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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1549/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1477/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10148 1 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5436/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato in data 27 gennaio 2025, la società Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1 e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la sentenza n. 1477/2024 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento e depositata il 27.11.2024, che aveva rigettato il ricorso originariamente proposto avverso l'avviso di accertamento TARI n. 10148/1 relativo agli anni d'imposta
2017, 2018, 2019 e 2020.
La società appellante insiste sulla tesi per cui la superficie imponibile deve determinarsi non già sulla base dei metri quadrati calpestabili, bensì secondo la regola dell'80% della superficie catastale, richiamando a conforto alcune pronunce della Corte di Cassazione. Aggiunge che l'accertamento tecnico prodotto dalla resistente nel corso del giudizio di primo grado, datato novembre 2021, non avrebbe potuto retroagire alle annualità oggetto di contestazione.
Si costituisce RE Tributi s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del
Comune di Benevento, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La resistente, oltre a ribadire la correttezza del metodo adottato, rileva che l'art. 1, comma 645, della legge n. 147/2013 stabilisce con chiarezza che, fino all'attuazione delle procedure di allineamento catastale previste dal comma
647, la superficie imponibile ai fini TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti. Richiama altresì la giurisprudenza di legittimità che si è espressa in senso conforme.
La resistente, con le proprie controdeduzioni, ha altresì formulato istanza di riunione con il procedimento R.
G. 978/2025, avente ad oggetto analoga controversia relativa all'annualità 2016 tra le stesse parti, prospettando l'opportunità di una decisione unitaria su questioni identiche.
La Corte, pur rilevando la connessione oggettiva e soggettiva, ha tuttavia ritenuto di trattare e definire separatamente il presente giudizio, rispetto all'altro procedimento rg 978/2025 che risulta già deciso.
All'udienza pubblica del 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
La normativa vigente non lascia margini di dubbio: l'art. 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che, sino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 647, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Solo una volta completata la procedura di allineamento tra i dati catastali e quelli comunali, mediante apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il parametro diverrà l'80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/1998. Poiché tale provvedimento non è stato mai emanato, il criterio oggi applicabile resta quello della superficie calpestabile. Le doglianze dell'appellante, che assume di aver correttamente dichiarato una superficie commisurata all'80% di quella catastale, sono dunque prive di fondamento in diritto.
Quanto all'accertamento tecnico compiuto da RE Tributi in data 24 novembre 2021, esso è stato effettuato in contraddittorio con il legale rappresentante della società contribuente e ha rilevato una superficie calpestabile complessiva di mq. 125,92, comprensiva anche dell'area esterna coperta. Tale dato è coerente con la planimetria catastale depositata agli atti e non risulta specificamente contestato nell'immediatezza dal contribuente. Le doglianze circa la pretesa inidoneità di tale accertamento a coprire annualità pregresse non colgono nel segno, giacché l'accertamento non costituisce atto isolato ma si fonda su rilievi oggettivi e duraturi relativi alla consistenza dei locali, confermati anche da documentazione fotografica, peraltro non contestata in primo grado dato che le memorie di replica del ricorrente sono state depositate in data
18.11.2024 oltre il termine di cui all'art. 32 del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, per l'udienza del
20.11.2024.
Ne deriva che correttamente, anche per il principio di non contestazione, i Giudici di primo grado hanno ritenuto applicabile la superficie calpestabile e, sulla base dei rilievi effettuati, hanno rigettato il ricorso introduttivo. L'argomento relativo all'omessa motivazione dell'avviso impositivo è parimenti infondato, poiché
l'atto conteneva l'indicazione degli estremi catastali, della superficie dichiarata, di quella accertata, della categoria, della tariffa e del calcolo sanzionatorio, così soddisfacendo pienamente l'onere motivazionale, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4952/2018, n. 20620/2019).
Tutte le censure mosse dall'appellante devono, dunque, essere disattese anche perchè trattasi, quelle relative alla superfice calpestabile, di eccezioni del tutto nuove proposte per la prima volte in grado di appello e come tale inammissibili..
Per le ragioni esposte, l'appello proposto da Ricorrente_1 S.a.s. deve essere rigettato e va confermata integralmente la sentenza n. 1477/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo. Tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, le spese vengono liquidate nei minimi tariffari.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento, in favore della RE Tributi Srl, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese 15% IVA e CPA come per legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1549/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1477/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10148 1 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5436/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato in data 27 gennaio 2025, la società Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1 e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava la sentenza n. 1477/2024 emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento e depositata il 27.11.2024, che aveva rigettato il ricorso originariamente proposto avverso l'avviso di accertamento TARI n. 10148/1 relativo agli anni d'imposta
2017, 2018, 2019 e 2020.
La società appellante insiste sulla tesi per cui la superficie imponibile deve determinarsi non già sulla base dei metri quadrati calpestabili, bensì secondo la regola dell'80% della superficie catastale, richiamando a conforto alcune pronunce della Corte di Cassazione. Aggiunge che l'accertamento tecnico prodotto dalla resistente nel corso del giudizio di primo grado, datato novembre 2021, non avrebbe potuto retroagire alle annualità oggetto di contestazione.
Si costituisce RE Tributi s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del
Comune di Benevento, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La resistente, oltre a ribadire la correttezza del metodo adottato, rileva che l'art. 1, comma 645, della legge n. 147/2013 stabilisce con chiarezza che, fino all'attuazione delle procedure di allineamento catastale previste dal comma
647, la superficie imponibile ai fini TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti. Richiama altresì la giurisprudenza di legittimità che si è espressa in senso conforme.
La resistente, con le proprie controdeduzioni, ha altresì formulato istanza di riunione con il procedimento R.
G. 978/2025, avente ad oggetto analoga controversia relativa all'annualità 2016 tra le stesse parti, prospettando l'opportunità di una decisione unitaria su questioni identiche.
La Corte, pur rilevando la connessione oggettiva e soggettiva, ha tuttavia ritenuto di trattare e definire separatamente il presente giudizio, rispetto all'altro procedimento rg 978/2025 che risulta già deciso.
All'udienza pubblica del 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
La normativa vigente non lascia margini di dubbio: l'art. 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che, sino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 647, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Solo una volta completata la procedura di allineamento tra i dati catastali e quelli comunali, mediante apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il parametro diverrà l'80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. 138/1998. Poiché tale provvedimento non è stato mai emanato, il criterio oggi applicabile resta quello della superficie calpestabile. Le doglianze dell'appellante, che assume di aver correttamente dichiarato una superficie commisurata all'80% di quella catastale, sono dunque prive di fondamento in diritto.
Quanto all'accertamento tecnico compiuto da RE Tributi in data 24 novembre 2021, esso è stato effettuato in contraddittorio con il legale rappresentante della società contribuente e ha rilevato una superficie calpestabile complessiva di mq. 125,92, comprensiva anche dell'area esterna coperta. Tale dato è coerente con la planimetria catastale depositata agli atti e non risulta specificamente contestato nell'immediatezza dal contribuente. Le doglianze circa la pretesa inidoneità di tale accertamento a coprire annualità pregresse non colgono nel segno, giacché l'accertamento non costituisce atto isolato ma si fonda su rilievi oggettivi e duraturi relativi alla consistenza dei locali, confermati anche da documentazione fotografica, peraltro non contestata in primo grado dato che le memorie di replica del ricorrente sono state depositate in data
18.11.2024 oltre il termine di cui all'art. 32 del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, per l'udienza del
20.11.2024.
Ne deriva che correttamente, anche per il principio di non contestazione, i Giudici di primo grado hanno ritenuto applicabile la superficie calpestabile e, sulla base dei rilievi effettuati, hanno rigettato il ricorso introduttivo. L'argomento relativo all'omessa motivazione dell'avviso impositivo è parimenti infondato, poiché
l'atto conteneva l'indicazione degli estremi catastali, della superficie dichiarata, di quella accertata, della categoria, della tariffa e del calcolo sanzionatorio, così soddisfacendo pienamente l'onere motivazionale, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4952/2018, n. 20620/2019).
Tutte le censure mosse dall'appellante devono, dunque, essere disattese anche perchè trattasi, quelle relative alla superfice calpestabile, di eccezioni del tutto nuove proposte per la prima volte in grado di appello e come tale inammissibili..
Per le ragioni esposte, l'appello proposto da Ricorrente_1 S.a.s. deve essere rigettato e va confermata integralmente la sentenza n. 1477/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo. Tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, le spese vengono liquidate nei minimi tariffari.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento, in favore della RE Tributi Srl, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese 15% IVA e CPA come per legge.