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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.3301 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023,
promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA CP_1
ALGHERO CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. VACCA STEFANO che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Tuili, in data 22/5/1996, tra il sig.
[...]
nato in [...] il [...] e la sig.ra nata in [...] il Parte_1 CP_1
12/9/1971, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. I, parte I, anno
1996, ordinando al competente Ufficiale dello Stato civile di compiere le necessarie annotazioni;
2. Disporre che ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio sostentamento e nessun assegno divorzile sarà posto a carico delle stesse parti
3. Dare atto che le parti concordano che il sig. continuerà a versare, sino al mese di maggio Pt_1
2026, alla sig.ra € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
maggiore d'età ; Per_1
4. Spese del giudizio interamente compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 03/05/2023, con note di trattazione scritta depositata in data Pt_1
4.12.2024, i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo.
All'udienza del 3.02.2025 il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 3.05.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
. CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a TUILI il 22/05/1996 tra nato a [...], il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato
[...]
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, parte I, serie A, anno 1996 - Comune di
TUILI).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone che ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
3. il sig. continuerà a versare, sino al mese di maggio 2026, alla sig.ra euro 250,00 Pt_1 CP_1
mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiore d'età ; Per_1
4. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
8/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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