Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 28 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 74/2020 R.G. vertente
fra
c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Parte_1 C.F._1
Melillo ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Venosa via Cardinale De Luca 17, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
C.F. , in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Ippolito Arabia giusta procura per notaio e domiciliato in Potenza, alla Rampa Per_1
Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 9.1.2020 e ritualmente notificato, la parte ricorrente premesso lo svolgimento dal 1.7.2017 al 30.9.2017 di attività lavorativa per la società cooperativa Consorzio C.
S. Cooperazione e Solidarietà con sede in Potenza, in qualità di operatrice socio assistenziale a pazienti disabili, adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver presentato in data 30.11.2017 all' di Potenza, domanda per il riconoscimento del danno biologico da infortunio in merito alla CP_1 quale l' con provvedimenti di liquidazione dell'inabilità temporanea assoluta, rigettava la CP_1
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto addotto dal ricorrente ritenendo non sussistente CP_1
il nesso causale né che la patologia sia in qualche modo riconducibile ad attività lavorativa e/o comunque, Trattandosi di patologia inferiore al 7%.; chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
La causa veniva istruita attraverso acquisizione documentale e CTU dapprima con il dott. Per_2
poi rinnovata con il dott. , e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle Per_3
parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
1. Il ricorso non merita accoglimento.
La documentazione allegata in atti, e la relazione tecnica di ufficio disposta in corso di causa consentono di ritenere non sussistente la natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente.
Entrambi i consulenti tecnici, in particolare, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, hanno concluso che “ si conferma la valutazione da parte dell' e cioè che la IG. abbia presentato una menomazione CP_1 Parte_1 dell'integrità psicofisica con grado invalidante (Indennizzo capitale del danno biologico D. Lgs
38/2000), con una percentuale del 4%.”.. giudizio confermato anche dopo le osservazioni della difesa ricorrente: “la IG.ra , non presenti alcuna limitazione funzionale al braccio dx se Pt_1
non ai gradi estremi, pertanto sulla base delle menomazioni, e in base alla tabella , si conferma CP_1
la valutazione espressa in precedenza e cioè che la perizianda presenti una menomazione dell'integrità psicofisica con grado invalidante (Indennizzo capitale del danno biologico D. Lgs
38/2000 pari al 4%)”.
Pertanto, posto che in base al D.Lgs. n. 38/2000, l' è tenuto nei confronti dell'assicurato che CP_2
risulta aver contratto la malattia professionale, al risarcimento integrale del danno biologico, inteso come “la lesione dell'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”, con corresponsione di indennizzo rapportato alla menomazione denunciata (in misura superiore al
7%, rilevato che il ctu ha concluso che la patologia è scevra da condizionamenti professionali, il ricorso va rigettato per infondatezza.
2. Le spese di lite sono irripetibili in ragione della capacità reddituale dichiarata dal ricorrente;
3. Le spese di CTU vanno liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 9-1-2020, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Spese irripetibili;
3) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
Potenza, 28 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla