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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile –
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 844/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.11.1973 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in EN
(NA) alla Via Nastro Verde n. 70 presso lo studio dell'Avv. Assunta Cacace (C.F.
che lo rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato C.F._2
allegato al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
26.05.1974, residente in [...], elettivamente domiciliata in
Piano di EN (NA) alla Via dei Platani n. 24/A presso lo studio dell'Avv. Clemente de
Rosa (C.F. ) che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio C.F._4
separato allegato alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax 08119913311; pec
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RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2024 i procuratori delle parti hanno concordemente concluso “perché il il tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti alla presente udienza, da recepire anche in via provvisoria, con compensazione delle spese di lite”.
Il P.M. in data 28.11.2024 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato in data 19.02.2024, chiedeva pronunciarsi con Parte_1
sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
in Meta (NA) in data 23.10.1999 (atto n. 50, parte II, serie A, anno 1999) e dal quale CP_1
erano nate 2 figlie, ( il 08.07.2000 e il 27.12.2002), entrambe maggiorenni ma non Per_1 Per_2
ancora economicamente autosufficienti, con conferma dei patti della separazione in ordine al mantenimento delle figlie. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: che con decreto n. cronol. 5111/2018 del 18.06.2018, il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate all'udienza presidenziale del 16.5.2018 e che da tale data i coniugi non si erano più riconciliati;
che pertanto ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 nel testo modificato dalla legge 55/2015.
1.2- All'udienza del 17.6.2024, fissata per la comparizione dei coniugi, veniva dichiarata la nullità della notifica del ricorso e fissata nuova udienza all'11.11.2024. Costituitasi tardivamente in giudizio con comparsa depositata in data 7.11.2024, dichiarava di aderire alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con conferma delle condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale sottolineando, la sola necessità di procedere all'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie.
1.3. All'udienza suddetta, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni del loro divorzio, i procuratori costituiti concordemente rendevano le conclusioni indicate in epigrafe e il giudice, revocate le condizioni della separazione non più conferenti rispetto allo stato dei rapporti tra i coniugi e con le figlie, entrambe divenute maggiorenni sebbene non economicamente autosufficienti, in via provvisoria disponeva che i rapporti tra le parti fossero regolati in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da è Parte_1
fondata e va pertanto deve essere accolta.
Risulta infatti realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata (16.05.2018) nell'ambito del procedimento di separazione consensuale n. rg. 2292/2018 conclusosi con il decreto di omologa n. cronol. 5111/2018 del 18.06.2018 ed essendo da quella data perdurato ininterrotto lo stato di separazione (come è ragionevole presumere in assenza di eccezioni sul punto). Del resto, il tempo decorso dall'inizio della separazione (oltre sei anni), l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione e la circostanza che il ricorrente ha instaurato una stabile relazione affettiva, costituendo un nuovo nucleo familiare (v. dichiarazioni rese all'udienza dell'11.11.2024 dal sono elementi univocamente indicativi di una crisi del rapporto coniugale di tale Pt_1
gravità da far ritenere definitivamente venuta meno e non più ripristinabile la comunione materiale e spirituale tra i coniugi che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge (artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e
88 n. 7 ord. stato civile).
3. In ordine alle statuizioni accessorie, come già anticipato, all'udienza di comparizione del
11.11.2024 le parti sono addivenuto ad un accordo riguardante esclusivamente il mantenimento delle due figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, conviventi con la madre. Al riguardo, tenuto conto della condizione lavorativa e reddituale di entrambi (il Pt_1
ha dichiarato di lavorare come cameriere con uno stipendio mensile di circa 1.500,00 e di vivere con la sua compagna nella casa familiare, già di sua proprietà, di cui - in ottemperanza agli obblighi con gli accordi di separazione consensuale - ha trasferito la nuda proprietà alle due figlie, riservando l'usufrutto a sé e poi alla moglie;
la ha dichiarato di lavorare come fisioterapista, CP_1
con un reddito mensile di circa euro 800,00 e di vivere con le figlie in un appartamento di proprietà del fratello concessole in uso senza corrispettivo) i coniugi hanno confermato l'obbligo di
[...]
di concorrere al mantenimento delle figlie e mediante il versamento Parte_1 Per_1 Per_2 alla resistente dell'assegno mensile di euro 860,00 e la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per le stesse figlie, con compensazione delle spese di lite.
Ebbene ritiene il tribunale che l'accordo raggiunto dalla parti, poiché non contrario a norme imperative, può essere certamente recepito e posto a fondamento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da con ricorso depositato in data 19.02.2024 nei confronti Parte_1
di così provvede: Controparte_1
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Meta
(NA) in data 23.10.1999da nato a [...] il [...] Parte_1 e nata a [...] il [...] (atto n. 50, parte II, serie A, Controparte_1 dell' anno 1999);
2. determina in euro 860,00 – da versare entro il 5 di ogni mese a decorrere da novembre
2024 e da rivalutare annualmente secondo gli indici istat a decorrere da novembre 2025-
l'assegno dovuto da a quale contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento delle due figlie, e , maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2
economicamente indipendenti poiché studentesse universitarie, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie (mediche non coperte dal SSN, di istruzione e sportive), purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie
(ad es. le spese per tasse universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
4. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano