Ordinanza collegiale 9 marzo 2020
Decreto decisorio 12 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 12/07/2021, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 00219/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2005, proposto da
Ordine degli Ingegneri Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Letizia Gallinaro e Gianluca Masotti, con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Masotti in Venezia, San Marco, 3911;
contro
Comune di Romano D'Ezzelino (Vi), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Maria Fracanzani, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Oberdan, 4;
nei confronti
AV TE UI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera di G.M. del Comune di Romano d'Ezzelino n. 152 del 22 luglio 2004 , pubblicata il 4 agosto 2004; della determina del responsabile area LL.PP. del Comune di Romano d'Ezzelino n. 204 del 31 agosto 2004;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ed in particolare della convenzione sottoscritta tra il responsabile area LL.PP. e l'Arch. AV TE UI con la quale veniva a questi conferito l'incarico della direzione dei lavori relativi al progetto "Riqualificazione del Centro di Sacro Cuore", redatto dall'Ing. Bergamin.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 1 febbraio 2005;
Rilevato che in data 9 marzo 2020, con ordinanza collegiale n. 243 – comunicata alle parti con avviso in pari data – è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 81, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 2 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO