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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.1103 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da
con il patrocinio dell'Avv.to ZANGARI Parte_1
GIUSEPPE
RICORRENTE
Contro
in persona del Controparte_1 Controparte_2
Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Serafino
RESISTENTE
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
E domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento per diverse ragioni.
L'amministrazione convenuta ha evidenziato come la ricorrente abbia lavorato per 1 solo giorno nell'a.s. 2015/2016 e come per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la stessa, dopo aver stipulato il contratto di supplenza, non abbia mai lavorato avendo usufruito del permesso per gravi patologie.
Il ricorso, inoltre, non può essere accolto dal momento che non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” . La Corte di Cassazione ritiene persistere l'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze. La ricorrente ha allegato nella nota del 5.12.2024 di essere docente di ruolo, ma non ha prodotto nulla a supporto di tale affermazione, anzi la circostanza è dalle buste paga in atti dell'anno 2022/23.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente (a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012)) delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 300 per compensi, oltre accessori di legge.
Busto Arsizio, 2.1.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Franca Molinari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da
con il patrocinio dell'Avv.to ZANGARI Parte_1
GIUSEPPE
RICORRENTE
Contro
in persona del Controparte_1 Controparte_2
Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Serafino
RESISTENTE
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
E domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento per diverse ragioni.
L'amministrazione convenuta ha evidenziato come la ricorrente abbia lavorato per 1 solo giorno nell'a.s. 2015/2016 e come per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la stessa, dopo aver stipulato il contratto di supplenza, non abbia mai lavorato avendo usufruito del permesso per gravi patologie.
Il ricorso, inoltre, non può essere accolto dal momento che non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” . La Corte di Cassazione ritiene persistere l'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze. La ricorrente ha allegato nella nota del 5.12.2024 di essere docente di ruolo, ma non ha prodotto nulla a supporto di tale affermazione, anzi la circostanza è dalle buste paga in atti dell'anno 2022/23.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente (a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012)) delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 300 per compensi, oltre accessori di legge.
Busto Arsizio, 2.1.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Franca Molinari