Articolo 496 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 496.
(Ripartizione del compenso).

Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'armatore e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma e' ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresi' dell'opera da ciascuno prestata.

La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non puo' essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla meta' dell'intero ammontare del compenso stesso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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