Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9654 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- , C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Ariu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sabrina Martena, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/05/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto e con facoltà, per ciascuno, di fissare, ove riterrà, la propria residenza.
2) La casa coniugale, condotta in locazione da entrambi i coniugi, sita in Elmas Part (CA) alla via Tramontana n. 21, resterà assegnata alla sig.ra e ai tre minori;
Part la sig.ra provvederà, a seguito della sottoscrizione del presente atto, a modificare il contratto di locazione con intestazione esclusiva in capo alla medesima;
tutti i costi per canoni locativi, utenze, tributi e manutenzione ordinaria connessi al godimento dell'immobile, saranno di esclusiva spettanza Part della Sig.ra
3) I figli minori , e , risultando conforme all'interesse degli Per_1 Per_2 Per_3 stessi l'affido condiviso, sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza con i minori mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
4) Il genitore non collocatario potrà esercitare il diritto di visita secondo il seguente calendario:
- Calendario settimanale a settimane alterne: lunedì e giovedì dalle 15.30 alle
20.00 e dal sabato mattina alla domenica sera (due visite infrasettimanali e il fine settimana); lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 20.00 (solo visite infrasettimanali).
Pag. 2 di 4 Si precisa che il calendario settimanale resta sospeso durante le trasferte lavorative fuori sede alle quali il Sig. viene inviato dal suo Ufficio CP_1 circa una volta al mese per circa 7/10 giorni.
- Calendario estivo: nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i minori per due settimane consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, riservandosi il diritto, ove possibile, di poter trascorrere con i figli una terza settimana nel periodo estivo da concordare preventivamente con la Part sig.ra
Nelle 2 settimane consecutive che il padre trascorrerà con i figli resta sospeso il calendario ordinario di visita.
In caso di viaggi con i minori, ciascun genitore comunicherà all'altro durata e destinazione del viaggio, garantendogli di poter sentire ogni giorno telefonicamente i figli durante la permanenza fuori sede;
durante il periodo estivo (giugno/settembre) l'orario di rientro dei minori presso la casa familiare, sia nelle visite infrasettimanali che nei fine settimana di spettanza del padre, sarà posticipato alle ore 22.00.
- Calendario festivo: ad anni alterni, durante le festività natalizie, ciascun genitore trascorrerà con i minori dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, dal venerdì prima di
Pasqua al martedì sera dopo Pasquetta sempre in annuale alternanza con l'altro genitore (quello che non ha trascorso il Natale con i figli, trascorrerà la festività pasquale); tutte le altre festività/ponti festivi (Ognissanti, 8 dicembre, vacanze di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) saranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza.
Nel giorno del loro compleanno e nella giornata della Festa della Mamma e del Papà, ciascun genitore potrà trascorrere l'intera giornata con i figli a prescindere dal calendario di visita;
i genitori, ove possibile, trascorreranno entrambi il giorno/festeggiamento del compleanno dei minori o, in caso di impossibilità, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Il suddetto calendario, sia rispetto ai giorni di visita che agli orari, è suscettibile di modifiche in conseguenza delle trasferte lavorative in cui il Sig. è CP_1 mensilmente impegnato per esigenze d'ufficio e che saranno comunicate alla Part sig.ra con la medesima tempistica con la quale sarà informato il sig.
CP_1
Le parti potranno in ogni caso modificare, previo accordo, il calendario di visita in base alle rispettive esigenze o a quelle dei minori.
5) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, verserà CP_1 Part entro il primo di ogni mese alla sig.ra l'importo di € 200,00 cadauno per un totale di € 600,00 mensili, da versare sulla carta prepagata Revolut intestata alla Part signora recante identificativo LT353250095393891190; somme che saranno assoggettate a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data dal
Pag. 3 di 4 mese successivo a quello della sottoscrizione del presente ricorso ossia dal 1° dicembre 2024.
6) Le spese straordinarie in favore dei figli minori, da intendersi per tali quelle scolastiche (ad es. libri e tasse), spese mediche non coperte dal S.S.N. e farmaceutiche ad eccezione dei farmaci da banco, e spese ludico-ricreative
(comprese le spese di abbigliamento relative alla pratica di attività sportiva) saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% cadauno.
Tutte le spese straordinarie, ad eccezione di quelle urgenti e indifferibili, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e dovranno essere rimborsate pro-quota al coniuge anticipatario entro il mese successivo all'esborso, previa esibizione di ricevuta/fattura/scontrino.
7) L'assegno unico per i figli a carico, pari ad € 897,00 sarà interamente percepito Part dalla sig.ra far data dalla sottoscrizione del presente atto.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
9) Le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e il proprio assenso per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio dei minori.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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