TRIB
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/07/2024, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2024/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2024/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANTONELLO PIANA e Parte_1 C.F._1
MANUELA LADU
ATTORE contro col patrocinio dell'avv. ALESSIO CALABRO' Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: mutuo – ripetizione dell'indebito
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie e accessorie, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o Parte_1 vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare CP_2
alla restituzione della somma omnia di € 5.001 o veriore accertanda, al netto di quanto già
[...] rimborsato, oltre interessi al 5% dalla erogazione all'estinzione, ed oltre € 400 per spese di mediazione,
e così per un totale di € 5.401 oltre gli interessi richiesti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto”
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge: – respingere tutte le domande avversariamente proposte nei confronti di siccome infondate in fatto e diritto e non provate. Controparte_1
Vinte le spese come da parametri ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i. in ragione dell'attività svolta per fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis,
D.M. citato (…)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con citazione notificata il 16 giugno 2022 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...] chiedendone la condanna alla restituzione della somma di cui in epigrafe che assumeva Controparte_1 di aver ingiustamente versato in adempimento di un mutuo.
Esponeva di aver stipulato nel 2006 con la banca convenuta (all'epoca Neos Banca s.p.a.) un contratto di finanziamento con cessione del quinto che prevedeva il rimborso dell'importo lordo di € 34560,00 in
120 rate di 288 euro ciascuna. Al mutuatario era stato erogato un capitale di 192126,00 euro. Il TAN era indicato nel 5% e il TAEG nel 13,81%. Gli interessi dovuti dal mutuatario ammontavano quindi a
7406,00 euro, mentre le commissioni e spese a suo carico erano pari a ben 7.867,00 euro.
Assumeva l'esponente l'illegittima previsione a suo carico di voci di spesa estranee al sinallagma contrattuale ed illegittime per mancanza di causa, come poteva desumersi dall'anomala incidenza dei relativi costi sull'economia del contratto e dal raffronto tra la misura del TAN e quella, assai più elvata, del TAEG, stante il palese squilibrio fra l'ammontare degli interessi e l'importo addebitatole per commissioni, nonché per l'ingiustificata duplicazione delle spese destinate a remunerare una stessa attività. Spese, peraltro, non giustificate dall'effettiva prestazione di servizi in favore del consumatore e non accompagnate da un'illustrazione chiara e trasparente degli oneri e del relativo fondamento causale. L'imposizione di tali costi determinava inoltre uno squilibrio fra le rispettive prestazioni anche ai sensi dell'art. 33 del CdC. Sottolineava come il mutuo fosse un contratto tipico e trovasse la sua naturale remunerazione nella corresponsione degli interessi, risultando anomala l'imposizione a carico del consumatore di altre prestazioni atipiche che, come tali, andavano sottoposte ad un rigoroso giudizio di meritevolezza anche ai sensi dell'art. 1322, c.c., rimarcando anche la violazione dei doveri di chiarezza e trasparenza inerenti alla compiuta informazione sui costi del prestito e sui soggetti intervenuti
Sosteneva quindi l'illegittimo addebito per € 1200,00, delle commissioni “finanziarie e bancarie”, le cui voci giustificatrici erano equivoche e inerenti a costi già imputati al consumatore con le spese di istruttoria (dovute e previste in separata voce), con evidente duplicazione della relativa spesa. Le voci relative all'esame documentazione, deliberazione, elaborazione dati ai fini usura e antiriciclaggio costituivano mere frammentazioni dell'ordinaria istruttoria, così come erano necessari in relazione a qualunque prestito i costi per “acquisizione provvista”, per “perdite di valuta tra erogazione e restituzione del denaro”, per “ritardi non sanzionati”, attinente ad una possibile e solo eventuale mora, peraltro già sanzionata con la previsione degli interessi di mora e del maggior danno in caso di ritardo nei pagamenti.
