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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 14/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 6868 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti FALCO MARIA e FALCO MICHELE;
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. LA GATTA CARMELINA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di Parte_1 ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi in proprio favore la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della pretesa (assegno ordinario di invalidità) con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16.04.2018; il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione. CP_ Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la discussione precedeva la pubblicazione della sentenza.
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La domanda non può essere accolta.
Orbene, in questa fase di merito, si è proceduto al rinnovo delle operazioni di consulenza, con incarico alla dott.ssa . Persona_1
Il c.t.u. ha confermato la presenza di un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione indicata in oggetto.
Afferma, infatti, la dott.ssa che: «… Il sig. fu sottoposto ad angioplastica nel giugno 2017, mentre la Pt_1 domanda per beneficiare dell'assegno di invalidità ai sensi della Legge 222/84 risale al 08.10.2020. La documentazione sanitaria disponibile successivamente al ricovero del 2017 depone per una condizione di
1 buon compenso emodinamico: alle dimissioni, in data 21.06.17, era presente una frazione di eiezione del 50%, espressione di una buona funzionalità cardiaca. Si richiama un certificato cardiologico del 12.03.18
(Ospedale San Paolo) nel quale è riportato un raccordo anamnestico muto per sintomatologia di tipo cardiologico (“dall'epoca della dimissione non ha presentato sintomi cardiovascolari e/o complicanze..”) e rilevata una obiettività nella norma. In occasione di un nuovo controllo effettuato sempre presso l'ospedale
San Paolo in data 10.08.19 fu eseguito un ecocardiogramma, risultato indicativo di una frazione di eiezione del 60% (migliorata rispetto al 2017). Anche in questa occasione il sig. risultò asintomatico dal punto Pt_1 di vista cardiologico.
Per quanto attiene alla condizione ortopedica, si dispone unicamente di un esame RM lombosacrale e sacro iliache, suggestivo di una condizione di tipo degenerativo e di ernie discali multiple. Tali reperti, sostanzialmente isolati, non risultano supportati da altra documentazione sanitaria che ne attesti i riflessi clinico funzionali, essendo peraltro espressione di una condizione involutiva tipica dell'avanzare dell'età anagrafica a cui non sempre corrisponde espressività clinica.
Ininfluente, tenuto conto dell'ambito valutativo (legge 222/84), l'avvenuto riconoscimento di una invalidità civile del 75% in data 03.01.2018 (della quale fu disposta revisione a distanza di un anno, delle cui risultanze non si dispone), plausibilmente riconosciuta perchè compatibile con un quadro cardiologico post trattamento chirurgico e non ancora stabilizzato.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che non vi siano i presupposti per il riconoscimento della condizione di invalidità ai sensi della Legge 222/84.
CONCLUSIONI
Il sig. risulta affetto da “Esiti di angioplastica per STEMI anteriore in buon compenso Parte_1 emodinamico. Ernie discali multiple lombari”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che non ricorrano le condizioni per poter riconoscere l'assegno ordinario di invalidità (ai sensi della Legge 222/84)».
L'elaborato peritale appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
In definitiva, le conclusioni del c.t.u., peraltro non contestate, possono essere condivise.
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La domanda, quindi, va rigettata.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente non è tenuta al rimborso delle spese CP_ processuali in favore dell'
I costi di c.t.u. vengono posti definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti dell' Parte_1 con ricorso depositato il 24/06/2022, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al rimborso delle spese processuali;
2 CP_
- pone i costi di c.t.u. a carico dell'
Così deciso in Bari, in data 14/05/2025
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Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli