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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3476/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZORZOLI ROSSI PAOLO EMANUELE
PARTE APPELLANTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BARLETTA CLAUDIO
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Sospesa l'esecutorietà degli impugnati atti, in parziale revoca della impugnata Sentenza, dichiararsi nulli tutti gli accertamenti di violazione di cui in narrativa, da intendersi qui singolarmente riportati, per i motivi sovra espressi .
Con vittoria di spese ed accessori per entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, così giudicare:
pagina 1 di 8 nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal sig. confermando la sentenza n. 86/2024 (RG 650/2023), emessa dal Giudice Pt_1
di Pace di Vigevano il 18.03.2023 ed in pari data pubblicata, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, altresì, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa, ed infine confermare i verbali n. 21161/2023, 22753/2023,17148/2023,14812/2023, 16546/2023,
15341/2023, 14962/2023, 12006/2023, 11484/2023, 10909/2023, 12083/2023,
12542/2023, 10798/2023, oggetto del ricorso di primo rado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di data 17.5.2023 proponeva opposizione avverso i verbali n. Parte_1
21161/2023, 22753/2023,17148/2023,14812/2023, 16546/2023, 15341/2023,
14962/2023, 12006/2023, 11484/2023, 10909/2023, 12083/2023, 12542/2023,
10798/2023. 24802A/23 e 24396A/23, emessi nei suoi confronti quale proprietario della vettura targata DP933CY dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Tromello e in ordine alla violazione dell'art. 142, commi 1,2,3, del Codice della Strada, per CP_1
aver superato, con il proprio veicolo, il limite di velocità lungo la via Lomellina,
A fondamento del ricorso, l'opponente eccepiva:
che le violazioni erano stata emesse mediante l'uso di sistema autovelox di rilevazione automatica;
che in tali casi detto dispositivo deve essere non solo approvato dal Ministero, ma anche debitamente omologato ai sensi dell'art. 142, comma 6, cds;
che i termini approvazione ed omologazione non costituiscono termini analoghi, in quanto trattasi di due diversi istituti giuridici;
che nel caso di specie, in assenza di omologazione, i verbali impugnati erano da ritenersi nulli;
che inoltre vi erano altri profili di nullità costituiti: dalla scarsa visibilità dell'autovelox; dalla mancata sottoscrizione dei verbali;
pagina 2 di 8 della non utilizzabilità delle verbalizzazioni, in quanto le fotografie ritraggono i mezzi dal lato anteriore e non posteriore;
che inoltre, l'elevato numero di contravvenzioni elevate, anche nella stessa giornata, avrebbe dovuto portare il a rimodulare le stesse ex art. 198 c.d.s.. CP_1
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale precisando: che vi era certificato di taratura e attestato di approvazione del modello di apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità; che trattasi di apparecchiature debitamente approvate, in specie con DD n. 550 del
23.12.2021 del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili;
che i nvia Lomellina erano stati posizionati 5 cartelli con limite di velocità e e dicitura di rilievo velocità e 7 cartelli con limite di 50 Km/h con direzione Vigevano/Tromello e n. 3 e
9 cartelli analoghi in direzione opposta;
che veniva posizionato inoltre un cartello sul palo segnalatore;
che la verbalizzazione era digitale, così come pure la firma del verbale;
che l'art. 198 c.d.s. non è applicabile al caso di specie posto che non vi era una sola azione o omissione ma plurime violazioni in tempi diversi.
Depositava inoltre documentazione fotografica delle infrazioni rilevate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 86/2024 di data 18.3.2024, il Giudice di Pace adito accoglieva il ricorso con riferimento a 3 verbali (17009/23, 16458/23 e 8037/23) in quanto i rilievi fotografici evidenziavano la presenza di due auto in senso opposto, con conseguente non sufficiente prova della responsabilità; confermava gli altri verbali rilevando che il posizionamento della apparecchiatura risulta conforme al Decreto Prefettizio n.12283 del 25.2.2020; che non vi era mancata omologazione in quanto i termini omologazione ed approvazione erano da intendersi come equivalenti ed alternativi, per cui, nel caso di specie, essendovi approvazione non ci si poteva dolere della mancata omologazione;
che il verbale di contestazione conteneva tutte le indicazioni relative allo strumento utilizzato e alla taratura dello stesso e alla preventiva verifica di funzionalità;
pagina 3 di 8 che la cartellonistica apposta era conforme a quella di legge;
che il rilievo era su entrambe le direzioni di marcia;
che i fotogrammi prodotti confermano la commissione della infrazione contestata;
che non vi era necessità di verbale originale firmato a mano.
Con ricorso in appello del 20.9.2024 impugna la sentenza di primo grado, Parte_1
deducendo quale primo motivo di appello, in ordine al profilo della mancata omologazione della apparecchiatura.
Rileva, in particolare, che la Suprema Corte, con decisione n. 10505 del 18.4.2024, di poco successiva alla decisione impugnata, aveva affermato che i procedimenti di omologazione e approvazione hanno caratteristiche diverse fra loro;
che pertanto, essendo pacifica la mancata approvazione del dispositivo utilizzato dal
Comune per il rilievo della velocità, la decisione andava riformata con accoglimento del ricorso.
L'appellante si duole altresì, con il secondo motivo, con riferimento alla firma dei verbali, che la doglianza non era connessa alla mancata firma, ma alla firma dei verbali da parte non dell'accertatore, ma del superiore, del tutto estraneo all'accertamento.
Rileva inoltre, che il giudice nulla aveva dedotto sulla richiesta avanzata ex art. 198 cds.
Si costituiva ritualmente il chiedendo il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata, ritenendo di non condividere l'orientamento della
Corte in punto non equivalenza de due termini, in quanto sconfessato da plurime previsioni normative che, al contrario, confermano che i termini approvazione ed omologazione sono fra loro equivalenti.
Quanto alla contestazione connessa alla firma, rileva che la Corte di Cassazione, con sentenza 13/5/2015 n. 9815 afferma che in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli articoli
383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
pagina 4 di 8 che i dati devono essere accompagnati dalla indicazione del responsabile della immissione e della trasmissione e che la firma autografa può essere sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile;
che, infine, il giudice si era pronunciato ,altresì, sulla non applicazione dell'art. 198 c.d.s.
All'udienza del 13.5.2025, sostituita da note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive finali.
***
Con il primo motivo di ricorso, l'appellante si duole che l'eccesso di velocità contestatogli dall'Amministrazione con i verbali di accertamento impugnati sia stato rilevato attraverso uno strumento di rilevazione approvato, ma non omologato, come invece richiesto dall'art. 142 C.d.S., comma 6.
Sostiene, in particolare, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto equivalenti i procedimenti di “approvazione” e di “omologazione” al fine di considerare legittimo l'accertamento della violazione di cui all'art. 142 C.d.S. sul superamento dei limiti di velocità, eseguito, nel caso di specie, con apparecchio autovelox (del tipo di quello indicato in narrativa) non omologato ma assoggettato a regolare approvazione, assumendo che tale distinzione non trovi riscontro a livello normativo.
La difesa del Comune, ritiene, invece, la non obbligatorietà dell'omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità utilizzato, rilevando come lo stesso legislatore mostri di considerare l'autorizzazione e l'omologazione assolutamente equivalenti e quindi utilizzabili in funzione alternativa.
A tal proposito riporta disposizioni normative che sembrano confluire in tal senso.
Ritiene il giudicante che l'appello sia fondato.
