Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 824 del 2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1 elettivamente domiciliato in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi, giusta procura agli atti;
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Giovanna Rizzo e dall'avv. Maria Grazia Sparacino
-resistente-
All'udienza del 25/02/2025, alle ore 15.30, ha pronunciato
S E N T E N Z A
Mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori come CP_1 per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.01.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2023 0004451546 000, notificato il 05 gennaio 2024 con cui è stato richiesto il pagamento della somma di euro 16.716,37 per omesso versamento di contributi previdenziali per l'anno 2017, eccependone la prescrizione.
Si instaurava regolarmente il contraddittorio costituendosi in giudizio l' che eccepiva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, senza alcuna attività istruttoria è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe.
L'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di 1
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Pertanto ai crediti oggetto dell'avviso di addebito impugnato deve ritenersi applicabile il termine prescrizionale quinquennale.
Dall'esame della documentazione prodotta dall' emerge che sono CP_1 stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione.
L' ha documentato di avere inviato al ricorrente, per il recupero della CP_1 contribuzione evasa, l'avviso bonario in data 23.05.2022.
Nessuna prescrizione, pertanto, può essere eccepita.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 25/02/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
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