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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/02/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. A. C. n. 8788/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 8788/2023 avente ad oggetto AZIONE DI INEFFICACIA EX
ART. 64 L.FALL. E AZIONE DI REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente
TRA
(C.F./P.IVA , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Maddaloni (CE), via S.S. 265, presso Mercato Ortofrutticolo, e dei soci illimitatamente responsabili (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) entrambi residenti in [...], in persona del C.F._2
curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), Corso Aldo
Moro, n. 168, presso lo studio dell'Avv. Brunella Cercone che lo rappresenta e difende giusto provvedimento autorizzativo del G.D., Dott.ssa Simona Di Rauso del 10.03.2023 e in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-attrice-
E
(C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Napoli, via Cupa delle Vedove, n. 22/E, elettivamente domiciliata in Villaricca
(NA), via Dante Alighieri, n. 3-5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10.12.2023, la curatela del
[...]
e dei soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_1
1 hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_1
la società in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, in via Controparte_2 principale, la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 64 l. fall., dell'atto di trasferimento della proprietà, trascritto al PRA in data 4.06.2019, del veicolo Volkswagen A1, tipo T-Roc, tg FR061LN, concluso tra il socio e la società convenuta e, in subordine, previo accertamento
Parte_1 della simulazione relativa dell'atto di compravendita, dichiararsi l'inefficacia dell'atto dispositivo a titolo gratuito dissimulato dalla compravendita. In via ulteriormente gradata, il attore ha
Parte_1 chiesto dichiararsi l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. Per l'effetto dell'accoglimento delle domande spiegate, stante l'impossibilità della restituzione, per essere stato il veicolo ceduto a terzi in buona fede, il ha concluso chiedendo la condanna della convenuta società al
Parte_1 pagamento del controvalore del bene al momento dell'acquisto originario, pari ad € 28.000,00, ovvero della somma di € 20.000,00, pari all'importo dell'acquisto da parte del , o della
Parte_1
somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Nell'esposizione dei fatti fornita dal Fallimento attore, questi ha esposto: (i) che, con atto del
29.06.2018 (rep. A084209P), la società in bonis ha acquistato dalla l'auto di nuova CP_3
immatricolazione Volkswagen A1 T-Roc tg FR061LN, per l'importo di € 28.000,00; (ii) che, con atto del 3.08.2018 (rep. A336470M), la società ha venduto il veicolo a per la somma di Persona_1
€ 22.000,00; (iii) che, con atto del 18.02.2019 (rep. C744610S) ha alienato la stessa Persona_1
autovettura a (socio illimitatamente responsabile della società poi fallita e Parte_1 dichiarato fallito personalmente) per la somma di € 20.000,00; (iv) che, con atto del 4.06.2019 (rep.
H805186K) il ha a sua volta venduto il bene alla società per la Pt_1 Controparte_2 somma di € 2.800,00; (v) che, con atto del 20.07.2020 (rep. n. H08247P), la società acquirente ha alienato la vettura a per la somma di € 10.000,00. CP_4
La curatela, evidenziando che l'atto di compravendita del 4.06.2019 è stato concluso tra il e Pt_1 la a distanza di soli quattro mesi dall'acquisto del veicolo da parte del primo, il Controparte_2
carattere irrisorio del prezzo pattuito, per cui non risulta alcun pagamento, nonché i rapporti commerciali tra la società fallita e la convenuta, ha dedotto l'inefficacia ex lege ai sensi dell'art. 64 dell'atto di compravendita, trattandosi di negozio misto a donazione, in considerazione della prevalenza dello scopo liberale, sicché lo stesso è soggetto alla disciplina di cui all'art. 64 L.Fall.
In subordine, la curatela del Fallimento attore ha esercitato l'azione di revocatoria ex art. 2901 c.c. deducendo la sussistenza di tutti gli elementi propri di detta azione e, in particolare, l'eventus damni, dal momento che l'atto di compravendita ha comportato un'oggettiva diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore;
il consiulium fraudis stante la piena consapevolezza, da parte del socio
2 alla data della dismissione del bene della propria esposizione debitoria;
la Parte_1
partecipatio fraudis, stante il prezzo irrisorio fissato per la vendita del veicolo, nettamente inferiore a quello di mercato, e i rapporti di natura commerciale esistenti tra le parti;
la scientia damni, stante la piena consapevolezza da parte del terzo contraente del danno che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie, desumibile anche dal prezzo vile concordato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 24.06.2024, si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande spiegate. In particolare, la società convenuta ha evidenziato l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'azione di cui all'art. 64 L.Fall. essendo stato impugnato un atto a titolo oneroso. In merito all'azione revocatoria proposta, la società convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda, non avendo provato il fallimento attore tutti gli elementi propri dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. La società, inoltre, ha rappresentato che, all'epoca della compravendita, il veicolo era sostanzialmente un rottame da demolire e, dunque, ha sostenuto la congruità del prezzo pattuito.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la società ha concluso per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese di lite con attribuzione all'Avv. Luigi Ciccarelli dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.
Esperite le verifiche preliminari, dichiarata la contumacia della convenuta per non essersi costituita nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., differita, per esigenze di ruolo, concessi i termini di cui all'art. 171 bis c.p.c., la causa di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
2.Sul merito
La domanda di inefficacia promossa ai sensi dell'art. 64 l. fall. è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'esame della domanda di inefficacia proposta dal Fallimento attore non può prescindere da un più ampio inquadramento della fattispecie.
L'art. 64 l. fall. sanziona con l'inefficacia gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, con esclusione dei regali d'uso e degli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
3 La ratio della norma è quella di non consentire il pregiudizio che un simile atto arrecherebbe alle risorse patrimoniali del disponente, traducendosi, in fase fallimentare, nella menomazione delle capacità satisfattive della massa dei creditori concorrenti.
L'inefficacia prevista dagli artt. 64 e 65 l. fall. è di natura puramente oggettiva, nel senso che affinché operi non deve concorrere alcun requisito soggettivo in capo al debitore o al terzo (cfr. Cass. n.
6918/2005). Del pari, è irrilevante lo stato di insolvenza del debitore nel momento in cui l'atto gratuito o il pagamento anticipato siano stati compiuti (cfr. Cass. n. 5616/1992). Due sono, pertanto, gli elementi necessari ai fini dell'operatività della norma: a) che l'atto sia gratuito;
b) che l'atto sia stato compiuto nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento.
Ciò posto, la Suprema Corte di Cassazione a partire dalla pronuncia resa a Sezioni Unite (n.
6538/2010) ha chiarito cosa dovesse intendersi per gratuità dell'atto, rilevando che per atti a titolo gratuito devono intendersi non tanto e non solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, ma soprattutto che deve trattarsi di atti caratterizzati dall'assenza di una controprestazione. Il principio affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione comporta l'irrilevanza del profilo soggettivo della condotta (e dei motivi che l'hanno ispirata) e la contrapposta carenza di corrispettivo o controprestazione, da indagarsi prestando attenzione alla causa del negozio. E proprio rispetto alla causa del negozio, la più recente giurisprudenza ha avuto cura di precisare che la causa non deve essere più intesa come la ragione economico-sociale del contratto indicata dal legislatore del 1942, ma come causa in concreto, ossia quale sintesi degli interessi contrapposti che il regolamento negoziale mira a realizzare.
