CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5104 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, cui è stata riunita la causa civile iscritta al n.R.G. 5329/2019, aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 9124/2019 del Tribunale di
Napoli pronunciata in data 16 ottobre 2019, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Diego Parente ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla
Piazza Eritrea n. 3 appellante nel procedimento con n.R.G. 5104/2019
NONCHE'
( ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto Giuseppe Di Martino e
Prof. Gaetano Di Martino ed elettivamente domiciliato presso il loto studio in
Napoli alla via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola G8 appellante nel procedimento con n.R.G. 5329/2019
E
), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
), ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5
) e AVV. CALABRESE Controparte_5 C.F._6
- 1 - ), rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa CP_6 C.F._7
Bruno presso il cui studio sito in Pagani (Sa) al C.so E. Padovano n. 64 elettivamente domiciliano appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 30 gennaio 2014,
[...]
, e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Controparte_7
e onde sentir dichiarare ai sensi dell'art.2901 Controparte_1 Parte_1
c.c. l'inefficacia dell'atto di vendita del 6 maggio 2009, per atto notaio Per_1
con cui il primo aveva venduto alla seconda la sua quota di proprietà
[...]
consistente nella giusta metà dei seguenti beni: a) garage al piano interrato, riportato in NCEU del comune di Napoli, foglio 1, p.lla 629, sub. 8, z.c. 9, categoria C/2, cl. 1, mq. 384, rendita € 1.011,43, Via Bartolo Longo n. 43, piano
S1; b) appartamento al piano rialzato, distinto con l'interno 2, composto di vani
6,5, riportato in NCEU del comune di Napoli, foglio 1, p.lla 629, sub. 9, z.c. 9, categoria A/2, cl. 3, vani 6,5, rendita € 604,25, Via Bartolo Longo n. 43, piano T;
c) appartamento al piano rialzato, distinto con l'interno 3, composto di vani 5, riportato in NCEU del comune di Napoli, foglio 1, p.lla 629, sub. 10, z.c. 9, categoria A/2, cl. 3, vani 5, rendita € 461,81, Via Bartolo Longo n. 43, piano T;
d) appartamento al piano rialzato, distinto con l'interno 1, composto di vani catastali 5,5, riportato in NCEU del comune di Napoli, foglio 1, p.lla 629, sub.
14, z.c. 9, categoria A/2, cl. 3, vani 5,5, rendita € 511,29, Via Bartolo Longo n. 43, piano T.
Deducevano a fondamento della domanda: - che in data 28 febbraio 2008, il
Tribunale di Napoli aveva emesso la sentenza n. 5629/08 con la quale il convenuto , datore di lavoro del deceduto Controparte_1 CP_3
- 2 - , prossimo congiunto dei ricorrenti , era stato CP_8 Parte_2
condannato, in via solidale, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni per infortunio mortale “… in favore di della somma di € 300.000,00, a Controparte_2 titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale, nonché al pagamento in favore di ciascuno dei figli di della somma di € 150.000,00, a titolo di Parte_3 risarcimento del danno morale, oltre al pagamento degli interessi legali sulle somme come devalutate dal momento del fatto e rivalutate anno per anno secondo l'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nonché degli interessi legali su tali somme da oggi fino all'effettivo soddisfo…” e, altresì, in via solidale, “… al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, spese che liquida in euro 11.5000,00 per onorario, euro 5.371,00 per diritti, il 12,50% di diritti ed onorari per spese generali, ed euro 468,00 per spese vive, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore degli attori antistatario”; - che avevano attivato procedura esecutiva nei confronti di , notificandogli, in data Controparte_1
15 ottobre 2008, atto di precetto e pignoramento della quota sociale posseduta nella società “LMD srl di “; - che nel corso del Controparte_9
procedimento di esecuzione (iscritto al n. 35987/2008 R.G.E.) il custode e il c.t.u. nominati avevano accertato che la LMD S.r.l. aveva ceduto tutte le attività ad altra società “Campania noleggi” così che la quota sociale pignorata era stata svuotata di contenuto patrimoniale;
- che, eseguite nuovamente visure immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Napoli, avevano appreso che
, in pendenza del giudizio di esecuzione indicato, si era Controparte_1
separato dalla moglie , alla quale, con atto di “cessione di diritti Parte_1 immobiliari” del 6 maggio 2009 per Notaio aveva ceduto le sue Persona_1
proprietà, così spogliandosi del suo patrimonio immobiliare;
che, come emergente dal suindicato atto di cessione, i coniugi si erano separati consensualmente giusto decreto n. 329/2008 di omologa con cui
[...]
si era obbligato a corrispondere la somma mensile di € 2.500,00 a CP_1
titolo di mantenimento in favore di;
- che, secondo quanto Parte_1
riportato nell'atto di cessione, , non avendo versato alcuna Controparte_1
mensilità al coniuge per € 7.500,00, aveva deciso di pagare in un'unica
- 3 - soluzione quanto avrebbe dovuto corrisponderle;
- che, con detto atto, capitalizzato il valore dell'assegno di mantenimento spettante a Parte_1
in € 637.500,00, la medesima, a titolo di transazione, aveva accettato la minore somma di € 414.112,50; che appariva evidente la sproporzione non solo con riferimento al valore reale dell'immobile, considerata l'impennata dei prezzi nel mercato immobiliare del 2009, ma anche e, soprattutto, in considerazione dell'obbligazione adempiuta;
- che numerosi elementi deponevano per l'anomalo comportamento dei coniugi posto che il giudizio di separazione era stato proposto nel novembre 2007 proprio quando la causa principale di risarcimento dei danni era stata riservata in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c. e la sentenza era stata emessa in data 28 febbraio 2008; - che, in data 5 agosto 2008, diversi mesi dopo la separazione, come emergente dagli avvisi di ricevimento degli atti di precetto, notificati a in Napoli alla Controparte_1
Via Filumena Marturano n. 43, gli stessi erano stati ricevuti dal figlio, Per_2
qualificatosi “convivente” a riprova della circostanza che
[...] [...]
, nonostante la separazione del Tribunale, avesse continuato a CP_1 convivere con , residente a[...]; - Parte_1
che la coabitazione era perdurata ancora alla data del 15-22 ottobre 2008, al momento della notifica dell'atto di pignoramento della quota sociale, come emergente dagli avvisi di ricevimento, presso la suindicata residenza che aveva mutato solo successivamente alla notifica di detti atti. Controparte_1
I ricorrenti ritenevano, quindi, che il suddetto atto, da qualificarsi quale negozio a titolo oneroso non rientrante nell'accordo di separazione, fosse revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. trattandosi di un atto dispositivo compiuto successivamente al sorgere del credito e nella consapevolezza della sua oggettiva lesività delle ragioni dei creditori. Chiedevano, dunque, che, in accoglimento della domanda proposta, fosse accertata e dichiarata l'inefficacia, nei loro confronti, dell'atto di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c..
Si costituivano i convenuti i quali, contestando la revocabilità dell'atto ai sensi
- 4 - dell'art. 2901 c.c. per difetto dei necessari presupposti, insistevano per il rigetto della domanda.
In particolare, si costituiva deducendo che gli immobili, oggetto Parte_1 dell'atto di cessione, insistevano su un terreno acquistato personalmente, con atto per notar del 26 maggio 1976, successivamente alla introduzione Per_3
della legge del 1975, così da ricadere in comunione dei beni, di cui non aveva avuto “piena contezza” e che, in ritardo rispetto al termine del 1978, previsto dalla norma transitoria della legge del 1975, nel luglio 1984, essendo iniziati i primi dissapori fra i coniugi, gli stessi avevano deciso la separazione dei beni.
Aggiungeva che, nel 1986, aveva presentato domanda di condono per gli immobili che, nel frattempo erano stati realizzati su detto terreno, assumendosi tutti i relativi oneri e contestava la sussistenza dei requisiti della domanda ex art.2901 c.c. di cui chiedeva l'integrale rigetto, negando da parte sua alcuna consapevolezza e volontà di pregiudicare le ragioni dei ricorrenti.
Si costituiva, altresì, , contestando anch'egli la fondatezza Controparte_1
della domanda, e precisando che, dopo la separazione consensuale, era rimasto per cinque mesi nell'abitazione coniugale, come previsto nell'accordo, in attesa di trovare altra idonea sistemazione, per poi trasferirsi, provvisoriamente, in casa del figlio, residente nello stesso fabbricato, ma, in altro Per_2 appartamento, e, successivamente, in Via Angelo Camillo De Meis;
aggiungeva, infine, di aver deciso di divorziare dalla moglie, , nel marzo 2013. Parte_1
Mutato il rito da speciale a ordinario ex art.702 ter c.p.c. giusta ordinanza del
10.10.2014, su richiesta dei convenuti, venivano escussi i testimoni e ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio onde accertare “se in relazione ai prezzi del mercato immobiliare vigenti in Napoli nel maggio 2009, sia da reputare congruo il valore di € 414.112,50 attribuito dalle parti ai diritti trasferiti nell'atto di cessione dei diritti immobiliari del 06/05/2009 rep. n° 24405, racc. n° 8949”; all'esito il
Tribunale definiva il giudizio pronunciando, in data 16.10.2019, la sentenza n.9124/2019 con cui accoglieva la domanda ex art.2901 c.c. e condannava i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, ivi comprese le spese occorse
- 5 - per la consulenza tecnica d'ufficio, ordinando al Conservatore dei Registri
Immobiliari l'annotazione della sentenza.
In particolare, il Tribunale, ritenuta la revocabilità dell'atto di cessione immobiliare intervenuto tra i coniugi e la sussistenza della ragione di credito da parte degli attori, accertava l'eventum damni “se solo si consideri che il convenuto
nulla ha dedotto in ordine alla sua residua capacità patrimoniale, con la CP_1 conseguenza che è lecito presumere che oggetto dell'atto di disposizione in parola è stato
l'intero patrimonio del convenuto” e la “conoscenza in capo al debitore dell'incidenza negativa dell'atto sulla consistenza della propria garanzia patrimoniale”, non indagando, invece, “lo stato soggettivo del terzo, trattandosi di atto di disposizione a titolo gratuito”.
Avverso detta decisione proponevano separatamente appello Parte_1
con atto di citazione notificato in data 15.11.2019 e con atto di Controparte_1
citazione notificato in data 26.11.2019, i cui giudizi venivano successivamente riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c.; quindi, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo.
Riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n.
420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta
Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 24.4.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Va preliminarmente esaminato l'appello avanzato da che Controparte_1
appare inammissibile, come fondatamente eccepito dagli appellati.
- 6 - Con il primo motivo, che vale la pena riportare data la sua sinteticità,
l'appellante sostiene che “il Giudice non ha dato alcuna rilevanza al fatto che il
era solo condebitore per euro 130.000,00 circa e che offrendosi di Controparte_1 pagare subito la quota di sua pertinenza, ha non solo escluso la sua volontà di defraudare i creditori, ma ha dimostrato di voler soddisfare il proprio debito. Con l'ovvia considerazione che, nel cedere i propri diritti immobiliari alla moglie (acquisiti solo in virtù della comunione familiare introdotta successivamente all'acquisto del suolo da parte della moglie), onde definire, in maniera tombale, i rapporti con la stessa, aveva ben altre motivazioni che nulla hanno a che vedere con il proprio debito nei confronti degli aventi causa del sig. . Va pertanto rivalutato, dalla Ecc.ma Corte di Parte_3
Appello, il suo comportamento, con esclusione della sua “scientia fraudis”, di cui, fra
l'altro, non è stata data prova”.
Il motivo non appare idoneo a censurare adeguatamente la decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto “che la pretesa creditoria degli odierni attori ha il proprio fondamento in un titolo giudiziale, ossia nella sentenza n. 5629/08 emessa da questo Tribunale in data 28 febbraio 2008 e pubblicata il successivo 19 maggio (in data antecedente all'atto di cui qui si chiede la revoca)” e, richiamato il principio secondo cui è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria ex art.2901 c.c. provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, ha accertato, anche ai fini della ricorrenza della scientia fraudis, che “il pregiudizio è ben evidente se solo si consideri che il convenuto nulla ha dedotto in ordine alla sua residua capacità CP_1 patrimoniale, con la conseguenza che è lecito presumere che oggetto dell'atto di disposizione in parola è stato l'intero patrimonio del convenuto”.
