Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 14.4.2025, alle ore 11:00 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. Emanuele BUTTINI per la parte ricorrente e l'Avv. l'Avv. Giorgia CHIMENZ in sostituzione Riccardo DIAMANTI per la parte resistente. E' altresì presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Controparte_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Buttini si riporta ai propri atti e scritti difensivi insistendo come in essi. L'avv. Chimenz specifica che svolge mansioni diverse, (vedi testimonianza ing. Parte_1
rispetto a quelle della ricorrente, svolgendo anche mansioni di supporto tecnico. Tes_1
L'avv. Chimenz dichiara di non accettare il contraddittorio sulla circostanza secondo cui la ricorrente sarebbe l'unica donna del personale amministrativo, di cui a pag. 8 delle note conclusive del 4 aprile 2024 di parte ricorrente e sempre nella medesima pagina non accetta il contradditorio in ordine alla composizione degli staff tecnici-amministrativi secondo la quale tutti gli addetti avrebbero il riconoscimento del V livello evidenziando che sul punto non è stata svolta istruttoria, né vi sono state precedenti allegazioni. In ogni caso l'avv. Chimenz esibisce certificazione per la parità di genere ottenuta dalla società in data 18.12.2024. L'avv. Buttini contesta che la ricostruzione dello staff sia domanda nuova in quanto fin dal ricorso introduttivo sono stati depositati gli organigrammi da cui risultano i dipendenti ad essi addetti e insiste per l'esperimento dell'interrogatorio formale come dedotto già in ricorso. L'avv. Chimenz contesta che dagli organigrammi prodotti non risulta né il genere, né il livello dei dipendenti. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 11,20 .
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 485/2022 promossa da
con il patrocinio dell'Avv. Emanuele BUTTINI Parte_2
C o n t r o
resistente con il patrocinio dell'Avv. DIAMANTI Riccardo CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 1.9.2022 deduceva di Parte_2 avere lavorato alle dipendenze della resistente dal 1.4.2012 con la qualifica di impiegata, inquadrata al III livello del CCNL GAS e Acqua. Narrava di avere sempre svolto la mansione unitamente al collega (unico altro impiegato) il quale tuttavia Controparte_3 risultava inquadrato nel V livello. Lamentava conseguentemente l'attribuzione di un livello inferiore a quello spettantele, in quanto svolgeva le medesime mansioni del collega e in particolare ricezione della segnalazione di guasto, segnalazione dell'intervento al coordinatore, contatto con l'operaio a cui affidare l'incarico, apertura del relativo ordine di lavoro e gestione pertanto di tutta la relativa conseguente filiera.
Così concludeva:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per le causale nello stesso sostenute, dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata e retribuita, secondo quanto previsto dal CCNL Gas-Acqua per il V° livello di inquadramento, in subordine per il IV° livello di inquadramento a far tempo dal 1 gennaio 2018 e conseguentemente dichiarar tenuta e per gli effetti condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore CP_2 della ricorrente le differenze retributive che risulteranno dovute in esito all'espletamento della istruttoria. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge. Con vittoria di compensi professionali da distrarre a favore dei procuratori antistatari.
2 Dal punto di vista istruttorio chiedeva provarsi i fatti mediante escussione dei testi sulle circostanze capitolate e interrogatorio formale del resistente e chiedeva disporsi consulenza tecnica al fine di quantificare le differenze retributive maturate.
Si costituiva, quindi, in data 30.12.2022 la società contestando lo svolgimento CP_2 delle mansioni superiori nel merito e preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto mancante non solo dei conteggi e della determinazione della richiesta ma anche degli elementi sulla cui base effettuare il conteggio non essendo stato indicato il trattamento retributivo richiesto né l'orario di lavoro svolto.
Così concludeva:
Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, respingere il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CNA.
Dal punto di vista istruttorio chiedeva ammettersi prova per testi sulle circostanze capitolate.
La causa veniva fissata per la prima udienza alla data del 12.1.2023 e rinviata al 20.4.2023 per valutare la possibilità di addivenire a transazione. In tale udienza il Giudice formulava proposta giudiziale di definizione e la causa veniva nuovamente rinviata a tal fine.
