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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 1 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1323/2022 R.G. e vertente fra
, rappresentato e difeso dal prof. avv. Mario Chieffallo;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Infante;
CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 6.02.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che in data 23.04.2021 presentava, ai sensi del DM n. 50 del
03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA profilo di Assistente Amministrativo,
Assistente Tecnico e Collaboratore per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 ; in data
03.08.2021 venivano pubblicate le graduatorie definitive del personale ATA ove al sig.
[...]
veniva assegnato il seguente punteggio:A) 13,70 per il profilo di “Assistente Parte_1
Amministrativo”; B) 11,20 per il profilo “Assistente Tecnico”; C) 12,50 per il profilo di
“Collaboratore Scolastico”; per ciascuno dei profili professionali di interesse del ricorrente è stato assegnato nella graduatoria definitiva un errato punteggio totale, poiché non è stato correttamente valutato il servizio militare di leva obbligatoria;
nello specifico, il sig.
[...]
[...] , ha svolto il servizio di leva in qualità di obiettore di coscienza presso l'Abriola Parte_2
Pubblica Assistenza nel settore sociale dal 30.07.2001 al 30.07.2002 quando ancora era vigente l'obbligo della leva, abolito con la legge n. 226/2004; per il predetto servizio espletato
è stato assegnato il punteggio ridotto di 0,60 anziché di 6,00 come previsto dalla legge;
tale valutazione ridotta è stata adottata in base al decreto n. 50/2021 Allegato A, punto A, CP_1
tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5 il decreto ministeriale n. 50/2021 nella parte in cui dispone la valutazione ridotta del titolo di servizio militare di leva obbligatoria- è palesemente in contrasto con i chiari disposti normativi anche di rango costituzionale;
la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente;
Tanto premesso in fatto adiva il Giudice per: a) riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare pari a 6,00 punti;
b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'I.C. di Pignola (PZ), valide per il triennio
2021/2024, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di: 19,10 -per il profilo di assistente amministrativo-; 16,60 -per il profilo di assistente tecnico-; 17,90 -per il profilo di collaboratore scolastico-. c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;
con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 1° luglio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente - quale partecipante alla procedura selettiva di cui al D.M. n. 50 del 3/3/2021, volta all'inclusione/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio
2021-2024 per i profili professionali di: assistente amministrativo;
collaboratore scolastico – si duole del punteggio pari a 0,60 attribuito dall'Amministrazione convenuta, in applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 50/2021, Allegato A, punto A, per il servizio militare di leva obbligatorio prestato dal 30.07.2001 al 30.07.2002
Con il presente giudizio chiede, pertanto, previa disapplicazione del D.M. cit., nella parte in cui prevede un trattamento differenziato a seconda che il servizio militare sia svolto o meno in costanza di nomina - per ritenuto contrasto delle disposizioni ministeriali con le norme anche
2 di rango costituzionale e con la giurisprudenza di legittimità ed amministrativa pronunciatasi al riguardo - di accertare il proprio diritto ad ottenere l'attribuzione di punti 6 per ogni anno, punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
Preliminarmente va ritenuta la giurisdizione del giudice adito, atteso che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, nelle controversie promosse per accertare il diritto al collocamento nelle graduatorie vengono in rilievo le determinazioni della P.A. assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato che radicano la giurisdizione in capo al giudice ordinario (si veda, ex multis, Sez. U., Ordinanza n. 17123 del 26.06.2019 secondo cui
“Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-
2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione intale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)”).
Passando all'esame del merito, premesso che il servizio militare di leva obbligatorio da parte del ricorrente sia stato espletato non in costanza del rapporto, giova richiamare, quanto statuito, con argomentazioni condivisibili alle quali si ritiene di dare continuità, dal Tribunale di Ancona, con la sentenza emessa il 14.09.2022 a definizione del procedimento iscritto al n.
279/2022 avente ad oggetto un caso analogo a quello in esame, est. Dott.ssa Per_1
che di seguito si riporta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
[...]
“… Occorre distinguere a tale riguardo la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente il DM
50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della
3 formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Pertanto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (Cass.
5679/2020, ripresa nelle recenti Cass. 15127/2021 e 15467/2021) richiamate dal ricorrente ed afferenti alla prima problematica, invero non rilevano nel caso di specie, atteso che in ottemperanza ai principi in esse affermati l'amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare).
Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del
DM 42/2009 oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4343/2015, e del DM 374/2017 oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato n. 8213/2019 e 8234/2019, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, a differenza del DM 50/2021, che, al pari del DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, al contrario assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n. 6369/2021, che, sia pure con una motivazione che va precisata nei termini che verranno esposti nel prosieguo, ha rigettato la richiesta del ricorrente afferente a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per la quale si procede).
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050
d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.
Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio,
4 affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 sopra richiamata, “con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.” Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.
5 Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel
DM censurato nell'atto introduttivo.
Ne consegue che è del tutto legittima la previsione contenuta alla lettera A) delle avvertenze poste in epigrafe alle tabelle di valutazione di cui all'allegato A del DM 50/2021 laddove si afferma che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva …” (si veda, inoltre, sentenza emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 2122/2012 R.G., dall'intestato
Tribunale, est. dott.ssa Luciana Nicolì).
Per quanto sopra riportato, deve ritenersi corretta la valutazione del servizio militare prestato dal ricorrente non in costanza del rapporto di lavoro, con conseguente rigetto del ricorso.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità delle questioni esaminate e i contrasti giurisprudenziali in materia integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 6.05.2022, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Potenza, 1° luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 1 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1323/2022 R.G. e vertente fra
, rappresentato e difeso dal prof. avv. Mario Chieffallo;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Infante;
CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 6.02.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che in data 23.04.2021 presentava, ai sensi del DM n. 50 del
03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA profilo di Assistente Amministrativo,
Assistente Tecnico e Collaboratore per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 ; in data
03.08.2021 venivano pubblicate le graduatorie definitive del personale ATA ove al sig.
[...]
veniva assegnato il seguente punteggio:A) 13,70 per il profilo di “Assistente Parte_1
Amministrativo”; B) 11,20 per il profilo “Assistente Tecnico”; C) 12,50 per il profilo di
“Collaboratore Scolastico”; per ciascuno dei profili professionali di interesse del ricorrente è stato assegnato nella graduatoria definitiva un errato punteggio totale, poiché non è stato correttamente valutato il servizio militare di leva obbligatoria;
nello specifico, il sig.
[...]
[...] , ha svolto il servizio di leva in qualità di obiettore di coscienza presso l'Abriola Parte_2
Pubblica Assistenza nel settore sociale dal 30.07.2001 al 30.07.2002 quando ancora era vigente l'obbligo della leva, abolito con la legge n. 226/2004; per il predetto servizio espletato
è stato assegnato il punteggio ridotto di 0,60 anziché di 6,00 come previsto dalla legge;
tale valutazione ridotta è stata adottata in base al decreto n. 50/2021 Allegato A, punto A, CP_1
tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5 il decreto ministeriale n. 50/2021 nella parte in cui dispone la valutazione ridotta del titolo di servizio militare di leva obbligatoria- è palesemente in contrasto con i chiari disposti normativi anche di rango costituzionale;
la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente;
Tanto premesso in fatto adiva il Giudice per: a) riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio militare pari a 6,00 punti;
b) riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'I.C. di Pignola (PZ), valide per il triennio
2021/2024, il diritto ad un punteggio totale e complessivo di: 19,10 -per il profilo di assistente amministrativo-; 16,60 -per il profilo di assistente tecnico-; 17,90 -per il profilo di collaboratore scolastico-. c) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;
con vittoria di spese, compensi e onorari di causa, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 1° luglio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente - quale partecipante alla procedura selettiva di cui al D.M. n. 50 del 3/3/2021, volta all'inclusione/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio
2021-2024 per i profili professionali di: assistente amministrativo;
collaboratore scolastico – si duole del punteggio pari a 0,60 attribuito dall'Amministrazione convenuta, in applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 50/2021, Allegato A, punto A, per il servizio militare di leva obbligatorio prestato dal 30.07.2001 al 30.07.2002
Con il presente giudizio chiede, pertanto, previa disapplicazione del D.M. cit., nella parte in cui prevede un trattamento differenziato a seconda che il servizio militare sia svolto o meno in costanza di nomina - per ritenuto contrasto delle disposizioni ministeriali con le norme anche
2 di rango costituzionale e con la giurisprudenza di legittimità ed amministrativa pronunciatasi al riguardo - di accertare il proprio diritto ad ottenere l'attribuzione di punti 6 per ogni anno, punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
Preliminarmente va ritenuta la giurisdizione del giudice adito, atteso che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, nelle controversie promosse per accertare il diritto al collocamento nelle graduatorie vengono in rilievo le determinazioni della P.A. assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato che radicano la giurisdizione in capo al giudice ordinario (si veda, ex multis, Sez. U., Ordinanza n. 17123 del 26.06.2019 secondo cui
“Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-
2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione intale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)”).
Passando all'esame del merito, premesso che il servizio militare di leva obbligatorio da parte del ricorrente sia stato espletato non in costanza del rapporto, giova richiamare, quanto statuito, con argomentazioni condivisibili alle quali si ritiene di dare continuità, dal Tribunale di Ancona, con la sentenza emessa il 14.09.2022 a definizione del procedimento iscritto al n.
279/2022 avente ad oggetto un caso analogo a quello in esame, est. Dott.ssa Per_1
che di seguito si riporta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
[...]
“… Occorre distinguere a tale riguardo la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente il DM
50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della
3 formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Pertanto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (Cass.
5679/2020, ripresa nelle recenti Cass. 15127/2021 e 15467/2021) richiamate dal ricorrente ed afferenti alla prima problematica, invero non rilevano nel caso di specie, atteso che in ottemperanza ai principi in esse affermati l'amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare).
Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del
DM 42/2009 oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4343/2015, e del DM 374/2017 oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato n. 8213/2019 e 8234/2019, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, a differenza del DM 50/2021, che, al pari del DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, al contrario assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria (per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n. 6369/2021, che, sia pure con una motivazione che va precisata nei termini che verranno esposti nel prosieguo, ha rigettato la richiesta del ricorrente afferente a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per la quale si procede).
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050
d.lgs. 66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.
Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio,
4 affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto, l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 sopra richiamata, “con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.” Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.
5 Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel
DM censurato nell'atto introduttivo.
Ne consegue che è del tutto legittima la previsione contenuta alla lettera A) delle avvertenze poste in epigrafe alle tabelle di valutazione di cui all'allegato A del DM 50/2021 laddove si afferma che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva …” (si veda, inoltre, sentenza emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 2122/2012 R.G., dall'intestato
Tribunale, est. dott.ssa Luciana Nicolì).
Per quanto sopra riportato, deve ritenersi corretta la valutazione del servizio militare prestato dal ricorrente non in costanza del rapporto di lavoro, con conseguente rigetto del ricorso.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità delle questioni esaminate e i contrasti giurisprudenziali in materia integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 6.05.2022, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Potenza, 1° luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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