Articolo 1 della Legge 10 aprile 1962, n. 166
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15 maggio 1962
Art. 1. Articolo unico.

L'articolo 10-bis introdotto dalla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, impiegando in tutto o in parte zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 50 mila a lire 100 mila per ogni quintale di prodotto. Nei casi di particolare gravita' la pena e' aumentata fino al doppio.
I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonche' il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato.
Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione".

Entrata in vigore il 15 maggio 1962