Riteneva inoltre del tutto ingiustificate le “commissioni Intermediario o accessorie”, addebitategli per ben 3.801,00 euro, non essendo individuabile il soggetto destinatario del relativo pagamento. La relativa voce contrattuale rappresentava l'ennesima duplicazione del costo per istruttoria, elaborazione dati e altre voci già poste a carico del mutuatario. Vi erano inoltre enunciati costi per garanzie non dovuti, dato che la garanzia era già offerta dal datore di lavoro, oltre che dalla polizza assicurativa obbligatoria per legge e posta a carico del mutuatario, nonché dal TFR. Non era infine intervenuto alcun mediatore, agente o intermediario cui riconoscere il relativo compenso, sottolineando l'attore come non fossero mai state rese le prestazioni ivi indicate, quali la ricerca ed attivazione della
“soluzione finanziaria”, la “definizione dei rapporti contabili”, l'“assistenza al consumatore sino pagina 2 di 5 all'erogazione”, tutte attività inesistenti. Con riferimento a quest'ultima commissione eccepiva anche la mancanza della specifica sottoscrizione di un accordo separato con l'agente o intermediario asseritamente intervenuto.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva e contestava la domanda, osservando come il mutuatario avesse Controparte_1 ricevuto compiute ed esaurienti informazioni su tutte le componenti del costo del credito, quindi su ciascun onere a suo carico, separatamente individuato e descritto nel testo contrattuale, oltre che computato nella determinazione del TAEG indicato. Richiamava quindi le specifiche descrizioni riportate nella scrittura contrattuale circa il fondamento delle varie commissioni addebitate al mutuatario che costituivano il giusto compenso pattuito per gli oneri sostenuti dall'intermediario.
Argomentava poi, ampiamente, sul mancato superamento dei tassi soglia sulla base della rilevazione periodica effettuata in osservanza delle disposizioni della Banca d'Italia e concludeva per il rigetto della domanda, come sopra riportato.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 30 novembre 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, c.p.c., sulle riportate conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
La domanda attrice è fondata e dev'essere accolta, sulla base delle seguenti considerazioni.
E' sufficiente richiamare il testo delle commissioni contestate, già sinteticamente riportato in espositiva e risultante dalla scrittura privata allegata sub 1 dall'attore, per comprendere come le remunerazioni ivi previste e poste a carico del mutuatario attengano all'espletamento delle ordinarie attività di istruttoria e di approvvigionamento del denaro nonché di gestione del prestito e del relativo rischio, proprie di qualunque forma di finanziamento e per buona parte riconducibili a quelle “spese istruttoria” che il contratto già aveva previsto a carico del consumatore (per l'importo di € 120, non contestato).
Si richiamano, in particolare, le previsioni della “remunerazione dell'attività imprenditoriale… l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l'intera durata del piano di ammortamento, l'elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/1991 e 108/1996, i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, per la copertura, anche aleatoria delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, sui ritardi non sanzionati dei pagamenti da parte delle Amministrazioni con i relativi oneri finanziari ed ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto”. Altrettanto ingiustificati appaiono i costi per compensi “in favore dell'Agente in Attività Finanziaria o del Mediatore Creditizio alla cui organizzazione il cedente ha ritenuto di rivolgersi per: ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di suo interesse definita con il presente contratto;
per concorrere all'attività di istruttoria del prestito;
per la definizione dei relativi rapporti contabili;
per assisterlo sino alla erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno corrispondente” (doc. 1, art. 4 sub D condizioni generali di contratto).
Il mutuo in oggetto risulta infatti stipulato dal direttamente con Neos Finance s.p.a., Parte_1 società del gruppo e dal relativo documento non risulta affatto l'intervento di terzi Controparte_1 soggetti rivestenti il ruolo di agente, intermediario o (tantomeno) mediatore, sicché la banca stipulante aveva agito direttamente nel suo interesse, anche nella fase precontrattuale, e negoziato col beneficiario pagina 3 di 5 del mutuo, stante l'evidenziata perfetta coincidenza fra il soggetto erogatore del prestito e quello operante nella relativa stipulazione.
Non risultando intervenuti soggetti terzi nella gestione dell'informativa e della collocazione del prodotto sul mercato la relativa “commissione finanziaria” addebitata al cliente cedente per 1.200,00 euro è palesemente ingiustificata in quanto priva di un effettivo riferimento causale, analogamente alle commissioni “accessorie” poste a carico del consumatore per ben 3801,60 euro.
Si tratta infatti di costi riferiti ad attività quali l'esame della documentazione, gli oneri per la copertura del rischio, per l'elaborazione dati, o per la gestione delle rate di rimborso in scadenza, per la differenza di valuta fra l'erogazione iniziale e il momento di decorrenza dell'ammortamento, privi di un'adeguata giustificazione causale perché ripetitivi di costi già rientranti nell'istruttoria o, come anticipato, nell'ordinaria gestione della fase di riscossione del rimborso e del rischio connesso a qualunque finanziamento. Rischio, peraltro, nella specie comunque coperto e dalla polizza assicurativa (stipulata con un costo di 2746,00 euro a carico del mutuatario) e dalla previsione di penali ed interessi di mora a carico dell'inadempiente. Ne emerge, inoltre, un'enunciazione viziata per violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori.
Vengono infatti in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente, quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal
TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34, co. 2° e 35 del CdC) sia, correlativamente, la necessità che gli elementi contrattuali individuanti le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali.
Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile.
Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato, sì da consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi dell'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito, e l'eventuale individuazione di uno squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ.
n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali.
In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto.
pagina 4 di 5 Nella specie, le commissioni previste dal contratto come oneri ulteriori sostenuti dalla mutuante incorrono nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale. Vi risultano infatti annoverati costi riconducibili all'amministrazione interna dell'intermediario finanziario e del personale di cui si avvale, sottolineandosi come nella specie non risulti fornito alcun servizio specifico ed ulteriore inerente al prestito né prestazioni diverse ed aggiuntive rispetto a quelle rientranti nella sua istruttoria, nell'attivazione e nella sua prevedibile gestione ordinaria. Deve anche precisarsi al riguardo come siano addebitati al mutuatario costi per servizi che in nulla si differenziano rispetto a qualunque fase gestoria del rimborso rateale del finanziamento (si pensi all'esecuzione ed al corretto svolgersi dell'ammortamento, alla copertura del rischio o all'elaborazione dati), o che appaiono meramente duplicativi di oneri già addebitati per spese d'istruttoria, o ancora eventuali e collegati ad eventi futuri ed incerti che il cliente paga in anticipo e a prescindere dal loro verificarsi.
La rilevata assenza di causa giustificatrice induce dunque a reputare dette commissioni prive di titolo e nulle ai sensi degli artt. 1322, 1325 n.2, 1346, 1418 c.c.
Alla parcellizzazione delle prestazioni a carico del beneficiario del finanziamento non sembra infatti corrispondere una altrettanto varia offerta di servizi al consumatore che, sia nella fase di conclusione del contratto che in quella di rimborso, non risulta godere in concreto di alcuna prestazione diversa da quelle di contabilizzazione dei ratei e comunicazione periodica dei relativi saldi.
La domanda attrice dev'essere dunque accolta per la complessiva somma di € 5001,60, pari all'importo pagato per le due commissioni ingiustamente addebitate al sig. con gli interessi come richiesti. Pt_1
E' infine appena il caso di osservare come siano incoerenti con l'oggetto della domanda le diffuse argomentazioni della convenuta dirette ad escludere l'usurarietà degli interessi pattuiti, su cui non è stato mosso alcun rilievo dall'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di nella misura di cui al Controparte_1 dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie la domanda e condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5001,60, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali ex art. 1284 co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione in favore dell'attore, e per lo stesso del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in complessivi € 2650,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari, 3 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2024/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ANTONELLO PIANA e Parte_1 C.F._1
MANUELA LADU
ATTORE contro col patrocinio dell'avv. ALESSIO CALABRO' Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: mutuo – ripetizione dell'indebito
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie e accessorie, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o Parte_1 vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare CP_2
alla restituzione della somma omnia di € 5.001 o veriore accertanda, al netto di quanto già
[...] rimborsato, oltre interessi al 5% dalla erogazione all'estinzione, ed oltre € 400 per spese di mediazione,
e così per un totale di € 5.401 oltre gli interessi richiesti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto”
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previe le declaratorie e gli accertamenti di ragione e di legge: – respingere tutte le domande avversariamente proposte nei confronti di siccome infondate in fatto e diritto e non provate. Controparte_1
Vinte le spese come da parametri ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i. in ragione dell'attività svolta per fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis,
D.M. citato (…)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con citazione notificata il 16 giugno 2022 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...] chiedendone la condanna alla restituzione della somma di cui in epigrafe che assumeva Controparte_1 di aver ingiustamente versato in adempimento di un mutuo.
Esponeva di aver stipulato nel 2006 con la banca convenuta (all'epoca Neos Banca s.p.a.) un contratto di finanziamento con cessione del quinto che prevedeva il rimborso dell'importo lordo di € 34560,00 in
120 rate di 288 euro ciascuna. Al mutuatario era stato erogato un capitale di 192126,00 euro. Il TAN era indicato nel 5% e il TAEG nel 13,81%. Gli interessi dovuti dal mutuatario ammontavano quindi a
7406,00 euro, mentre le commissioni e spese a suo carico erano pari a ben 7.867,00 euro.
Assumeva l'esponente l'illegittima previsione a suo carico di voci di spesa estranee al sinallagma contrattuale ed illegittime per mancanza di causa, come poteva desumersi dall'anomala incidenza dei relativi costi sull'economia del contratto e dal raffronto tra la misura del TAN e quella, assai più elvata, del TAEG, stante il palese squilibrio fra l'ammontare degli interessi e l'importo addebitatole per commissioni, nonché per l'ingiustificata duplicazione delle spese destinate a remunerare una stessa attività. Spese, peraltro, non giustificate dall'effettiva prestazione di servizi in favore del consumatore e non accompagnate da un'illustrazione chiara e trasparente degli oneri e del relativo fondamento causale. L'imposizione di tali costi determinava inoltre uno squilibrio fra le rispettive prestazioni anche ai sensi dell'art. 33 del CdC. Sottolineava come il mutuo fosse un contratto tipico e trovasse la sua naturale remunerazione nella corresponsione degli interessi, risultando anomala l'imposizione a carico del consumatore di altre prestazioni atipiche che, come tali, andavano sottoposte ad un rigoroso giudizio di meritevolezza anche ai sensi dell'art. 1322, c.c., rimarcando anche la violazione dei doveri di chiarezza e trasparenza inerenti alla compiuta informazione sui costi del prestito e sui soggetti intervenuti
Sosteneva quindi l'illegittimo addebito per € 1200,00, delle commissioni “finanziarie e bancarie”, le cui voci giustificatrici erano equivoche e inerenti a costi già imputati al consumatore con le spese di istruttoria (dovute e previste in separata voce), con evidente duplicazione della relativa spesa. Le voci relative all'esame documentazione, deliberazione, elaborazione dati ai fini usura e antiriciclaggio costituivano mere frammentazioni dell'ordinaria istruttoria, così come erano necessari in relazione a qualunque prestito i costi per “acquisizione provvista”, per “perdite di valuta tra erogazione e restituzione del denaro”, per “ritardi non sanzionati”, attinente ad una possibile e solo eventuale mora, peraltro già sanzionata con la previsione degli interessi di mora e del maggior danno in caso di ritardo nei pagamenti.
Riteneva inoltre del tutto ingiustificate le “commissioni Intermediario o accessorie”, addebitategli per ben 3.801,00 euro, non essendo individuabile il soggetto destinatario del relativo pagamento. La relativa voce contrattuale rappresentava l'ennesima duplicazione del costo per istruttoria, elaborazione dati e altre voci già poste a carico del mutuatario. Vi erano inoltre enunciati costi per garanzie non dovuti, dato che la garanzia era già offerta dal datore di lavoro, oltre che dalla polizza assicurativa obbligatoria per legge e posta a carico del mutuatario, nonché dal TFR. Non era infine intervenuto alcun mediatore, agente o intermediario cui riconoscere il relativo compenso, sottolineando l'attore come non fossero mai state rese le prestazioni ivi indicate, quali la ricerca ed attivazione della
“soluzione finanziaria”, la “definizione dei rapporti contabili”, l'“assistenza al consumatore sino pagina 2 di 5 all'erogazione”, tutte attività inesistenti. Con riferimento a quest'ultima commissione eccepiva anche la mancanza della specifica sottoscrizione di un accordo separato con l'agente o intermediario asseritamente intervenuto.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva e contestava la domanda, osservando come il mutuatario avesse Controparte_1 ricevuto compiute ed esaurienti informazioni su tutte le componenti del costo del credito, quindi su ciascun onere a suo carico, separatamente individuato e descritto nel testo contrattuale, oltre che computato nella determinazione del TAEG indicato. Richiamava quindi le specifiche descrizioni riportate nella scrittura contrattuale circa il fondamento delle varie commissioni addebitate al mutuatario che costituivano il giusto compenso pattuito per gli oneri sostenuti dall'intermediario.
Argomentava poi, ampiamente, sul mancato superamento dei tassi soglia sulla base della rilevazione periodica effettuata in osservanza delle disposizioni della Banca d'Italia e concludeva per il rigetto della domanda, come sopra riportato.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 30 novembre 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, c.p.c., sulle riportate conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
La domanda attrice è fondata e dev'essere accolta, sulla base delle seguenti considerazioni.
E' sufficiente richiamare il testo delle commissioni contestate, già sinteticamente riportato in espositiva e risultante dalla scrittura privata allegata sub 1 dall'attore, per comprendere come le remunerazioni ivi previste e poste a carico del mutuatario attengano all'espletamento delle ordinarie attività di istruttoria e di approvvigionamento del denaro nonché di gestione del prestito e del relativo rischio, proprie di qualunque forma di finanziamento e per buona parte riconducibili a quelle “spese istruttoria” che il contratto già aveva previsto a carico del consumatore (per l'importo di € 120, non contestato).
Si richiamano, in particolare, le previsioni della “remunerazione dell'attività imprenditoriale… l'esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l'intera durata del piano di ammortamento, l'elaborazione dei dati in funzione delle leggi 197/1991 e 108/1996, i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, per la copertura, anche aleatoria delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, sui ritardi non sanzionati dei pagamenti da parte delle Amministrazioni con i relativi oneri finanziari ed ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto”. Altrettanto ingiustificati appaiono i costi per compensi “in favore dell'Agente in Attività Finanziaria o del Mediatore Creditizio alla cui organizzazione il cedente ha ritenuto di rivolgersi per: ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di suo interesse definita con il presente contratto;
per concorrere all'attività di istruttoria del prestito;
per la definizione dei relativi rapporti contabili;
per assisterlo sino alla erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno corrispondente” (doc. 1, art. 4 sub D condizioni generali di contratto).
Il mutuo in oggetto risulta infatti stipulato dal direttamente con Neos Finance s.p.a., Parte_1 società del gruppo e dal relativo documento non risulta affatto l'intervento di terzi Controparte_1 soggetti rivestenti il ruolo di agente, intermediario o (tantomeno) mediatore, sicché la banca stipulante aveva agito direttamente nel suo interesse, anche nella fase precontrattuale, e negoziato col beneficiario pagina 3 di 5 del mutuo, stante l'evidenziata perfetta coincidenza fra il soggetto erogatore del prestito e quello operante nella relativa stipulazione.
Non risultando intervenuti soggetti terzi nella gestione dell'informativa e della collocazione del prodotto sul mercato la relativa “commissione finanziaria” addebitata al cliente cedente per 1.200,00 euro è palesemente ingiustificata in quanto priva di un effettivo riferimento causale, analogamente alle commissioni “accessorie” poste a carico del consumatore per ben 3801,60 euro.
Si tratta infatti di costi riferiti ad attività quali l'esame della documentazione, gli oneri per la copertura del rischio, per l'elaborazione dati, o per la gestione delle rate di rimborso in scadenza, per la differenza di valuta fra l'erogazione iniziale e il momento di decorrenza dell'ammortamento, privi di un'adeguata giustificazione causale perché ripetitivi di costi già rientranti nell'istruttoria o, come anticipato, nell'ordinaria gestione della fase di riscossione del rimborso e del rischio connesso a qualunque finanziamento. Rischio, peraltro, nella specie comunque coperto e dalla polizza assicurativa (stipulata con un costo di 2746,00 euro a carico del mutuatario) e dalla previsione di penali ed interessi di mora a carico dell'inadempiente. Ne emerge, inoltre, un'enunciazione viziata per violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori.
Vengono infatti in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente, quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal
TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34, co. 2° e 35 del CdC) sia, correlativamente, la necessità che gli elementi contrattuali individuanti le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali.
Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile.
Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato, sì da consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi dell'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito, e l'eventuale individuazione di uno squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ.
n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali.
In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto.
pagina 4 di 5 Nella specie, le commissioni previste dal contratto come oneri ulteriori sostenuti dalla mutuante incorrono nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale. Vi risultano infatti annoverati costi riconducibili all'amministrazione interna dell'intermediario finanziario e del personale di cui si avvale, sottolineandosi come nella specie non risulti fornito alcun servizio specifico ed ulteriore inerente al prestito né prestazioni diverse ed aggiuntive rispetto a quelle rientranti nella sua istruttoria, nell'attivazione e nella sua prevedibile gestione ordinaria. Deve anche precisarsi al riguardo come siano addebitati al mutuatario costi per servizi che in nulla si differenziano rispetto a qualunque fase gestoria del rimborso rateale del finanziamento (si pensi all'esecuzione ed al corretto svolgersi dell'ammortamento, alla copertura del rischio o all'elaborazione dati), o che appaiono meramente duplicativi di oneri già addebitati per spese d'istruttoria, o ancora eventuali e collegati ad eventi futuri ed incerti che il cliente paga in anticipo e a prescindere dal loro verificarsi.
La rilevata assenza di causa giustificatrice induce dunque a reputare dette commissioni prive di titolo e nulle ai sensi degli artt. 1322, 1325 n.2, 1346, 1418 c.c.
Alla parcellizzazione delle prestazioni a carico del beneficiario del finanziamento non sembra infatti corrispondere una altrettanto varia offerta di servizi al consumatore che, sia nella fase di conclusione del contratto che in quella di rimborso, non risulta godere in concreto di alcuna prestazione diversa da quelle di contabilizzazione dei ratei e comunicazione periodica dei relativi saldi.
La domanda attrice dev'essere dunque accolta per la complessiva somma di € 5001,60, pari all'importo pagato per le due commissioni ingiustamente addebitate al sig. con gli interessi come richiesti. Pt_1
E' infine appena il caso di osservare come siano incoerenti con l'oggetto della domanda le diffuse argomentazioni della convenuta dirette ad escludere l'usurarietà degli interessi pattuiti, su cui non è stato mosso alcun rilievo dall'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di nella misura di cui al Controparte_1 dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie la domanda e condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5001,60, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali ex art. 1284 co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione in favore dell'attore, e per lo stesso del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in complessivi € 2650,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Sassari, 3 luglio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5