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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4036/2020 del ruolo generale, promossa da
ITALFONDIARIO S.p.A. (C.F.: ), in persona del suo P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore di
SESTANTE FINANCE S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro
Carsillo (C.F.: ), presso il cui indirizzo pec, C.F._1
, è elettivamente domiciliata;
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APPELLANTE contro
CU CO;
APPELLATO - CONTUMACE avverso la sentenza n. 386/2020 del G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata il 07.02.2020 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. È impugnata, con atto notificato il 12.11.2020 (secondo la legislazione emergenziale COVID) e, di seguito, il 06.04.2021, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, adito dall'odierno appellato, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato la Banca convenuta, alla ripetizione della somma di € 18,24 (a titolo di interessi di mora usurari), nonché, “ad applicare, a partire dalla rata n. 170, in caso di ritardato pagamento, interessi moratori nella misura del tasso legale” (V. capo C del dispositivo della sentenza impugnata).
2. Con l'originario libello, il UN aveva eccepito usura originaria con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato il 09.11.2004, invocando la ripetizione degli interessi versati unitamente alle rate di ammortamento e senza applicazione di interessi, per quelle a scadere.
3. Il Tribunale, all'esito di perizia tecnico – contabile, con la sentenza della cui impugnativa trattasi, dopo aver ritenuto senz'altro legittimi gli interessi corrispettivi, perché sottosoglia, ha, invece, accolto la domanda attorea limitatamente al tasso moratorio, che, tuttavia, senza azzerarlo, lo ha limitato nella misura legale, in luogo di quella convenzionale.
4. Con il gravame, affidato sostanzialmente ad un unico motivo,
l'Istituto di credito appellante si duole di simile pronuncia, contestando la natura usuraria del tasso di mora.
5. L'appellato, sebbene ritualmente citato (sia pure secondo le modalità richiamate sub 1, che precede), è rimasto contumace.
6.All'udienza del 22.01.2024, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore dell'appellante, la causa è stata introitata a sentenza, con assegnazione del termine di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionale.
7. L'appello è fondato. 8. La pronuncia impugnata è di poco anteriore all'intervento delle SS.
UU. n. 19597/2020.
Preliminarmente, mette conto evidenziare che, la sovrapposizione degli interessi corrispettivi con quelli moratori, correlati alla verifica dell'eventuale usura, va partitamente condotta, tenendo distinte le due categorie, secondo i principi fissati nel richiamato intervento delle SS.
UU.
La Suprema Corte, infatti, pur mettendo in luce la rilevanza, ai fini della rilevazione dell'usura, anche dell'interesse di mora, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, afferma che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal
T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303/2018 (sempre a SS. UU.) con riferimento alla c.m.s., di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per i soli interessi moratori.
In altri termini, ai fini dell'usura, dovrà tenersi conto in termini relativi per differenziale tra il TEG ed il tasso di mora, concorrendo quest'ultimo al tasso complessivo da assumere a termine di paragone con quello soglia, aggiungendosi al primo in termini differenziali e non già assoluti.
Tuttavia, nonostante la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., il prezzo del denaro va comunque preservato.
La disposizione codicistica, infatti, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, non può essere interpretata nel senso della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato. Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Il Supremo Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti.
Ed invero, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito. Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito;
da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c..
9.Nel caso di specie, nell'analisi tecnica condotta dal CTU nominato in primo grado, non si è tenuto conto della maggiorazione, fissata in ragione del 2,1%, del tasso medio soglia;
sicché, il tasso moratorio, fissato al 6,32%, doveva ritenersi, in ogni caso, sottosoglia, anche sotto il profilo moratorio, considerato il tasso corrispettivo del 3,84%, aumentato, appunto, di punti 2,1 e, di seguito, del 50% della sommatoria, vale a dire 8,91%.
10. Quanto alle spese del presente grado, confermata la compensazione integrale tra le parti per quelle di primo grado, è innegabile l'estrema incertezza nella quale gli operatori del diritto si sono trovati ad affrontare l'ermeneutica in subiecta materia, almeno sino al richiamato intervento delle SS. UU., comunque postumo alla proposizione della originaria domanda ed alla sentenza impugnata.
Ciò giustifica l'irripetibilità delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 12.11.2020, da ITALFONDIARIO S.p.A. nei confronti di UN CO, avverso la sentenza n. 386/2020 del G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, così provvede:
- dichiara la contumacia di UN CO;
- in accoglimento del gravame ed in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda avanzata dal UN in danno della odierna appellante, siccome infondata in fatto ed in diritto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di primo grado e dichiara irripetibili quelle del presente grado.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 02.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese