Ordinanza cautelare 26 settembre 2014
Sentenza 29 agosto 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 29/08/2019, n. 4423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4423 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/08/2019
N. 04423/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04257/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da:
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 156 c/o Avv. R.Soprano;
contro
Comune di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cervantes n.55/27;
Sindaco del Comune di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Dell’ordinanza sindacale del Comune di -OMISSIS- n.10/2014 con cui è stato ordinato alla -OMISSIS- in persona del suo curatore, di provvedere ex art. 192 Dlgs. 152/2006, urgentemente e comunque entro e non oltre 60 giorni alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in materiale plastico grezzo, lavorato e semilavorato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- in persona del Sindaco pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 giugno 2019 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto notificato in data 24/28 luglio 2014 e depositato il successivo 6 agosto la -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza sindacale del comune di -OMISSIS- n.10/2014, notificata in data 26 maggio 2014, con cui le è stato ordinato, in persona del suo curatore, di provvedere ex art. 192 Dlgs. 152/2006, urgentemente e comunque entro e non oltre 60 giorni, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in materiale plastico grezzo, lavorato e semilavorato.
2. Parte ricorrente assume in punto di fatto che la -OMISSIS- corrente in Solopaca (BN), veniva dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Benevento n. 10/2012 del 01-02/02/2012, con contestuale nomina del Curatore FA, attuale ricorrente.
2.1. Prima della sentenza dichiarativa del fallimento, la -OMISSIS- concedeva in locazione alla -OMISSIS- un compendio immobiliare, ubicato in -OMISSIS- alla loc. -OMISSIS-., costituito da un fabbricato destinato ad uso produttivo di circa 2.000 mq e da un'area scoperta di circa 8.000 mq, contratto registrato in data in data 07.12.2010, col n. 7361, serie n. 3, presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Benevento - Sede decentrata di Cerreto Sannita.
A mente dell'art. 11 del suddetto contratto, si faceva espresso divieto alla -OMISSIS- di subaffittare l'immobile o di cederlo la locazione senza il consenso della parte locatrice, pena la risoluzione del rapporto e l'obbligo di riconsegna immediata dell'immobile.
2.2. A totale insaputa della TE FA, nel settembre del 2012, la conduttrice -OMISSIS- sublocava il compendio immobiliare di che trattasi alla Società "-OMISSIS-., operante nel settore del "recupero per il riciclaggio di materiale plastico", come risultante dal Decreto di Perquisizione e Sequestro emesso, nell'ambito del procedimento penale n. 40015/2013/mod.21 R.G.
L'attività d'indagine, svolta, su delega della D.D.A., dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta, consentiva di accertare, anche a seguito della disposta perquisizione, eseguita addì 18.03.2014 (v. all. n. 6), che la ridetta Soc. -OMISSIS-aveva effettuato lo sversamento, presso il deposito di località -OMISSIS-, di un ingente quantitativo di rifiuti plastici e scarti da lavorazione di materiale plastico (tonnellate 160 ca.), rinvenuti in evidente stato di abbandono, sì da configurarsi "un'attività illecita organizzata di gestione dei rifiuti non autorizzata".
2.3. Seguiva , in data 20.05.2014, l'Ordinanza n. 10/2014, impugnata nella presente sede, con la quale il Sindaco di -OMISSIS-, dato atto che dalle indagini esperite dal Nucleo di Polizia Tributaria era emerso che la Soc. -OMISSIS-gestiva, in loc. -OMISSIS- "una discarica abusiva in cui erano stati depositati in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi consistenti in materiale plastico grezzo, lavorato e semilavorato, per complessive 160 tonnellate, in mancanza delle prescritte autorizzazioni" , ordinava a diversi soggetti - ciascuno nella specifica qualità indicata nell'atto -, tra cui al Curatore FA "- di provvedere urgentemente e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza alla rimozione e lo smaltimento e/o recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte in regola con le necessarie autorizzazioni, dei rifiuti abbandonati nel capannone e sull'area di pertinenza della Soc. -OMISSIS- in località -OMISSIS-;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo".
