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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 941/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
La Corte nelle persone dei magistrati:
Carla Romana RAINERI Presidente
Serena BACCOLINI Consigliere rel.
Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello da già in persona del legale Parte_1 Parte_2 Pt_1 rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Campidoglio e Andrea Conso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elett.te domiciliata presso il loro studio in
Milano, piazza Santa Maria delle Grazie n.1, giusta procura in atti. APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
C.F. e P. IVA , P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' avv. Federica D'Innocenzo ed elett.te domiciliata presso lo studio DEavv. Madeleine Maria Lupi in Milano (MI), via Luciano Manara n.5, giusta procura in atti. APPELLATA
e contro residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 17 OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7437/2022 del Tribunale di Milano pubblicata in data 28/9/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte appellante ià Parte_1 Parte_2 Pt_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano Ecc.ma, rigettata ogni diversa e contraria eccezione, istanza o deduzione ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza n. 7437/2022 resa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, in persona del G.U. D.ssa Ambra Carla
Tombesi, a conclusione del giudizio n. 23383/2021 R.G., pubblicata in data 28 settembre 2022 e non notificata, così giudicare:
1. in via principale, respingere le domande formulate da (accolte Controparte_1 nella sentenza impugnata), perché infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate, per i motivi esposti in atti ovvero con la migliore statuizione, assolvendo l'OR (oggi da ogni responsabilità o CP_3 Pt_1 Parte_1 addebito per i fatti per cui è causa, e condannare l'appellata a restituire all'appellante tutte le somme da quest'ultima pagate in spontanea esecuzione della sentenza e con riserva di appello, oltre agli interessi legali dalla notifica del presente atto al saldo effettivo;
2. in via subordinata, ridurre le domande formulate da nei Controparte_1 confronti DEOR (oggi -accolte nella CP_3 Pt_1 Parte_1 sentenza impugnata - nella misura in cui saranno rigorosamente provate in giudizio, tenuto conto della responsabilità DEappellata ai sensi DEart. Controparte_1
1227 c.c., condannando, per l'effetto, la medesima a restituire Controparte_1 alla appellante la differenza in favore di quest'ultima, oltre agli interessi legali al CP_1 saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data della notifica del presente atto sino al saldo effettivo;
3. in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una qualsiasi responsabilità DEOR (oggi per i fatti di cui è causa CP_3 Pt_1 Parte_1
e di accoglimento delle domande di risarcimento di riformare la Controparte_1 sentenza appellata nella parte in cui dispone la condanna DEOR al CP_3 pagamento degli interessi di mora al saggio previsto all'art. 1284, comma 4, c.c., per i motivi di gravame esposti, condannando alla ripetizione in favore Controparte_1 DEodierna delle somme da quest'ultima corrispostele in Parte_1 spontanea esecuzione di tale capo della sentenza e con riserva di appello;
4. nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una qualsiasi responsabilità DEOR (oggi per i fatti di cui è causa e di CP_3 Pt_1 Parte_1 accoglimento delle domande di risarcimento di condannare Controparte_1
l'appellato a titolo risarcitorio e/o di manleva o regresso, al pagamento CP_2
pagina 2 di 17 di ogni somma che l'odierna dovesse essere chiamata a versare ad Parte_1
per i motivi in atti ovvero con la migliore statuizione;
Controparte_1
5. infine, condannare gli appellati, in via solidale, alternativa o pro quota, a rifondere all'appellante le spese ed i compensi professionali del precedente grado e quelli del presente giudizio, oltre agli accessori di legge. In via istruttoria, l'odierna appellante, reitera le istanze istruttorie formulate nella propria 'Memoria ai sensi DEart. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.' nell'ambito del precedente grado di giudizio ed ivi riproposte in sede di precisazione delle conclusioni”.
per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In via di mero subordine, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse opportuna un'integrazione istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, già formulate in primo grado: i) si chiede sin d'ora l'ammissione di c.t.u. al fine di verificare la falsità DEassegno illegittimamente negoziato da specificamente richiamato al par. 2 CP_3 Pt_1 DEatto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (doc. n. 3 fascicolo di primo grado), con autorizzazione al c.t.u. di accedere presso l'Autorità Giudiziaria penale che ha proceduto al sequestro DEassegno doc. n. 3 (cfr. doc. n. 14 fascicolo di primo grado); ovvero, ad esempio, secondo il seguente quesito: “valuti il consulente tecnico d'ufficio, previo esame DEassegno prodotto in copia dall'attrice e previo accesso, che si autorizza fin da ora ai sensi degli art 210 e 213 c.p.c., presso l'autorità giudiziaria penale che ha disposto il sequestro dei titoli di cui è causa, l'esistenza o meno di contraffazioni riscontrabili attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, DEassegno da parte DEimpiegato addetto della banca negoziatrice, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche proprie DEattività svolta, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo”; ii) si chiede sin d'ora di disporre l'acquisizione DEassegno sequestrato dall'Autorità Giudiziaria Penale (doc. n. 14 fascicolo di primo grado); iii) al fine di far rilevare l'anomalia DEillegittima operazione di incasso svolte dalla banca negoziatrice, rispetto alle qualità soggettive e alle movimentazioni di chi ha incassato l'assegno falso/clonato di cui è causa, nonché la carente ed irrituale accensione da parte della stessa banca negoziatrice del conto corrente del medesimo presentatore i titoli in discorso, ai sensi DEart. 210 cod. proc. civ., chiede che venga disposto l'ordine alla convenuta di esibizione e di deposito in copia di tutta la documentazione contrattuale, comprensiva di ogni documento allegato, relativa all'accensione del rapporto di conto corrente con il medesimo soggetto che ha incassato pagina 3 di 17 l'assegno falsi/clonato di cui è causa, nonché, sempre in ordine al medesimo soggetto, di tutti i relativi estratti conto del c/c in cui è stato incassato l'assegno in discorso relativi al quinquennio precedente la negoziazione e al periodo successivo fino all'eventuale estinzione del conto stesso. Con vittoria di compensi e spese, anche generali ex art. 2 D.M. Giustizia 55/2014.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_1 CP_3 Part al fine di far accertare e dichiarare la falsità DEassegno circolare serie ZE n. 4005877889-00, in tesi clonato. Il titolo era stato emesso da BCC di Brendola, quale mandataria di ai sensi CP_1 DEart. 85 R.D. n. 1736/1933, e aveva quale beneficiario CP_2
Parte attrice, sulla base di tale accertamento, aveva chiesto accertarsi la responsabilità della banca convenuta, in qualità di negoziatrice, con conseguente condanna al pagamento del controvalore DEassegno medesimo pari a € 96.000,000, oltre interessi legali dalla data di negoziazione (9/3/2017), o, in subordine, dalla data di costituzione in mora, o, in ulteriore subordine, dalla domanda. A fondamento della domanda, esponeva che: Controparte_1
- in data 7/3/2017 BCC di Brendola, quale mandataria di su richiesta del CP_1
, emetteva l'assegno circolare non trasferibile serie ZE n. 4005877889- Parte_3
00, di €. 96.000,00, di cui beneficiario era (doc. n. 2); CP_2
- in data 8/3/2017 analogo assegno, portante la stessa data, lo stesso importo e lo stesso beneficiario del titolo sopramenzionato era stato presentato a la quale lo CP_3 aveva negoziato;
- in data 9/3/2017 il titolo, evidentemente clonato dall'originale, veniva negoziato da a attraverso la procedura di “check-truncation”; CP_3 CP_1
- la falsificazione del titolo risultava palese al momento della sua presentazione all'incasso, per mancanza dei requisiti standard per la stampa degli assegni e per le misure antifrode definiti dalla Circolare ABI – Serie Tecnica n. 21-12 giugno 20141;
- in data 7/4/2017 l'attrice avanzava richiesta di restituzione DEimporto DEassegno medesimo alla Banca convenuta dopo che, avendo ricevuto il 28/3/2017 richiesta di negoziazione DEassegno autentico, si è avveduta della falsificazione (doc.3);
- in data 11/4/2017, nonostante fosse stato presentato un titolo palesemente falso, in quanto non stampato su carta filigrana e privo di elementi di rilievo, rifiutava CP_3 1 In particolare, l'attrice deduceva le seguenti difformità, ravvisabili senza l'ausilio di strumenti tecnici: “La microforatura del numero DEassegno non è aderente al font e non è operata con lavorazione laser come definito dall'ABI (allegato 1 della citata circolare). È parimenti palese la diversità della struttura realizzativa che avrebbe dovuto subito catturare l'attenzione DEocchio esperto. Anche la qualità dei fori di perforazione è palesemente “sospetta” e chiaramente percepibile ad occhio nudo. Infatti, la tecnica della microforatura operata con lavorazione laser determina piccolissimi fori perfettamente tondi.” – cfr. p. 10 citazione primo grado. pagina 4 di 17 di restituire l'importo oggetto del titolo di credito, allegando che il rifiuto fosse giustificato dalla tardività della richiesta (doc. 4); La causa è stata preceduta da tentativo di mediazione, promosso da ai fini CP_1 della procedibilità della domanda, conclusasi con esito negativo per mancato raggiungimento di accordo (doc. 7). Costituitasi in giudizio chiedeva, in via pregiudiziale, di essere CP_3 Pt_1 autorizzata a chiamare in causa i terzi e , e, nel merito, CP_2 Parte_4 di rigettare le domande attoree, stante la loro infondatezza;
in via subordinata, eccepiva il concorso di colpa DEattrice ex art. 1227 cod. civ., nonché chiedeva di condannare i terzi chiamati al pagamento in suo favore di quanto dovesse essere condannata a corrispondere in favore di parte attrice. In particolare, rilevava che:
- la persona che si era presentata all'incasso era stata identificata mediante esibizione di documenti personali (carta di identità e codice fiscale), attribuiti a persona effettivamente esistente e non segnalati come rubati o smarriti;
- si era proceduto alla verifica della regolarità degli elementi formali del titolo mediante un esame sia “a vista”, che “visivo” e “tattile” DEassegno, da cui non emergeva alcuna anomalia evidente;
- la verifica della regolarità del titolo avveniva anche mediante impiego del “lettore” in dotazione al cassiere, con il quale intercettare eventuali anomalie più insidiose eventualmente presenti sul titolo, che ha tuttavia avuto esito negativo;
- “l'assegno negoziato dal sig. costituiva un esemplare perfettamente coincidente CP_2 al suo originale – “non presentava alcuna alterazione evidente, cioè riscontrabile ad occhio nudo dal cassiere, neppure con la particolare diligenza richiesta all'operatore bancario, né alcun altro elemento dal quale potesse desumersi l'intervenuta clonazione del titolo” (pag. 14 comparsa primo grado);
- rispetto alle contestazioni attinenti ai segni di clonazione del titolo, esclusa la sussistenza di difformità visibili, non rilevava l'applicabilità, nel caso di specie, delle indicazioni fissate nella Circolare ABI – Serie Tecnica n. 21 – 12 giugno 2014, considerato che la successiva Circolare ABI n. 5/2016 aveva differito il termine di entrata in vigore del nuovo standard degli assegni a fine gennaio 2018 e, dunque, in epoca successiva all'intervenuto incasso;
- la richiesta di restituzione DEimporto veniva rifiutata perché tardiva rispetto al termine di cui all'art. 120 TUB e alle Circolari ABI 2014 e 2016, disposizioni che prescrivono il termine di 2 giorni per l'annullamento delle operazioni di incasso di assegni. Il Tribunale autorizzava la chiamata di terzo solo nei confronti di con CP_2 decreto del 22/10/2021, rilevando la diversità del titolo e dei fatti posti a fondamento della domanda proposta nei confronti di . Parte_4
pagina 5 di 17 La citazione per chiamata di terzo veniva notificata dalla convenuta a in CP_2 data 8/11/2021. Il terzo chiamato, non costituitosi, è stato dichiarato contumace all'udienza del 16/2/2022. La causa è stata istruita documentalmente, con rigetto delle richieste istruttorie di parte convenuta poiché ritenute superflua ai fini della decisione. Con sentenza n. 9966, pubblicata in data 28/9/2022, il Tribunale di Milano così decideva:
“definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) condanna al pagamento di € 96.000,00, oltre interessi legali CP_3 CP_1 dovuti dall'8.3.2017 e sino al saldo effettivo, da calcolare, a partire dal 12.5.2021 al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., in favore di Controparte_1
2) condanna al pagamento di € 96.000,00, oltre interessi legali dovuti CP_2 dall'8.3.2017 e sino al saldo effettivo, da calcolare, a partire dal 12.5.2021 al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., in favore di CP_3 CP_1
3) condanna rimborsare in favore di le spese di CP_3 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 9.785,00 per compensi ed € 786,00 per spese esenti, oltre 15% DEimporto liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA;
4) condanna a rimborsare in favore di le spese di CP_2 CP_3 CP_1 giudizio che liquida in € 7.795,00 per compensi, oltre al 15% DEimporto liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.”
Il Tribunale di Milano era pervenuto all'accoglimento delle domande attoree argomentando:
- che “la responsabilità descritta dall'art. 43, secondo comma, l. ass. rileva tanto nel caso in cui la falsità personale del presentatore derivi dalla falsificazione materiale del titolo quanto nell'ipotesi di sostituzione di persona per l'incasso del titolo mediante presentazione di documenti contraffatti (cfr. Cass. S.U. 12477/2018)” (pag. 10-11 sentenza primo grado);
- che “tale responsabilità gravante ex lege sulle banche negoziatrici di assegni recanti la clausola “non trasferibile”” era da considerarsi come responsabilità contrattuale (cfr., ex pluribus, Cass. Sez. Unite 26 giugno 2007, n. 4721; Cass. Civile 20 marzo 2014, n. 6531; Cass. Civ., 30 marzo 2010 n. 7618), con conseguente applicazione della disciplina prevista dall'art. 1218 cod. civ. (pag. 11 sentenza primo grado);
- che parte convenuta non aveva fornito la prova liberatoria di aver negoziato l'assegno falsificato senza colpa ex art. 1218 cod. civ.;
- che, a fronte della circostanza pacifica DEintervenuta clonazione DEassegno, di cui risultava beneficiario la banca convenuta doveva ritenersi responsabile CP_2
pagina 6 di 17 ex art. 1176, comma 2, cod. civ. per il pagamento DEassegno non trasferibile “per non aver rilevato, al momento della negoziazione del titolo, una serie di elementi che avrebbero consentito, dal semplice esame visivo del titolo di credito, di avvedersi della falsità DEassegno” (pag. 15 sentenza di primo grado);
- che le alterazioni allegate con l'atto introduttivo erano facilmente riscontrabili anche senza l'ausilio di attrezzature tecniche;
- che la circostanza allegata sulla mancata redazione DEassegno su carta filigranata non era stata oggetto specificamente contestato da parte della convenuta con il primo atto difensivo;
- che la falsificazione risultava provata documentalmente, verificabile mediante semplice visione del titolo (doc. n. 3 prodotto da parte attrice), che il qr code riportato sull'assegno contraffatto non era centrato rispetto al riquadro di controllo;
- che non riteneva di ammettere né l'ordine di esibizione del titolo di credito in originale, il cui esame era superfluo ai fini della decisione, né la prova testimoniale richiesta da parte convenuta;
- rigettava l'eccezione di concorso di colpa DEattrice nella produzione del danno lamentato avanzata dalla banca convenuta stante la sua infondatezza, in quanto parte attrice non aveva potuto avvedersi al momento della negoziazione del titolo della falsità DEassegno de quo, sia perché la negoziazione era avvenuta in regime di check truncation, sia perché tale titolo era riproduttivo di un assegno circolare da lei effettivamente emesso a favore del medesimo beneficiario;
- con riferimento al ritardo nella comunicazione del rifiuto del pagamento, rilevava che
“lo stesso è stato comunicato il 7.4.2017 quando l'attrice ha avuto contezza della falsificazione del titolo, per essere stato presentato il titolo in originale per l'incasso il 28.3.2017, allorquando il danno si era già definitivamente prodotto per fatto imputabile a parte convenuta e quando, come documentato dalla stessa convenuta (doc. 6), aveva già interamente disposto delle somme incassate mediante CP_2
l'assegno falsificato” (pag.13 sentenza di primo grado); per l'effetto, riteneva che tale ritardo non assumesse alcun rilievo causale ai sensi DEart. 1227 cod. civ. per escludere o limitare il risarcimento dei danni dovuto da parte convenuta.
Avverso la pronuncia, ha proposto appello chiedendone l'integrale CP_3 Pt_1 riforma. L'appellante ha sostenuto di avere fornito la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ. in ordine alla presunta responsabilità imputatale e ha concluso per il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti. In via subordinata, ha chiesto il riconoscimento del concorso colposo di CP_4 attivare gli obblighi di protezione nei confronti del proprio correntista, che aveva
[...] richiesto l'emissione del titolo, nonché gli obblighi di verifica circa il pagamento DEassegno all'effettivo beneficiario;
b) per non aver richiesto alla banca negoziatrice pagina 7 di 17 l'acquisizione DEimmagine del titolo prima del relativo pagamento o la consegna materiale, a mezzo di c.d. “stanza di compensazione”, DEoriginale cartaceo del titolo;
L'appellante ha dedotto quattro motivi di appello, con cui ha lamentato: primo motivo di appello - l'erroneità del capo della sentenza ove il giudice afferma che ha riconosciuto di aver pagato un assegno circolare contraffatto;
CP_3 secondo motivo di appello - l'erroneità della sentenza appellata ove il giudice ha Part affermato che non ha fornito prova di aver negoziato l'assegno CP_3 falsificato senza colpa;
terzo motivo di appello - violazione e falsa applicazione DEart. 1227 c.c.: sul concorso di colpa di nella produzione del danno lamentato; Controparte_1 quarto motivo - violazione e falsa applicazione DEart. 1284, comma 4, c.c. in relazione alla condanna al pagamento degli interessi di mora al saggio previsto per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. vizio di ultra-petizione della pronuncia impugnata (violazione del disposto ex art.112 cpc). Si è costituita eccependo l'infondatezza DEappello, di cui ha Controparte_1 richiesto il rigetto, con conferma del provvedimento impugnato. All'udienza del 25/10/2023, la Corte ha dichiarato la contumacia di CP_2 dopo aver accertato la regolarità della notifica effettuata dall'appellante.
Precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia sottoposta all'esame del Collegio attiene alla questione della responsabilità DEintermediario negoziatore per il pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione. A fondamento DEimpugnazione, l'appellante ha proposto quattro motivi, con cui ha censurato la valutazione sul mancato assolvimento della prova liberatoria e, in subordine, sul mancato riconoscimento del concorso colposo della banca appellata nella causazione del danno lamentato, nonché sulla decorrenza degli interessi riconosciuti. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
I primi due motivi, in quanto avvinti da stretta connessione, meritano una trattazione unitaria. Parte appellante ha ribadito la tesi di aver negoziato l'assegno senza colpa. Ha affermato di essere venuto a conoscenza della falsità del titolo, solo in data 10/4/2017 quando ha ricevuto il messaggio di “insoluto” e di rifiuto del pagamento DEassegno da per sospetta clonazione. CP_1
Sul mancato assolvimento DEonere della prova, si duole del fatto che il Giudice di primo grado ha ritenuto provata l'assenza di filigrana DEassegno falsificato, sul pagina 8 di 17 presupposto che l'istituto di credito, ora appellante, non avesse specificatamente contestato tale circostanza ex art. 115 cpc, e conseguentemente ha ritenuto superflua l'ammissione delle richieste istruttorie dedotte nelle memorie istruttorie ex art. 183 cpc. Infine, quanto al qr code presente sul titolo che secondo il Tribunale di Milano appariva
“completamente scentrato”, la banca appellante lamenta che la Circolare ABI n. 5/2016
- confermando i requisiti di forma che erano stati previsti in precedenza dalla Circolare ABI n. 21/2014 - era entrata in vigore in un momento successivo rispetto alla negoziazione DEassegno contraffatto de quo e, pertanto, le banche non erano obbligate a svolgere specifici controlli in tal senso. Tali motivi, a parere della Corte, risultano infondati. La parte della sentenza censurata è la seguente: “E' fatto pacifico tra le parti, riconosciuto espressamente dalla stessa convenuta, che abbia pagato CP_3 Pt_1 in favore di un assegno circolare contraffatto il 9.3.2017, CP_2 corrispondente a copia di assegno circolare del quale era effettivamente beneficiario emesso da BCC di Brendola, quale mandataria di ”. CP_1
La Corte ritiene che una pacata lettura del passaggio della motivazione porti a conclusioni diverse. Il Tribunale di Milano si è limitato a considerare fatto pacifico tra le parti che l'assegno fosse stato falsificato, in quando clone del precedente assegno serie ZE n. 4005877889- 00, emesso in data 7.3.2017 da BCC di BRENDOLA, quale mandataria di CP_1 ai sensi DEart. 85 R.D. 1736/1933 e avente quale beneficiario CP_2
La contestazione tra le parti ha riguardato non tanto se l'assegno pagato dalla banca negoziatrice fosse contraffatto o meno, bensì la circostanza se sia stato correttamente esercitato il dovere di diligenza da parte della Banca negoziatrice, in quanto questo avrebbe permesso alla stessa di avvedersi della falsificazione DEassegno prima CP_1 di disporne il pagamento. A fronte della natura contrattuale dei rapporti rientranti nell'alveo applicativo DEart. 43 R.D. n. 1736/1933 (c.d. Legge Assegni) e delle ragioni poste a sostegno DEappello, la Corte è chiamata a verificare se la banca appellante abbia o meno fornito la prova ex art. 1218 cod. civ. di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla sua qualità di banca negoziatrice. Accertamento che deve passare per la valutazione in concreto del comportamento DEappellante, secondo il parametro della diligenza professionale ai sensi del secondo comma DEart. 1176 cod. civ.. La Corte, dando seguito ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato2, ritiene accertabile una responsabilità della banca negoziatrice solo a fronte di un riscontro ictu oculi DEalterazione del titolo. 2 Cass. sez. III civ. n. 202/2011 e Cass. sez. I civ. n. 1377/2016 pagina 9 di 17 In tale contesto, per quello che in questa sede rileva, si inserisce la Circolare ABI n. 21 del 21 giugno 2014 (doc. 10 attrice), la quale contiene tutti i requisiti che le banche devono rispettare in fase di stampa in merito alla materialità degli assegni, in merito al formato, alla tipologia di carta e alla localizzazione delle informazioni presenti sul titolo e, dunque, indica tutte le caratteristiche materiali che gli assegni devono rispettare. La Circolare ABI n. 21/2014 ha fornito indicazioni alle banche in ordine alle misure che sono state definite a livello interbancario per contrastare il fenomeno delle frodi sugli assegni e in merito ai requisiti che dovranno essere rispettati per la stampa della materialità dei titoli. Le indicazioni contenute in tale Circolare, in materia di misure antifrode e di requisiti standard della materialità, si applicano a tutti gli assegni circolari, bancari e similari (assegni di traenza e vidimati). Il titolo oggetto di causa presenta molteplici e palesi elementi di discordanza rispetto ai requisiti standard indicati nella circolare ABI 12 giugno 2014 n. 21, che si rilevano non solo dopo un esame sulla materialità fisica, ma anche al solo esame visivo/grafico. La Corte ritiene che il Tribunale di Milano abbia correttamente accertato la responsabilità contrattuale della appellante ex art. 1176 co.2 cod. civ. in CP_1 relazione alle evidenti anomalie riscontrabili dal raffronto tra le copie degli assegni (contraffatto e autentico) prodotte in atti. Invero, l'alterazione è visibile ictu oculi. La banca negoziatrice si sarebbe dovuta avvedere della contraffazione già in sede di presentazione del titolo in data 8.03.2017. Il Tribunale di Milano, sul punto, ha così affermato: “L'attrice ha infatti evidenziato sin dalla citazione come il titolo consegnato dalla convenuta non fosse stampigliato su carta filigranata (pag. 2, secondo paragrafo e pag. 5 citazione) ed ha evidenziato inoltre come il qr-code presente sul titolo fosse completamente scentrato (fatto apprezzabile anche mediante l'esame della copia prodotta al doc. 3 att.). Il rilievo di tali elementi da parte della cassiera che ha materialmente incassato l'assegno avrebbe certamente consentito alla convenuta di avvedersi della falsificazione del titolo, impedendone l'incasso da parte di È pacifico e provato tuttavia che tali elementi non CP_2 sono stati apprezzati dalla cassiera al momento della negoziazione giacché, quanto alla presentazione di assegno non redatto su carta filigranata, tale fatto non è stato specificamente contestato da parte della convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. da 14 a 17 comparsa costituzione conv.) e risulta, quindi, provato ai sensi DEart. 115 c.p.c., mentre risulta provato documentalmente mediante visione della copia DEassegno falsificato di cui al doc. 3 di parte attrice che il qr code riportato sull'assegno contraffatto non era centrato rispetto al riquadro di controllo” (pag. 11-12 sentenza impugnata). Alla luce delle superiori argomentazioni, i difetti rilevati dal Tribunale di Milano concernono specificatamente la mancata contestazione DEassenza di filigrana del titolo pagina 10 di 17 e il mancato accentramento del qr code all'interno del riquadro bianco, presente nel titolo ai sensi di quanto disposto nella Circolare ABI sub cit. Orbene, quanto al rilevato difetto DEassenza di filigrana del titolo, era onere della banca contestare specificatamente le deduzioni della controparte, affinché non venisse ritenuto pacifico quanto asseritamente affermato dalla stessa ai sensi DEart. 115 cpc, a fortiori se il titolo in oggetto era stato sequestrato dall'autorità giudiziaria penale (cfr. doc. n. 14), e non poteva pertanto essere prodotto in atti in originale. In ordine a ciò, parte appellante si è limitata ad affermare che non corrispondeva al vero che l'assegno circolare fosse stampato su carta comune (pag. 14 comparsa di costituzione primo grado), non adducendolo null'altro a comprova di quanto sostenuto. Ha poi provveduto a specificare le sue asserzioni solo nelle memorie istruttorie nn. 2 e 3 ex art. 183 c.p.c. con evidente tardività. Quanto alla contestazione mossa dall'appellante sull'assenza DEobbligo di controllare il requisito del qr code ai sensi della Circolare ABI n. 5/2016, si osserva quanto segue. La Circolare n. 21/2014 aveva previsto che, decorsi 90 giorni solari dalla data di emanazione (21/6/2014), era nella facoltà delle banche mettere in circolazione i “nuovi assegni”, rispettando tutte le indicazioni relative alle nuove misure antifrode e ai requisiti della materialità dei titoli ivi contenute.
La proroga di cui alla successiva Circolare ABI n. 5/2016, in realtà, ha riguardato esclusivamente il termine a decorrere del quale è stato imposto l'obbligo, per gli intermediari, di consegnare alla clientela titoli con le caratteristiche materiali richiesti con la Circolare ABI n. 21/2014. Il differimento della data DEentrata in vigore della suddetta Circolare ABI n. 5/2016, invocato dall'appellante a fondamento della tesi della sua non applicabilità all'operazione di incasso per cui è causa, non coglie nel segno. Tale previsione di proroga non ha fatto venir meno la facoltà per le banche di mettere in circolazione i nuovi assegni, nel rispetto di tutte le indicazioni relative alle nuove misure antifrode e ai requisiti della materialità dei titoli contenute nella medesima, semplicemente “decorsi 90 giorni solari dalla data di emanazione” della Circolare e, dunque, dal 21/6/2014. Conseguentemente, laddove l'intermediario si fosse trovato a negoziare un assegno di nuova emissione, come avvenuto nel caso oggetto di esame, le caratteristiche e i requisiti previsti per i nuovi assegni dalla Circolare ABI n. 21/2014 dovevano, comunque, trovare piena applicazione. L'assegno per cui è causa è stato clonato da quello originale, emesso in data 7/3/2017 e, quindi, già decorsi i 90 giorni solari richiesti dalla Circolare ABI n. 21/2014. Il titolo risulta contraddistinto dal carattere speciale “terminator”, caratterizzante gli assegni di nuova emissione.