Ebbene, detta motivazione alla quale si rimanda, non appare efficacemente censurata dall'appellante che si limita ad affermare di essere Controparte_1 debitore per soli € 130.000,00 e di essersi offerto di pagare detta somma
(nonostante sia stato condannato con la sentenza n. 5629/08 a pagare in solido ben più ragguardevoli somme in favore degli appellati e non abbia mai offerto nei termini di legge alcuna somma in adempimento della propria obbligazione) senza considerare che l'art. 2901 c.c. non pone limiti all'entità del debito rispetto
- 7 - al quale è necessario tutelare la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. e che, in ogni caso, nella fattispecie in esame, l'entità del credito vantato è tutt'altro che modesta.
Di poi, come sostenuto dal giudice di prime cure, è pacificamente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni
l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. Spetta, quindi, al convenuto dedurre e provare che il suo patrimonio residuo è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti (Cass. 18 ottobre 2011, n. 21492; Cass. 18 novembre
2010, n. 23263; Cass. 14 ottobre 2005, n. 19663).
Invero, in presenza di un credito addirittura certo, non solo nell'esistenza ma anche nel suo ammontare, la sussistenza di residualità patrimoniali idonee a consentire il soddisfacimento di quel credito per intero, ovvero di un fatto impeditivo della pretesa azionata ex art. 2901 c.c., doveva essere necessariamente provato dal convenuto il quale, in particolare, avrebbe dovuto dimostrare che il proprio patrimonio avesse “sostanzialmente conservato”, anche dopo l'atto di disposizione, le sue caratteristiche quantitative e qualitative tali da autorizzare a ritenere che l'atto medesimo non avesse “in concreto pregiudicato in modo rilevante le ragioni del creditore” (Cass. Sez. 3, sent. 6 maggio 1998). È, dunque, non già l'esistenza, ma la “conservazione” nel patrimonio del soggetto autore dell'atto dispositivo sul quale si appunti l'azione revocatoria, di caratteristiche quantitative e qualitative che lo mantengano idoneo a soddisfare la garanzia ex art. 2740 c.c. anche nel tempo successivo al compimento dell'atto dispositivo, ciò che forma oggetto della prova da fornirsi da parte del convenuto in revocatoria che, nella specie, per le
- 8 - ragioni sopra esposte non sono state efficacemente confutate con il motivo di appello in esame.
Di poi, nonostante il giudice di prime cure abbia correttamente sostenuto l'assenza di alcuna indicazione da parte di di qualsivoglia sua Controparte_1
residua capacità patrimoniale, quest'ultimo con il motivo di gravame in esame si limita a evidenziare le ragioni illustrate nell'atto di cessione di diritti immobiliari impugnato senza affatto confrontarsi con le ragioni della decisione che devono, sul punto, ritenersi coperte da giudicato. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado perchè le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non risultano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice (cfr. in questi termini Cass. n. 21824/2019 e, di seguito solo di recente, Cass.
35029/2023).
Appare, altresì, inammissibile il secondo motivo con cui Controparte_1
impugna la decisione laddove il giudice di prime cure ha così argomentato:
“
1.2.4. Non va, invece, accertato lo stato soggettivo del terzo, trattandosi di atto di disposizione a titolo gratuito” sostenendo, al contrario, “che gli stessi attori lo hanno definito a titolo oneroso e che tale è stato considerato anche dal primo giudice assegnatario della causa, e dato atto, altresì che, sempre gli attori, e lo stesso Giudice decidente, lo hanno ritenuto non rientrante nei precedenti accordi di separazione, contrariamente a quanto contraddittoriamente ritenuto dal giudice, detto atto è, sostanzialmente, definizione di tutta una serie di rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi, e la definizione, inerente l'assegno di mantenimento è solo uno dei molteplici motivi di contrasto, anche patrimoniali, che si è voluto eliminare”.
Invero, con detto motivo, al di là della dichiarata natura onerosa dell'atto impugnato affermata sia da parte degli originari attori che del giudice, diversamente qualificata dal Tribunale in sede decisoria nell'esercizio del suo potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della domanda, ma, nel rispetto del petitum e della causa
- 9 - petendi, l'appellante non offre alcuna argomentazione giuridica per sostenere l'illegittimità della decisione.
L'appello proposto da va, quindi, dichiarato inammissibile Controparte_1 mentre va respinto quello proposto da . Parte_1
Con il primo motivo assume che “Il Giudice, nel mentre da atto che Parte_1
i ricorrenti, nella loro domanda, hanno riconosciuto la onerosità dell'atto impugnato
[…], successivamente, ha fondato l'accoglimento della domanda sulla base di una pretesa gratuità dell'atto impugnato, superando, ed anzi modificando, la stessa tesi attorea che, si ripete, successivamente al deposito del ricorso, pur a fronte dei rilievi del
Giudice, che, proprio sulla base di una natura onerosa dell'atto come indicata dagli stessi attori, hanno indotto lo stesso a mutare il rito, nessuna modifica o integrazione hanno apportato alla propria domanda che pertanto si è per così dire “cristallizzata” e sulla quale, sola, avrebbe dovuto decidere il Giudice con la propria sentenza”; specifica,
a tal uopo, che, ove fosse stata eccepita la gratuità dell'atto, “avrebbe potuto contraddire sulla stessa e dimostrare che l'atto impugnato non tendeva solo a definire semplicemente l'aspetto dell'assegno di mantenimento della separazione, ma anche a dimostrare più concretamente la natura solutoria e compensativa di altri interessi” ovvero “allo scioglimento della comunione familiare di comproprietà dei beni e quindi procedere alla definizione di ogni dare ed avere fra di essi in essere”.
Il motivo non appare fondato.
In merito alla qualificazione dell'atto impugnato, nonostante quanto fatto valere in giudizio dagli attori e quanto ritenuto dal giudice che ha istruito la causa, va osservato che il motivo non merita di essere condiviso posto che il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perchè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, e non quando ponga a fondamento della decisione esiti documentali che, relativi agli atti del giudizio, naturalmente si offrono alla valutazione del giudice in quanto legittimamente acquisiti al preventivo e potenziale contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 12014 del 7/5/2019); invero, il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono
- 10 - essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti e ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 16608 del 11/6/2021).
Va, altresì, osservato che l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (cfr., solo da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 822 del 09/01/2024).
Invece, la decisione qui impugnata si pone in armonia con i suddetti principi, poiché non ha affatto rilevato una nuova questione di fatto, tale potendosi considerare solo quella che richieda prove aventi un contenuto diverso da quello chiesto dalle parti, avendo piuttosto proceduto, sulla base delle prove offerte dalle parti, a una diversa ricostruzione in fatto della vicenda sottoposta al suo esame, sia pure con una parziale riqualificazione dei medesimi fatti.
Con il secondo motivo continua a sostenere che il Tribunale ha Parte_1 deciso contrariamente agli elementi di fatto posti dagli attori a fondamento della domanda e non ha fatto una corretta applicazione dei principi di diritto affermati dal Supremo Collegio non avendo considerato “che, a monte dell'atto di cessione impugnato sussistevano una serie di circostanze che lasciavano intravedere la definizione di ben più complessi rapporti patrimoniali fra le parti (non a caso la sig.ra
ha evidenziato, nella comparsa di costituzione, di avere concepito l'atto come un Pt_1 restituzione di quanto, in parte, già suo avendo acquistato il suolo e provveduto alla definizione del condono con proprio numerario)” e senza valutare la circostanza “che
l'atto è stato posto in essere dalle parti successivamente alla omologazione della separazione e, pertanto, non strettamente inerente gli accordi della separazione, ma
- 11 - avente una propria connotazione. E ciò a parte il fatto che comunque un prezzo è stato pagato in compensazione di un debito scaduto pari, al momento, ad euro 7.500,00. Né la incongruità del prezzo modifica la natura onerosa dell'atto anche a voler ignorare la compensazione delle ulteriori ragioni di credito esistenti fra le parti, adombrate e dimostrate documentalmente nella prima difesa della , e non adeguatamente Pt_1 integrate a fronte dell'assenza di qualsiasi contestazione al riguardo da parte convenuta
e della ritenuta, da questa, onerosità dell'atto”.
L'appellante, quindi, ritenuta la natura onerosa dell'atto impugnato, ne fa discendere l'infondatezza della domanda revocatoria poiché “incombeva agli attori l'onere di provare la conoscenza da parte della delle obbligazioni del marito Pt_1
e la consapevolezza in ordine alla fraudolenta, da parte del già marito, sig.
[...] volontà di sottrarre ai propri creditori la garanzia patrimoniale dei loro CP_1 crediti. Nessuna prova è stata, invece, da loro offerta e i presunti indizi dagli stessi forniti, si sono dimostrati infondati perché smentiti dalle risultanze istruttorie”.
Anche detto motivo non appare fondato, sebbene debba qualificarsi in termini onerosi l'atto impugnato, ma, senza che detta diversa qualificazione influisca negativamente sulla fondatezza dell'azione revocatoria.
Orbene, va premesso in merito, sul piano generale, che costituisce oramai orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cassazione civile , sez. III , 03/03/2023 , n. 6395) quello secondo il quale "L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi in sede di omologa di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (in cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori), né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli. Invero, nel caso di specie, viene contestato, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, ma le concrete modalità di assolvimento dello stesso, concordemente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della diversa disciplina di cui all' art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito deriva dalla verifica, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione
- 12 - solutorio - compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della convivenza coniugale".
In pratica, secondo i giudici di legittimità, le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, a un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e morale), e dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto); tali attribuzioni, sempre secondo il consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro "tipicità", la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva
"onerosità", ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio - compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre - guardati con sguardo retrospettivo - immediatamente riconoscibili come tali
(cfr. Cass. civile sez. III, 12/07/2023, n.19899 e Cass. civ., Sez. III, Ord.,
14/11/2024, n. 29453, ma già in precedenza Cass., sez. 1, 23/03/2004 n. 5741).
L'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al menage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione (Cass., sez. 1, 10/04/2013, n. 8678).
Pertanto, la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, a una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura
- 13 - economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.
Sulla scorta di tali premesse ermeneutiche l'atto dispositivo de quo deve ritenersi assolvere una funzione tipicamente solutorio-compensativa; invero, il ricorso per la separazione dei coniugi e l'omologa del Tribunale del 18.12.2007 prevedevano la corresponsione mensile di una somma a titolo di mantenimento determinata in € 2.500,00, con aggiornamento secondo indici Istat, solo per la moglie, a cui rimaneva assegnata la casa coniugale mentre Controparte_1
l'avrebbe lasciata entro tre mesi.
Di conseguenza, è evidente che la decisione di trasferire la quota di proprietà dei beni è maturata successivamente e concretizza non solo una modalità attuativa dell'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge, ma, anche la finalità di regolamentare ogni rapporto tra i coniugi. Invero, il trasferimento immobiliare non risulta caratterizzato dalla esclusiva funzione solutoria tipica di tali cessioni, considerato che si impegnava a corrispondere Controparte_1
in luogo dell'assegno di mantenimento la quota in comproprietà degli immobili ivi indicati e che accettava la minor somma di € 414.112,50, Parte_1
espressamente rinunciando alla differenza a titolo di transazione.
La partecipazione attiva del coniuge del debitore si evince proprio dall'aver acconsentito, a breve distanza dalla sottoscrizione del ricorso per la separazione, a modificare gli accordi di separazione consensuale prevedendo il trasferimento, in favore suo, della quota indivisa di proprietà vantata dal marito sugli immobili ceduti. Peraltro, vale la pena evidenziare la singolarità dell'operazione con cui entrambe le parti hanno rinunciato a possibili modificazioni future delle rispettive situazioni economiche che avrebbero potuto influire in un senso piuttosto che in un altro sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento e, vieppiù, snaturando la funzione dell'assegno di mantenimento di compensare il coniuge economicamente più debole laddove, invece, prevedendone la sostituzione con la cessione di proprietà immobiliari, di cui non è stata allegata la locazione a terzi, ha Parte_1
- 14 - perso l'importante contributo mensile alla sua capacità economica che con l'accordo di separazione si era inteso compensare appunto con la previsione di un adeguato assegno di mantenimento.