Ne consegue che l'atto solutorio può dirsi gratuito solo quando dall'operazione il soggetto poi dichiarato fallito non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio a terzi, mentre deve considerarsi oneroso ogniqualvolta il medesimo soggetto riceva un vantaggio per questa sua prestazione (dal debitore, dal creditore o anche da altri), così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege (Cass., SS. UU. n. 6538/2010). Assumendo come punto di riferimento la causa in concreto del contratto, molteplici rapporti tra loro collegati possono coesistere e convergere in un complesso rapporto negoziale plurilaterale teso a realizzare un risultato, oneroso o gratuito, che a volte può essere addirittura antitetico a quello astratto dei singoli negozi utilizzati, sicché solo la prospettiva più ampia che persegue la verifica della causa concreta consente di apprezzare la complessità della fattispecie verificatasi. Se al variare della causa concreta che ha indotto il soggetto poi dichiarato fallito a compiere l'atto discendono effetti o rimedi giuridici diversi
o differenti rapporti giuridici, la ragione concreta per la quale tale soggetto interviene nel negozio deve essere necessariamente verificata caso per caso dal giudice di merito con riguardo alla
4 complessità del rapporto negoziale, onde verificare come l'imprenditore vi abbia interagito e se ne abbia tratto un vantaggio. Soltanto in questo modo concetti di "gratuità ed "economicità" vengono assunti nel loro significato economico proprio, con spostamento della loro qualificazione dal negozio all'attribuzione patrimoniale, per la cui valutazione si deve tener conto, nell'ambito del regolamento globale degli interessi non limitato al singolo "atto di disposizione" compiuto, dell'interesse economico che si è inteso realizzare, anche in via mediata, attraverso la complessa operazione economica (Cass., SS. UU. n. 6538 /2010, cit.). In sostanza la gratuità o l'onerosità dell'atto dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno a un sia pur indiretto guadagno ovvero a un risparmio di spesa (Cass. n. 1195/2020, cfr. anche con Cass. n. 23140/2020).
Facendo applicazione dei principi enunciati, è possibile affermare che la curatela del
[...]
e dei soci illimitatamente responsabilità e Parte_1 Parte_1
ha dimostrato il requisito della gratuità dell'atto di compravendita concluso in Controparte_1
data 4.06.2019 (rep. H805186K) tra e la società nonché Parte_1 Controparte_2
che lo stesso sia stato posto in essere nel periodo temporale richiesto dalla norma, ovvero nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 10.12.2020 da parte del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con sentenza n. 64/2020.
Per quanto riguarda il requisito della gratuità, la curatela del fallimento ha allegato il certificato cronologico estratto presso il Pra del veicolo, così dimostrando che la vettura di nuova immatricolazione acquistata dalla società in bonis in data 29.06.2018 è stato oggetto di vendita già in data 3.08.2018 per poi essere riacquistata dal socio illimitatamente responsabile Parte_1 in data 18.02.2019, a distanza di soli quattro mesi dall'alienazione da parte della società Parte_1
L'atto impugnato dalla curatela è avvenuto parimenti a distanza di quattro mesi dal (ri)acquisto da parte del socio che, in data 4.06.2019 ha provveduto alla vendita del veicolo alla società convenuta al prezzo irrisorio di € 2.800,00, con cui, tra l'altro, la società in bonis intratteneva rapporti commerciali, documentati dalla curatela (cfr. All 9, Estratto doc. contabile pos. The World is Yours allegato all'atto di citazione)
Con la comparsa depositata, la ha contestato, di contro, l'inammissibilità Controparte_2 dell'azione esercitata ex art. 64 l. fall., deducendo non solo che il prezzo di vendita fissato è derivato della inutilizzabilità del veicolo, definito non marciante, col motore fuso, sostanzialmente un rottame da demolire (cfr. p. 2, comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data
24.06.2024) ma altresì evidenziando l'onerosità dell'operazione di vendita. Tali affermazioni, tuttavia, sono rimaste sfornite di prova, non avendo la convenuta allegato alcunché a sostegno delle
5 proprie asserzioni.
