Articolo 1 della Legge 10 gennaio 2004, n. 23
Articolo 2
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3 febbraio 2004
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004