Art. 16.
Per l'accertamento delle condizioni cui e' subordinata I la concessione prevista, dal precedente art. 15, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, ove richiesti, rilasceranno apposite attestazioni.
Alle provvidenze previste dal citato art. 15 potranno essere ammessi anche i prestiti la cui scadenza sia stata prorogata a termini del secondo comma, dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , ed in applicazione di provvedimenti emanati ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838 , nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge.
Ciascuna annualita' o semestralita' di rimborso degli importi ratizzati e' garantita, dai privilegi contemplati dagli articoli 8 , 9 , 10 , 11 e 12 della legge 5 luglio 1928 n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni.
In deroga alle norme vigenti, i privilegi legali che assistono le operazioni autorizzate a termini della presente legge hanno collocazione anteriore rispetto quelli costituiti, in epoca, successiva, a garanzia di prestiti posti in essere per gli scopi di cui all' art. 2 della legge 5 luglio 1925, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni. Il titolo di poziorita' ai fini della collocazione dei privilegi e' costituito dalla data d'iscrizione degli stessi nello schedario regionale istituito ai sensi dell'art. 37 del regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli Istituti speciali di credito agrario sono tenuti ad effettuare le occorrenti annotazioni allo schedario predetto nel giorno stesso di ricezione della lettera raccomandata di comunicazioni di avvenuto perfezionamento dell'operazione, compilata a cura dell'Istituto od Ente sovventore.
La tassa da bollo sulle cambiali agrarie, rilasciate a termini della, presente legge, e' ridotta alla misura fissa del 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire indipendentemente dalla loro scadenza o dalla durata delle operazioni.
Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicate le norme previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l'accertamento delle condizioni cui e' subordinata I la concessione prevista, dal precedente art. 15, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, ove richiesti, rilasceranno apposite attestazioni.
Alle provvidenze previste dal citato art. 15 potranno essere ammessi anche i prestiti la cui scadenza sia stata prorogata a termini del secondo comma, dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 , ed in applicazione di provvedimenti emanati ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838 , nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge.
Ciascuna annualita' o semestralita' di rimborso degli importi ratizzati e' garantita, dai privilegi contemplati dagli articoli 8 , 9 , 10 , 11 e 12 della legge 5 luglio 1928 n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni.
In deroga alle norme vigenti, i privilegi legali che assistono le operazioni autorizzate a termini della presente legge hanno collocazione anteriore rispetto quelli costituiti, in epoca, successiva, a garanzia di prestiti posti in essere per gli scopi di cui all' art. 2 della legge 5 luglio 1925, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni. Il titolo di poziorita' ai fini della collocazione dei privilegi e' costituito dalla data d'iscrizione degli stessi nello schedario regionale istituito ai sensi dell'art. 37 del regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli Istituti speciali di credito agrario sono tenuti ad effettuare le occorrenti annotazioni allo schedario predetto nel giorno stesso di ricezione della lettera raccomandata di comunicazioni di avvenuto perfezionamento dell'operazione, compilata a cura dell'Istituto od Ente sovventore.
La tassa da bollo sulle cambiali agrarie, rilasciate a termini della, presente legge, e' ridotta alla misura fissa del 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire indipendentemente dalla loro scadenza o dalla durata delle operazioni.
Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicate le norme previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni.