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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 158 R.G.L. del 2020, promossa
D A
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Adele Maria Boscia, per procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Abruzzi n. 8, Mazzarino (CL);
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_1
, in persona del Generale p.t., Controparte_2 CP_3
, in persona del Controparte_4
Suo Dirigente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, per procura in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliati presso i relativi Uffici siti in via Libertà n. 174, Caltanissetta (CL);
- resistenti-
A seguito dell'udienza a trattazione scritta del 05/02/2025 per la quale si dà atto che tutte le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2020 la ricorrente in epigrafe, premettendo di essere docente di ruolo dell'Istituto comprensivo II, Scuola Primaria di Mazzarino assunta dal CP_5
nel 1986, impugnava la sanzione della sospensione cautelare dal servizio scolastico, disposta con provvedimento di contestazione n. 43/U del 10.05.2012 emesso dall' Controparte_6
, in relazione alla denuncia presentata il 18.02.2011 dall'allora Dirigente Scolastico
[...]
per presunti comportamenti vessatori perpetrati ai danni di alcuni alunni;
nonché la sanzione definitiva della destituzione di cui agli artt. 492, lett. e) e 498 del d.lgs. n. 297/1994 irrogatale dall' con provvedimento Controparte_7
del 30.12.2019.
In proposito la ricorrente deduceva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa quale insegnante di italiano, storia, geografia e poi anche di matematica e scienze sin dal 1986 presso il già menzionato istituto scolastico di
Mazzarino;
- che nel 2007, dopo aver denunciato taluni episodi di mobbing posti in essere a suo danno, dapprima era stata preposta come supporto alle attività didattiche laboratoriali e progetti, ed infine le era stato affidato l'insegnamento di educazione musicale ed attività motoria (nonostante la stessa fosse affetta da una malattia invalidante alle corde vocali) in compresenza con insegnante prevalente, per ognuna delle quindici classi dell'istituto, ciò in spregio della propria specializzazione per la quale era stata assunta;
- che il 16.02.2011, durante una riunione tra la direzione scolastica e alcuni genitori, quest'ultimi avevano denunciato taluni episodi di vessazioni che sarebbero stati attuati dall'insegnante ai danni di alcuni alunni nel corso dell'anno scolastico 2010-2011; e che all'esito di detta riunione l'allora
Dirigente Scolastico aveva presentato denuncia il 18.02.2011 per i richiamati fatti ai Carabinieri di Mazzarino, allegando alla stessa sia il verbale della riunione sia l'esposto di due genitori coinvolti;
- che con provvedimento n. 18505 dell'11.11.2011 notificato alla ricorrente durante le ore di insegnamento, il Direttore Generale dell' (a seguito della nota raccomandata n. 18 del CP_2
02.11.2011 con la quale il D.S. Prof. aveva comunicato di aver trasmesso ai Persona_1
Carabinieri di Mazzarino la denuncia presentata nei confronti della in relazione agli Pt_1
episodi sopra richiamati riferibili all'a.s. 2010-2011 e agli altri episodi lamentati da altri genitori riferiti al mese di ottobre 2011) aveva disposto la sospensione cautelare facoltativa dell'insegnante, omettendo la contestazione degli addebiti;
- che con formale nota n. 59 del 21.11.2011 il D.S. le aveva indi contestato sia diversi episodi di maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni dalla stessa perpetrati nell'ottobre 2011 (e già oggetto di lettere di lamentele trasmesse dai genitori dei medesimi discenti ed assunte al prot. riservato il
29.10.2011) sia ulteriori episodi di analoga natura, non meglio circostanziati, lamentati dai genitori in epoca anteriore all'ottobre 2011;
- di essersi sottoposta ad audizione il 15.12.2011 e di aver preso posizione con apposita memoria scritta con la quale contestava ogni addebito;
- che, tuttavia, il Direttore Generale dell' rigettando le difese della ricorrente, con CP_2
provvedimento n. 3936 del 22.02.2012 le aveva irrogato la sanzione della sospensione dal servizio per mesi sei, ponendo a fondamento della sanzione disciplinare sia i fatti oggetto di contestazione di cui alla chiosa precedente, sia fatti non contestati (e segnatamente i fatti rappresentati nella nota n. 18 di prot. del 2.11.2011 del Dirigente Scolastico, relativi agli episodi verificatisi nel corso dell'a.s. 2010/2011 ivi compresi quelli denunciati dal D.S. in data 18.02.2011, appunto non menzionati nella lettera di contestazione di cui alla nota n. 59 del 21.11.2011);
- che durante il periodo di sospensione poc'anzi richiamato e ad oltre un anno dalla presentazione
Cont della denuncia da parte del D.S. ai Carabinieri di Mazzarino, l' di Caltanissetta aveva, con provvedimento n. 43/U del 10.05.2012, contestato i fatti di cui alla richiamata denuncia del
18.02.2011 nonché la sospensione cautelare dal servizio, ex art. 55 ter del d.lgs 165/2001, sino alla conclusione del procedimento penale, avviato in seguito alla richiamata denuncia, alla quale era poi seguito, a distanza di oltre cinque anni, l'ulteriore provvedimento di sospensione con revisione;
- che il procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente era stato riaperto con nota dell'11.11.2019, essendosi il procedimento penale concluso con la condanna dell'insegnante alla pena di mesi due di reclusione per il reato (derubricato rispetto all'imputazione originaria) di cui all'art. 571 c.p.;
- che, a causa di problemi di salute, la ricorrente non si era presentata per l'audizione personale, riuscendo tuttavia a prendere posizione sui fatti addebitati per mezzo del difensore di fiducia, il quale si era appunto presentato all'audizione del 10.12.2019 e aveva ivi contestato, anche a mezzo di presentazione di memoria difensiva, la legittimità del procedimento disciplinare per inosservanza dei relativi termini;
Cont
- che, infine, l' per la , giusta nota del 30.12.2019, le aveva irrogato la sanzione della CP_2
destituzione di cui agli artt. 492, lett. e) e 498 del D.Lgs. n. 297/94.
La ricorrente lamentava dunque l'illegittimità del procedimento disciplinare intentato nei suoi confronti, variamente contestando la sussistenza dei presupposti legittimanti l'irrogazione della sanzione sotto il profilo procedurale, dolendosi in particolare: dell'inosservanza del termine dei dieci giorni entro cui il Dirigente Scolastico avrebbe dovuto comunicare i fatti di rilevanza disciplinare all' competente nonché del successivo termine di trenta giorni decorrenti dalla Pt_2 conoscenza dei fatti per la contestazione dell'addebito disciplinare da parte dell' della Pt_2 violazione dell'art. 55 bis, comma 4, primo capoverso d.lgs. n. 165/2001, essendole stata denegata l'istanza di rinvio della data di audizione personale, pur avendo ella addotto l'impossibilità a comparire per comprovate ragioni di salute. Contestava inoltre la sanzione disciplinare sotto il profilo sostanziale, essendo già stata sanzionata per i medesimi fatti in forza del provvedimento n.
3936 del 22.02.2012, reso a valle del primo procedimento disciplinare che la aveva vista coinvolta, con il quale le era stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio per mesi sei.
Lamentava poi, in via gradata, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione
Cont comminata rispetto ai fatti addebitati, in quanto l' non avrebbe “distinto tra gli atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione di cui alla lettera a) dell'art. 498 e gli atti di particolare gravità […] non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione di cui all'art. 496”, nei quali ultimi, di minore gravità, sarebbero state al più sussumibili le condotte contestatele.
Chiedeva dunque che, previa declaratoria di illegittimità del procedimento disciplinare avviato con il provvedimento n. 43/U del 10.05.2012 e di nullità dei relativi atti endoprocedimentali nonché del provvedimento sanzionatorio definitivo di destituzione del 30.12.2019, venisse disposta la reintegra in servizio con corresponsione del relativo trattamento economico
(comprensivo di rivalutazione ed interessi) con decorrenza dal maggio 2011; nonché, in subordine, previa declaratoria di illegittimità del provvedimento definitivo di destituzione, che venisse dichiarata applicabile al caso di specie la sanzione meno grave di cui all'art. 496 d.lgs. n. 297/1994.
Con memoria depositata in data 25.03.2021, si costituivano in giudizio il
[...]
, l' e l' Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
di che eccepivano la carenza di legittimazione passiva degli
[...] Controparte_4
Cont
evocati in giudizio, confutavano le avverse argomentazioni ed insistevano dunque per il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.
Contestavano innanzitutto l'infondatezza della deduzione avversaria secondo la quale la Pt_1
sarebbe stata sanzionata due volte per i medesimi fatti, con riguardo all'impugnato provvedimento di destituzione, evidenziando la diversità dei fatti oggetto dei procedimenti disciplinari mossi nei confronti della docente. Invero, i fatti oggetto del primo procedimento disciplinare erano consistiti in episodi di violenza verbale e psichica, peraltro verificatisi in un arco temporale relativamente breve, nell'ottobre 2011. Di contro, i fatti oggetto del processo penale (nonchè del secondo procedimento disciplinare) concernevano anche episodi di violenza fisica, a mezzo di percosse, pizzicotti, ematomi, tirata di orecchi, strattonamenti, commessi in un periodo di tempo ben più esteso, ovvero, come evincibile dalla richiesta di rinvio a giudizio (all. n. 6 alla memoria di costituzione), “Commessi in Mazzarino dal 2010 all'aprile 2011”.
Reclamavano la legittimità del procedimento disciplinare stante il rispetto dei termini procedurali, evocando la natura non perentoria del termine di dieci giorni per la segnalazione dei fatti aventi rilievo disciplinare all' da parte del responsabile della struttura nonché la Pt_2 tempestiva contestazione dell'addebito effettuata in data 10.05.2012 giusta lettera n. prot. 43/U dal medesimo ufficio entro trenta giorni dall'08.05.2012, da individuarsi quale dies a quo in considerazione che solo allora era stata acquisita la piena e specifica conoscenza dei fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare (e penale) addebitati alla tra il 2010 e l'aprile 2011. Pt_1
Eccepivano ancora l'insussistenza di qualsivoglia violazione del principio del contraddittorio con riferimento al secondo procedimento disciplinare sfociato nel definitivo provvedimento di destituzione, avendo ella prodotto memorie scritte ed avendo comunque partecipato al procedimento a mezzo del proprio procuratore, nonché, infine, la proporzionalità della sanzione applicata stante la gravità degli episodi contestati e riconosciuti, anche sotto il profilo penale, all'insegnante.
La causa, senza alcuna istruzione ulteriore a quella documentale veniva decisa a seguito dell'udienza del 05.02.2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note del 17-19.12.2024.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli evocati in CP_2
giudizio. Invero, l'art. 8 del D.P.R. n. 17 del 2009 statuisce che l' Controparte_2
costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa e ha la rappresentanza in giudizio ma non costituisce un nuovo ed autonomo soggetto giuridico. Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di pubblico impiego del personale scolastico e l'istituto di appartenenza, sussiste la legittimazione passiva dell'amministrazione centrale dello Stato e non del singolo istituto.
Quanto al merito, il ricorso è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
Non risulta innanzitutto fondato il primo motivo di doglianza avverso il provvedimento disciplinare di destituzione del 30.12.2019 poggiante su una presunta inosservanza dei termini endoprocedimentali codificati dall'art. 55 bis, comma 4, D.lgs. n. 165/2001.
Come premesso, il citato provvedimento disciplinare aveva preso abbrivio dalla lettera di
Cont contestazione n. 43 /U dell' di Caltanissetta del 10.5.2012 (cfr. all. n. 12 al ricorso) in relazione agli episodi di maltrattamento, di natura fisica e verbale, commessi dalla nel Pt_1 corso dell'anno scolastico 2010-2011 (e segnatamente dal 2010 all'aprile 2011) e già oggetto della denuncia presentata dal D.S. il 18.02.2011 e del procedimento penale in conseguenza di essa avviato ed iscritto al n. 411/2011 R.G.N.R. (cfr. all. n. 5 al ricorso). Della riferibilità della richiamata lettera di contestazione ai fatti oggetto del citato procedimento penale non v'è motivo di dubitare, riscontrata qual è dalla corrispondenza tra gli episodi riportati in seno alla lettera di contestazione tramite il richiamo espresso al decreto di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 81 e 527 c.p. e quelli riferiti dal D.S. ai Carabinieri della Stazione di
Mazzarino in occasione della denuncia dallo stesso sporta il 18.02.2011 (tra cui le espressioni “si ti scanti piscia 'ncapu a scupa” e “pidi tunni, sei grosso e a mangi troppo e non puoi ballare”).
Come condivisibilmente osservato dalla difesa di parte resistente, inconsistente è dunque la doglianza attorea in ordine ad una presunta violazione del principio del ne bis in idem avendo, di contro, il primo procedimento disciplinare - avviato con nota n. 59 del 21.11.2011 e sfociato nella sanzione della sospensione dal servizio per mesi sei irrogata con provvedimento n. 3936 del
22.02.2012 (cfr. all.ti nn. 10 e 11 al ricorso) – avuto invece riguardo ad ulteriori e diversi episodi di violenza verbale e psichica verificatisi in un più limitato arco temporale, nell'ottobre 2011, e denunciati dai genitori degli alunni coinvolti in data 29.10.2011.
Non si ravvisa, inoltre, alcuna violazione del termine di dieci giorni per la segnalazione all' dei fatti di rilievo disciplinare, che non avrebbe comunque spiegato alcun rilievo in Pt_2
ordine alla legittimità della sanzione irrogata stante la notoria natura meramente ordinatoria del termine in questione (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 20/03/2025, n. 7481). Invero, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, D.lgs. n. 165/2001 gli unici termini da considerarsi perentori sono quelli relativi alla contestazione degli addebiti e alla conclusione del procedimento, rispettivamente di trenta e centoventi giorni, mentre per gli ulteriori termini, ed anche per le diverse prescrizioni che la disciplina del procedimento impone alle amministrazioni, ha fissato la regola di carattere generale secondo cui " La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né
l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività".
L'immediatezza della segnalazione, anche in materia di pubblico impiego privatizzato, va dunque rapportata a quel concetto di “tempestività relativa” elaborato dalla giurisprudenza, nel silenzio del legislatore, nell'interpretazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970, che affonda le sue radici nella “tutela effettiva del contraddittorio procedimentale ed è volto ad impedire che il trascorrere del tempo possa incidere sul diritto del lavoratore di difendersi, rendendo difficoltosa la possibilità di apprestare adeguate giustificazioni. All'esigenza primaria di assicurare il diritto di difesa del lavoratore, nei termini sopra indicati, si affianca, poi, quella di precludere che in relazione all'esercizio del potere disciplinare il datore di lavoro tenga un comportamento contrario ai canoni generali di correttezza e buona fede e, per questo, l'immediatezza deve essere declinata in modo da adattarsi alle circostanze specifiche del caso concreto, ossia tenendo conto delle ragioni dell'asserito ritardo, del tempo necessario per l'accertamento dei fatti, della complessità della struttura organizzativa del datore, della natura dei fatti contestati (cfr. Cass.
S.U. n. 30985/2017)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 20/03/2025, n. 7481).
Non può dunque ritenersi contrario ai principi di correttezza e buona fede il comportamento dell'amministrazione che, come nel caso di specie, avuta notizia dell'illecito asseritamente commesso dal dipendente, ne verifichi preliminarmente la fondatezza perché, come affermato dalla Suprema Corte "è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi;
né risponde ad un'esigenza di economia ed efficienza dell'agire amministrativo l'apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità" (Cass. n. 33236/2022; Cass. n.
35061/2023). Sicché non può dirsi violato nella fattispecie in esame il principio di tempestività della contestazione in ragione della complessità dei fatti disciplinarmente e penalmente rilevanti di cui l'allora D.S. era venuto a conoscenza per il tramite delle segnalazioni dei genitori allo stesso pervenute in occasione della riunione del 16.02.2011 (all. n. 4 al ricorso), stante la loro complessità che aveva richiesto un fisiologico margine temporale per compiere i dovuti accertamenti, tuttalpiù ove si consideri che di tali episodi lo stesso Direttore Scolastico non aveva avuto diretta contezza, come cristallinamente emerge dalla denuncia presentata il 18.02.2011 (cfr. all. 5 al ricorso, ove si legge “a seguito di due esposti dei genitori della Scuola primaria … nonché a lamentele verbali sia di genitori che di docenti, tutti riguardanti il comportamento della della Scuola Pt_3
Primaria , che non hanno voluto mai esplicitare in forma scritta, ho Parte_1
provveduto ad intensificare le mie visite nelle classi, a chiedere agli alunni notizie in merito, a convocare su espressa richiesta alcuni genitori, a parlare con la maestra interessata. Durante le mie visite nelle classi non ho notato nulla di particolare ma un normale dialogo educativo …”).
Alcun ritardo può dunque essere sotto tale aspetto addebitato all'amministrazione scolastica, avendo anzi l'allora Dirigente diligentemente attivato, una volta apprese le doglianze dei genitori nei riguardi della sia intensificando i controlli all'interno delle classi onde verificarne la Pt_1
fondatezza sia presentando apposita denuncia onde demandare alle competenti autorità i dovuti accertamenti.
A ciò aggiungasi peraltro che, quanto alla lesione del diritto di difesa derivante dal ritardo nella trasmissione, è necessario, affinché questa possa dirsi realizzata, che "l'incolpato denunci, con concreto fondamento, l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà della sua difesa indotta dal compimento di tale attività istruttoria pre-procedimentale" (Cass. n. 32491/2018). Sicché anche sotto tale profilo, non si ravvisa alcuna violazione procedurale, in difetto di qualsivoglia allegazione da parte della ricorrente, prima ancora che di prova, in ordine ad una concreta compromissione del diritto di difesa. In altri termini, ella avrebbe dovuto argomentare in ordine ai diversi e migliori termini in cui quel diritto sarebbe stato esercitato ove la trasmissione fosse avvenuta entro il 26 febbraio 2011 (id est dieci giorni dalla riunione tenutasi con i genitori, momento nel quale, a dire della ricorrente, dovevano dirsi certamente conosciuti da parte del D.S.
i fatti disciplinarmente rilevanti) anziché il 2 novembre 2011 (avendo solo allora il D.S. comunicato all' i Palermo nonché all' Caltanissetta – giusta nota CP_2 Controparte_6
raccomandata n. 18/2011 prot. ris del 2 novembre 2011, all. n. 8 al ricorso) di aver trasmesso gli atti ai Carabinieri della locale stazione.
Venendo al secondo motivo di doglianza di cui al ricorso, neppure si ravvisa una violazione del termine di trenta giorni dalla segnalazione del D.S. per la contestazione dell'addebito da parte dell' il cui dies a quo, a dire della ricorrente, dovrebbe farsi coincidere con il 02.11.2011, Pt_2 allorché, come poc'anzi richiamato, il D.S. comunicava all' di Palermo e all' CP_2 [...]
di Caltanissetta di aver trasmesso gli atti ai Carabinieri della locale stazione, ovvero, al CP_6 più, con il 23.01.2012 (allorché perveniva all' per la la nota della Procura della CP_2 CP_2
Repubblica presso il Tribunale di Gela con cui veniva comunicato l'esercizio dell'azione penale nei confronti della docente, circostanza espressamente evincibile dalla lettera di contestazione oggi tacciata di illegittimità (cfr. all. n. 12 al ricorso).
Anche sotto tale profilo la difesa di parte ricorrente non coglie nel segno.
Risulta, invero, documentalmente che con la richiamata nota del 02.11.2011 il D.S. aveva comunicato per la prima volta all' , nonché al Dirigente Controparte_2 dell' di avere acquisito al CP_2 Controparte_8
protocollo riservato, in data 29 ottobre 2011, delle lettere di lamentele dei genitori degli alunni frequentanti l'istituzione scolastica riferite, per come ampiamente motivato, agli episodi di maltrattamento verbale e psicologico commessi dalla docente nell'ottobre 2011, cui l' veva CP_2
fatto tempestivamente seguito con lettera di contestazione n. 59 del 21.11.2011 (all. n. 10), oggetto del primo procedimento disciplinare, esulante dall'odierna cognizione.
Nessun episodio di maltrattamento veniva invece segnalato, con un sufficiente grado di specificità ai sensi dell'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001 tale da innescare l'onere per l' i Pt_2
attivarsi per la contestazione degli addebiti, in ordine alle diverse e più gravi condotte tenute dalla docente nel corso dell'a.s. 2010-2011. Sul punto, la citata nota del 02.11.2011 si era limitata ad alludere a non meglio precisate lamentele verbali dei genitori, restii a trasfonderle per iscritto con appositi atti di denuncia. Ad ulteriormente comprovare la mancata compiuta conoscenza da parte dell' n ordine a tali episodi concorre del resto il fatto che nella citata nota il D.S., dopo aver Pt_2
genericamente alluso alle richiamate lamentele dei genitori in ordine a non meglio precisate
“espressioni usate nei confronti dei discenti, atteggiamenti intimidatori e metodi poco educativi utilizzati dall'insegnante”, esponeva di aver constatato, a seguito di visite presso le classi attuate proprio per verificare la fondatezza di quanto rappresentatogli, che “il lavoro procedeva sui binari di una apparente correttezza, qualche bambino riferiva di epiteti, gestualità e frasi dialettali usate dalla maestra, a nostro giudizio difficilmente riconducibili al lessico di una educatrice …”.
Emerge dunque che l' la : - era venuto a conoscenza dei fatti accaduti nell'a.s. CP_2 CP_2
2010-2011 solo il 13.03.2012, una volta ricevuta la comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio (cfr. all. n. 5 alla memoria di costituzione); - in conseguenza di quanto appreso aveva conferito alla dott.ssa
Dirigente Tecnico del Corpo Ispettivo, l'incarico di svolgere un'ispezione Persona_2
CP_ presso l' di Mazzarino onde accertare sotto il profilo amministrativo disciplinare la rilevanza dei fatti addebitati in sede penale alla Giuiusa, la quale aveva poi depositato la relazione finale in data 04.05.2012 (cfr. all. n. 7 alla memoria), di conferma delle condotte ascritte alla docente;
aveva indi comunicato all' , giusta nota prot. n. 7733 Controparte_10
dell'08.05.2012 (all. n. 8 alla memoria) la citata relazione ispettiva in uno all'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti della ricorrente.
L'amministrazione convenuta ha pertanto correttamente osservato che solo in tale momento l' istituito presso l' aveva Controparte_11 Controparte_6
acquisito piena e specifica conoscenza dei fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, oltre che penale, addebitati alla docente tra l'anno 2010 e l'aprile 2011. Pt_1
Invero, va in punto di diritto osservato che, in relazione all'individuazione del momento della decorrenza del termine previsto per la contestazione dell'addebito, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto e preciso, l'avvio del procedimento mediante la formulazione di una contestazione tutt'altro che generica, sì da circostanziare esattamente i fatti
(cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 33394 del 30/11/2023 e Cassazione civile, sentenza n. 11635 del 21 maggio 2021).
Ancora, la notizia dell'infrazione idonea a far decorrere il citato termine deve presentare i caratteri dell'affidabilità e della concretezza, onde l'ufficio, a fronte di una notizia dai contorni vaghi o incerti e tali da far ragionevolmente dubitare della sua attendibilità (quale quella contenuta, per i motivi analizzati, in seno alla nota trasmessa dal D.S. il 02.11.2011), è sicuramente abilitato a compiere accertamenti preliminari diretti appunto a far acquisire alla notizia medesima un carattere di concretezza, cosa che risulta essere stata fatta nel caso di specie, avendo l per CP_2
la - una volta ricevuta, nel marzo 2012, la comunicazione della Procura della Repubblica CP_2
presso il Tribunale di Gela – disposto le dovute indagini ispettive. Ciò anche nell'interesse del lavoratore a non essere oggetto di contestazioni avventate.
Nel caso in cui, poi, il dipendente abbia posto in essere una pluralità di fatti che esigono di essere valutati unitariamente ai fini della loro rilevanza sul piano disciplinare, il termine per la contestazione degli stessi decorre dal momento di verificazione dell'ultimo di essi.
Ebbene, al lume dei menzionati principi, il dies a quo per la decorrenza del termine di trenta giorni per la contestazione dell'addebito non può ragionevolmente collocarsi in un momento anteriore all'08.05.2012, giacché solo allora il competente presso l' Controparte_12 [...]
veniva compiutamente a conoscenza dei fatti, con conseguente Controparte_6
tempestività della contestazione dallo stesso trasmessa alla ricorrente in data 10.05.2012.
Il fatto, poi, che la definitiva sanzione disciplinare di destituzione sia stata disposta con provvedimento il 30.12.2019, dunque a distanza di oltre sette anni, lungi dall'essere addebitabile ad un negligente operato dell'amministrazione scolastica costituisce un fisiologico riflesso, normativamente contemplato, della disciplina che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
Invero, dalla lettera di cui all'art. 55 ter, comma I del D. Lgs. n. 165/2001, si evince che, malgrado il sistema sia informato ad un principio di tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, tale per cui “il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”, l'amministrazione, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può, con scelta discrezionale, sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
Circostanza verificatasi nel caso di specie, avendo la amministrazione scolastica disposto, con la lettera di contestazione del 10.05.2012, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine del procedimento penale ex art. 55 ter (scelta che non si ritiene peraltro sindacabile dall'adito g.o. pena la violazione dei limiti esterni alla giurisdizione), per poi correttamente irrogare il definitivo provvedimento di destituzione in data 30.12.2019 (previa tempestiva rinnovazione della contestazione in data 11.11.2019, cfr. all. n. 15 alla memoria) una volta avuta conoscenza, in data 28.10.2019, della sentenza di condanna emessa in sede penale, circostanza quest'ultima peraltro neppure contestata ex adverso.
Proseguendo nel vaglio delle censure mosse dalla ricorrente al procedimento disciplinare, va altresì rigettata quella poggiante sulla presunta violazione del principio del contraddittorio in relazione al diniego dell'istanza di rinvio dell'audizione personale della . Pt_1
Va richiamato, in punto di diritto, l'art. 55 bis comma 1 d.lgs. n. 165/2001 che prevede, tra l'altro che solo “[…] In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente”.
Ebbene le ragioni addotte dall'insegnante nella propria richiesta di differimento dell'audizione non possono dirsi tali da configurare una ipotesi di grave ed oggettivo impedimento come richiesto dalla normativa in questione. Infatti la ha prodotto un solo certificato medico, dal quale Pt_1
non si è in grado di evincere l'eventuale gravità delle sue condizioni di salute poiché lo stesso non era corroborato da apposita e specifica ulteriore documentazione medica atta a dimostrare l'impossibilità della stessa donna a presenziare all'audizione.
Ma vi è di più.
La normativa prevede infatti che il lavoratore può scegliere tra varie modalità di esercizio del proprio diritto di difesa: può presentarsi personalmente, da solo o con l'eventuale assistenza di un legale o di un sindacalista da lui scelto;
può anche evitare di presentarsi ed inviare una memoria scritta o, ancora avanzare apposita istanza di accesso agli atti.
Diritto ed iniziativa difensiva quest'ultimi non esercitati dalla ricorrente così come si evince anche dal riscontro all'istanza di differimento dove si legge: “Si evidenzia altresì che nessuna iniziativa difensiva è stata adottata durante tutto il termine a difesa, di venti giorni liberi successivi alla notifica della contestazione disciplinare” (cfr. all. n. 19 ricorso).
Dunque, la circostanza del parziale accoglimento della richiesta di differimento dell'audizione
(stante il rinvio dell'audizione da giorno 05/12/2019 al 10/12/2019) valutata in uno al mancato deposito di documentazione comprovante un impedimento oggettivo a comparire nonché alla circostanza che all'audizione aveva partecipato non solo il difensore della Giuiusa, previo deposito di apposita memoria difensiva, ma anche il coniuge della donna – così come si evince dal verbale di audizione (cfr. all. n. 16 alla memoria di costituzione) – consente di escludere qualsivoglia violazione del principio del contraddittorio. Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione della ricorrente in ordine all'errata applicazione della sanzione di cui all'art. 498 d.lgs. n. 297/1994, in luogo di quella prevista dall'art. 496 del decreto anzi menzionato.
In punto di diritto l'art. 496 prevede l'applicazione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi “per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna”. Di converso l'art. 498 dispone l'applicazione della sanzione della destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, laddove il dipendente abbia, tra le altre ipotesi, posto in essere atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione e con grave abuso di autorità (cfr. lettere a)-f) art. 498 d.lgs. 297/1994).
Ebbene, in tale ultima fattispecie risulta sussumibile la condotta della in quanto, Pt_1
nonostante la ricorrenza del requisito della sentenza definitiva richiesto dall'art. 496 (che comunque non è affatto incompatibile con la diversa ipotesi di cui all'art. 498), “il comportamento che ha avuto l'insegnante – così come è dato leggersi nella sentenza del Tribunale di Gela, confermata sia in grado di appello che dalla Corte di Cassazione (cfr. all.ti nn. 11, 12 e 13 alla memoria di costituzione) – è stato tutt'altro che consono al ruolo da essa rivestito ed i suoi metodi educativi sono stati a dir poco deplorevoli e degni del massimo biasimo perché evidentemente idonei ad umiliare, svalutare, denigrare o violentare psicologicamente gli alunni, contrariamente ai dettami del poter educativi o disciplinare”.
È evidente, dunque, che la docente aveva tenuto una condotta in pieno contrasto ai doveri inerenti il suo ruolo di insegnante, sicché si reputa proporzionata la sanzione inflitta della definitiva destituzione dal servizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono il procedimento disciplinare e il conseguenziale provvedimento definitivo di destituzione del 30.12.2019 emesso nei confronti di Parte_1
deve ritenersi legittimo e come tale va confermato.
[...]
La soccombenza della ricorrente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda proposta e dell'attività in concreto svolta [causa di valore indeterminabile – complessità media, parametri medi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara il difetto di legittimazione degli evocati in giudizio;
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- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
9.048,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Gela il 04.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Polizzi