In definitiva, se è vero che la gratuità o l'onerosità dell'atto dipende dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno a un sia pur indiretto guadagno ovvero a un risparmio di spesa, deve evidenziarsi come alcun ritorno economico diretto o indiretto, anche sotto forma di risparmio di spesa, si sia verificato in favore del socio illimitatamente responsabile alienante, , Parte_1 dalla cui prospettazione l'operazione non può che avere carattere gratuito, con conseguente dichiarazione della sua inefficacia.
La curatela ha dedotto l'impossibilità della restituzione per essere stato il veicolo alienato a terzi in buona fede, sicché, per effetto dell'accoglimento della domanda di inefficacia va disposta la condanna della convenuta alla restituzione, in favore del fallimento, della somma di Controparte_2
€ 20.000,00, pari al prezzo di acquisto dello stesso veicolo da parte del quattro mesi prima Pt_1 dell'alienazione alla convenuta società, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Alcuna rivalutazione monetaria va per contro riconosciuta, trattandosi di un debito di valuta e non di un debito di valore.
L'accoglimento della domanda principale determina l'assorbimento della domanda subordinata.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non tenuta, in considerazione della non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 8788/2023 avente ad oggetto
AZIONE DI INEFFICACIA EX ART. 64 L..FALL. E AZIONE DI REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2901 SS.
C.C. pendente tra e i soci illimitatamente Parte_1
responsabili e , in persona del curatore p.t. – attore - e Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. – convenuta – ogni contraria istanza Controparte_2
disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto: accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di trasferimento a titolo gratuito del 4.06.2019 (rep.
H805186K); condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_2
del e i soci illimitatamente responsabili Parte_1
6 e , in persona del curatore p.t. della somma di € 20.000,00, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2
pagamento in favore del e i soci illimitatamente Parte_1
responsabili e , in persona del curatore p.t., delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano, ex D.M. 147/2022, in € 237,00 (duecentotrentasette/00) per esborsi ed € 1.700,00
(millesettecento/00) per compenso professionale (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Sodano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 8788/2023 avente ad oggetto AZIONE DI INEFFICACIA EX
ART. 64 L.FALL. E AZIONE DI REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2901 SS. C.C., pendente
TRA
(C.F./P.IVA , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Maddaloni (CE), via S.S. 265, presso Mercato Ortofrutticolo, e dei soci illimitatamente responsabili (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) entrambi residenti in [...], in persona del C.F._2
curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE), Corso Aldo
Moro, n. 168, presso lo studio dell'Avv. Brunella Cercone che lo rappresenta e difende giusto provvedimento autorizzativo del G.D., Dott.ssa Simona Di Rauso del 10.03.2023 e in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
-attrice-
E
(C.F./P.IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, con sede in Napoli, via Cupa delle Vedove, n. 22/E, elettivamente domiciliata in Villaricca
(NA), via Dante Alighieri, n. 3-5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10.12.2023, la curatela del
[...]
e dei soci illimitatamente responsabili e Parte_1 Parte_1
1 hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_1
la società in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo, in via Controparte_2 principale, la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 64 l. fall., dell'atto di trasferimento della proprietà, trascritto al PRA in data 4.06.2019, del veicolo Volkswagen A1, tipo T-Roc, tg FR061LN, concluso tra il socio e la società convenuta e, in subordine, previo accertamento
Parte_1 della simulazione relativa dell'atto di compravendita, dichiararsi l'inefficacia dell'atto dispositivo a titolo gratuito dissimulato dalla compravendita. In via ulteriormente gradata, il attore ha
Parte_1 chiesto dichiararsi l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. Per l'effetto dell'accoglimento delle domande spiegate, stante l'impossibilità della restituzione, per essere stato il veicolo ceduto a terzi in buona fede, il ha concluso chiedendo la condanna della convenuta società al
Parte_1 pagamento del controvalore del bene al momento dell'acquisto originario, pari ad € 28.000,00, ovvero della somma di € 20.000,00, pari all'importo dell'acquisto da parte del , o della
Parte_1
somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Nell'esposizione dei fatti fornita dal Fallimento attore, questi ha esposto: (i) che, con atto del
29.06.2018 (rep. A084209P), la società in bonis ha acquistato dalla l'auto di nuova CP_3
immatricolazione Volkswagen A1 T-Roc tg FR061LN, per l'importo di € 28.000,00; (ii) che, con atto del 3.08.2018 (rep. A336470M), la società ha venduto il veicolo a per la somma di Persona_1
€ 22.000,00; (iii) che, con atto del 18.02.2019 (rep. C744610S) ha alienato la stessa Persona_1
autovettura a (socio illimitatamente responsabile della società poi fallita e Parte_1 dichiarato fallito personalmente) per la somma di € 20.000,00; (iv) che, con atto del 4.06.2019 (rep.
H805186K) il ha a sua volta venduto il bene alla società per la Pt_1 Controparte_2 somma di € 2.800,00; (v) che, con atto del 20.07.2020 (rep. n. H08247P), la società acquirente ha alienato la vettura a per la somma di € 10.000,00. CP_4
La curatela, evidenziando che l'atto di compravendita del 4.06.2019 è stato concluso tra il e Pt_1 la a distanza di soli quattro mesi dall'acquisto del veicolo da parte del primo, il Controparte_2
carattere irrisorio del prezzo pattuito, per cui non risulta alcun pagamento, nonché i rapporti commerciali tra la società fallita e la convenuta, ha dedotto l'inefficacia ex lege ai sensi dell'art. 64 dell'atto di compravendita, trattandosi di negozio misto a donazione, in considerazione della prevalenza dello scopo liberale, sicché lo stesso è soggetto alla disciplina di cui all'art. 64 L.Fall.
In subordine, la curatela del Fallimento attore ha esercitato l'azione di revocatoria ex art. 2901 c.c. deducendo la sussistenza di tutti gli elementi propri di detta azione e, in particolare, l'eventus damni, dal momento che l'atto di compravendita ha comportato un'oggettiva diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore;
il consiulium fraudis stante la piena consapevolezza, da parte del socio
2 alla data della dismissione del bene della propria esposizione debitoria;
la Parte_1
partecipatio fraudis, stante il prezzo irrisorio fissato per la vendita del veicolo, nettamente inferiore a quello di mercato, e i rapporti di natura commerciale esistenti tra le parti;
la scientia damni, stante la piena consapevolezza da parte del terzo contraente del danno che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni creditorie, desumibile anche dal prezzo vile concordato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 24.06.2024, si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande spiegate. In particolare, la società convenuta ha evidenziato l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'azione di cui all'art. 64 L.Fall. essendo stato impugnato un atto a titolo oneroso. In merito all'azione revocatoria proposta, la società convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda, non avendo provato il fallimento attore tutti gli elementi propri dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. La società, inoltre, ha rappresentato che, all'epoca della compravendita, il veicolo era sostanzialmente un rottame da demolire e, dunque, ha sostenuto la congruità del prezzo pattuito.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la società ha concluso per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese di lite con attribuzione all'Avv. Luigi Ciccarelli dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.
Esperite le verifiche preliminari, dichiarata la contumacia della convenuta per non essersi costituita nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., differita, per esigenze di ruolo, concessi i termini di cui all'art. 171 bis c.p.c., la causa di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
1.Questioni preliminari.
In via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
2.Sul merito
La domanda di inefficacia promossa ai sensi dell'art. 64 l. fall. è fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'esame della domanda di inefficacia proposta dal Fallimento attore non può prescindere da un più ampio inquadramento della fattispecie.
L'art. 64 l. fall. sanziona con l'inefficacia gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, con esclusione dei regali d'uso e degli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
3 La ratio della norma è quella di non consentire il pregiudizio che un simile atto arrecherebbe alle risorse patrimoniali del disponente, traducendosi, in fase fallimentare, nella menomazione delle capacità satisfattive della massa dei creditori concorrenti.
L'inefficacia prevista dagli artt. 64 e 65 l. fall. è di natura puramente oggettiva, nel senso che affinché operi non deve concorrere alcun requisito soggettivo in capo al debitore o al terzo (cfr. Cass. n.
6918/2005). Del pari, è irrilevante lo stato di insolvenza del debitore nel momento in cui l'atto gratuito o il pagamento anticipato siano stati compiuti (cfr. Cass. n. 5616/1992). Due sono, pertanto, gli elementi necessari ai fini dell'operatività della norma: a) che l'atto sia gratuito;
b) che l'atto sia stato compiuto nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento.
Ciò posto, la Suprema Corte di Cassazione a partire dalla pronuncia resa a Sezioni Unite (n.
6538/2010) ha chiarito cosa dovesse intendersi per gratuità dell'atto, rilevando che per atti a titolo gratuito devono intendersi non tanto e non solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, ma soprattutto che deve trattarsi di atti caratterizzati dall'assenza di una controprestazione. Il principio affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione comporta l'irrilevanza del profilo soggettivo della condotta (e dei motivi che l'hanno ispirata) e la contrapposta carenza di corrispettivo o controprestazione, da indagarsi prestando attenzione alla causa del negozio. E proprio rispetto alla causa del negozio, la più recente giurisprudenza ha avuto cura di precisare che la causa non deve essere più intesa come la ragione economico-sociale del contratto indicata dal legislatore del 1942, ma come causa in concreto, ossia quale sintesi degli interessi contrapposti che il regolamento negoziale mira a realizzare.
Ne consegue che l'atto solutorio può dirsi gratuito solo quando dall'operazione il soggetto poi dichiarato fallito non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio a terzi, mentre deve considerarsi oneroso ogniqualvolta il medesimo soggetto riceva un vantaggio per questa sua prestazione (dal debitore, dal creditore o anche da altri), così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege (Cass., SS. UU. n. 6538/2010). Assumendo come punto di riferimento la causa in concreto del contratto, molteplici rapporti tra loro collegati possono coesistere e convergere in un complesso rapporto negoziale plurilaterale teso a realizzare un risultato, oneroso o gratuito, che a volte può essere addirittura antitetico a quello astratto dei singoli negozi utilizzati, sicché solo la prospettiva più ampia che persegue la verifica della causa concreta consente di apprezzare la complessità della fattispecie verificatasi. Se al variare della causa concreta che ha indotto il soggetto poi dichiarato fallito a compiere l'atto discendono effetti o rimedi giuridici diversi
o differenti rapporti giuridici, la ragione concreta per la quale tale soggetto interviene nel negozio deve essere necessariamente verificata caso per caso dal giudice di merito con riguardo alla
4 complessità del rapporto negoziale, onde verificare come l'imprenditore vi abbia interagito e se ne abbia tratto un vantaggio. Soltanto in questo modo concetti di "gratuità ed "economicità" vengono assunti nel loro significato economico proprio, con spostamento della loro qualificazione dal negozio all'attribuzione patrimoniale, per la cui valutazione si deve tener conto, nell'ambito del regolamento globale degli interessi non limitato al singolo "atto di disposizione" compiuto, dell'interesse economico che si è inteso realizzare, anche in via mediata, attraverso la complessa operazione economica (Cass., SS. UU. n. 6538 /2010, cit.). In sostanza la gratuità o l'onerosità dell'atto dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno a un sia pur indiretto guadagno ovvero a un risparmio di spesa (Cass. n. 1195/2020, cfr. anche con Cass. n. 23140/2020).
Facendo applicazione dei principi enunciati, è possibile affermare che la curatela del
[...]
e dei soci illimitatamente responsabilità e Parte_1 Parte_1
ha dimostrato il requisito della gratuità dell'atto di compravendita concluso in Controparte_1
data 4.06.2019 (rep. H805186K) tra e la società nonché Parte_1 Controparte_2
che lo stesso sia stato posto in essere nel periodo temporale richiesto dalla norma, ovvero nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, avvenuta in data 10.12.2020 da parte del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere con sentenza n. 64/2020.
Per quanto riguarda il requisito della gratuità, la curatela del fallimento ha allegato il certificato cronologico estratto presso il Pra del veicolo, così dimostrando che la vettura di nuova immatricolazione acquistata dalla società in bonis in data 29.06.2018 è stato oggetto di vendita già in data 3.08.2018 per poi essere riacquistata dal socio illimitatamente responsabile Parte_1 in data 18.02.2019, a distanza di soli quattro mesi dall'alienazione da parte della società Parte_1
L'atto impugnato dalla curatela è avvenuto parimenti a distanza di quattro mesi dal (ri)acquisto da parte del socio che, in data 4.06.2019 ha provveduto alla vendita del veicolo alla società convenuta al prezzo irrisorio di € 2.800,00, con cui, tra l'altro, la società in bonis intratteneva rapporti commerciali, documentati dalla curatela (cfr. All 9, Estratto doc. contabile pos. The World is Yours allegato all'atto di citazione)
Con la comparsa depositata, la ha contestato, di contro, l'inammissibilità Controparte_2 dell'azione esercitata ex art. 64 l. fall., deducendo non solo che il prezzo di vendita fissato è derivato della inutilizzabilità del veicolo, definito non marciante, col motore fuso, sostanzialmente un rottame da demolire (cfr. p. 2, comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data
24.06.2024) ma altresì evidenziando l'onerosità dell'operazione di vendita. Tali affermazioni, tuttavia, sono rimaste sfornite di prova, non avendo la convenuta allegato alcunché a sostegno delle
5 proprie asserzioni.
In definitiva, se è vero che la gratuità o l'onerosità dell'atto dipende dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno a un sia pur indiretto guadagno ovvero a un risparmio di spesa, deve evidenziarsi come alcun ritorno economico diretto o indiretto, anche sotto forma di risparmio di spesa, si sia verificato in favore del socio illimitatamente responsabile alienante, , Parte_1 dalla cui prospettazione l'operazione non può che avere carattere gratuito, con conseguente dichiarazione della sua inefficacia.
La curatela ha dedotto l'impossibilità della restituzione per essere stato il veicolo alienato a terzi in buona fede, sicché, per effetto dell'accoglimento della domanda di inefficacia va disposta la condanna della convenuta alla restituzione, in favore del fallimento, della somma di Controparte_2
€ 20.000,00, pari al prezzo di acquisto dello stesso veicolo da parte del quattro mesi prima Pt_1 dell'alienazione alla convenuta società, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Alcuna rivalutazione monetaria va per contro riconosciuta, trattandosi di un debito di valuta e non di un debito di valore.
L'accoglimento della domanda principale determina l'assorbimento della domanda subordinata.
3.Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non tenuta, in considerazione della non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 8788/2023 avente ad oggetto
AZIONE DI INEFFICACIA EX ART. 64 L..FALL. E AZIONE DI REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2901 SS.
C.C. pendente tra e i soci illimitatamente Parte_1
responsabili e , in persona del curatore p.t. – attore - e Parte_1 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. – convenuta – ogni contraria istanza Controparte_2
disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto: accerta e dichiara l'inefficacia dell'atto di trasferimento a titolo gratuito del 4.06.2019 (rep.
H805186K); condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_2
del e i soci illimitatamente responsabili Parte_1
6 e , in persona del curatore p.t. della somma di € 20.000,00, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2
pagamento in favore del e i soci illimitatamente Parte_1
responsabili e , in persona del curatore p.t., delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano, ex D.M. 147/2022, in € 237,00 (duecentotrentasette/00) per esborsi ed € 1.700,00
(millesettecento/00) per compenso professionale (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisoria), oltre il 15% rimborso spese generali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Sodano
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