Ad ogni buon conto il trasferimento immobiliare appare posto in essere al fine di regolamentare complessivamente i rapporti patrimoniali tra coniugi e la relativa causa trova titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo. La previsione di un congruo assegno di mantenimento in favore del coniuge, economicamente non autosufficiente, già concordato in sede di separazione consensuale, lascia ritenere che la successiva cessione degli immobili avesse funzione solutoria, il che consente di affermare la natura onerosa dell'atto dispositivo.
Rimane così assorbita la tesi superficilamente riproposta da circa Parte_1
l'appartenenza esclusiva dell'immobile oggetto dell'atto dispositivo da parte del marito;
ad ogni buon conto vale rilevarne l'infondatezza posto che, in tema di comunione legale dei beni, il singolo coniuge è proprietario non pro quota ma indistintamente dell'intero bene per cui deve ritenersi legittimato a presentare anche uti singuli l'istanza di sanatoria, avendo la stessa, peraltro, effetti favorevoli anche nei confronti del coniuge rimasto inerte (cfr. Consiglio di Stato,
Sezione II, Sentenza del 12 marzo 2020, n. 1766). Né assume alcun rilievo la dedotta e indimostrata costruzione a proprie spese dell'immobile posto che il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
28258 del 04/11/2019).
Tuttavia, anche aderendo alla tesi difensiva dell'appellante secondo cui l'attribuzione patrimoniale deve intendersi come onerosa, deve in ogni caso ritenersi sussistente, sulla base di elementi presuntivi, l'elemento soggettivo in capo alla medesima, quale avente causa dell'atto dispositivo, tale da ritenerla a
- 15 - conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori del disponente.
Nel caso in esame in cui l'atto dispositivo è stato posto in essere successivamente (dato che la sentenza che ha riconosciuto il debito di
[...]
è stata pronunciata in data 19.5.2008 nell'ambito del giudizio con CP_1
e il fatto causativo del danno risarcito con detta sentenza risale CP_10
al 13.12.2001 mentre l'atto di cessione dei diritti immobiliari è intervenuto il
6.5.2009) non occorre provare la dolosa preordinazione della stipulazione in oggetto, al fine di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, essendo sufficiente la conoscenza, in termini anche di mera conoscibilità, da parte del terzo, della circostanza che l'atto stipulato arrecasse un pregiudizio al creditore, cosi come, per altro verso, è sufficiente la mera consapevolezza dell'eventus damni da parte del debitore, integrato dalla determinazione o dall'aggravamento del proprio stato di insolvenza.
In ordine all'onere probatorio delle circostanze sopra dedotte, la giurisprudenza di legittimità, ha più volte ribadito, che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
1286 del 18/01/2019 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020 che ha ritenuto esente da critiche la sentenza di appello che aveva attribuito rilevanza, a fini probatori, ad un rapporto affettivo e personale cessato nella convivenza, ma non venuto meno nella frequentazione e nella confidenza reciproca, data pure l'esistenza di figli minori in comune).
Quindi, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui si intende dare continuità, la vicinanza determinata dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento sufficiente ex se a fondare la prova
- 16 - presuntiva della partecipatio fraudis del terzo, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 3, n. 161 dell'8/1/2021; Cass., 6-3, n.
10928 del 9/6/2020; Cass., 3, n. 1286 del 18/1/2019) fin dalla verificazione dell'evento lesivo risalente al 13.12.2001 o quanto meno dall'introduzione nel
2004 del giudizio risarcitorio;
e, nel caso di vendita contestuale di tutti i beni del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente possono ritenersi in re ipsa (Cass., 2, n. 7507 del 2/3/2007; Cass. 3, n. 18034 del
25/7/2013).
Di conseguenza, è da ritenersi provata la consapevolezza da parte di
[...]
della circostanza che l'atto stipulato il 6.5.2009 arrecasse un pregiudizio Pt_1 ai creditori del disponente e della situazione di potenziale insolvenza di quest'ultimo, in quanto la medesima risulta anche titolare di una quota al 30% unitamente al , invece, titolare di una quota al 70% e con la carica di CP_1 amministratore unico, della (cfr. nella produzione di primo Controparte_11
grado di parte appellata visura della Camera di Commercio del 29.7.2008); deve, quindi, ritenersi che avesse avuto notizia del pignoramento Parte_1
notificato in data 15.10.2008 della quota sociale di alla Controparte_1 [...]
e del titolo sotteso al pignoramento ovvero della sentenza di CP_11 condanna emessa dal Tribunale di Napoli in danno di , già in Controparte_1
data 28.2.2008. Appare a tal uopo irrilevante la dichiarata estraneità alle vicende societarie affatto dimostrata o al suo intento di volerne uscire (cfr. dichiarazione testimoniale di e di ), allegazioni Testimone_1 Controparte_1
evidentemente non idonee a superare l'intestazione della quota sociale.
È rimasto, altresì, dimostrato (cfr. documenti depositati dagli appellati nel primo grado del giudizio) che nel corso del procedimento di esecuzione (iscritto al n. 35987/2008 R.G.E.) il custode e il c.t.u. nominati relazionavano che la
[...] aveva ceduto tutte le attività ad altra società “Campania noleggi” e CP_11
che la quota sociale pignorata era stata svuotata del contenuto patrimoniale, previa interlocuzione con la stessa (cfr. missive). Parte_1
- 17 - E ancora, in data 5 agosto 2008 , diversi mesi dopo la separazione, come emerge dagli avvisi di ricevimento degli atti di precetto, notificati a in Controparte_1
Napoli alla Via Filumena Marturano n. 43, gli stessi venivano ricevuti dal figlio,
che si qualificava “convivente”, a riprova della circostanza Persona_2
che , nonostante la separazione del Tribunale, continuava a Controparte_1
convivere, quanto meno, nello stesso stabile alla Via F. Marturano, n. 43, ove risiedeva anche , residenza che mutava solo successivamente alla Parte_1
notifica di detti atti. Invero, come precisato da in sede Persona_2 testimoniale le due unità immobiliari, all'epoca, rispettivamente abitate da lui insieme al padre e dalla madre sono ubicate sullo stesso piano ai nn. 4 e 6 di interno.
Appare, poi, rilevante la circostanza che gli appellanti depositavano ricorso per ottenere il divorzio solo in data 11 giugno 2014 ovvero dopo la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da parte degli odierni appellati e dopo diversi anni dalla omologazione della separazione avvenuta con decreto del 18.12.2007.
La congruità del prezzo non è dirimente in quanto anche l'atto di alienazione a un giusto prezzo è revocabile, qualora l'immobile venga sostituito con un bene
(il denaro) facilmente occultabile laddove, peraltro, nella fattispecie in esame il disponente ha adempiuto l'obbligazione di adempimento dell'assegno di mantenimento al coniuge senza ricevere alcun corrispettivo dalla cessione.
Dal canto suo, , sostiene che la proprietà era già sua (solo perché Parte_1 deposita documentazione in cui risulta che la richiesta di concessione edilizia era stata avanzata a nome della stessa) per cui, a distanza di anni, le sarebbe stata restituita con l'atto dispositivo impugnato ciò che già le apparteneva, ma, senza fornirne prova di tale assunto e sulla scorta di argomentazioni giuridiche infondate per quanto sopra esposto.
Tutte le suindicate circostanze, anche alla luce del sopra citato orientamento della Cassazione, sono da considerarsi già note in epoca antecedente rispetto alla stipula dell'atto notarile in esame, mancando, peraltro, qualsivoglia elemento di prova in senso contrario.
- 18 - Conclusivamente gli appelli vanno dichiarati l'uno inammissibile e l'altro infondato per cui va confermata la sentenza impugnata, seppure, in parte, con diversa motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza di entrambi gli appellanti e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata con riferimento e considerato che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore,
a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di ciascun appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e Controparte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 9124/2019 del Tribunale di Napoli pronunciata in data 16 ottobre 2019, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Controparte_1
b) dichiara infondato l'appello proposto da;
Parte_1
c) condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
grado in favore degli appellati che si liquidano in complessivi € 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
d) condanna al pagamento delle spese processuali del grado Parte_1
in favore degli appellati che si liquidano in complessivi € 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di ciascun appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- 19 - Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
- 20 -