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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. VG. R.G. 11267/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.1.2024 da 1) Parte_1
nata a [...] il [...];
codice fiscale;
C.F._1
cittadina italiana;
residente a [...], in via Calle Tres Torres;
con l'Avv. Alessandra Genghini presso cui ha eletto domicilio;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]; codice fiscale C.F._2 cittadino italiano;
residente a [...]; con l'Avv. Alessandra Genghini presso cui ha eletto domicilio;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 19.02.1989 in separazione dei beni,
matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano (ATTO n. 243 – parte 2 – Serie A – volume R01 – anno 1989) (doc. 1);
separati con Sentenza del Tribunale di Milano n. 2452/2024 del 30.12.2024 passata in giudicato in pari data;
con due figli gemelli:
- – C.F. e Per_1 C.F._3
- – C.F. Per_2 C.F._4 entrambi cittadini italiani, nati a Milano (MI) in data 08.09.2005, di 19 anni d'età, studenti, non autonomi economicamente.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti conclusioni congiunte: CONCLUSIONI relative al divorzio
•Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e (ATT n. 243 – parte 2 – Serie A – volume R01 – anno
[...] Parte_2
1989).
•Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto. 243 – parte 2- serie A – volume R01 – anno 1989);
voglia, altresì OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI 1. La moglie ha già rilasciato la casa coniugale sita a Milano in Piazzale Dateo n. 6 di sua esclusiva proprietà, vivendo ormai stabilmente a Barcellona. La Sig.ra
attribuisce al sig. il diritto di uso e di Parte_1 Parte_2 abitazione vitalizio dell'appartamento predetto sito a Milano in Piazzale Dateo n. 6 e del box. La sig.ra si impegna a farsi carico delle spese condominiali Pt_1 ordinarie e straordinarie dell'immobile, mentre il sig. sosterrà il costo delle Pt_2
pagina 2 di 4 utenze e di eventuale manutenzione ordinaria.
2. I due figli, e , entrambi maggiorenni e studenti universitari, sono Per_1 Per_2 residenti con la madre, frequentano i rispettivi corsi di laurea in NA e vedranno ed incontreranno il padre liberamente come avvenuto sino ad oggi. Quando i figli faranno visita al padre in Italia potranno stare presso l'abitazione sita in Piazzale Dateo n. 6, mentre qualora sia il padre a fare loro visita ai figli in NA (nello specifico al momento a Barcellona e/o a Madrid) si organizzerà alloggiando in hotel, B&B o altra sistemazione da lui individuata.
3. La madre continuerà a farsi carico del mantenimento, ordinario e straordinario per i due figli, come già di fatto sta avvenendo per accordo tra i due genitori e senza avanzare pretese nei confronti del padre. La madre provvede e continuerà a provvedere all'integrale costo della retta universitaria e dei costi di studio ad essa connessi sia per che per , compreso l'affitto dell'abitazione a Per_2 Per_1
Madrid di quest'ultima; alle spese sanitarie / dentistiche/mediche e a tutto quanto necessario per loro secondo accordi diretti tra la sig.ra e i due ragazzi. Pt_1
4. Il padre provvede e continuerà a concorrere al loro mantenimento, come già di fatto avviene, principalmente ricaricando la carta prepagata loro fornita, secondo accordi diretti con i due figli.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di nulla avere a pretendere reciprocamente.
6. Le spese legali della presente procedura saranno sostenute dalla Sig.ra
[...]
. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di Note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 12 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni congiunte concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano (MI) in data 19.02.1989 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Spese di lite sostenute interamente dalla Sig.ra come da Parte_1 accordi delle parti.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni (Atto. 243 – parte 2- serie A – volume R01 – anno
1989) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott.Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.1.2024 da 1) Parte_1
nata a [...] il [...];
codice fiscale;
C.F._1
cittadina italiana;
residente a [...], in via Calle Tres Torres;
con l'Avv. Alessandra Genghini presso cui ha eletto domicilio;
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]; codice fiscale C.F._2 cittadino italiano;
residente a [...]; con l'Avv. Alessandra Genghini presso cui ha eletto domicilio;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il 19.02.1989 in separazione dei beni,
matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano (ATTO n. 243 – parte 2 – Serie A – volume R01 – anno 1989) (doc. 1);
separati con Sentenza del Tribunale di Milano n. 2452/2024 del 30.12.2024 passata in giudicato in pari data;
con due figli gemelli:
- – C.F. e Per_1 C.F._3
- – C.F. Per_2 C.F._4 entrambi cittadini italiani, nati a Milano (MI) in data 08.09.2005, di 19 anni d'età, studenti, non autonomi economicamente.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti conclusioni congiunte: CONCLUSIONI relative al divorzio
•Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e (ATT n. 243 – parte 2 – Serie A – volume R01 – anno
[...] Parte_2
1989).
•Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto. 243 – parte 2- serie A – volume R01 – anno 1989);
voglia, altresì OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI 1. La moglie ha già rilasciato la casa coniugale sita a Milano in Piazzale Dateo n. 6 di sua esclusiva proprietà, vivendo ormai stabilmente a Barcellona. La Sig.ra
attribuisce al sig. il diritto di uso e di Parte_1 Parte_2 abitazione vitalizio dell'appartamento predetto sito a Milano in Piazzale Dateo n. 6 e del box. La sig.ra si impegna a farsi carico delle spese condominiali Pt_1 ordinarie e straordinarie dell'immobile, mentre il sig. sosterrà il costo delle Pt_2
pagina 2 di 4 utenze e di eventuale manutenzione ordinaria.
2. I due figli, e , entrambi maggiorenni e studenti universitari, sono Per_1 Per_2 residenti con la madre, frequentano i rispettivi corsi di laurea in NA e vedranno ed incontreranno il padre liberamente come avvenuto sino ad oggi. Quando i figli faranno visita al padre in Italia potranno stare presso l'abitazione sita in Piazzale Dateo n. 6, mentre qualora sia il padre a fare loro visita ai figli in NA (nello specifico al momento a Barcellona e/o a Madrid) si organizzerà alloggiando in hotel, B&B o altra sistemazione da lui individuata.
3. La madre continuerà a farsi carico del mantenimento, ordinario e straordinario per i due figli, come già di fatto sta avvenendo per accordo tra i due genitori e senza avanzare pretese nei confronti del padre. La madre provvede e continuerà a provvedere all'integrale costo della retta universitaria e dei costi di studio ad essa connessi sia per che per , compreso l'affitto dell'abitazione a Per_2 Per_1
Madrid di quest'ultima; alle spese sanitarie / dentistiche/mediche e a tutto quanto necessario per loro secondo accordi diretti tra la sig.ra e i due ragazzi. Pt_1
4. Il padre provvede e continuerà a concorrere al loro mantenimento, come già di fatto avviene, principalmente ricaricando la carta prepagata loro fornita, secondo accordi diretti con i due figli.
5. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di nulla avere a pretendere reciprocamente.
6. Le spese legali della presente procedura saranno sostenute dalla Sig.ra
[...]
. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di Note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 12 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni congiunte concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano (MI) in data 19.02.1989 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Spese di lite sostenute interamente dalla Sig.ra come da Parte_1 accordi delle parti.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni (Atto. 243 – parte 2- serie A – volume R01 – anno
1989) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9 luglio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott.Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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