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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3139 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato,
promossa da
, in persone del Parte_1
Direttore pro tempre, nonché in persona del Direttore pro tempore, entrambi Pt_2 rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici a Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliate ope legis
attrici creditrici opposte
contro
(cod. fisc. ), nato a [...] il 9 gennaio Controparte_1 CodiceFiscale_1
1967, rappresentato e difeso dagli Avvocati Elisa Mancini e FR TE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a via Morosini n. 15, giusta Pt_1 procura in atti
convenuto debitore opponente
e contro
(cod. fisc. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede legale a Torino, Piazza San Carlo n. 156
terzo pignorato
avente ad oggetto: “opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.”
CONCLUSIONI
Nell'interesse di e : Parte_1 Pt_2 Voglia l'adito Tribunale di Lodi:
- In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria in luogo della territorialmente competente Corte di Giustizia Tributaria di Varese;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in rapporto a censure formalmente Pt_2 rivolte ad impugnare atto di esclusiva pertinenza dell'attività dell'Ente Impositore;
- Nel merito, dichiarare manifestamente infondato il ricorso avversario;
- nel merito ed in via subordinata, dichiarare l'opposizione all'esecuzione destituita di fondamento in relazione alla cartella n. 11720160027728810000 per € 286,12, alla cartella n. 11720170001327911000 per € 96,08 e la cartella n. 117201800017775260000 per € 2.508,89
- Condannare in ogni caso al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, in una misura che, avuto riguardo al valore della controversia e alla non particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene giusto vengano individuata complessivamente nei valori medi previsti dal D.M 55/2014.
Nell'interesse di : Controparte_1
Nel merito
Rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti del signor CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
[...]
Condannare parte attrice, ex art. 96 c.p.c. 1 e 3 comma, per lite temeraria, al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento nella misura ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia trae origine dall'opposizione all'esecuzione promossa, ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c., dal debitore esecutato , il quale ha Controparte_1 chiesto al Giudice dell'Esecuzione di sospendere la procedura esecutiva presso terzi, introdotta, ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, dal creditore procedente
[...]
per la somma complessiva di € 76.890,23, somma asseritamente dovuta Controparte_3 sulla base di n. 4 cartelle di pagamento (n. 11720160027728810000 per € 286,12, n. 11720170001327911000 per € 96,08, n. 11720180001777526000 per € 2.508,89 e n. 11720220005672635000 per € 74.040,44), in ragione del motivo che il debito tributario, a titolo di imposta di registro, portato dalla cartella di pagamento n. 11720220005672635000, è stato rideterminato dalla Corte di Giustizia Tributaria con sentenza n. 152/2023 (che ha parzialmente accolto il ricorso proposto dai contribuenti obbligati in solido con l'odierno opponente, FR TE e e che tale debito è stato, infine, estinto dalla Controparte_4 società acquirente coobbligata Controparte_5
2
[...] Il GE, con ordinanza in data 21 settembre 2023, ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha sospeso la procedura esecutiva, compensando tra le parti le spese di lite relative alla fase sommaria.
È stato, quindi, tempestivamente introdotto dal creditore procedente Controparte_3
e da , ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il presente giudizio di merito
[...] Controparte_3 fondato sui seguenti motivi: i. il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per avere giurisdizione in materia il giudice tributario;
ii. nel merito, che il debitore non ha impugnato gli atti impositivi posti a fondamento della cartella contestata, essendo stata l'impugnazione proposta dai soli coobbligati in solido e non dal sig. ; iii. che, in ogni caso, il GE CP_1 avrebbe errato nel sospendere interamente la procedura esecutiva, stante la mancata contestazione delle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento diverse da quella in relazione alla quale è stato promosso ricorso tributario.
Si è costituito in giudizio , domandando l'integrale rigetto delle domande Controparte_1 formulate dalla parte opposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna della parte creditrice procedente ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c.
Nonostante la ritualità della notifica non si è costituito in giudizio il terzo pignorato
[...]
. Controparte_6
All'esito della prima udienza, vista l'assenza di istanze istruttorie e la natura documentale della causa, è stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della predetta udienza è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, nel merito, l'opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c., proposta da , è fondata nei limiti e per i motivi di Controparte_1 seguito indicati, imponendosi un parziale accoglimento della stessa.
In primo luogo, in ordine all'oggetto del presente giudizio e alla corretta delimitazione del thema decidendum, giova evidenziare che, diversamente da quanto dedotto dal debitore opponente nell'ambito del presente giudizio, con il ricorso in opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c., il sig. , pur contestando la pretesa creditoria portata dalla sola cartella CP_1
n. 11720220005672635000 per € 74.040,44, non ha limitato la sua domanda in relazione alla sola cartella contestata.
Ed infatti, con il ricorso in opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c., il debitore opponente ha domandato in via principale “… accertata, per i motivi tutti esposti in narrativa, l'inesistenza del diritto dell'agenzia delle entrate e riscossione di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di e per l'effetto dichiarare Controparte_1 nullo/illegittimo/inefficace il pignoramento disponendo la liberazione del conto e la restituzione delle somme eventualmente accantonate dal terzo pignorato nelle more del giudizio e di tutte le somme eventualmente versate nel corso del presente giudizio”, laddove, solo in via subordinata, il sig. ha chiesto accertarsi “l'inesistenza quantomeno CP_1 parziale del diritto dell' riscossione a procedere ad esecuzione forzata Controparte_7
3 nei confronti di , e per l'effetto rideterminare in € 2.508,89 l'importo per il Controparte_1 quale sussiste il diritto a procedere, con ogni consequenziale provvedimento”.
Tanto chiarito, poiché il debitore opponente non ha contestato il diritto del creditore procedente ad agire in executivis in relazione alle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento n. 11720160027728810000 notificata il 20.01.2017, n. 11720170001327911000 notificata il 27.03.2017 e n. 117201800001777526000 notificata il 15.03.2018, l'opposizione non può trovare accoglimento in relazione alla pretesa creditoria di € 2.891,09, non avendo dovuto il GE, nel corso della fase sommaria del presente giudizio, sospendere integralmente la procedura esecutiva instaurata dall'Amministrazione finanziaria.
L'opposizione è, invece, fondata in relazione all'insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente per la somma di € 74.040,44, trattandosi di credito estinto, così come risulta documentalmente provato dal provvedimento di sgravio, emesso in favore di e recante la seguente motivazione: “La controversia è stata definita dal Controparte_1 coobbligato solidale, tramite definizione agevolata (L. 197/2022)” (vd. doc. 6 Controparte_4 fascicolo convenuto opponente).
Risulta, infatti, per tabulas e non è contestato tra le parti che la pretesa tributaria (imposta di registro), in relazione alla quale è stata emessa la cartella di pagamento contestata, è stata rideterminata nel minor importo di € 14.729,00, ad esito della pronuncia della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Varese n. 152/23 del 7 giugno 2023 (cfr. doc. 2 fascicolo convenuto), emessa su ricorso dei coobbligati in solido del sig. e non CP_1 impugnata.
Parimenti non è contestato che il coobbligato in solido, ha provveduto a Controparte_4 versare l'intero importo dovuto, tanto che la stessa ha emesso il già Controparte_7 citato provvedimento di sgravio anche nei confronti del coobbligato, odierno debitore, sig.
. CP_1
Sostengono e nell'ambito del presente giudizio di merito, che Controparte_8 Pt_2
l'opposizione, anche in relazione alla pretesa tributaria oggetto di sgravio, non potrebbe trovare accoglimento, difettando la giurisdizione del Tribunale adito per essere competente in materia il giudice tributario.
L'eccezione è infondata.
Sul punto giova richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 7822/2020 in base al quale “Il discrimine fra giurisdizione tributaria
e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di
4 forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assume rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Nella specie, si è già detto che la pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento contestata è già stata oggetto di valutazione da parte del giudice tributario che, con sentenza non impugnata, ha rideterminato l'importo dovuto, tra gli altri, dal sig. in qualità di CP_1 coobbligato solidale. Ciò che rileva, nell'ambito del presente giudizio di opposizione, è dunque un fatto successivo alla valida notifica della cartella di pagamento, incidente sulla pretesa sostanziale tributaria, quale è il pagamento del coobbligato intervenuto Controparte_4 prima della notifica del pignoramento e che ha condotto l' ad adottare i Controparte_7 relativi provvedimenti di sgravio nei confronti di tutti i coobbligati in solido.
Tanto chiarito in ordine ai profili di giurisdizione, le ulteriori eccezioni sollevate dal creditore procedente in merito alla non definitività della pronuncia emessa dal giudice tributario e all'ambito di applicazione del giudicato c.d. riflesso, devono ritenersi assorbite e superate dal provvedimento di sgravio adottato nei confronti del sig. (doc. 6), con l'ulteriore CP_1 precisazione che la parte attrice non ha contestato la circostanza, dedotta dal debitore, della mancata proposizione di impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal giudice tributario.
Ne discende il parziale accoglimento dell'opposizione per le motivazioni sopraesposte.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, del parziale accoglimento dell'opposizione e del conseguente accertamento del diritto del creditore procedente ad agire in executivis, ancorché per il minor importo non contestato, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Non vi è, infine, ragione di esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal debitore esecutato, non risultando l'Amministrazione finanziaria totalmente soccombente in relazione alla domanda principale svolta con il ricorso ex art. 615 secondo comma c.p.c. e dovendo, peraltro, evidenziarsi che la disposizione invocata, dal punto di vista soggettivo, richiede, quale elemento psicologico caratterizzante il contegno illecito, la malafede o la colpa grave relativa all'esercizio dell'azione o alla resistenza in giudizio, non costituendo la mera
5 infondatezza delle difese svolte, peraltro solo in parte infondate, circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , accerta che sussiste Controparte_1 il diritto del creditore ad agire in executivis in relazione alla cartella n.
11720160027728810000 per € 286,12, alla cartella n. 11720170001327911000 per € 96,08 e alla cartella n. 117201800017775260000 per € 2.508,89;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese in data 28 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ida Carnevale
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale, visto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato,
promossa da
, in persone del Parte_1
Direttore pro tempre, nonché in persona del Direttore pro tempore, entrambi Pt_2 rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici a Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliate ope legis
attrici creditrici opposte
contro
(cod. fisc. ), nato a [...] il 9 gennaio Controparte_1 CodiceFiscale_1
1967, rappresentato e difeso dagli Avvocati Elisa Mancini e FR TE ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a via Morosini n. 15, giusta Pt_1 procura in atti
convenuto debitore opponente
e contro
(cod. fisc. ), in persona dell'amministratore pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede legale a Torino, Piazza San Carlo n. 156
terzo pignorato
avente ad oggetto: “opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.”
CONCLUSIONI
Nell'interesse di e : Parte_1 Pt_2 Voglia l'adito Tribunale di Lodi:
- In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria in luogo della territorialmente competente Corte di Giustizia Tributaria di Varese;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in rapporto a censure formalmente Pt_2 rivolte ad impugnare atto di esclusiva pertinenza dell'attività dell'Ente Impositore;
- Nel merito, dichiarare manifestamente infondato il ricorso avversario;
- nel merito ed in via subordinata, dichiarare l'opposizione all'esecuzione destituita di fondamento in relazione alla cartella n. 11720160027728810000 per € 286,12, alla cartella n. 11720170001327911000 per € 96,08 e la cartella n. 117201800017775260000 per € 2.508,89
- Condannare in ogni caso al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, in una misura che, avuto riguardo al valore della controversia e alla non particolare complessità delle questioni trattate, si ritiene giusto vengano individuata complessivamente nei valori medi previsti dal D.M 55/2014.
Nell'interesse di : Controparte_1
Nel merito
Rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti del signor CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
[...]
Condannare parte attrice, ex art. 96 c.p.c. 1 e 3 comma, per lite temeraria, al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento nella misura ritenuta di giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia trae origine dall'opposizione all'esecuzione promossa, ai sensi dell'art. 615 secondo comma c.p.c., dal debitore esecutato , il quale ha Controparte_1 chiesto al Giudice dell'Esecuzione di sospendere la procedura esecutiva presso terzi, introdotta, ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, dal creditore procedente
[...]
per la somma complessiva di € 76.890,23, somma asseritamente dovuta Controparte_3 sulla base di n. 4 cartelle di pagamento (n. 11720160027728810000 per € 286,12, n. 11720170001327911000 per € 96,08, n. 11720180001777526000 per € 2.508,89 e n. 11720220005672635000 per € 74.040,44), in ragione del motivo che il debito tributario, a titolo di imposta di registro, portato dalla cartella di pagamento n. 11720220005672635000, è stato rideterminato dalla Corte di Giustizia Tributaria con sentenza n. 152/2023 (che ha parzialmente accolto il ricorso proposto dai contribuenti obbligati in solido con l'odierno opponente, FR TE e e che tale debito è stato, infine, estinto dalla Controparte_4 società acquirente coobbligata Controparte_5
2
[...] Il GE, con ordinanza in data 21 settembre 2023, ritenuti sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha sospeso la procedura esecutiva, compensando tra le parti le spese di lite relative alla fase sommaria.
È stato, quindi, tempestivamente introdotto dal creditore procedente Controparte_3
e da , ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il presente giudizio di merito
[...] Controparte_3 fondato sui seguenti motivi: i. il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per avere giurisdizione in materia il giudice tributario;
ii. nel merito, che il debitore non ha impugnato gli atti impositivi posti a fondamento della cartella contestata, essendo stata l'impugnazione proposta dai soli coobbligati in solido e non dal sig. ; iii. che, in ogni caso, il GE CP_1 avrebbe errato nel sospendere interamente la procedura esecutiva, stante la mancata contestazione delle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento diverse da quella in relazione alla quale è stato promosso ricorso tributario.
Si è costituito in giudizio , domandando l'integrale rigetto delle domande Controparte_1 formulate dalla parte opposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna della parte creditrice procedente ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c.
Nonostante la ritualità della notifica non si è costituito in giudizio il terzo pignorato
[...]
. Controparte_6
All'esito della prima udienza, vista l'assenza di istanze istruttorie e la natura documentale della causa, è stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della predetta udienza è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, nel merito, l'opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c., proposta da , è fondata nei limiti e per i motivi di Controparte_1 seguito indicati, imponendosi un parziale accoglimento della stessa.
In primo luogo, in ordine all'oggetto del presente giudizio e alla corretta delimitazione del thema decidendum, giova evidenziare che, diversamente da quanto dedotto dal debitore opponente nell'ambito del presente giudizio, con il ricorso in opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c., il sig. , pur contestando la pretesa creditoria portata dalla sola cartella CP_1
n. 11720220005672635000 per € 74.040,44, non ha limitato la sua domanda in relazione alla sola cartella contestata.
Ed infatti, con il ricorso in opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c., il debitore opponente ha domandato in via principale “… accertata, per i motivi tutti esposti in narrativa, l'inesistenza del diritto dell'agenzia delle entrate e riscossione di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di e per l'effetto dichiarare Controparte_1 nullo/illegittimo/inefficace il pignoramento disponendo la liberazione del conto e la restituzione delle somme eventualmente accantonate dal terzo pignorato nelle more del giudizio e di tutte le somme eventualmente versate nel corso del presente giudizio”, laddove, solo in via subordinata, il sig. ha chiesto accertarsi “l'inesistenza quantomeno CP_1 parziale del diritto dell' riscossione a procedere ad esecuzione forzata Controparte_7
3 nei confronti di , e per l'effetto rideterminare in € 2.508,89 l'importo per il Controparte_1 quale sussiste il diritto a procedere, con ogni consequenziale provvedimento”.
Tanto chiarito, poiché il debitore opponente non ha contestato il diritto del creditore procedente ad agire in executivis in relazione alle pretese creditorie portate dalle cartelle di pagamento n. 11720160027728810000 notificata il 20.01.2017, n. 11720170001327911000 notificata il 27.03.2017 e n. 117201800001777526000 notificata il 15.03.2018, l'opposizione non può trovare accoglimento in relazione alla pretesa creditoria di € 2.891,09, non avendo dovuto il GE, nel corso della fase sommaria del presente giudizio, sospendere integralmente la procedura esecutiva instaurata dall'Amministrazione finanziaria.
L'opposizione è, invece, fondata in relazione all'insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente per la somma di € 74.040,44, trattandosi di credito estinto, così come risulta documentalmente provato dal provvedimento di sgravio, emesso in favore di e recante la seguente motivazione: “La controversia è stata definita dal Controparte_1 coobbligato solidale, tramite definizione agevolata (L. 197/2022)” (vd. doc. 6 Controparte_4 fascicolo convenuto opponente).
Risulta, infatti, per tabulas e non è contestato tra le parti che la pretesa tributaria (imposta di registro), in relazione alla quale è stata emessa la cartella di pagamento contestata, è stata rideterminata nel minor importo di € 14.729,00, ad esito della pronuncia della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Varese n. 152/23 del 7 giugno 2023 (cfr. doc. 2 fascicolo convenuto), emessa su ricorso dei coobbligati in solido del sig. e non CP_1 impugnata.
Parimenti non è contestato che il coobbligato in solido, ha provveduto a Controparte_4 versare l'intero importo dovuto, tanto che la stessa ha emesso il già Controparte_7 citato provvedimento di sgravio anche nei confronti del coobbligato, odierno debitore, sig.
. CP_1
Sostengono e nell'ambito del presente giudizio di merito, che Controparte_8 Pt_2
l'opposizione, anche in relazione alla pretesa tributaria oggetto di sgravio, non potrebbe trovare accoglimento, difettando la giurisdizione del Tribunale adito per essere competente in materia il giudice tributario.
L'eccezione è infondata.
Sul punto giova richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 7822/2020 in base al quale “Il discrimine fra giurisdizione tributaria
e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di
4 forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assume rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Nella specie, si è già detto che la pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento contestata è già stata oggetto di valutazione da parte del giudice tributario che, con sentenza non impugnata, ha rideterminato l'importo dovuto, tra gli altri, dal sig. in qualità di CP_1 coobbligato solidale. Ciò che rileva, nell'ambito del presente giudizio di opposizione, è dunque un fatto successivo alla valida notifica della cartella di pagamento, incidente sulla pretesa sostanziale tributaria, quale è il pagamento del coobbligato intervenuto Controparte_4 prima della notifica del pignoramento e che ha condotto l' ad adottare i Controparte_7 relativi provvedimenti di sgravio nei confronti di tutti i coobbligati in solido.
Tanto chiarito in ordine ai profili di giurisdizione, le ulteriori eccezioni sollevate dal creditore procedente in merito alla non definitività della pronuncia emessa dal giudice tributario e all'ambito di applicazione del giudicato c.d. riflesso, devono ritenersi assorbite e superate dal provvedimento di sgravio adottato nei confronti del sig. (doc. 6), con l'ulteriore CP_1 precisazione che la parte attrice non ha contestato la circostanza, dedotta dal debitore, della mancata proposizione di impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal giudice tributario.
Ne discende il parziale accoglimento dell'opposizione per le motivazioni sopraesposte.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, del parziale accoglimento dell'opposizione e del conseguente accertamento del diritto del creditore procedente ad agire in executivis, ancorché per il minor importo non contestato, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Non vi è, infine, ragione di esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal debitore esecutato, non risultando l'Amministrazione finanziaria totalmente soccombente in relazione alla domanda principale svolta con il ricorso ex art. 615 secondo comma c.p.c. e dovendo, peraltro, evidenziarsi che la disposizione invocata, dal punto di vista soggettivo, richiede, quale elemento psicologico caratterizzante il contegno illecito, la malafede o la colpa grave relativa all'esercizio dell'azione o alla resistenza in giudizio, non costituendo la mera
5 infondatezza delle difese svolte, peraltro solo in parte infondate, circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , accerta che sussiste Controparte_1 il diritto del creditore ad agire in executivis in relazione alla cartella n.
11720160027728810000 per € 286,12, alla cartella n. 11720170001327911000 per € 96,08 e alla cartella n. 117201800017775260000 per € 2.508,89;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese in data 28 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ida Carnevale
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