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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10592/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10592/2023 R.G. promossa da:
(C... ), rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Giuseppe IRA, presso il cui studio - in Catania, Via Gabriele
D'Annunzio n. 125 - è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
(C. F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola MICHELI e Ilario
MAIO ed elettivamente domiciliato in NZ, Via Del Proconsolo n. 10
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della notifica congiunta del titolo esecutivo e dell'atto di precetto in atti e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e del pignoramento immobiliare azionato e dell'azione esecutiva immobiliare, anche a superamento dell'ordinanza collegiale del 7.9.23 del tutto illegittima. 2) ACCERTARE E DICHIARARE il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare e conseguentemente statuire sulla inefficacia del pignoramento azionato, anche a superamento dell'ordinanza collegiale del 7.9.23 del tutto illegittima. 3) ACCERTARE E DICHIARARE a superamento dell'ordinanza collegiale pubblicata CP_ il 7.9.23 che il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. interposto dall' andava dichiarato CP_ inammissibile;
4) CONDANNARE l' alle SPESE di lite della , Parte_2 con richiesta di DISTRAZIONE EX ART. 93 c.p.c, in favore dell'odierno antistatario. 5) In ogni caso con vittoria di spese del presente procedimento, da distrarsi in favore dell'odierno
ANTISTATARIO EX ART. 93 C.P.C.»
Per parte convenuta:
«Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare l'opposizione e tutte le avverse domande, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite relative alla presente fase di giudizio».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
, nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 224/2022 R.G.E. - Tribunale Parte_1 di NZ (doc. n. 1, fascicolo parte attrice) ha ottenuto, a seguito di opposizione endo-esecutiva, la sospensione del processo esecutivo promosso da ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ.. CP_1
Il Giudice dell'Esecuzione, nel provvedimento del 25.7.2023, in accoglimento dell'istanza cautelare, ha in particolare dedotto quanto segue: «letto il ricorso in opposizione ex art. 617 II comma c.p.c. (...) ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge quali il fumus boni iuris ed il periculum in mora, ritenuto, altresì, necessario decidere sull'eccezione di tardività del deposito della nota di trascrizione su cui la parte opposta non ha preso posizione;
rilevato, invero, che l'iscrizione al ruolo è avvenuta in data 19.07.2022, la consegna della nota di trascrizione da parte del Conservatore come ammesso dal procedente è avvenuta in data 9.08.2022 ed il successivo deposito in PCT avvenuto in data 19.09.2022 ritenuto necessario dover decidere nel contraddittorio delle parti
P.Q.M.
Fissa l'udienza di comparizione personale delle parti per l'udienza del 8.02.2024 h. 10,30 per discutere sull'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della nota di trascrizione l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione in Pt_3 fase di espletamento delle operazioni peritali. Condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese della presente fase cautelare che si liquidano in Euro 800,00 oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratesi antistatario. Assegna alla parte interessata termine fino sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito mediante notificazione di atto di citazione, osservati i termini a comparire ex art 163 c.p.c. ridotti della metà, e per l'iscrizione a ruolo (...)».
Il a quindi tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito;
a fondamento della Pt_1 domanda, ha eccepito: a) la nullità della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, con conseguente inefficacia e/o nullità e del pignoramento immobiliare azionato da , avendo CP_1 ricevuto solo la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare in data 14.7.2022; ha precisato che, in merito alla notifica titolo esecutivo e del precetto, non ha prodotto l'avviso di ricevimento CP_1 della C.A.D. inerente la raccomandata n. 62904750618 del 2.5.2022; b) il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, con conseguente perdita di efficacia dello stesso;
in tal senso, ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez III, nn.
17367/2011, 7998/2015 e 4751/2016), secondo la quale - alla luce della nuova formulazione dell'art. 557 cod. proc. civ. - il mancato deposito, da parte del creditore procedente, della nota di trascrizione del pignoramento, entro quindici giorni dalla sua restituzione da parte del conservatore dei pubblici registri immobiliari, determina la perdita di efficacia del pignoramento.
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e, nello specifico, ha dedotto CP_1 che: a) l'atto di precetto per il pagamento dell'importo complessivo di € 86.154,90, unitamente al titolo esecutivo (contratto di mutuo), erano stati notificati il 2.5.2022/13.5.2022; b) il debitore non aveva provveduto al pagamento e pertanto aveva pignorato i beni immobili ipotecati a CP_1 garanzia del credito con atto notificato al debitore in data 14.7.2022; c) l'Ufficiale Giudiziario aveva restituito la notifica del pignoramento, unitamente al titolo esecutivo ed al precetto (senza la nota di trascrizione), al creditore procedente in data 19.7.2022; d) in data 19.9.2022 aveva provveduto tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui all'art. 567 cod. proc. civ., al deposito della certificazione notarile redatta ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., nonché della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare eseguita in data 9.8.2022 e della nota di iscrizione ipotecaria del 2.11.2021 in rinnovazione dell'ipoteca già iscritta il 2.11.2001; e) a seguito del ricorso in opposizione ex art. 617, co. 2, cod. proc. civ. del debitore, il Giudice dell'Esecuzione aveva accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione e il relativo provvedimento era stato reclamato da , che aveva lamentato che l'oggetto dell'opposizione era limitato ai soli CP_1 profili di irregolarità formale della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, mentre non erano state formulate doglianze in merito alla tardività del deposito della nota di trascrizione;
inoltre era stata rilevata l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui si affermava che la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare fosse stata restituita in data 9.8.2022 in quanto in essa effettivamente vi era riferimento alla data indicata, che però identificava solo il giorno di presentazione della formalità presso l'Agenzia delle Entrate e non la data di avvenuta restituzione al creditore procedente della nota;
ha in ogni caso precisato che l'art. 557, co. 3, cod. proc, civ. non ricomprende la nota di trascrizione del pignoramento tra i documenti da depositare nel termine perentorio di quindici giorni, previsto a pena di inefficacia del pignoramento, mentre, nel caso in esame, avendo provveduto il creditore procedente alla richiesta della formalità, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 555 cod. proc. civ. che, letto in combinato disposto con l'art. 557 cod. proc. civ., onera il creditore del deposito della nota di trascrizione «appena restituitagli dal
Conservatore dei registri immobiliari»; nel reclamo era stato eccepito il difetto assoluto di motivazione del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione nell'indicazione del termine da considerare per verificare la tempestività del deposito e nel riferimento alla disposizione che sancirebbe un preteso termine perentorio per provvedervi;
f) il Tribunale di NZ, con ordinanza del 9.8.2023, aveva accolto il reclamo e riformato integralmente l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, rigettando l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.
224/2022 R.G.E., con condanna del alle spese;
g) successivamente, aveva Pt_1 CP_1 formulato al Giudice dell'Esecuzione istanza di fissazione udienza per la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare, al fine di disporre la vendita del compendio pignorato;
il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 22.9.2023, aveva confermato l'udienza dell'8.2.2024, che tuttavia era stata fissata con l'ordinanza oggetto di reclamo e revocata dal collegio solo per «per discutere sull'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della nota di trascrizione».
Con provvedimento in data 8.4.2024, il Giudice - rilevato che nessuna delle parti aveva formulato richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per rimettere la causa in decisione al 31.3.2025, con le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ..
All'udienza ridetta la causa è passata in decisione.
******
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In merito all'eccepita nullità della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto. L'opponente ha lamentato di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti prodromici all'avvio del procedimento di espropriazione immobiliare, a causa dell'illegittima affissione dell'avviso ex art. 140 cod. proc. civ. sul portone condominiale esterno, «su strada pubblica», anziché sulla porta dell'abitazione e, in relazione al medesimo profilo, ha rilevato - in questa sede - la mancata produzione dell'avviso di ricevimento CAD.
La doglianza è infondata
La circostanza dedotta dall'opponente risulta del tutto indimostrata, essendo fondata solo su quanto dichiarato dal in merito al mancato rinvenimento di alcun avviso né sul portone esterno Pt_1 dell'abitazione, né sulla porta dell'abitazione medesima. Nessuna prova concreta è stata tuttavia fornita da parte opponente al riguardo, a fronte di una relazione di notificazione - le cui risultanze costituiscono, come noto, piena prova delle dichiarazioni in essa contenute sino a querela di falso - dalla quale emerge l'avvenuta effettuazione delle formalità richieste dalla legge presso il luogo di residenza del debitore, pacificamente situato a
Palermo, in Via Costantino Domenico n. 6. Parte Quanto, invece, alla lamentata mancata produzione del inerente la raccomandata
62904750618 del 2.5.2022, la doglianza risulta tardiva in quanto tale profilo di nullità della notificazione è stato evidenziato soltanto all'atto della costituzione nella in fase di reclamo e nell'atto introduttivo del presente giudizio di merito e dunque tardivamente;
invero, in sede di opposizione agli atti esecutivi, non sono ammessi motivi aggiunti, diversi rispetto a quelli originariamente proposti, poiché in tal modo finirebbe per essere aggirato il termine decadenziale di venti giorni previsto per la proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 18761 del 2013, Cass. n. 7163 del 2023).
In merito al tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento con conseguente perdita di efficacia del pignoramento.
La doglianza è infondata.
Preliminarmente si deve rilevare che nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi nel procedimento n. 224/2022 R.G.E. (all. 3 parte convenuta) il non ha contestato, entro il termine di Pt_1 decadenza di venti giorni cui sono soggette le opposizioni esecutive promosse ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., il tardivo deposito della nota di trascrizione, limitando le sue doglianze alla nullità della notifica del precetto e del titolo esecutivo;
pertanto, nel presente giudizio la doglianza risulta tardiva, non essendo - come detto - ammessa la proposizione di nuovi motivi di opposizione rispetto a quelli posti a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione.
Peraltro, anche a voler ritenere, in via di ipotesi, che il dedotto profilo sia rilevabile d'ufficio, in ogni caso non sussisterebbe un vizio in grado di determinare l'eventuale inefficacia del pignoramento, prevista espressamente per il mancato tempestivo deposito dei documenti indicati al terzo comma dell'art. 557 cod. proc. civ., che non menziona la nota di trascrizione. Il principio di tassatività delle ipotesi di estinzione della procedura esecutiva (più volte evidenziato dalla Suprema
Corte di Cassazione;
si veda, ad esempio, Cass. n. 27148 del 2006) impedisce che la sanzione della perdita di efficacia del pignoramento comminata dall'art. 557, ult. co., cod. proc. civ. per il deposito tardivo della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, possa estendersi anche al deposito tardivo della nota di trascrizione, ivi non espressamente prevista.
Un'indicazione, quanto alle tempistiche del deposito, vi è nel secondo comma dell'art. 557 cod. proc. civ., laddove si prescrive al creditore che abbia eseguito direttamente la formalità (senza avvalersi, cioè, dell'Ufficiale Giudiziario) di depositare la nota di trascrizione del pignoramento stesso «non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari» e, dunque, senza ritardo.
Proprio in tale ultima previsione rientrerebbe, in particolare, il caso di specie, visto che ha CP_1 affermato - profilo non contestato dalla controparte - di non essersi appunto avvalsa dell'Ufficiale
Giudiziario.
In una simile ipotesi, a ben vedere, non è neppure indicato uno specifico termine entro il quale provvedere all'incombente, donde l'evidente insussistenza di un'ipotetica causa di inefficacia del pignoramento. In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente;
i compensi vanno liquidati come da dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto dell'attività defensionale effettuata e dell'assenza di una concreta fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di NZ, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 10592/2023 R.G.
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 8.433,00 per compensi del presente
[...] giudizio oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
NZ, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10592/2023 R.G. promossa da:
(C... ), rappresentato e difeso per procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto introduttivo dall'Avv. Giuseppe IRA, presso il cui studio - in Catania, Via Gabriele
D'Annunzio n. 125 - è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
(C. F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola MICHELI e Ilario
MAIO ed elettivamente domiciliato in NZ, Via Del Proconsolo n. 10
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della notifica congiunta del titolo esecutivo e dell'atto di precetto in atti e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e del pignoramento immobiliare azionato e dell'azione esecutiva immobiliare, anche a superamento dell'ordinanza collegiale del 7.9.23 del tutto illegittima. 2) ACCERTARE E DICHIARARE il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare e conseguentemente statuire sulla inefficacia del pignoramento azionato, anche a superamento dell'ordinanza collegiale del 7.9.23 del tutto illegittima. 3) ACCERTARE E DICHIARARE a superamento dell'ordinanza collegiale pubblicata CP_ il 7.9.23 che il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. interposto dall' andava dichiarato CP_ inammissibile;
4) CONDANNARE l' alle SPESE di lite della , Parte_2 con richiesta di DISTRAZIONE EX ART. 93 c.p.c, in favore dell'odierno antistatario. 5) In ogni caso con vittoria di spese del presente procedimento, da distrarsi in favore dell'odierno
ANTISTATARIO EX ART. 93 C.P.C.»
Per parte convenuta:
«Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare l'opposizione e tutte le avverse domande, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite relative alla presente fase di giudizio».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto
, nel procedimento di esecuzione immobiliare n. 224/2022 R.G.E. - Tribunale Parte_1 di NZ (doc. n. 1, fascicolo parte attrice) ha ottenuto, a seguito di opposizione endo-esecutiva, la sospensione del processo esecutivo promosso da ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ.. CP_1
Il Giudice dell'Esecuzione, nel provvedimento del 25.7.2023, in accoglimento dell'istanza cautelare, ha in particolare dedotto quanto segue: «letto il ricorso in opposizione ex art. 617 II comma c.p.c. (...) ritenuta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge quali il fumus boni iuris ed il periculum in mora, ritenuto, altresì, necessario decidere sull'eccezione di tardività del deposito della nota di trascrizione su cui la parte opposta non ha preso posizione;
rilevato, invero, che l'iscrizione al ruolo è avvenuta in data 19.07.2022, la consegna della nota di trascrizione da parte del Conservatore come ammesso dal procedente è avvenuta in data 9.08.2022 ed il successivo deposito in PCT avvenuto in data 19.09.2022 ritenuto necessario dover decidere nel contraddittorio delle parti
P.Q.M.
Fissa l'udienza di comparizione personale delle parti per l'udienza del 8.02.2024 h. 10,30 per discutere sull'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della nota di trascrizione l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione in Pt_3 fase di espletamento delle operazioni peritali. Condanna la parte opposta al pagamento in favore della parte opponente delle spese della presente fase cautelare che si liquidano in Euro 800,00 oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratesi antistatario. Assegna alla parte interessata termine fino sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito mediante notificazione di atto di citazione, osservati i termini a comparire ex art 163 c.p.c. ridotti della metà, e per l'iscrizione a ruolo (...)».
Il a quindi tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito;
a fondamento della Pt_1 domanda, ha eccepito: a) la nullità della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, con conseguente inefficacia e/o nullità e del pignoramento immobiliare azionato da , avendo CP_1 ricevuto solo la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare in data 14.7.2022; ha precisato che, in merito alla notifica titolo esecutivo e del precetto, non ha prodotto l'avviso di ricevimento CP_1 della C.A.D. inerente la raccomandata n. 62904750618 del 2.5.2022; b) il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento, con conseguente perdita di efficacia dello stesso;
in tal senso, ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez III, nn.
17367/2011, 7998/2015 e 4751/2016), secondo la quale - alla luce della nuova formulazione dell'art. 557 cod. proc. civ. - il mancato deposito, da parte del creditore procedente, della nota di trascrizione del pignoramento, entro quindici giorni dalla sua restituzione da parte del conservatore dei pubblici registri immobiliari, determina la perdita di efficacia del pignoramento.
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e, nello specifico, ha dedotto CP_1 che: a) l'atto di precetto per il pagamento dell'importo complessivo di € 86.154,90, unitamente al titolo esecutivo (contratto di mutuo), erano stati notificati il 2.5.2022/13.5.2022; b) il debitore non aveva provveduto al pagamento e pertanto aveva pignorato i beni immobili ipotecati a CP_1 garanzia del credito con atto notificato al debitore in data 14.7.2022; c) l'Ufficiale Giudiziario aveva restituito la notifica del pignoramento, unitamente al titolo esecutivo ed al precetto (senza la nota di trascrizione), al creditore procedente in data 19.7.2022; d) in data 19.9.2022 aveva provveduto tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui all'art. 567 cod. proc. civ., al deposito della certificazione notarile redatta ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., nonché della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare eseguita in data 9.8.2022 e della nota di iscrizione ipotecaria del 2.11.2021 in rinnovazione dell'ipoteca già iscritta il 2.11.2001; e) a seguito del ricorso in opposizione ex art. 617, co. 2, cod. proc. civ. del debitore, il Giudice dell'Esecuzione aveva accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione e il relativo provvedimento era stato reclamato da , che aveva lamentato che l'oggetto dell'opposizione era limitato ai soli CP_1 profili di irregolarità formale della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, mentre non erano state formulate doglianze in merito alla tardività del deposito della nota di trascrizione;
inoltre era stata rilevata l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui si affermava che la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare fosse stata restituita in data 9.8.2022 in quanto in essa effettivamente vi era riferimento alla data indicata, che però identificava solo il giorno di presentazione della formalità presso l'Agenzia delle Entrate e non la data di avvenuta restituzione al creditore procedente della nota;
ha in ogni caso precisato che l'art. 557, co. 3, cod. proc, civ. non ricomprende la nota di trascrizione del pignoramento tra i documenti da depositare nel termine perentorio di quindici giorni, previsto a pena di inefficacia del pignoramento, mentre, nel caso in esame, avendo provveduto il creditore procedente alla richiesta della formalità, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 555 cod. proc. civ. che, letto in combinato disposto con l'art. 557 cod. proc. civ., onera il creditore del deposito della nota di trascrizione «appena restituitagli dal
Conservatore dei registri immobiliari»; nel reclamo era stato eccepito il difetto assoluto di motivazione del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione nell'indicazione del termine da considerare per verificare la tempestività del deposito e nel riferimento alla disposizione che sancirebbe un preteso termine perentorio per provvedervi;
f) il Tribunale di NZ, con ordinanza del 9.8.2023, aveva accolto il reclamo e riformato integralmente l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, rigettando l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.
224/2022 R.G.E., con condanna del alle spese;
g) successivamente, aveva Pt_1 CP_1 formulato al Giudice dell'Esecuzione istanza di fissazione udienza per la prosecuzione dell'esecuzione immobiliare, al fine di disporre la vendita del compendio pignorato;
il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 22.9.2023, aveva confermato l'udienza dell'8.2.2024, che tuttavia era stata fissata con l'ordinanza oggetto di reclamo e revocata dal collegio solo per «per discutere sull'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della nota di trascrizione».
Con provvedimento in data 8.4.2024, il Giudice - rilevato che nessuna delle parti aveva formulato richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per rimettere la causa in decisione al 31.3.2025, con le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ..
All'udienza ridetta la causa è passata in decisione.
******
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
In merito all'eccepita nullità della notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto. L'opponente ha lamentato di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti prodromici all'avvio del procedimento di espropriazione immobiliare, a causa dell'illegittima affissione dell'avviso ex art. 140 cod. proc. civ. sul portone condominiale esterno, «su strada pubblica», anziché sulla porta dell'abitazione e, in relazione al medesimo profilo, ha rilevato - in questa sede - la mancata produzione dell'avviso di ricevimento CAD.
La doglianza è infondata
La circostanza dedotta dall'opponente risulta del tutto indimostrata, essendo fondata solo su quanto dichiarato dal in merito al mancato rinvenimento di alcun avviso né sul portone esterno Pt_1 dell'abitazione, né sulla porta dell'abitazione medesima. Nessuna prova concreta è stata tuttavia fornita da parte opponente al riguardo, a fronte di una relazione di notificazione - le cui risultanze costituiscono, come noto, piena prova delle dichiarazioni in essa contenute sino a querela di falso - dalla quale emerge l'avvenuta effettuazione delle formalità richieste dalla legge presso il luogo di residenza del debitore, pacificamente situato a
Palermo, in Via Costantino Domenico n. 6. Parte Quanto, invece, alla lamentata mancata produzione del inerente la raccomandata
62904750618 del 2.5.2022, la doglianza risulta tardiva in quanto tale profilo di nullità della notificazione è stato evidenziato soltanto all'atto della costituzione nella in fase di reclamo e nell'atto introduttivo del presente giudizio di merito e dunque tardivamente;
invero, in sede di opposizione agli atti esecutivi, non sono ammessi motivi aggiunti, diversi rispetto a quelli originariamente proposti, poiché in tal modo finirebbe per essere aggirato il termine decadenziale di venti giorni previsto per la proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 18761 del 2013, Cass. n. 7163 del 2023).
In merito al tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento con conseguente perdita di efficacia del pignoramento.
La doglianza è infondata.
Preliminarmente si deve rilevare che nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi nel procedimento n. 224/2022 R.G.E. (all. 3 parte convenuta) il non ha contestato, entro il termine di Pt_1 decadenza di venti giorni cui sono soggette le opposizioni esecutive promosse ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., il tardivo deposito della nota di trascrizione, limitando le sue doglianze alla nullità della notifica del precetto e del titolo esecutivo;
pertanto, nel presente giudizio la doglianza risulta tardiva, non essendo - come detto - ammessa la proposizione di nuovi motivi di opposizione rispetto a quelli posti a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione.
Peraltro, anche a voler ritenere, in via di ipotesi, che il dedotto profilo sia rilevabile d'ufficio, in ogni caso non sussisterebbe un vizio in grado di determinare l'eventuale inefficacia del pignoramento, prevista espressamente per il mancato tempestivo deposito dei documenti indicati al terzo comma dell'art. 557 cod. proc. civ., che non menziona la nota di trascrizione. Il principio di tassatività delle ipotesi di estinzione della procedura esecutiva (più volte evidenziato dalla Suprema
Corte di Cassazione;
si veda, ad esempio, Cass. n. 27148 del 2006) impedisce che la sanzione della perdita di efficacia del pignoramento comminata dall'art. 557, ult. co., cod. proc. civ. per il deposito tardivo della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, possa estendersi anche al deposito tardivo della nota di trascrizione, ivi non espressamente prevista.
Un'indicazione, quanto alle tempistiche del deposito, vi è nel secondo comma dell'art. 557 cod. proc. civ., laddove si prescrive al creditore che abbia eseguito direttamente la formalità (senza avvalersi, cioè, dell'Ufficiale Giudiziario) di depositare la nota di trascrizione del pignoramento stesso «non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari» e, dunque, senza ritardo.
Proprio in tale ultima previsione rientrerebbe, in particolare, il caso di specie, visto che ha CP_1 affermato - profilo non contestato dalla controparte - di non essersi appunto avvalsa dell'Ufficiale
Giudiziario.
In una simile ipotesi, a ben vedere, non è neppure indicato uno specifico termine entro il quale provvedere all'incombente, donde l'evidente insussistenza di un'ipotetica causa di inefficacia del pignoramento. In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico di parte opponente;
i compensi vanno liquidati come da dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto dell'attività defensionale effettuata e dell'assenza di una concreta fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale di NZ, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al N. 10592/2023 R.G.
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 8.433,00 per compensi del presente
[...] giudizio oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
NZ, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e