3. Parte ricorrente ha articolato, in due motivi di ricorso, le seguenti censure avverso l’ordinanza de qua:
I) VIOLAZIONE dei PRINCIPI GENERALI dell'ORDINAMENTO —VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE di LEGGE (D.LGS. 152/2006, art. 192, comma 4; R.D. 267/1942, artt. 31 e 72) — ECCESSO di POTERE per CARENZA di ISTRUTTORIA e INGIUSTIZIA MANIFESTA —FALSITÀ dei PRESUPPOSTI di FATTO e di DIRITTO.
Nella prospettazione attorea l’ordinanza gravata sarebbe illegittima in quanto, in base alla costante giurisprudenza, la TE FA non potrebbe essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di Ordinanze Sindacali dirette alla bonifica di siti inquinati, in conseguenza di precedenti comportamenti omissivi o commissivi dell'impresa fallita, non subentrando essa TE negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito, e non sussistendo, per tale via, alcun dovere del Curatore di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.
Ciò in quanto, a suo dire, il Curatore FA non potrebbe essere reputato un subentrante, ossia un successore dell’impresa sottoposta alla procedura fallimentare, e ciò perché "la società dichiarata fallita, invero, conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio: solo, ne perde la facoltà di disposizione (...) subendo la caratteristica vicenda dello spossessamento (...).
Assume infatti la ricorrente che la regola generale per cui la TE FA non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di Ordinanze Sindacali dirette alla bonifica di siti inquinanti, soffrirebbe un'unica eccezione: solo nel caso di rilascio dell'autorizzazione del Tribunale all'esercizio provvisorio dell'impresa, ai sensi dell'art. 90 L.F., verrebbero superate le finalità esclusivamente liquidatorie delle operazioni affidate al Curatore, giacché si realizzerebbe la continuazione dell'attività economica precedentemente svolta; ciò in quanto in tale ipotesi si ravviserebbe un fenomeno di successione nell'attività del fallito, per cui potrebbe scattare il meccanismo, previsto dall'art. 192, comma IV, D.Lgs 152/2006, in forza del quale la legittimazione passiva si estende ai "soggetti che siano subentrati nei diritti della persona (giuridica)".
Sennonché, secondo la ricorrente, nella vicenda de qua, tale ipotesi non si sarebbe verificata, in quanto si verterebbe in tema di conseguenze derivanti dall'attività imprenditoriale posta in essere prima della dichiarazione di fallimento e della cessazione delle funzioni produttive: ciò in quanto il contratto di locazione tra la -OMISSIS- e la Ditta -OMISSIS- - che a sua volta aveva sublocato l'immobile alla Società -OMISSIS-, responsabile materiale dell'inquinamento del sito e della gestione della discarica abusiva - risalirebbe al dicembre del 2010, mentre la sentenza dichiarativa del Fallimento sarebbe del febbraio 2012.
2-VIOLAZIONE dei PRINCIPI GENERALI dell’ORDINAMENTO COMUNITARIO (Direttiva UE 21.04.2004, 18° considerando) —VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE di LEGGE (D.Lgs. 152/2006 art. 242, 244, 245, 250) — VIOLAZIONE del GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO di POTERE per ERRORE di VALUTAZIONE degli ESITI dell'ISTRUTTORIA — ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ — SVIAMENTO dalla CAUSA TIPICA -MANIFESTA INGIUSTIZIA.
Secondo parte ricorrente l’ordinanza gravata sarebbe illegittima anche sotto altro profilo.
Ciò in quanto il vigente d.lgs. 152/2006 (che ha abrogato il d.lgs. n. 22/1997) prevede che l'obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità Amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento, o altri soggetti interessati, hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso, poi, di mancata individuazione del responsabile, o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250), salvo rivalsa.
Assume la ricorrente che pertanto gli adempimenti concernenti il rispristino dei luoghi non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario/detentore per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l'accertamento di una sua corresponsabilità, e quindi di un suo coinvolgimento nei fatti a titolo doloso o quantomeno colposo.
L'ordine di rimozione dei rifiuti - ex art. 192 T.U.A. - presenti sul fondo secondo la ricorrente può essere rivolto al proprietario (id est, al detentore, n.d.r.) solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere che la norma configuri un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva.
Da ciò l’illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità, ed in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta.
Nel caso di specie infatti il Curatore del Fallimento era stato chiamato in causa dal Sindaco di -OMISSIS- esclusivamente in virtù di una sorta di "responsabilità oggettiva", derivante dalla circostanza che l'illecito sversamento di rifiuti era avvenuto in un'area di proprietà della Società fallita, Plasted s.r.1..
Tuttavia, dalla documentazione in atti, sicuramente nota anche allo stesso Sindaco, per essergli stata trasmessa dal Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Caserta, risulterebbe ben chiara ed evidente, a dire della ricorrente, la totale estraneità della TE FA rispetto all’attività di sversamento dei rifiuti.
La GdF aveva infatti accertato che la gestione della discarica abusiva di materiali plastici era in capo alla Società "-OMISSIS-s.r.l.", cui la Ditta -OMISSIS- aveva sublocato il compendio immobiliare di località -OMISSIS- in -OMISSIS-.
La sublocazione risaliva al settembre del 2012 e non era stata mai comunicata, né, men che meno, autorizzata dalla TE FA, la quale, anzi, era stata tenuta completamente all'oscuro dell'operazione e delle sue finalità.
Peraltro, nella stessa Ordinanza Sindacale n. 10/2014, si dava atto che, nell'ambito del procedimento penale n. 40015/2013, risultavano indagati, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 110 c.p., 256-259-260 D.Lgs. 152/2006, ovvero gestione non autorizzata e traffico illecito di rifiuti, soggetti riconducibili alla -OMISSIS-e alla -OMISSIS-; da ciò, nella prospettazione attorea, la totale estraneità della TE FA e la patente illegittimità dell'Ordinanza Sindacale impugnata, che, lungi dall'indicare le violazioni di legge, a titolo di dolo o colpa, imputabili al Curatore FA, con l'indispensabile corredo delle relative fonti di prova, aveva in realtà clamorosamente disatteso le risultanze dell'attività istruttoria, impropriamente imponendo alla TE obblighi di ripristino dello stato dei luoghi che a quest'ultima certamente non competerebbero.
Parte ricorrente inoltre evidenzia come l’illegittimo ordine rivolto alla TE FA, comportando costi assai ingenti, finirebbe col procurare l’ingiusto depauperamento dell’attivo fallimentare in danno dei creditori.
3.1. La TE ricorrente ha inoltre avanzato richiesta risarcimento dei danni relazionabile all'ammontare delle risorse economiche da impegnare nell'eventuale azione di bonifica ambientale, suscettibile di essere provata in corso di causa.
4. Si è costituito il Comune resistente, con deposito di articolata memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
5. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza 01621/2014, sulla base del rilievo dell’insussistenza del profilo del periculum in mora.
6. Con memoria depositata in data 14 maggio 2019 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, richiedendo l’annullamento dell’ordinanza gravata, senza nulla dedurre in ordine alla domanda risarcitoria formulata in ricorso.
7. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 18 giugno 2019, fissata per lo smaltimento dell’arretrato.
8. In via preliminare va evidenziato come la domanda risarcitoria formulata in ricorso, in quanto non riproposta nella memoria di discussione, deve intendersi abbandonata.
8.1. Ciò senza mancate di rilevare che parte ricorrente si era riservata di provare in corso di causa, anche mediante richiesta di C.T.U., il danno subito e che detta richiesta non è stata reiterata al passaggio in decisione della causa.
8.2. Peraltro alcuna allegazione è stata offerta da parte ricorrente, nonostante il rigetto dell’istanza cautelare – fondata invero sul solo rilievo del difetto del periculum in mora – circa il fatto che l’ordinanza de qua sia stata portata ad esecuzione.
Pertanto, in mancanza di esecuzione della predetta ordinanza, appare evidente come l’eventuale accertata illegittimità della stessa, con conseguente suo annullamento, si rileverebbe completamente satisfattivo della posizione di parte ricorrente, connotandosi come una reintegrazione in forma specifica della sua posizione.
9. Ciò posto, venendo al merito del ricorso, possono essere esaminate le censure articolate nei due motivi di ricorso.
10. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente richiama un costante orientamento giurisprudenziale, noto alla Sezione, che peraltro non appare pertinente rispetto al caso di specie, fondandosi esso sul difetto di legittimazione passiva della TE in relazione alle attività di inquinamento e di sversamento dei rifiuti ricollegabili all’impresa in bonis, in quanto verificatesi in data anteriore al fallimento.
10.1. Ed invero, in base a tale giurisprudenza, in sede di applicazione dell'art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006, in assenza dell'individuazione di una univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore stesso sull'abbandono dei rifiuti, nessun ordine di ripristino può essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare quale mera responsabilità di posizione. Il curatore non sostituisce, infatti, il fallito, atteso che la procedura fallimentare ha uno scopo liquidativo e non già amministrativo o continuativo dell'impresa fallita” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 8.02.2016 n. 1804; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. Unica, 24.11.2017, n. 309).
Si è pertanto evidenziato, in applicazione di tale orientamento giurisprudenziale, che il curatore fallimentare non è correttamente individuato come soggetto passivo dei sopra indicati obblighi di facere dal momento che a tale organo della procedura fallimentare sono solo attribuiti poteri di disporre dei beni fallimentari in vista delle finalità proprie della procedura concorsuale, senza che ciò comporti l'attribuzione allo stesso del dovere di adottare comportamenti attivi come richiesti dall'ordinanza impugnata, poiché il curatore fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito, salvo quanto può essere più specificamente connesso all'eventuale esercizio provvisorio dell'impresa” (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 27.10.2015 n. 1457; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 5.01.2016, n. 1).
Ciò in quanto la curatela fallimentare non può essere destinataria di ordinanze dirette alla bonifica di siti, per effetto del precedente comportamento (omissivo o commissivo) dell'impresa fallita, posto che, tra l’altro, il curatore, nell’espletamento del munus publicum, pur potendo sottentrare in specifiche posizioni negoziali del fallito (cfr. l'art. 72 R.D. n. 267 del 1942), in via generale «non è rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante nell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge (Cassazione civile, sez. I, 23/06/1980, n. 3926)» (...), avendo il fallimento finalità meramente liquidatorie. Ed invero, per un verso, "la soluzione opposta «determinerebbe un sovvertimento del principio "chi inquina paga" scaricando i costi sui creditori che non presentano alcun collegamento con l'inquinamento» (...). Correlativamente, il fallimento non acquista la titolarità dei suoi beni, ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione, laddove quest’ultima riposa non sulla titolarità dei relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sul munus publicum rivestito dagli organi della procedura (...). Su di lui non incombono né gli obblighi dal fallito inadempiuti volontariamente o per colpa, né quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell'inizio della procedura concorsuale. La curatela fallimentare, pertanto, non subentra «negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito a meno che non vi sia una prosecuzione dell'attività, con conseguente esclusione del curatore fallimentare dalla legittimazione passiva dell'ordine di bonifica» (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 11.05.2017 n. 746).
Alla luce di tali principi si è pertanto ritenuto che l’eccezione al difetto di legittimazione passiva della TE potrebbe aversi nell’ipotesi di autorizzazione da parte del competente Tribunale fallimentare all’esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 90 l. fall., atteso che solo in tale ipotesi la curatela non avrebbe esclusivamente finalità liquidatorie della massa fallimentare (T.A.R. Puglia, Lecce, I, 19 febbraio 2014 n. 504; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 9.01.2017 n. 38).
