Ordinanza cautelare 9 dicembre 2021
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01440/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Vito Villani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna Via Marconi n. 8, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno - Prefettura di Bologna, Questura di Bologna, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensivca,
«del provvedimento emesso in data 9.9.2021 emesso dal Questore della Provincia di Bologna con il quale si procedeva alla notifica del decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Bologna in data 19.05.2020 protocollo -OMISSIS- e notificato il 09.09.2021 provvedendo al contestuale ritiro del permesso di soggiorno n.ro -OMISSIS- rilasciato il 11.04.2016 e scaduto i14.03.2017».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno - Prefettura di Bologna, Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. PA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione la sig.ra -OMISSIS-, cittadina albanese, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, gli atti indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione intimata le ha rifiutato il rinnovo con conversione in lavoro autonomo del permesso di soggiorno n.ro -OMISSIS-, con inserito il figlio minore -OMISSIS-, con contestuale ritiro di tale permesso, già emesso dalla Questura di Bologna l’11 aprile 2016 e scaduto i1 4 marzo 2017 per motivi familiari in quanto la ricorrente è coniuge del cittadino albanese -OMISSIS-, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
2. Questi i motivi contenuti nell’atto impugnato: “ Considerato che da accertamenti svolti presso la Banca Dati dell'Agenzia dell'Entrate risulta che la richiedente ha avviato una ditta individuale in data 16/02/2017, denominata "Costruzioni edili di -OMISSIS-", per la quale non ha mai presentato dichiarazione dei redditi PF. Il coniuge -OMISSIS- ha avviato una ditta individuale in data 21/05/2010, denominata "-OMISSIS-" che, come quella della moglie, si occupa di edilizia, per la quale non ha presentato dichiarazioni dei redditi PF per gli anni 2015, 2016 e 2018. È inoltre emerso che lo stesso è gravato da debito nei confronti dell'erario di oltre 35.000E; Considerato che dagli accertamenti svolti presso la Banca Dati I.N.P.S. la richiedente non risulta censita, mentre il coniuge non ha percepito redditi o versato contributi per gli anni 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019; Considerato che dagli accertamenti svolti presso la Banca Dati SILER della Città Metropolitana di Bologna, con ultima verifica effettuata in data odierna, risulta che la richiedente è inoccupata, mentre il coniuge non svolge attività lavorativa subordinata dal 16/12/2013; Letto l'art. 29, comma 3, lett. B, del D.Lgs. 286/98, che prevede che il reddito annuo necessario per l'ingresso di un cittadino straniero sul Territorio dello Stato è pari all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato proporzionalmente per i familiari a carico; Rilevato quindi che l'istante e il coniuge non dimostrano con quali mezzi leciti hanno provveduto, negli anni 2015, 2016, 2018 e 2019, al mantenimento del proprio nucleo familiare; Vista la comunicazione di esistenza dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo datata 17/0 /2018, . . . , inviata all'interessata tramite raccomandata A/R e ritornata al mittente in data 25/09/2018 in quanto il destinatario era risultato sconosciuto e comunque notificatale brevi manu in data 30/12/2019; Preso atto che la richiedente non è intervenuta nel procedimento amministrativo producendo memorie o documentazione volta a contraddire o sanare quanto cc estato con comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90; Considerato che la normativa di riferimento consente la permanenza sul Territorio nazionale a quegli stranieri in grado di documentare un reddito minimo, derivante da fonte lecita, che permetta un sostentamento dignitoso loro e del proprio nucleo familiare al fine di non favorire la produzione di eventuali redditi derivanti da attività illecite e isto che il richiedente non dispone da anni di congrui redditi ed è attualmente sprovv sto di fonti reddituali lecite; Considerato che non risultano presenti requisiti per la conversione del permesso di soggiorno in analogo titolo rilasciato per motivi diversi da quello richiesto né circostante di inespellibilità ”.
3. Parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure: “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 5 del T.U. 286/98 e art. 29 comma 3 lettera b del d.lqs. 268/98. - Sviamento di potere - Travisamento dei fatti - Difetto di motivazione ”: sarebbe priva di fondamento l'affermazione della mancata presentazione della denuncia dei redditi (parte ricorrente produce la dichiarazione dei redditi del sig. -OMISSIS- relativa agli anni d'imposta 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016, dalle quali risulta redditi di euro 55.570 prodotti nell'anno 2020, 54.404 per il 2019, 55.205 per il 2018, 17.630 per il 2017, ed euro 16.818,00 per il 2016); la banca dati Siler non sarebbe aggiornata riguardo alla posizione del marito della ricorrente dato che egli non svolgeva da almeno da 3 anni attività di lavoratore subordinato ma di artigiano edile, mentre la ricorrente era in attesa di occupazione ed era determinata ad assumere la veste di lavoratrice autonoma non appena ottenuto il permesso di soggiorno; il debito erariale addotto nel provvedimento sarebbe stato regolarizzato con l'accesso all'istituto della rottamazione ter e saldo e stralcio e allo stato sarebbe stato determinato da parte dell'Agenzia delle entrate in euro 19.780,06, di cui il marito della ricorrente aveva già pagato la prima rata di euro 6.535,93, avendo poi beneficiato per le ulteriori rate della sospensione causa covid; la ricorrente occuperebbe un appartamento salubre e dignitoso come emerge dalla dichiarazione allegata. L'atto impugnato sarebbe stato reso senza operare alcuna valutazione degli elementi integrativi trasmessi il 4 febbraio 2020. Sarebbe dunque accertata, a detta di parte ricorrente, l'esistenza di una buona capacità reddituale in capo al marito della richiedente che, con l'adesione agli strumenti di regolarizzazione fiscale, ha dato prova di essersi messo in regola per il pagamento delle imposte non versate; il che proverebbe l'esistenza reale e concreta dei presupposti fattuali e giuridici richiesti per essere meritevole della concessione del soggiorno nelle forme richieste.
4. Il Ministero si è costituito il 24 novembre 2021 e ha depositato documenti, con una relazione, in data 3 dicembre 2021, nella quale ha sottolineato che la straniera non si era avvalsa della facoltà di presentare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (notificatale a mano in data 30 dicembre 2019), ha aggiunto, circa la posizione debitoria del marito, che, da corrispondenza intercorsa con l'Agenzia di riscossione, era emerso che questi oltre ad aver presentato in data 31 luglio 2019 un'istanza di definizione agevolata per un totale da pagare di 20.140,34 euro, solo in data 17 novembre 2020, quindi in un momento ampiamente successivo alla notifica del provvedimento impugnato, aveva presentato un piano di rateizzo per il recupero dei debiti INPS per un totale di 16.044,57 euro, ma che, tuttavia, oltre alla rateazione per i debiti Inps e alla definizione agevolata, il marito della ricorrente risultava avere altre cartelle esattoriali scadute ed escluse dal piano di rateizzo per un totale di circa 20.000 euro (oltre ad altre cartelle non notificate).
5. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 7 dicembre 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 597/2021 del 7-9 dicembre 2021, con la seguente motivazione, con specifico riferimento alla non accoglibilità del ricorso: “ Ritenuto, ad un primo sommario esame della causa, che il ricorso non contenga elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile un esito favorevole per la ricorrente, tenuto conto soprattutto della accertata mancanza, in capo alla medesima e al di lei coniuge, del necessario requisito reddituale relativo agli anni presi a riferimento dalla vigente normativa in materia ”.
6. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di dicembre del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 28 maggio 2025, al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
7. Nulla è pervenuto e nella predetta udienza pubblica del 28 maggio 2025 è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente.
8. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 19 novembre 2025, nella quale anche nessuno è comparso per la parte ricorrente (è comparsa la sola Avvocatura dello Stato) e nessun atto o documento ulteriore risulta esser stato nelle more depositato. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà del Tribunale di porre a fondamento della sua decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso.
9. In data 17 marzo 2025 il Ministero ha depositato una nota datata 12 marzo 2025 nella quale la Questura comunica che la ricorrente risulta titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari per ricongiungimento con il marito, valido fino al 21 ottobre 2025 ritirato in data 28 novembre 2024.
10. Il ricorso risulta ormai improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
11. Occorre premettere e sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito, nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo. Nel suddetto ruolo aggiunto sono iscritte, seguendo l’ordine cronologico di proposizione, le cause più “antiche” che, anche tenendo conto della previsione dell’art. 72- bis c.p.a., appaiono suscettibili di pronta definizione in rito. L’efficacia di questo strumento processuale postula una fattiva collaborazione del Foro. In tale contesto, pertanto, in base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice (secondo l’art. 2 c.p.a. “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”), sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta e ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole, con specifico riguardo al caso pratico dedotto.
12. L’esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo dimostra il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso e a chiederne la decisione nel merito.
13. Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:
- l’assenza di qualsivoglia atto processuale della parte ricorrente successivo alla fase cautelare, risalente all’anno 2021;
- la sua mancata comparizione e l’assenza di memorie, atti, documenti nelle successive due udienze pubbliche alle quali la causa è stata chiamata, nonostante la parte risulti esser stata ritualmente avvisata;
- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;
- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva” (fase nella quale la causa ha già ricevuto una motivata risposta di giustizia, con espressa motivazione, come detto, sulla non accoglibilità del ricorso);
- la sopravvenienza di atti favorevoli dell’amministrazione (nota del 12 marzo 2025 nella quale la Questura comunica che la ricorrente risulta titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari per ricongiungimento con il marito, valido fino al 21 ottobre 2025 ritirato in data 28 novembre 2024), atti sopravvenuti che dimostrano vieppiù la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione della presente impugnativa, riferita ad atti ormai superati dalla successiva attività amministrativa, rispetto ai quali peraltro la stessa parte ricorrente non ha ritenuto di replicare, né di fornire alcuna osservazione o deduzione;
- l’assenza di domanda risarcitoria (o di una espressa riserva di volerla proporre).
14. In ragione di quanto esposto e visti gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a. (in base ai quali “ Il giudice . . . può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”) e 84, comma 4, c.p.a., in base al quale “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
15. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA AR, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA AR |
IL SEGRETARIO