Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 4
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Determinazione superficie imponibile TARI

    La normativa vigente (art. 1, comma 645, legge 147/2013) prevede che fino all'attuazione delle procedure di allineamento catastale, la superficie imponibile sia quella calpestabile. Tale procedura non è stata attuata, pertanto il criterio della superficie calpestabile è quello applicabile.

  • Rigettato
    Validità accertamento tecnico

    L'accertamento tecnico è stato effettuato in contraddittorio, ha rilevato una superficie calpestabile coerente con la planimetria catastale e si fonda su rilievi oggettivi e duraturi della consistenza dei locali. Le doglianze circa la pretesa inidoneità a coprire annualità pregresse non colgono nel segno. Inoltre, le memorie di replica del ricorrente sono state depositate tardivamente.

  • Rigettato
    Omessa motivazione avviso impositivo

    L'atto impositivo conteneva l'indicazione degli estremi catastali, della superficie dichiarata e accertata, della categoria, della tariffa e del calcolo sanzionatorio, soddisfacendo l'onere motivazionale.

  • Inammissibile
    Eccezioni nuove in appello

    Le eccezioni relative alla superficie calpestabile sono inammissibili in quanto nuove e proposte per la prima volta in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 4
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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