A fronte di tale evidenza, la banca negoziatrice avrebbe dovuto espletare, nell'esercizio della diligenza richiesta al bancario medio, le attività di controllo derivanti pagina 11 di 17 dall'introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza, rispettando pedissequamente quanto riportato dalla Circolare ABI n. 21/2014 e valutando la congruità degli elementi in essa descritti, rispetto a quelli presenti nell'assegno presentato per l'incasso. Tanto premesso, la Corte non può che condividere il giudizio espresso dal Tribunale di Milano in merito alle alterazioni del titolo dedotte, rilevabili ictu oculi dal raffronto DEassegno originale emesso e con quello clonato. Si riportano le copie DEassegno falsificato prodotti in atti e la copia DEassegno autentico per agevolarne l'accertamento:
1. Assegno falsificato (doc. 3 attrice) riproduttivo DEassegno autentico serie ZE n.
4005877889-00 (doc. 2 attrice):
2. Assegno contraffatto prodotto in atti da parte appellata (doc. 3 convenuta fasc. primo grado)
pagina 12 di 17 3. Assegno autentico serie ZE n. 4005877889-00 (doc. 2 attrice):
I due titoli sono stati ritualmente prodotti in giudizio da entrambe le parti e dal loro esame trovano conferma le seguenti anomalie:
- la microforatura del numero degli assegni non è aderente al font e l'irregolarità dei fori attesta che non è operata con lavorazione laser come indicato dall'ABI (allegato 1 della citata circolare 21/2014);
pagina 13 di 17 - i punti di foratura non risultano conformi al font ABI, ovvero non sono posizionati nel reticolo (virtuale) previsto, costituito da un rettangolo composto al suo interno da 7 riquadri verticali per 5 riquadri orizzontali (per un totale di 35 riquadri);
- la tecnica della microforatura operata con lavorazione laser determina piccolissimi fori perfettamente tondi;
- l'impostazione spaziale è del tutto irregolare: disallineamento del prodotto letterale/numerico nei campi “luogo”, “data”, “importo in cifre”, rispetto al rigo sottostante;
- l'importo in cifre presente delle anomalie: cifra redatta senza rispettare la virgola prestampata (redazione di un'altra virgola per separare i decimali), e mancato allineamento a destra;
- irregolarità nel QR code: è realizzato senza centratura nell'apposito spazio bianco;
- irregolarità nel posizionamento delle tre sequenze numeriche (numerica, microforata e magnetica): le tre sequenze sono palesemente disallineate;
- irregolarità nella parte letterale / numerica di compilazione: quasi tutte le lettere, specialmente Z, E, S e O, oltre molti dei numeri, soprattutto i nn. 3,7, 0 e 9, non corrispondono al font ABI (cfr. Circolare ABI 21/2014);
- mancata centratura nel riquadro adibito alla raccolta della firma di girata: esso non è posto in maniera continuativa rispetto al titolo di credito, come previsto dalle richiamate circolari ABI;
- mancata indicazione del numero assegno sul retro DEassegno e font diversi.
La verifica di tali incongruenze rientrava nel comportamento esigibile, in termini di diligenza professionale, da parte DEintermediario negoziatore. Nel caso di specie, dunque, la visione DEassegno consentiva all'emittente di appurare la discordanza tra titolo originale da quello clonato. La Corte considera, pertanto, accertato il diritto DEappellata a ottenere la restituzione DEintero importo relativo all'assegno clonato.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione sul concorso colposo DEattrice per la mancata tempestiva richiesta da parte della banca emittente DEimmagine DEassegno circolare, oggetto di causa al fine di prevenire la commissione della frode. Il motivo è da ritenersi infondato. La Corte ritiene prive di rilievo le ulteriori argomentazioni spese dall'appellante con riguardo al comportamento DEodierna appellata che non ha rifiutato il pagamento DEassegno clonato, asseritamente rilevante ai sensi DEart. 1227, comma 1, cod. civ.. La possibilità per la banca emittente di richiedere l'acquisizione DEimmagine del titolo prima del relativo pagamento, sul presupposto che erano risultate frequenti le frodi subite da su assegni circolari negoziati mediante la procedura di check truncation, CP_1 non può essere un indice da cui presumere il fatto colposo della appellata. CP_1
pagina 14 di 17 La mera attivazione di una simile procedura non esclude l'obbligo della banca negoziatrice di operare una diligente verifica della regolarità formale DEassegno e DEassenza di palesi alterazioni sul titolo. Inoltre, la condotta della banca emittente non può definirsi incauta o priva di ordinaria diligenza, poiché una volta essersi avveduta della falsificazione in data 28/3/2017, ha subito avanzato richiesta di restituzione DEimporto (in data 7/4/2017), sebbene avesse già ricevuto il pagamento del titolo clonato. CP_2
Invero, la responsabilità DEintermediario può essere esclusa solo nel caso in cui le irregolarità presenti sul titolo non risultino, comunque, agevolmente rilevabili. Nel caso di specie, al contrario, era evidente che l'assegno de quo costituiva una riproduzione contraffatta DEassegno autentico serie ZE n. 4005877889-00. Peraltro, come anche ammesso dall'appellante, se quelle alterazioni potevano essere rilevate dalla banca emittente una volta richiesta l'immagine del titolo, a fortiori dovevano essere rilevabili dalla banca negoziatrice una volta ricevuto il titolo cartolare per il pagamento. Sul punto, si ritengono invero condivisibili le conclusioni del Tribunale: “ Anche l'eccezione di concorso di colpa DEattrice nella produzione del danno lamentato deve essere rigettata siccome infondata. Come già rilevato, infatti, l'attrice non avrebbe potuto avvedersi al momento della negoziazione del titolo della falsità dello stesso, per essere stato posto all'incasso assegno identico ad originale effettivamente emesso. Quanto poi al ritardo nella comunicazione del rifiuto del pagamento, lo stesso è stato comunicato il 7.4.2017 quando l'attrice ha avuto contezza della falsificazione del titolo, per essere stato presentato il titolo in originale per l'incasso il 28.3.2017, allorquando il danno si era già definitivamente prodotto per fatto imputabile a parte convenuta e quando, come documentato dalla stessa convenuta (doc. 6), aveva già CP_2 interamente disposto delle somme incassate mediante l'assegno falsificato”(pag. 13 sentenza impugnata). “Tali elementi [le anomalie], inoltre, avrebbero potuto e dovuto essere apprezzati solo dalla convenuta, non ricevendo l'attrice copia materiale del titolo in stanza di compensazione, siccome l'assegno è stato pacificamente negoziato in regime di check truncation. Diversamente da quanto dedotto dalla convenuta, inoltre, l'attrice non aveva ragione di chiedere di esaminare copia per immagine del titolo, poiché l'assegno circolare falso, negoziato dalla convenuta, era riproduttivo di assegno circolare da lei effettivamente emesso in favore del medesimo beneficiario: non v'era quindi possibilità per l'attrice di avvedersi della falsità del titolo negoziato dalla convenuta sino al momento nel quale il vero assegno circolare emesso è stato, successivamente, presentato per l'incasso” (pag. 12 sentenza impugnata).
Con il quarto motivo, parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha riconosciuto la corresponsione di interessi legali dovuti pagina 15 di 17 “dall'8.3.2017 e sino al saldo effettivo, da calcolare, a partire dal 12.5.2021 al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., in favore di . Controparte_1
In particolare, ha eccepito la violazione DEart. 112 cpc, prospettando l'ingiusto riconoscimento di un vantaggio economico superiore a quello richiesto da parte attrice e la violazione e falsa applicazione DEart. 1284 co. 4 cod. civ., in quanto le disposizioni della predetta norma non troverebbero applicazione in caso di pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ex art. 1 d.lgs. 231/2002 (“Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: (…) b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno (…)”) Anche il quarto motivo è infondato. Giova, infatti, precisare che l'appellante ha richiesto espressamente la corresponsione degli interessi dalla data della negoziazione DEassegno de quo nel giudizio primo grado: “condannare la medesima a pagare alla CP_3 Pt_1 CP_1 il detto importo di €. 96.000,00, oltre gli interessi legali competenti dalla data di
[...] negoziazione (9.3.2017), o, in subordine, dalla data di costituzione in mora, o, in ulteriore subordine, dalla domanda” (cfr. atto di citazione primo grado). Come rilevato sopra, chiedeva la corresponsione degli interessi dalla data di CP_1 negoziazione (9/03/2017), che è il giorno successivo dalla data di presentazione del titolo (8/03/2017), a decorrere della quale il tribunale di Milano ha riconosciuto il pagamento degli interessi in favore di CP_1
Il Tribunale di Milano ha inoltre correttamente riconosciuto gli interessi ex art. 1284 co. 4 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale (12/05/2021), come espressamente sancito dal disposto testuale della norma per due ordini di ragioni. In primo luogo, considerato che gli interessi calcolati ex art. 231/2002 si applicano alle transazioni commerciali e appurato che il rapporto tra le due banche (che costituiscono società per azioni), è qualificabile come transazione commerciale ex art. 2 co.1 lett. a) –
“i contratti, comunque denominati, tra imprese”, la Corte rileva che non sussiste alcun ostacolo all'applicazione della disciplina del d.lgs. 231/2002 al caso di specie. Inoltre, è da ritenersi parimenti infondata la contestazione mossa nei confronti DEapplicazione degli interessi ex art. 1284 co. 4 cod. civ. alle domande di risarcimento del danno, sulla base di quanto espresso da recente giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo applicativo” (Cass. Civ., 61/2023).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
pagina 16 di 17 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte appellante, e in favore della parte appellata costituita, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, DEimpegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 147/2022 e ss.mm. (valori medi in assenza di attività istruttoria). La mancata costituzione DEappellato esonera la Corte da ogni ulteriore CP_2 provvedimento. Si dà atto, ai sensi DEart. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico DEappellante, DEulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da già Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7437/2022 resa dal Pt_2 Pt_1
Tribunale di Milano;
- condanna già al Parte_1 Parte_2 Pt_1 pagamento in favore di delle spese di lite del grado, Controparte_1 liquidate per € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte DEappellante DEulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Consigliere est.
Serena Baccolini
Il Presidente Carla Romana Raineri
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
La Corte nelle persone dei magistrati:
Carla Romana RAINERI Presidente
Serena BACCOLINI Consigliere rel.
Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello da già in persona del legale Parte_1 Parte_2 Pt_1 rappresentante pro tempore, C.F. e P.I. P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Campidoglio e Andrea Conso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ed elett.te domiciliata presso il loro studio in
Milano, piazza Santa Maria delle Grazie n.1, giusta procura in atti. APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
C.F. e P. IVA , P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' avv. Federica D'Innocenzo ed elett.te domiciliata presso lo studio DEavv. Madeleine Maria Lupi in Milano (MI), via Luciano Manara n.5, giusta procura in atti. APPELLATA
e contro residente in [...]
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 17 OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7437/2022 del Tribunale di Milano pubblicata in data 28/9/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte appellante ià Parte_1 Parte_2 Pt_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano Ecc.ma, rigettata ogni diversa e contraria eccezione, istanza o deduzione ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza n. 7437/2022 resa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, in persona del G.U. D.ssa Ambra Carla
Tombesi, a conclusione del giudizio n. 23383/2021 R.G., pubblicata in data 28 settembre 2022 e non notificata, così giudicare:
1. in via principale, respingere le domande formulate da (accolte Controparte_1 nella sentenza impugnata), perché infondate, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate, per i motivi esposti in atti ovvero con la migliore statuizione, assolvendo l'OR (oggi da ogni responsabilità o CP_3 Pt_1 Parte_1 addebito per i fatti per cui è causa, e condannare l'appellata a restituire all'appellante tutte le somme da quest'ultima pagate in spontanea esecuzione della sentenza e con riserva di appello, oltre agli interessi legali dalla notifica del presente atto al saldo effettivo;
2. in via subordinata, ridurre le domande formulate da nei Controparte_1 confronti DEOR (oggi -accolte nella CP_3 Pt_1 Parte_1 sentenza impugnata - nella misura in cui saranno rigorosamente provate in giudizio, tenuto conto della responsabilità DEappellata ai sensi DEart. Controparte_1
1227 c.c., condannando, per l'effetto, la medesima a restituire Controparte_1 alla appellante la differenza in favore di quest'ultima, oltre agli interessi legali al CP_1 saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data della notifica del presente atto sino al saldo effettivo;
3. in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una qualsiasi responsabilità DEOR (oggi per i fatti di cui è causa CP_3 Pt_1 Parte_1
e di accoglimento delle domande di risarcimento di riformare la Controparte_1 sentenza appellata nella parte in cui dispone la condanna DEOR al CP_3 pagamento degli interessi di mora al saggio previsto all'art. 1284, comma 4, c.c., per i motivi di gravame esposti, condannando alla ripetizione in favore Controparte_1 DEodierna delle somme da quest'ultima corrispostele in Parte_1 spontanea esecuzione di tale capo della sentenza e con riserva di appello;
4. nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una qualsiasi responsabilità DEOR (oggi per i fatti di cui è causa e di CP_3 Pt_1 Parte_1 accoglimento delle domande di risarcimento di condannare Controparte_1
l'appellato a titolo risarcitorio e/o di manleva o regresso, al pagamento CP_2
pagina 2 di 17 di ogni somma che l'odierna dovesse essere chiamata a versare ad Parte_1
per i motivi in atti ovvero con la migliore statuizione;
Controparte_1
5. infine, condannare gli appellati, in via solidale, alternativa o pro quota, a rifondere all'appellante le spese ed i compensi professionali del precedente grado e quelli del presente giudizio, oltre agli accessori di legge. In via istruttoria, l'odierna appellante, reitera le istanze istruttorie formulate nella propria 'Memoria ai sensi DEart. 183, comma 6, n. 2), c.p.c.' nell'ambito del precedente grado di giudizio ed ivi riproposte in sede di precisazione delle conclusioni”.
per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. In via di mero subordine, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse opportuna un'integrazione istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, già formulate in primo grado: i) si chiede sin d'ora l'ammissione di c.t.u. al fine di verificare la falsità DEassegno illegittimamente negoziato da specificamente richiamato al par. 2 CP_3 Pt_1 DEatto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (doc. n. 3 fascicolo di primo grado), con autorizzazione al c.t.u. di accedere presso l'Autorità Giudiziaria penale che ha proceduto al sequestro DEassegno doc. n. 3 (cfr. doc. n. 14 fascicolo di primo grado); ovvero, ad esempio, secondo il seguente quesito: “valuti il consulente tecnico d'ufficio, previo esame DEassegno prodotto in copia dall'attrice e previo accesso, che si autorizza fin da ora ai sensi degli art 210 e 213 c.p.c., presso l'autorità giudiziaria penale che ha disposto il sequestro dei titoli di cui è causa, l'esistenza o meno di contraffazioni riscontrabili attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, DEassegno da parte DEimpiegato addetto della banca negoziatrice, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche proprie DEattività svolta, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo”; ii) si chiede sin d'ora di disporre l'acquisizione DEassegno sequestrato dall'Autorità Giudiziaria Penale (doc. n. 14 fascicolo di primo grado); iii) al fine di far rilevare l'anomalia DEillegittima operazione di incasso svolte dalla banca negoziatrice, rispetto alle qualità soggettive e alle movimentazioni di chi ha incassato l'assegno falso/clonato di cui è causa, nonché la carente ed irrituale accensione da parte della stessa banca negoziatrice del conto corrente del medesimo presentatore i titoli in discorso, ai sensi DEart. 210 cod. proc. civ., chiede che venga disposto l'ordine alla convenuta di esibizione e di deposito in copia di tutta la documentazione contrattuale, comprensiva di ogni documento allegato, relativa all'accensione del rapporto di conto corrente con il medesimo soggetto che ha incassato pagina 3 di 17 l'assegno falsi/clonato di cui è causa, nonché, sempre in ordine al medesimo soggetto, di tutti i relativi estratti conto del c/c in cui è stato incassato l'assegno in discorso relativi al quinquennio precedente la negoziazione e al periodo successivo fino all'eventuale estinzione del conto stesso. Con vittoria di compensi e spese, anche generali ex art. 2 D.M. Giustizia 55/2014.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_1 CP_3 Part al fine di far accertare e dichiarare la falsità DEassegno circolare serie ZE n. 4005877889-00, in tesi clonato. Il titolo era stato emesso da BCC di Brendola, quale mandataria di ai sensi CP_1 DEart. 85 R.D. n. 1736/1933, e aveva quale beneficiario CP_2
Parte attrice, sulla base di tale accertamento, aveva chiesto accertarsi la responsabilità della banca convenuta, in qualità di negoziatrice, con conseguente condanna al pagamento del controvalore DEassegno medesimo pari a € 96.000,000, oltre interessi legali dalla data di negoziazione (9/3/2017), o, in subordine, dalla data di costituzione in mora, o, in ulteriore subordine, dalla domanda. A fondamento della domanda, esponeva che: Controparte_1
- in data 7/3/2017 BCC di Brendola, quale mandataria di su richiesta del CP_1
, emetteva l'assegno circolare non trasferibile serie ZE n. 4005877889- Parte_3
00, di €. 96.000,00, di cui beneficiario era (doc. n. 2); CP_2
- in data 8/3/2017 analogo assegno, portante la stessa data, lo stesso importo e lo stesso beneficiario del titolo sopramenzionato era stato presentato a la quale lo CP_3 aveva negoziato;
- in data 9/3/2017 il titolo, evidentemente clonato dall'originale, veniva negoziato da a attraverso la procedura di “check-truncation”; CP_3 CP_1
- la falsificazione del titolo risultava palese al momento della sua presentazione all'incasso, per mancanza dei requisiti standard per la stampa degli assegni e per le misure antifrode definiti dalla Circolare ABI – Serie Tecnica n. 21-12 giugno 20141;
- in data 7/4/2017 l'attrice avanzava richiesta di restituzione DEimporto DEassegno medesimo alla Banca convenuta dopo che, avendo ricevuto il 28/3/2017 richiesta di negoziazione DEassegno autentico, si è avveduta della falsificazione (doc.3);
- in data 11/4/2017, nonostante fosse stato presentato un titolo palesemente falso, in quanto non stampato su carta filigrana e privo di elementi di rilievo, rifiutava CP_3 1 In particolare, l'attrice deduceva le seguenti difformità, ravvisabili senza l'ausilio di strumenti tecnici: “La microforatura del numero DEassegno non è aderente al font e non è operata con lavorazione laser come definito dall'ABI (allegato 1 della citata circolare). È parimenti palese la diversità della struttura realizzativa che avrebbe dovuto subito catturare l'attenzione DEocchio esperto. Anche la qualità dei fori di perforazione è palesemente “sospetta” e chiaramente percepibile ad occhio nudo. Infatti, la tecnica della microforatura operata con lavorazione laser determina piccolissimi fori perfettamente tondi.” – cfr. p. 10 citazione primo grado. pagina 4 di 17 di restituire l'importo oggetto del titolo di credito, allegando che il rifiuto fosse giustificato dalla tardività della richiesta (doc. 4); La causa è stata preceduta da tentativo di mediazione, promosso da ai fini CP_1 della procedibilità della domanda, conclusasi con esito negativo per mancato raggiungimento di accordo (doc. 7). Costituitasi in giudizio chiedeva, in via pregiudiziale, di essere CP_3 Pt_1 autorizzata a chiamare in causa i terzi e , e, nel merito, CP_2 Parte_4 di rigettare le domande attoree, stante la loro infondatezza;
in via subordinata, eccepiva il concorso di colpa DEattrice ex art. 1227 cod. civ., nonché chiedeva di condannare i terzi chiamati al pagamento in suo favore di quanto dovesse essere condannata a corrispondere in favore di parte attrice. In particolare, rilevava che:
- la persona che si era presentata all'incasso era stata identificata mediante esibizione di documenti personali (carta di identità e codice fiscale), attribuiti a persona effettivamente esistente e non segnalati come rubati o smarriti;
- si era proceduto alla verifica della regolarità degli elementi formali del titolo mediante un esame sia “a vista”, che “visivo” e “tattile” DEassegno, da cui non emergeva alcuna anomalia evidente;
- la verifica della regolarità del titolo avveniva anche mediante impiego del “lettore” in dotazione al cassiere, con il quale intercettare eventuali anomalie più insidiose eventualmente presenti sul titolo, che ha tuttavia avuto esito negativo;
- “l'assegno negoziato dal sig. costituiva un esemplare perfettamente coincidente CP_2 al suo originale – “non presentava alcuna alterazione evidente, cioè riscontrabile ad occhio nudo dal cassiere, neppure con la particolare diligenza richiesta all'operatore bancario, né alcun altro elemento dal quale potesse desumersi l'intervenuta clonazione del titolo” (pag. 14 comparsa primo grado);
- rispetto alle contestazioni attinenti ai segni di clonazione del titolo, esclusa la sussistenza di difformità visibili, non rilevava l'applicabilità, nel caso di specie, delle indicazioni fissate nella Circolare ABI – Serie Tecnica n. 21 – 12 giugno 2014, considerato che la successiva Circolare ABI n. 5/2016 aveva differito il termine di entrata in vigore del nuovo standard degli assegni a fine gennaio 2018 e, dunque, in epoca successiva all'intervenuto incasso;
- la richiesta di restituzione DEimporto veniva rifiutata perché tardiva rispetto al termine di cui all'art. 120 TUB e alle Circolari ABI 2014 e 2016, disposizioni che prescrivono il termine di 2 giorni per l'annullamento delle operazioni di incasso di assegni. Il Tribunale autorizzava la chiamata di terzo solo nei confronti di con CP_2 decreto del 22/10/2021, rilevando la diversità del titolo e dei fatti posti a fondamento della domanda proposta nei confronti di . Parte_4
pagina 5 di 17 La citazione per chiamata di terzo veniva notificata dalla convenuta a in CP_2 data 8/11/2021. Il terzo chiamato, non costituitosi, è stato dichiarato contumace all'udienza del 16/2/2022. La causa è stata istruita documentalmente, con rigetto delle richieste istruttorie di parte convenuta poiché ritenute superflua ai fini della decisione. Con sentenza n. 9966, pubblicata in data 28/9/2022, il Tribunale di Milano così decideva:
“definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) condanna al pagamento di € 96.000,00, oltre interessi legali CP_3 CP_1 dovuti dall'8.3.2017 e sino al saldo effettivo, da calcolare, a partire dal 12.5.2021 al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., in favore di Controparte_1
2) condanna al pagamento di € 96.000,00, oltre interessi legali dovuti CP_2 dall'8.3.2017 e sino al saldo effettivo, da calcolare, a partire dal 12.5.2021 al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., in favore di CP_3 CP_1
3) condanna rimborsare in favore di le spese di CP_3 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 9.785,00 per compensi ed € 786,00 per spese esenti, oltre 15% DEimporto liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA;
4) condanna a rimborsare in favore di le spese di CP_2 CP_3 CP_1 giudizio che liquida in € 7.795,00 per compensi, oltre al 15% DEimporto liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.”
Il Tribunale di Milano era pervenuto all'accoglimento delle domande attoree argomentando:
- che “la responsabilità descritta dall'art. 43, secondo comma, l. ass. rileva tanto nel caso in cui la falsità personale del presentatore derivi dalla falsificazione materiale del titolo quanto nell'ipotesi di sostituzione di persona per l'incasso del titolo mediante presentazione di documenti contraffatti (cfr. Cass. S.U. 12477/2018)” (pag. 10-11 sentenza primo grado);
- che “tale responsabilità gravante ex lege sulle banche negoziatrici di assegni recanti la clausola “non trasferibile”” era da considerarsi come responsabilità contrattuale (cfr., ex pluribus, Cass. Sez. Unite 26 giugno 2007, n. 4721; Cass. Civile 20 marzo 2014, n. 6531; Cass. Civ., 30 marzo 2010 n. 7618), con conseguente applicazione della disciplina prevista dall'art. 1218 cod. civ. (pag. 11 sentenza primo grado);
- che parte convenuta non aveva fornito la prova liberatoria di aver negoziato l'assegno falsificato senza colpa ex art. 1218 cod. civ.;
- che, a fronte della circostanza pacifica DEintervenuta clonazione DEassegno, di cui risultava beneficiario la banca convenuta doveva ritenersi responsabile CP_2
pagina 6 di 17 ex art. 1176, comma 2, cod. civ. per il pagamento DEassegno non trasferibile “per non aver rilevato, al momento della negoziazione del titolo, una serie di elementi che avrebbero consentito, dal semplice esame visivo del titolo di credito, di avvedersi della falsità DEassegno” (pag. 15 sentenza di primo grado);
- che le alterazioni allegate con l'atto introduttivo erano facilmente riscontrabili anche senza l'ausilio di attrezzature tecniche;
- che la circostanza allegata sulla mancata redazione DEassegno su carta filigranata non era stata oggetto specificamente contestato da parte della convenuta con il primo atto difensivo;
- che la falsificazione risultava provata documentalmente, verificabile mediante semplice visione del titolo (doc. n. 3 prodotto da parte attrice), che il qr code riportato sull'assegno contraffatto non era centrato rispetto al riquadro di controllo;
- che non riteneva di ammettere né l'ordine di esibizione del titolo di credito in originale, il cui esame era superfluo ai fini della decisione, né la prova testimoniale richiesta da parte convenuta;
- rigettava l'eccezione di concorso di colpa DEattrice nella produzione del danno lamentato avanzata dalla banca convenuta stante la sua infondatezza, in quanto parte attrice non aveva potuto avvedersi al momento della negoziazione del titolo della falsità DEassegno de quo, sia perché la negoziazione era avvenuta in regime di check truncation, sia perché tale titolo era riproduttivo di un assegno circolare da lei effettivamente emesso a favore del medesimo beneficiario;
- con riferimento al ritardo nella comunicazione del rifiuto del pagamento, rilevava che
“lo stesso è stato comunicato il 7.4.2017 quando l'attrice ha avuto contezza della falsificazione del titolo, per essere stato presentato il titolo in originale per l'incasso il 28.3.2017, allorquando il danno si era già definitivamente prodotto per fatto imputabile a parte convenuta e quando, come documentato dalla stessa convenuta (doc. 6), aveva già interamente disposto delle somme incassate mediante CP_2
l'assegno falsificato” (pag.13 sentenza di primo grado); per l'effetto, riteneva che tale ritardo non assumesse alcun rilievo causale ai sensi DEart. 1227 cod. civ. per escludere o limitare il risarcimento dei danni dovuto da parte convenuta.
Avverso la pronuncia, ha proposto appello chiedendone l'integrale CP_3 Pt_1 riforma. L'appellante ha sostenuto di avere fornito la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ. in ordine alla presunta responsabilità imputatale e ha concluso per il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti. In via subordinata, ha chiesto il riconoscimento del concorso colposo di CP_4 attivare gli obblighi di protezione nei confronti del proprio correntista, che aveva
[...] richiesto l'emissione del titolo, nonché gli obblighi di verifica circa il pagamento DEassegno all'effettivo beneficiario;
b) per non aver richiesto alla banca negoziatrice pagina 7 di 17 l'acquisizione DEimmagine del titolo prima del relativo pagamento o la consegna materiale, a mezzo di c.d. “stanza di compensazione”, DEoriginale cartaceo del titolo;
L'appellante ha dedotto quattro motivi di appello, con cui ha lamentato: primo motivo di appello - l'erroneità del capo della sentenza ove il giudice afferma che ha riconosciuto di aver pagato un assegno circolare contraffatto;
CP_3 secondo motivo di appello - l'erroneità della sentenza appellata ove il giudice ha Part affermato che non ha fornito prova di aver negoziato l'assegno CP_3 falsificato senza colpa;
terzo motivo di appello - violazione e falsa applicazione DEart. 1227 c.c.: sul concorso di colpa di nella produzione del danno lamentato; Controparte_1 quarto motivo - violazione e falsa applicazione DEart. 1284, comma 4, c.c. in relazione alla condanna al pagamento degli interessi di mora al saggio previsto per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. vizio di ultra-petizione della pronuncia impugnata (violazione del disposto ex art.112 cpc). Si è costituita eccependo l'infondatezza DEappello, di cui ha Controparte_1 richiesto il rigetto, con conferma del provvedimento impugnato. All'udienza del 25/10/2023, la Corte ha dichiarato la contumacia di CP_2 dopo aver accertato la regolarità della notifica effettuata dall'appellante.
Precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia sottoposta all'esame del Collegio attiene alla questione della responsabilità DEintermediario negoziatore per il pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione. A fondamento DEimpugnazione, l'appellante ha proposto quattro motivi, con cui ha censurato la valutazione sul mancato assolvimento della prova liberatoria e, in subordine, sul mancato riconoscimento del concorso colposo della banca appellata nella causazione del danno lamentato, nonché sulla decorrenza degli interessi riconosciuti. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
I primi due motivi, in quanto avvinti da stretta connessione, meritano una trattazione unitaria. Parte appellante ha ribadito la tesi di aver negoziato l'assegno senza colpa. Ha affermato di essere venuto a conoscenza della falsità del titolo, solo in data 10/4/2017 quando ha ricevuto il messaggio di “insoluto” e di rifiuto del pagamento DEassegno da per sospetta clonazione. CP_1
Sul mancato assolvimento DEonere della prova, si duole del fatto che il Giudice di primo grado ha ritenuto provata l'assenza di filigrana DEassegno falsificato, sul pagina 8 di 17 presupposto che l'istituto di credito, ora appellante, non avesse specificatamente contestato tale circostanza ex art. 115 cpc, e conseguentemente ha ritenuto superflua l'ammissione delle richieste istruttorie dedotte nelle memorie istruttorie ex art. 183 cpc. Infine, quanto al qr code presente sul titolo che secondo il Tribunale di Milano appariva
“completamente scentrato”, la banca appellante lamenta che la Circolare ABI n. 5/2016
- confermando i requisiti di forma che erano stati previsti in precedenza dalla Circolare ABI n. 21/2014 - era entrata in vigore in un momento successivo rispetto alla negoziazione DEassegno contraffatto de quo e, pertanto, le banche non erano obbligate a svolgere specifici controlli in tal senso. Tali motivi, a parere della Corte, risultano infondati. La parte della sentenza censurata è la seguente: “E' fatto pacifico tra le parti, riconosciuto espressamente dalla stessa convenuta, che abbia pagato CP_3 Pt_1 in favore di un assegno circolare contraffatto il 9.3.2017, CP_2 corrispondente a copia di assegno circolare del quale era effettivamente beneficiario emesso da BCC di Brendola, quale mandataria di ”. CP_1
La Corte ritiene che una pacata lettura del passaggio della motivazione porti a conclusioni diverse. Il Tribunale di Milano si è limitato a considerare fatto pacifico tra le parti che l'assegno fosse stato falsificato, in quando clone del precedente assegno serie ZE n. 4005877889- 00, emesso in data 7.3.2017 da BCC di BRENDOLA, quale mandataria di CP_1 ai sensi DEart. 85 R.D. 1736/1933 e avente quale beneficiario CP_2
La contestazione tra le parti ha riguardato non tanto se l'assegno pagato dalla banca negoziatrice fosse contraffatto o meno, bensì la circostanza se sia stato correttamente esercitato il dovere di diligenza da parte della Banca negoziatrice, in quanto questo avrebbe permesso alla stessa di avvedersi della falsificazione DEassegno prima CP_1 di disporne il pagamento. A fronte della natura contrattuale dei rapporti rientranti nell'alveo applicativo DEart. 43 R.D. n. 1736/1933 (c.d. Legge Assegni) e delle ragioni poste a sostegno DEappello, la Corte è chiamata a verificare se la banca appellante abbia o meno fornito la prova ex art. 1218 cod. civ. di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla sua qualità di banca negoziatrice. Accertamento che deve passare per la valutazione in concreto del comportamento DEappellante, secondo il parametro della diligenza professionale ai sensi del secondo comma DEart. 1176 cod. civ.. La Corte, dando seguito ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato2, ritiene accertabile una responsabilità della banca negoziatrice solo a fronte di un riscontro ictu oculi DEalterazione del titolo. 2 Cass. sez. III civ. n. 202/2011 e Cass. sez. I civ. n. 1377/2016 pagina 9 di 17 In tale contesto, per quello che in questa sede rileva, si inserisce la Circolare ABI n. 21 del 21 giugno 2014 (doc. 10 attrice), la quale contiene tutti i requisiti che le banche devono rispettare in fase di stampa in merito alla materialità degli assegni, in merito al formato, alla tipologia di carta e alla localizzazione delle informazioni presenti sul titolo e, dunque, indica tutte le caratteristiche materiali che gli assegni devono rispettare. La Circolare ABI n. 21/2014 ha fornito indicazioni alle banche in ordine alle misure che sono state definite a livello interbancario per contrastare il fenomeno delle frodi sugli assegni e in merito ai requisiti che dovranno essere rispettati per la stampa della materialità dei titoli. Le indicazioni contenute in tale Circolare, in materia di misure antifrode e di requisiti standard della materialità, si applicano a tutti gli assegni circolari, bancari e similari (assegni di traenza e vidimati). Il titolo oggetto di causa presenta molteplici e palesi elementi di discordanza rispetto ai requisiti standard indicati nella circolare ABI 12 giugno 2014 n. 21, che si rilevano non solo dopo un esame sulla materialità fisica, ma anche al solo esame visivo/grafico. La Corte ritiene che il Tribunale di Milano abbia correttamente accertato la responsabilità contrattuale della appellante ex art. 1176 co.2 cod. civ. in CP_1 relazione alle evidenti anomalie riscontrabili dal raffronto tra le copie degli assegni (contraffatto e autentico) prodotte in atti. Invero, l'alterazione è visibile ictu oculi. La banca negoziatrice si sarebbe dovuta avvedere della contraffazione già in sede di presentazione del titolo in data 8.03.2017. Il Tribunale di Milano, sul punto, ha così affermato: “L'attrice ha infatti evidenziato sin dalla citazione come il titolo consegnato dalla convenuta non fosse stampigliato su carta filigranata (pag. 2, secondo paragrafo e pag. 5 citazione) ed ha evidenziato inoltre come il qr-code presente sul titolo fosse completamente scentrato (fatto apprezzabile anche mediante l'esame della copia prodotta al doc. 3 att.). Il rilievo di tali elementi da parte della cassiera che ha materialmente incassato l'assegno avrebbe certamente consentito alla convenuta di avvedersi della falsificazione del titolo, impedendone l'incasso da parte di È pacifico e provato tuttavia che tali elementi non CP_2 sono stati apprezzati dalla cassiera al momento della negoziazione giacché, quanto alla presentazione di assegno non redatto su carta filigranata, tale fatto non è stato specificamente contestato da parte della convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. da 14 a 17 comparsa costituzione conv.) e risulta, quindi, provato ai sensi DEart. 115 c.p.c., mentre risulta provato documentalmente mediante visione della copia DEassegno falsificato di cui al doc. 3 di parte attrice che il qr code riportato sull'assegno contraffatto non era centrato rispetto al riquadro di controllo” (pag. 11-12 sentenza impugnata). Alla luce delle superiori argomentazioni, i difetti rilevati dal Tribunale di Milano concernono specificatamente la mancata contestazione DEassenza di filigrana del titolo pagina 10 di 17 e il mancato accentramento del qr code all'interno del riquadro bianco, presente nel titolo ai sensi di quanto disposto nella Circolare ABI sub cit. Orbene, quanto al rilevato difetto DEassenza di filigrana del titolo, era onere della banca contestare specificatamente le deduzioni della controparte, affinché non venisse ritenuto pacifico quanto asseritamente affermato dalla stessa ai sensi DEart. 115 cpc, a fortiori se il titolo in oggetto era stato sequestrato dall'autorità giudiziaria penale (cfr. doc. n. 14), e non poteva pertanto essere prodotto in atti in originale. In ordine a ciò, parte appellante si è limitata ad affermare che non corrispondeva al vero che l'assegno circolare fosse stampato su carta comune (pag. 14 comparsa di costituzione primo grado), non adducendolo null'altro a comprova di quanto sostenuto. Ha poi provveduto a specificare le sue asserzioni solo nelle memorie istruttorie nn. 2 e 3 ex art. 183 c.p.c. con evidente tardività. Quanto alla contestazione mossa dall'appellante sull'assenza DEobbligo di controllare il requisito del qr code ai sensi della Circolare ABI n. 5/2016, si osserva quanto segue. La Circolare n. 21/2014 aveva previsto che, decorsi 90 giorni solari dalla data di emanazione (21/6/2014), era nella facoltà delle banche mettere in circolazione i “nuovi assegni”, rispettando tutte le indicazioni relative alle nuove misure antifrode e ai requisiti della materialità dei titoli ivi contenute.
La proroga di cui alla successiva Circolare ABI n. 5/2016, in realtà, ha riguardato esclusivamente il termine a decorrere del quale è stato imposto l'obbligo, per gli intermediari, di consegnare alla clientela titoli con le caratteristiche materiali richiesti con la Circolare ABI n. 21/2014. Il differimento della data DEentrata in vigore della suddetta Circolare ABI n. 5/2016, invocato dall'appellante a fondamento della tesi della sua non applicabilità all'operazione di incasso per cui è causa, non coglie nel segno. Tale previsione di proroga non ha fatto venir meno la facoltà per le banche di mettere in circolazione i nuovi assegni, nel rispetto di tutte le indicazioni relative alle nuove misure antifrode e ai requisiti della materialità dei titoli contenute nella medesima, semplicemente “decorsi 90 giorni solari dalla data di emanazione” della Circolare e, dunque, dal 21/6/2014. Conseguentemente, laddove l'intermediario si fosse trovato a negoziare un assegno di nuova emissione, come avvenuto nel caso oggetto di esame, le caratteristiche e i requisiti previsti per i nuovi assegni dalla Circolare ABI n. 21/2014 dovevano, comunque, trovare piena applicazione. L'assegno per cui è causa è stato clonato da quello originale, emesso in data 7/3/2017 e, quindi, già decorsi i 90 giorni solari richiesti dalla Circolare ABI n. 21/2014. Il titolo risulta contraddistinto dal carattere speciale “terminator”, caratterizzante gli assegni di nuova emissione.
A fronte di tale evidenza, la banca negoziatrice avrebbe dovuto espletare, nell'esercizio della diligenza richiesta al bancario medio, le attività di controllo derivanti pagina 11 di 17 dall'introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza, rispettando pedissequamente quanto riportato dalla Circolare ABI n. 21/2014 e valutando la congruità degli elementi in essa descritti, rispetto a quelli presenti nell'assegno presentato per l'incasso. Tanto premesso, la Corte non può che condividere il giudizio espresso dal Tribunale di Milano in merito alle alterazioni del titolo dedotte, rilevabili ictu oculi dal raffronto DEassegno originale emesso e con quello clonato. Si riportano le copie DEassegno falsificato prodotti in atti e la copia DEassegno autentico per agevolarne l'accertamento:
1. Assegno falsificato (doc. 3 attrice) riproduttivo DEassegno autentico serie ZE n.
4005877889-00 (doc. 2 attrice):
2. Assegno contraffatto prodotto in atti da parte appellata (doc. 3 convenuta fasc. primo grado)
pagina 12 di 17 3. Assegno autentico serie ZE n. 4005877889-00 (doc. 2 attrice):
I due titoli sono stati ritualmente prodotti in giudizio da entrambe le parti e dal loro esame trovano conferma le seguenti anomalie:
- la microforatura del numero degli assegni non è aderente al font e l'irregolarità dei fori attesta che non è operata con lavorazione laser come indicato dall'ABI (allegato 1 della citata circolare 21/2014);
pagina 13 di 17 - i punti di foratura non risultano conformi al font ABI, ovvero non sono posizionati nel reticolo (virtuale) previsto, costituito da un rettangolo composto al suo interno da 7 riquadri verticali per 5 riquadri orizzontali (per un totale di 35 riquadri);
- la tecnica della microforatura operata con lavorazione laser determina piccolissimi fori perfettamente tondi;
- l'impostazione spaziale è del tutto irregolare: disallineamento del prodotto letterale/numerico nei campi “luogo”, “data”, “importo in cifre”, rispetto al rigo sottostante;
- l'importo in cifre presente delle anomalie: cifra redatta senza rispettare la virgola prestampata (redazione di un'altra virgola per separare i decimali), e mancato allineamento a destra;
- irregolarità nel QR code: è realizzato senza centratura nell'apposito spazio bianco;
- irregolarità nel posizionamento delle tre sequenze numeriche (numerica, microforata e magnetica): le tre sequenze sono palesemente disallineate;
- irregolarità nella parte letterale / numerica di compilazione: quasi tutte le lettere, specialmente Z, E, S e O, oltre molti dei numeri, soprattutto i nn. 3,7, 0 e 9, non corrispondono al font ABI (cfr. Circolare ABI 21/2014);
- mancata centratura nel riquadro adibito alla raccolta della firma di girata: esso non è posto in maniera continuativa rispetto al titolo di credito, come previsto dalle richiamate circolari ABI;
- mancata indicazione del numero assegno sul retro DEassegno e font diversi.
La verifica di tali incongruenze rientrava nel comportamento esigibile, in termini di diligenza professionale, da parte DEintermediario negoziatore. Nel caso di specie, dunque, la visione DEassegno consentiva all'emittente di appurare la discordanza tra titolo originale da quello clonato. La Corte considera, pertanto, accertato il diritto DEappellata a ottenere la restituzione DEintero importo relativo all'assegno clonato.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione sul concorso colposo DEattrice per la mancata tempestiva richiesta da parte della banca emittente DEimmagine DEassegno circolare, oggetto di causa al fine di prevenire la commissione della frode. Il motivo è da ritenersi infondato. La Corte ritiene prive di rilievo le ulteriori argomentazioni spese dall'appellante con riguardo al comportamento DEodierna appellata che non ha rifiutato il pagamento DEassegno clonato, asseritamente rilevante ai sensi DEart. 1227, comma 1, cod. civ.. La possibilità per la banca emittente di richiedere l'acquisizione DEimmagine del titolo prima del relativo pagamento, sul presupposto che erano risultate frequenti le frodi subite da su assegni circolari negoziati mediante la procedura di check truncation, CP_1 non può essere un indice da cui presumere il fatto colposo della appellata. CP_1
pagina 14 di 17 La mera attivazione di una simile procedura non esclude l'obbligo della banca negoziatrice di operare una diligente verifica della regolarità formale DEassegno e DEassenza di palesi alterazioni sul titolo. Inoltre, la condotta della banca emittente non può definirsi incauta o priva di ordinaria diligenza, poiché una volta essersi avveduta della falsificazione in data 28/3/2017, ha subito avanzato richiesta di restituzione DEimporto (in data 7/4/2017), sebbene avesse già ricevuto il pagamento del titolo clonato. CP_2
Invero, la responsabilità DEintermediario può essere esclusa solo nel caso in cui le irregolarità presenti sul titolo non risultino, comunque, agevolmente rilevabili. Nel caso di specie, al contrario, era evidente che l'assegno de quo costituiva una riproduzione contraffatta DEassegno autentico serie ZE n. 4005877889-00. Peraltro, come anche ammesso dall'appellante, se quelle alterazioni potevano essere rilevate dalla banca emittente una volta richiesta l'immagine del titolo, a fortiori dovevano essere rilevabili dalla banca negoziatrice una volta ricevuto il titolo cartolare per il pagamento. Sul punto, si ritengono invero condivisibili le conclusioni del Tribunale: “ Anche l'eccezione di concorso di colpa DEattrice nella produzione del danno lamentato deve essere rigettata siccome infondata. Come già rilevato, infatti, l'attrice non avrebbe potuto avvedersi al momento della negoziazione del titolo della falsità dello stesso, per essere stato posto all'incasso assegno identico ad originale effettivamente emesso. Quanto poi al ritardo nella comunicazione del rifiuto del pagamento, lo stesso è stato comunicato il 7.4.2017 quando l'attrice ha avuto contezza della falsificazione del titolo, per essere stato presentato il titolo in originale per l'incasso il 28.3.2017, allorquando il danno si era già definitivamente prodotto per fatto imputabile a parte convenuta e quando, come documentato dalla stessa convenuta (doc. 6), aveva già CP_2 interamente disposto delle somme incassate mediante l'assegno falsificato”(pag. 13 sentenza impugnata). “Tali elementi [le anomalie], inoltre, avrebbero potuto e dovuto essere apprezzati solo dalla convenuta, non ricevendo l'attrice copia materiale del titolo in stanza di compensazione, siccome l'assegno è stato pacificamente negoziato in regime di check truncation. Diversamente da quanto dedotto dalla convenuta, inoltre, l'attrice non aveva ragione di chiedere di esaminare copia per immagine del titolo, poiché l'assegno circolare falso, negoziato dalla convenuta, era riproduttivo di assegno circolare da lei effettivamente emesso in favore del medesimo beneficiario: non v'era quindi possibilità per l'attrice di avvedersi della falsità del titolo negoziato dalla convenuta sino al momento nel quale il vero assegno circolare emesso è stato, successivamente, presentato per l'incasso” (pag. 12 sentenza impugnata).
Con il quarto motivo, parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha riconosciuto la corresponsione di interessi legali dovuti pagina 15 di 17 “dall'8.3.2017 e sino al saldo effettivo, da calcolare, a partire dal 12.5.2021 al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., in favore di . Controparte_1
In particolare, ha eccepito la violazione DEart. 112 cpc, prospettando l'ingiusto riconoscimento di un vantaggio economico superiore a quello richiesto da parte attrice e la violazione e falsa applicazione DEart. 1284 co. 4 cod. civ., in quanto le disposizioni della predetta norma non troverebbero applicazione in caso di pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ex art. 1 d.lgs. 231/2002 (“Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: (…) b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno (…)”) Anche il quarto motivo è infondato. Giova, infatti, precisare che l'appellante ha richiesto espressamente la corresponsione degli interessi dalla data della negoziazione DEassegno de quo nel giudizio primo grado: “condannare la medesima a pagare alla CP_3 Pt_1 CP_1 il detto importo di €. 96.000,00, oltre gli interessi legali competenti dalla data di
[...] negoziazione (9.3.2017), o, in subordine, dalla data di costituzione in mora, o, in ulteriore subordine, dalla domanda” (cfr. atto di citazione primo grado). Come rilevato sopra, chiedeva la corresponsione degli interessi dalla data di CP_1 negoziazione (9/03/2017), che è il giorno successivo dalla data di presentazione del titolo (8/03/2017), a decorrere della quale il tribunale di Milano ha riconosciuto il pagamento degli interessi in favore di CP_1
Il Tribunale di Milano ha inoltre correttamente riconosciuto gli interessi ex art. 1284 co. 4 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale (12/05/2021), come espressamente sancito dal disposto testuale della norma per due ordini di ragioni. In primo luogo, considerato che gli interessi calcolati ex art. 231/2002 si applicano alle transazioni commerciali e appurato che il rapporto tra le due banche (che costituiscono società per azioni), è qualificabile come transazione commerciale ex art. 2 co.1 lett. a) –
“i contratti, comunque denominati, tra imprese”, la Corte rileva che non sussiste alcun ostacolo all'applicazione della disciplina del d.lgs. 231/2002 al caso di specie. Inoltre, è da ritenersi parimenti infondata la contestazione mossa nei confronti DEapplicazione degli interessi ex art. 1284 co. 4 cod. civ. alle domande di risarcimento del danno, sulla base di quanto espresso da recente giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo applicativo” (Cass. Civ., 61/2023).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
pagina 16 di 17 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte appellante, e in favore della parte appellata costituita, nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, DEimpegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 147/2022 e ss.mm. (valori medi in assenza di attività istruttoria). La mancata costituzione DEappellato esonera la Corte da ogni ulteriore CP_2 provvedimento. Si dà atto, ai sensi DEart. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico DEappellante, DEulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da già Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 7437/2022 resa dal Pt_2 Pt_1
Tribunale di Milano;
- condanna già al Parte_1 Parte_2 Pt_1 pagamento in favore di delle spese di lite del grado, Controparte_1 liquidate per € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA nella misura di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte DEappellante DEulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Consigliere est.
Serena Baccolini
Il Presidente Carla Romana Raineri
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