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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3928/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.03.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anna Marchi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano (MI), in data 29.05.1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Anna Marchi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 4 in Mapello (BG) in data 19.07.2000
(anno 2000 atto n. 24 parte II serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: , nata in data [...], italiana e nato in Persona_1 Persona_2 data 19.05.2008, italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, e , e Parte_1 Parte_2 contestualmente ordinare al Comune di Mapello (BG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto in Mapello (BG) in data 19.07.2000 (Atto n. 24, parte II, serie A, Anno 2000);
2) Quanto a disporre che sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso l'abitazione di famiglia, assegnata alla IG.ra , sita in Parte_1
GO (MI), Via Stradivari n.
7. Le Parti danno atto che il IG. ha già lasciato la Parte_2 casa coniugale trasferendosi in Gessate (MI), Via della Chiesa n.
1. In merito a , oramai Per_1 maggiorenne, si dà atto che continuerà a vivere presso l'abitazione famigliare.
3) Quanto alla frequentazione tra il padre ed i figli, anche in relazione alle varie festività e ponti scolastici, considerato che il IG. svolge la propria attività lavorativa prevalentemente a Parte_2 Roma e l'età dei figli, le Parti ritengono di non definire un calendario specifico, dando atto che in ogni caso e sono soliti frequentare il padre nei fine settimana;
Per_1 Persona_2
4) Considerato che sulla casa coniugale pende un mutuo dell'importo di euro 1.100,00 mensili, il IG. , a titolo di contributo per il mantenimento di e si accollerà Parte_2 Per_1 Persona_2 interamente la quota del mutuo e verserà in via anticipata alla IG.ra , a mezzo bonifico Parte_1 bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT costo vita, a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza. Il IG.
, inoltre, verserà, in favore dei figli l'importo mensile di euro 50,00 sul piano di accumulo Parte_2 intestato agli stessi, ed euro 50,00 a titolo di mancia mensile, quale mera liberalità;
5) Quanto alle spese straordinarie, i coniugi si avvarranno delle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017. In merito a determinate spese, quali, a mero titolo di esempio, dentistiche, ortodontiche etc.., le Parti si accorderanno di volta in volta, potendo usufruire delle Assicurazioni e dei Walfare. In ogni caso il genitore anticipatario della somma avrà diritto al rimborso da parte dell'altro entro il giorno 10 di ogni mese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In ogni caso il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare all'altro genitore anche a mezzo fax e/o mail con prova di ricezione e/o WhatsApp la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine di ogni mese.
6) Quanto alla casa coniugale, sita in GO (MI), Via Stradivari n. 7 le Parti concordano che rimanga in comproprietà agli stessi, dando atto che, laddove decidessero di venderla, il ricavato, detratto il mutuo residuo, sarà diviso tra le stesse nella misura del 50% ciascuno. Conseguentemente, laddove dovessero vendere l'immobile, le Parti concordano che il IG. verserà, a titolo di Parte_2 pagina 2 di 4 contributo per il mantenimento dei due figli, l'importo mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per figlio) secondo le modalità di cui al punto n. 4 del presente ricorso.
7) Quanto alla casa in montagna sita in Carona (BG), Via Papa Giovanni XXIII n. 10 rimane in comproprietà ai coniugi;
8) Le Parti danno atto di mantenere l'attuale assetto in relazione alla percezione dell'assegno unico e alle detrazioni fiscali.
9) Le parti si dichiarano economicamente indipendenti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Mapello (BG) in data 19.07.2000
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mapello (BG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ pagina 3 di 4
IL PM IL PG pagina 4 di 4