Detti principi sono stati invero sostenuti dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr la sentenza 00829/2018 del 8 febbraio 2018) e sono stati ribaditi anche dalla giurisprudenza recente (cfr ex multis T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 16/04/2019, n. 611 secondo cui “È illegittima l'ordinanza con cui il Sindaco ordina al curatore fallimentare di procedere alla messa in sicurezza e allo smaltimento dei sali di cianuro presenti presso l'insediamento produttivo sul quale l'azienda fallita aveva svolto la propria attività d'impresa, atteso che fatta salva l'eventualità di un'univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare in punto di abbandono di rifiuti la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell'ambiente per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando la medesima negli obblighi correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, in capo al curatore, alcun dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti”).
10.2. Detto motivo di ricorso peraltro, come innanzi accennato, non è meritevole di accoglimento, postulando la richiamata giurisprudenza la circostanza che lo sversamento dei rifiuti si sia verificato in data anteriore al fallimento – tanto è vero che l’eccezione a tali principi è data dalla circostanza che vi sia stata autorizzazione da parte del competente Tribunale fallimentare all’esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 90 l. fall – mentre nell’ipotesi di specie dalle stesse deduzioni di parte ricorrente e dagli atti istruttori richiamati nell’ordinanza gravata risulta che lo sversamento dei rifiuti, sub specie di discarica abusiva, era imputabile alla società cui era stato sublocato l’immobile; da ciò si desume che dopo la dichiarazione di fallimento fosse ancora in essere il contratto di locazione fra la TE del Fallimento -OMISSIS- e la -OMISSIS- , la quale poi nel settembre del 2012 – ovvero dopo la dichiarazione di fallimento – provvedeva a sublocare l’immobile di proprietà della ricorrente alla società -OMISSIS-, che ivi operava l’illecito sversamento dei rifiuti.
11. Per contro fondato è il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce l’insussistenza del presupposto dell’imputabilità dello sversamento dei rifiuti, dato dalla sussistenza di una corresponsabilità, quanto meno colposa, e il difetto della relativa istruttoria e motivazione.
11.1 Ciò in considerazione del rilievo che nell’ordinanza gravata, da qualificarsi, come chiaramente evincibile dall’obbligo imposto, come ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 192 Dl.gs. 152/2006, manca qualsiasi indicazione in ordine alla responsabilità per colpa della TE, in qualità di soggetto proprietario.
11.2. Ed invero la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni (ex multis, Cfr.: T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004), che, in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr.: T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168).
Tanto perché già l'art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell'illecito ambientale l'eventuale "responsabile dell'inquinamento", accolla in solido anche al proprietario dell'area la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa (Cfr.: T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000, n. 253).
11.3. Tale rigorosa disciplina trova conferma nel sistema normativo attualmente vigente, quale quello del D.L. vo n. 152/2006, segnatamente del disposto di cui all'art. 192, in tema di ambiente, con la conseguente illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità ed in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta (Cfr. C. di S., V, 19.3.2009, n. 1612, 25.8.2008, n. 4061).
In siffatto disposto normativo tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell'illecito ambientale, alcun spazio v'è per una responsabilità oggettiva, nel senso che - ai sensi dell'art. 192 - per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. E tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad un'eventuale responsabilità solidale del proprietario dell'area ove si è verificato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (T.A.R. Campania, sez. V 3/03/2014 n. 1294).
11.4. Infatti non facendosi cenno nell'ordinanza impugnata ad accertamenti o a verifiche dai quali emerga che l'abbandono dei rifiuti sia ascrivibile (anche) a responsabilità della TE ricorrente, una presunta culpa in vigilando di quest'ultima (comunque non evidenziata nel gravato provvedimento) non sarebbe in ogni caso sufficiente ad addebitargli la responsabilità per lo sversamento di rifiuti.