All'udienza del 5.2.2024 il giudice ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti rinviando al Gop per la escussione dei testimoni: all'udienza del 5.3.2024 veniva sentito il teste di parte ricorrente Alla successiva udienza del 23.7.2024 Controparte_3 veniva sentito il testimone di parte resistente infine fissata la discussione Tes_2 con concessione di termine per note al 14.4.2025.
Il ricorso non merita accoglimento.
1)In ordine alle mansioni svolte e al corretto inquadramento nel CCNL di settore
Assume parte ricorrente di aver svolto di fatto le funzioni descritte nella declaratoria di quarto o di quinto livello pur essendo contrattualmente inquadrata nel III livello.
L'istruttoria svolta non consente di addivenire a questa conclusione.
Il testimone sentito (unico indicato da parte ricorrente) ha confermato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di mansioni amministrative semplici e comunque del tutto in linea
3 con quelle descritte nella declaratoria del livello 3 del CCNL di riferimento a cui appartiene il personale che:
- svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività;
- possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche,
tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento.
E ciò in quanto la lavoratrice è risultata svolgere un'attività corrispondente ai profili professionali sia di addetto tecnico amministrativo (lavoratore che provvede, nel rispetto della normativa vigente, ad attività tecnico/amministrative di supporto) sia di addetto amministrativo (lavoratore che, nel rispetto della vigente normativa, provvede ad adempimenti di carattere amministrativo quali registrazioni contabili, controllo e archiviazione di documentazione, raccolta di dati).
In particolare il testimone ha dichiarato: “sì, noi riceviamo la pratica sul telefono Parte_1 con numero aziendale con installato un programma che ci avvisa del guasto. È il settore di Gaia che riceve la telefonata dell'utente ed in base al comune gira la segnalazione allo staff competente. A quel punto a seconda della zona di competenza la segnalazione può essere gestita dall'ufficio e rimane in carico nel nostro telefono e dobbiamo occuparci di gestirla fino alla definizione………..
A chi dare l'incarico lo decide il coordinatore o l'operaio che ci chiama io e la non abbiamo tale Pt_2 potere……
Nel momento in cui abbiamo controllato tutto il Sal entra in “inserimento completato” all'interno del programma Maximo e questo dato viene visualizzato dal responsabile che lo approva e quindi noi dobbiamo provvedere all'invio della documentazione alla ditta che ce la restituisce firmata e noi procediamo all'emissione dell'ordine di pagamento…….la compilazione era meccanica”. E ancora: “io ho il livello
V che ho dai tempi della Lunigiana Acque”.
Dichiarazioni sostanzialmente concordanti sono state rese dal testimone di parte resistente “la ricorrente era un addetta amministrativa di segreteria, si occupava della Tes_1 gestione delle problematiche telefoniche in copia con una collega questo fino all'inzio del mio Tes_3 arrivo in Lunigiana. Poi c'è stata un modifica dell'assetto organizzativo dettato dall'azienda e quindi la Tes_ ha chiesto di essere spostata al magazzino la ricorrente è rimasta lì ma ha iniziato ad occuparsi come supporto al geometra (dal momento che vi era stata implementazione delle commesse) Tes_4
4 La ricorrente rispetto alla mia attività di direttore dei lavori si occupava di inserimento dati e predisposizione dei documenti inerenti i lavori (contabilità)”.
A domanda di parte resistente se l'inserimento dei dati sul programma venisse effettuato dalla ricorrente in maniera meccanica, senza alcuna analisi, catalogazione o rielaborazione degli stessi in esecuzione delle procedure aziendali, il testimone ha risposto “sì è vero”.
Come la giurisprudenza di legittimità ha insegnato Sez. L -
, Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019 per l'attribuzione di qualifica superiore occorre rispettare il procedimento c.d. “trifasico”: “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art.
2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Quanto all'assegnazione a mansioni superiori la Suprema Corte ha recentemente ricordato che (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 21224 del 30/07/2024) “agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. è necessario che l'assegnazione a mansioni superiori sia stata piena, effettiva e continuativa e che l'inquadramento del lavoratore venga ad essere operato sulla base delle mansioni previste dal contratto collettivo raffrontandole con quelle in concreto espletate dal dipendente interessato”.
Ebbene, deve concludersi che parte ricorrente non ha fornito prova o comunque non prova piena dello svolgimento di mansioni superiori, apparendo viceversa l'istruttoria avere confermato l'espletamento in concreto di mansioni del tutto riconducibili, secondo il procedimento trifasico come definito dalla Suprema Corte, al livello terzo a cui la lavoratrice appare inquadrata mancando l'attività dalla medesima svolta di qualunque esercizio di discrezionalità.
Peraltro la lavoratrice non ha allegato né documentato il possesso di titoli abilitanti, non è
-per ciò che è dato sapere, ragioniere -come il collega né risulta aver dato Parte_1 contezza di speciali competenze.
Dal punto documentale parte ricorrente ha prodotto le proprie schede di valutazione relativamente agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. Esse tuttavia assumono rilevanza solo dal 2018 in avanti, considerato l'oggetto della domanda: ebbene, con
5 riguardo alla annualità 2018 in cui vi fu un mutamento di mansione, esse registrano la difficoltà della lavoratrice ad integrarsi con i nuovi colleghi e con riguardo alla annualità
2020 segnalano l'emersione di problematiche di comunicazione con i colleghi: “Il difficile scambio di pareri con i colleghi non gli consente di affrontare in maniera serena e costruttiva i carichi di lavoro. Purtroppo è poco incline ad esprimere proposte e suggerimenti. Obiettivo cercare di migliorare i rapporti lavorativi con i colleghi pirla organizzarsi meglio dividendo carichi di lavoro in base alle priorità all'interno della giornata lavorativa solo così il suo contributo all'interno dell'ufficio potrà essere apprezzato e valorizzato. Maggiore concentrazione l'attività gioverebbe a tutti e il sistema lavorativo risulterebbe più fluido e tranquillo.”
Da ultimo valgano le seguenti considerazioni: è una società per azioni, a CP_2 totale partecipazione pubblica, che ha per oggetto l'impianto e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, a cui deve applicarsi la disciplina privatistica di cui all'art.2103 c.c., in applicazione del principio per il quale il rapporto tra ente pubblico e società rimane del tutto autonomo sì che le vicende dei rapporti di lavoro delle società rimangono regolati secondo la disciplina del lavoro privato (cfr. sul punto
Cass. L. sentenza n. 7222/2018).
Ciò premesso, in costanza del divieto di inquadrare un lavoratore in una categoria inferiore a fronte dello svolgimento di mansioni superiori, a parità di mansioni occorre richiamare quanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito con riguardo al principio della parità tra tutti i lavoratori (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Ord. N. 27344 del 30.11.2020):
“é pacifica l'inesistenza nell'ordinamento di un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, atteso che
l'articolo 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza e adeguatezza della retribuzione, prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e non anche nei rapporti interprivati, sicché la mera circostanza priva di ulteriori specificazioni che determinate mansioni siano state in precedenza affidate a dipendenti cui il datore di lavoro riconosceva una qualifica superiore è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con diversa, inferiore e inferiore qualifica, siano affidate le stesse mansioni (confr. tra le altre,
Cass. 12.12.2014, n. 26236., Cass. 16.015 del 19.7.2007, Cass. 17.5.2003, n. 77.529)”.
6 Da che ne deriva, calando il principio sopra ricordato alla circostanza che il collega della ricorrente sia risultato svolgere in buona sostanza le stesse mansioni Controparte_3 della istante, che nessuna conseguenza in punto diverso inquadramento possa, da ciò solo, discendere (e ciò anche a prescindere dalla circostanza, pure provata dall'istruttoria svolta, che l'inquadramento posseduto derivasse a dalla precedente società nella quale Parte_1 era stato assunto).
Da tutto ciò, ne consegue il rigetto del ricorso.
Quanto infine alle spese, la loro regolamentazione segue il criterio della soccombenza, secondo valore, nei minimi attesa la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento a favore di delle spese di lite che CP_2 liquida in €. 4.629,00 per competenze oltre iva e cpa come per legge.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 14 aprile 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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