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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/08/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3439 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TR
, nata il [...] in Brasile ad [...], residente Parte_1 alla Avenida Raphael Logatti, n. 828, Jardim das Roseiras, Araraquara (SP), Brasile, C.I. n. , C.F. CPF n. ; NumeroDiCar_1 C.F._1
nata il [...] in Brasile ad [...], residente alla Controparte_1
Rua Walter Medeiros Mauro, n. 136, Vila Harmonia, Araraquara (SP), Brasile, C.I. n.
, C.F. CPF n. ; NumeroDiCar_2 C.F._2
nata il [...] in Brasile ad [...], residente in Controparte_2
Avenida Paulo Antonio Ribeiro Demarzo, n. 200, Cidade Jardim, Araraquara (SP), Brasile, C.I. n. , CF CPF n. ; NumeroDiCar_3 C.F._3
, nata il [...] in Brasile ad [...], residente Controparte_3 alla Avenida Raphael Logatti, n. 828, Jardim das Roseiras, Araraquara (SP), Brasile, C.I. n. , C.F. CPF n. ; NumeroDiC_4 C.F._4
nato il [...] in Brasile a [...], residente alla Controparte_4
Avenida Paulo Antonio Ribeiro Demarzo, n. 200, Cidade Jardim, Araraquara (SP), Brasile, C.I. n. , C.F. CPF n. ; C.F._5 C.F._6
nata il [...] in Brasile ad [...], residente alla Controparte_5
Rua Walter Medeiros Mauro, n. 136, Vila Harmonia, Araraquara (SP), Brasile, C.I. n.
, C.F. CPF n. ; PartitaIVA_1 C.F._7
nata il [...] in Brasile ad [...], residente alla Parte_2
Avenida Paulo Antonio Ribeiro Demarzo, n. 200, Cidade Jardim, Araraquara (SP), Brasile;
C.I. 55.696.803-7 SP, C.F. CPF n. ; C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Cassigoli del Foro di Firenze, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_6 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 21 luglio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti. 1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_6 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
nato il [...] a [...], ex Monteleone, figlio di e Persona_1 Per_2 (all.to n. 1). Successivamente decedeva in data 30.10.1972 (all.to n. 3). Persona_3 emigrava in Brasile senza mai perdere la cittadinanza italiana (all.to n. Persona_1
4) e potendo trasmetterla validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti. In particolare, sposava in data 01.12.1917 anche lei italiana Persona_1 Persona_4 (all.to n. 2) e dall'unione coniugale nasceva il 15.11.1933 (all.to n. 5), il quale in Persona_5 data 07.01.1961 contraeva matrimonio con (all.to n. 6). Controparte_7 Dall'unione coniugale nascevano il 26.04.1962 (all.to n. 7), il 23.01.1964 Parte_1
(all.to n. 10) e il 06.03.1966 (all.to n. 13). CP_1 CP_2 contraeva matrimonio in data 14.12.1985 con (all.to Parte_1 Controparte_8
n. 8) e dall'unione coniugale nasceva il 06.06.1987 (all.to n. 9). Controparte_3 sposava in data 26.09.1987 (all.to n. Controparte_1 Persona_6
11). Dall'unione coniugale nasceva il 05.10.1991 (all.to n. 12). Controparte_5 sposava in data 06.09.1997 (all.to n. 14) e CP_2 Persona_7 dall'unione coniugale nascevano il 22.01.1998 (all.to n. 15) e il Controparte_4
17.05.2002 (all.to n. 16). Pt_2 Controparte_4
Il si è costituito in giudizio contestando nel merito la domanda di Controparte_6 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, svolta nelle forme dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. 2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Vibo Valentia, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 2.1 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi di risposta del . Parte_3 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene, infatti, che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_4 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere
2 il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008). I ricorrenti hanno, comunque, provato di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di San Paolo (Brasile), producendo documentazione dalla quale risulta l'oggettiva difficoltà di avviare la procedura burocratica per il riconoscimento della cittadinanza (cfr. all.to n. 18 e n. 19). 3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, Persona_1 fino agli odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità (che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana). La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_6 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 20.08.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
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