Ne deriva che, in tale situazione, e senza che sia stato comprovato l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del proprietario e l'abusiva immissione di rifiuti nell'ambiente, un concreto obbligo di garanzia a carico della ricorrente, per la mera qualità di proprietaria/custode, sarebbe inesigibile, in quanto riconducibile ad una responsabilità oggettiva che, però, esula anche dal dovere di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. il quale consente sempre la prova liberatoria in presenza di caso fortuito (da intendersi in senso ampio, comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato).
Pertanto dai principi desumibili expressis verbis dall’art. 192 D.lgs. 152/2006 si evince, quale corollario:
a) l’insufficienza, ai fini degli obblighi di rimozione e smaltimento, della sola titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti, atteso che la disposizione richiede la sussistenza dell’elemento psicologico, da indicarsi puntualmente in motivazione;
b) la necessità dell’accertamento della responsabilità soggettiva, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte dei soggetti preposti al controllo (Cons. Stato, Sez. V, n.705/2016; in termini cfr. Tar Campania Napoli Sez. V, n.12/2016; Tar Puglia - Lecce, Sez. I, nn.1023/2016; 945/2016; Tar Sardegna, Sez. I, n.253/2016; Tar Toscana, Sez. II, n.1068/2016).
11.5. Per la costante giurisprudenza in materia vi è infatti la necessità dell’accertamento della responsabilità soggettiva, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte dei soggetti preposti al controllo (Cons. Stato, Sez. V, n. 705/2016; in termini cfr. Tar Campania Napoli Sez. V, n. 12/2016; Tar Puglia - Lecce, Sez. I, nn. 1023/2016; 945/2016; Tar Sardegna, Sez. I, n. 253/2016; Tar Toscana, Sez. II, n. 1068/2016).
Al riguardo, mentre l’art. 7 della legge n. 241/1990, con previsione di carattere generale, prescrive la doverosa comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati, l’art. 192, comma 3, D.L. vo n. 152/2006, nella specifica materia ambientale, prescrive che i controlli svolti dall’Amministrazione riguardo all’abbandono di rifiuti debbano essere effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, con la conseguente osservanza delle regole che garantiscono la partecipazione dell’interessato all’istruttoria amministrativa (ex multis T.A.R. Campania, sez. V 3/03/2014 n. 1294).
Pertanto, come osservato dal Consiglio di Stato (ordinanza , sez. IV, n. 2000 del 12 maggio 2017), deve ritenersi la necessità, nella specifica materia ambientale, dell’accertamento in contraddittorio della condizione dei luoghi, prospettato dalla legge come specifico dovere dell'Amministrazione che si aggiunge, in subiecta materia, al generale dovere di comunicare l'avvio del procedimento, postulando la necessità che al soggetto nei cui confronti l’ordine di rimozione dei rifiuti deve essere rivolto – sia esso il soggetto ritenuto responsabile dell’abbandono ovvero il proprietario dell’area cui l’abbandono sia imputabile a titolo di dolo o colpa - sia data la possibilità di partecipare attivamente alla stessa istruttoria amministrativa e ai sopralluoghi volti ad accertare la prospettata situazione di abbandono di rifiuti, oltre che, più in generale, lo stato dei luoghi.
11.6. Da ciò il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai presupposti per l’imputabilità soggettiva dello sversamento dei rifiuti alla TE.
11.7. Ciò senza mancare di rilevare che nel contratto di locazione - da ritenersi proseguito dopo la dichiarazione di fallimento - intervenuto fra la -OMISSIS- in liquidazione e la società -OMISSIS- vi era espresso riferimento (cfr art. 11) al divieto di subafitto, pena la risoluzione del rapporto e l’obbligo di riconsegna e che nell’ordinanza gravata non è dedotto – né risulta dagli atti – che la TE del fallimento abbia autorizzato il subaffitto o la sublocazione.
12. In considerazione di tali rilievi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza in epigrafe indicata.
12.1. Le questioni esaminate infatti esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario nella memoria di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza in epigrafe indicata.
Condanna il Comune resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinqucento/00), oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge, ed oltre alla refusione di quanto eventualmente anticipato a titolo di contributo unificato, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti controinteressate individuate in sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente FF
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.