento fu incolpevole perché dovuto a momentanea assenza di liquidità, poiché non ha CP_4 pagato imposte e contributi fin dal primo esercizio, sistematicamente e sempre più accumulando debito fiscale, e questo fatto si spiega solo, alternativamente, con il volontario utilizzo del debito fiscale come mezzo di finanziamento dell'impresa, o come endemica impossibilità della società di svolgere legalmente la sua attività, che avrebbe allora dovuto indurre l'AU a cessarla immediatamente.
Non si considerano danno, invece, gli interessi: i quali rappresentano il corrispettivo di una utilità (l'uso nel tempo di denaro altrui) di cui la ha goduto. Parte_1
Dall'esame degli estratti di ruolo e delle domande di insinuazione si evince che il debito per sanzioni e spese – ossia, il danno da risarcire – ammonta a €
264.118,58. La domanda, pertanto, può essere accolta entro questo limite.
A questo punto non può essere considerata la domanda subordinata che sarebbe da prendere in considerazione solo laddove la principale fosse stata integralmente respinta. Cont Si può solo aggiungere, con riguardo all'inerzia dell'AU verso , che:
- non vi è prova che una tempestiva richiesta di pagamento sarebbe stata seguita da un pagamento, tanto meno integrale: l'istanza di fallimento avanzata dal PM, infatti, afferma che il “sin dall'esercizio CP_5
2015 non riesce a far fronte alle obbligazioni”, e lo stesso attore esclude che al momento della dichiarazione di fallimento di fosse possibile CP_4
Cont recuperare alcunché da;
non vi è dunque la prova che l'inerzia di abbia provocato il danno;
CP_1
9 - quanto all'azzeramento totale del credito, operato dal convenuto in veste di liquidatore, esso sembra essere operazione contabilmente corretta, dal momento che il credito, a quel punto, era da considerare certamente inesigibile.
In conclusione, la domanda dev'essere accolta nel limite indicato sopra, maggiorato degli interessi legali (essendo il credito già liquido, benché risarcitorio) con decorrenza dalla domanda.
Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in applicazione del DM 55/2014 modificato con DM 147/2020, scaglione di valore comprendente l'importo di cui alla condanna, parametri medi per tutte le fasi esclusa quella istruttoria, limitatasi alla produzione documentale e perciò liquidata al minimo, con obbligo di rifusione in favore dello Stato in ragione dell'ammissione dell'attore al patrocinio pubblico.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva: condanna a pagare a Controparte_1 Controparte_8
la somma di € 264.118,58 a titolo di risarcimento del
[...] danno, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda;
condanna altresì il convenuto a rifondere all'Erario le spese di lite, liquidate in
€ 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese anticipate e prenotate a debito.
Firenze, 13 agosto 2025 Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
10