Art. 7-quater decies. (( (Garanzia della societa' cessionaria). )) ((1. La garanzia indicata all'articolo 7-sexies, lettera c), prestata dalla societa' cessionaria nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite nei limiti del patrimonio separato, e' irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata e autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente. A tale garanzia non si applicano le disposizioni degli articoli 1939, 1941, primo comma, 1944, secondo comma, 1945, 1955, 1956 e 1957 del codice civile.
2. In caso di inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, la societa' cessionaria provvede all'adempimento nei termini e alle condizioni originariamente convenuti, nei limiti del patrimonio separato. Gli effetti in capo alla banca emittente della decadenza dal beneficio del termine di cui all'articolo 1186 del codice civile, anche derivanti da eventi contrattualmente previsti, non si estendono in capo alla societa' cessionaria in relazione alla garanzia rilasciata dalla medesima.
3. In caso di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione della banca emittente, la societa' cessionaria provvede nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite nei termini e alle condizioni originariamente convenuti. La societa' cessionaria esercita in via esclusiva i diritti dei portatori dei titoli nei confronti della banca in liquidazione secondo la disciplina applicabile a quest'ultima. Le somme rivenienti dall'esercizio di tali diritti sono comprese nel patrimonio separato.
In caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 74 del testo unico bancario, la societa' cessionaria provvede, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite limitatamente ai crediti scaduti ed esigibili nel corso del periodo di sospensione. Per le somme pagate la societa' cessionaria esercita il regresso nei confronti della banca.
4. In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, i portatori delle obbligazioni bancarie garantite concorrono nelle ripartizioni dell'attivo della stessa, per quanto residua a seguito dell'escussione della garanzia indicata al comma 1, con i creditori chirografari della banca emittente incluse, nel caso previsto all'articolo 7-quinquiesdecies, comma 2, le controparti in derivati.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
2. In caso di inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, la societa' cessionaria provvede all'adempimento nei termini e alle condizioni originariamente convenuti, nei limiti del patrimonio separato. Gli effetti in capo alla banca emittente della decadenza dal beneficio del termine di cui all'articolo 1186 del codice civile, anche derivanti da eventi contrattualmente previsti, non si estendono in capo alla societa' cessionaria in relazione alla garanzia rilasciata dalla medesima.
3. In caso di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione della banca emittente, la societa' cessionaria provvede nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite nei termini e alle condizioni originariamente convenuti. La societa' cessionaria esercita in via esclusiva i diritti dei portatori dei titoli nei confronti della banca in liquidazione secondo la disciplina applicabile a quest'ultima. Le somme rivenienti dall'esercizio di tali diritti sono comprese nel patrimonio separato.
In caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 74 del testo unico bancario, la societa' cessionaria provvede, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite limitatamente ai crediti scaduti ed esigibili nel corso del periodo di sospensione. Per le somme pagate la societa' cessionaria esercita il regresso nei confronti della banca.
4. In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, i portatori delle obbligazioni bancarie garantite concorrono nelle ripartizioni dell'attivo della stessa, per quanto residua a seguito dell'escussione della garanzia indicata al comma 1, con i creditori chirografari della banca emittente incluse, nel caso previsto all'articolo 7-quinquiesdecies, comma 2, le controparti in derivati.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".