Premesso che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico dell'odierno appellante non era omologato, il Giudice di primo grado ha motivato sul punto richiamandosi, tra gli altri, ad un precedente di questo Tribunale in funzione di giudice di appello (Trib. Pavia, sez. III, sent. n. 901/2020) che, nell'interpretare il coacervo normativo, anche regolamentare, in materia di rilevamento automatico delle pagina 5 di 8 violazioni alla circolazione stradale, aveva in effetti sostenuto “l'equivalenza, sul piano degli effetti giuridici ai fini della disciplina del Codice della Strada, dei provvedimenti finali positivi delle due procedure indicate, ovvero quella di omologazione e approvazione”.
Il precedente citato si innestava in quel filone ermeneutico affermatosi nella giurisprudenza di merito, peraltro non uniforme, sul punto.
Deve però darsi atto che detto orientamento è da ritenersi superato dal recente intervento della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 10505/2024), citato da parte opponente, alle cui considerazioni questo Giudice intende aderire, con richiamo in senso integrativo alla presente motivazione ex art. 118 disp.att. c.p.c.
La detta decisione, prendendo posizione, per la prima volta, in modo diretto e approfondito, sulla questione relativa al difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, ha difatti precisato che:
“è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall' art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992 , trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione ( d.P.R. n. 495 del 1992 ), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. n. 10505/2024; in senso conforme, Cass.
n. 20913/2024).
La Corte, nello specifico, ha espressamente indicato, in parte motiva, che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità; che l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la pagina 6 di 8 comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Sempre in parte motiva la Corte considera espressamente le previsioni normative di rango primario, in quanto prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare- amministrativo, ed, in specie, l'art. 142, comma 6, c.d.s. norma che parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate” e l'art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992), il quale disciplina i “controlli ed omologazioni”
(in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) e contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni.
Sulla base di detta disamina giunge quindi ad affermare che “L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata
a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo,
Cass. n. 14597/2021)” (Cass. . 10505/2024, parte motiva).
La Corte ha pertanto preso in esame tutte le previsioni invocate dalla difesa del CP_1
ritenendo però di pervenire a difforme soluzione;
né valgono a scalfire il detto ragionamento le decisioni invocate dalla medesima difesa.
L'accoglimento del primo motivo di appello consente, per il principio della c.d. ragione più liquida, di non dover esaminare gli ulteriori motivi di appello.
L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento dei verbali di contestazione per eccesso di velocità, oggetto di impugnazione e non annullati dal giudice di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate ex art. 92 co. 2 c.p.c. in virtù dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci rispetto pagina 7 di 8 alla questione di diritto e considerato che la decisione della Corte di Cassazione è intervenuta dopo la emanazione della decisione di primo grado.
Si precisa che la decisione è stata solo parzialmente appellata;
la stessa rimane ferma nella parte in cui annulla i tre verbali, non oggetto di impugnazione e pertanto in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di dispone: Controparte_2
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 86/2024 emessa il 18.3.2024 dal Giudice di
Pace di Vigevano, annulla i verbali n. 21161/2023, 22753/2023, 17148/2023, 14812/2023,
16546/2023, 15341/2023, 14962/2023, 12006/2023, 11484/2023, 10909/2023,
12083/2023, 12542/2023, 10798/2023 di accertamento di violazione del codice della strada emessi dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Tromello e CP_1
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Pavia, 20 maggio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3476/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZORZOLI ROSSI PAOLO EMANUELE
PARTE APPELLANTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BARLETTA CLAUDIO
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Sospesa l'esecutorietà degli impugnati atti, in parziale revoca della impugnata Sentenza, dichiararsi nulli tutti gli accertamenti di violazione di cui in narrativa, da intendersi qui singolarmente riportati, per i motivi sovra espressi .
Con vittoria di spese ed accessori per entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso, così giudicare:
pagina 1 di 8 nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal sig. confermando la sentenza n. 86/2024 (RG 650/2023), emessa dal Giudice Pt_1
di Pace di Vigevano il 18.03.2023 ed in pari data pubblicata, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, altresì, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa, ed infine confermare i verbali n. 21161/2023, 22753/2023,17148/2023,14812/2023, 16546/2023,
15341/2023, 14962/2023, 12006/2023, 11484/2023, 10909/2023, 12083/2023,
12542/2023, 10798/2023, oggetto del ricorso di primo rado.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di data 17.5.2023 proponeva opposizione avverso i verbali n. Parte_1
21161/2023, 22753/2023,17148/2023,14812/2023, 16546/2023, 15341/2023,
14962/2023, 12006/2023, 11484/2023, 10909/2023, 12083/2023, 12542/2023,
10798/2023. 24802A/23 e 24396A/23, emessi nei suoi confronti quale proprietario della vettura targata DP933CY dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Tromello e in ordine alla violazione dell'art. 142, commi 1,2,3, del Codice della Strada, per CP_1
aver superato, con il proprio veicolo, il limite di velocità lungo la via Lomellina,
A fondamento del ricorso, l'opponente eccepiva:
che le violazioni erano stata emesse mediante l'uso di sistema autovelox di rilevazione automatica;
che in tali casi detto dispositivo deve essere non solo approvato dal Ministero, ma anche debitamente omologato ai sensi dell'art. 142, comma 6, cds;
che i termini approvazione ed omologazione non costituiscono termini analoghi, in quanto trattasi di due diversi istituti giuridici;
che nel caso di specie, in assenza di omologazione, i verbali impugnati erano da ritenersi nulli;
che inoltre vi erano altri profili di nullità costituiti: dalla scarsa visibilità dell'autovelox; dalla mancata sottoscrizione dei verbali;
pagina 2 di 8 della non utilizzabilità delle verbalizzazioni, in quanto le fotografie ritraggono i mezzi dal lato anteriore e non posteriore;
che inoltre, l'elevato numero di contravvenzioni elevate, anche nella stessa giornata, avrebbe dovuto portare il a rimodulare le stesse ex art. 198 c.d.s.. CP_1
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale precisando: che vi era certificato di taratura e attestato di approvazione del modello di apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità; che trattasi di apparecchiature debitamente approvate, in specie con DD n. 550 del
23.12.2021 del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili;
che i nvia Lomellina erano stati posizionati 5 cartelli con limite di velocità e e dicitura di rilievo velocità e 7 cartelli con limite di 50 Km/h con direzione Vigevano/Tromello e n. 3 e
9 cartelli analoghi in direzione opposta;
che veniva posizionato inoltre un cartello sul palo segnalatore;
che la verbalizzazione era digitale, così come pure la firma del verbale;
che l'art. 198 c.d.s. non è applicabile al caso di specie posto che non vi era una sola azione o omissione ma plurime violazioni in tempi diversi.
Depositava inoltre documentazione fotografica delle infrazioni rilevate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 86/2024 di data 18.3.2024, il Giudice di Pace adito accoglieva il ricorso con riferimento a 3 verbali (17009/23, 16458/23 e 8037/23) in quanto i rilievi fotografici evidenziavano la presenza di due auto in senso opposto, con conseguente non sufficiente prova della responsabilità; confermava gli altri verbali rilevando che il posizionamento della apparecchiatura risulta conforme al Decreto Prefettizio n.12283 del 25.2.2020; che non vi era mancata omologazione in quanto i termini omologazione ed approvazione erano da intendersi come equivalenti ed alternativi, per cui, nel caso di specie, essendovi approvazione non ci si poteva dolere della mancata omologazione;
che il verbale di contestazione conteneva tutte le indicazioni relative allo strumento utilizzato e alla taratura dello stesso e alla preventiva verifica di funzionalità;
pagina 3 di 8 che la cartellonistica apposta era conforme a quella di legge;
che il rilievo era su entrambe le direzioni di marcia;
che i fotogrammi prodotti confermano la commissione della infrazione contestata;
che non vi era necessità di verbale originale firmato a mano.
Con ricorso in appello del 20.9.2024 impugna la sentenza di primo grado, Parte_1
deducendo quale primo motivo di appello, in ordine al profilo della mancata omologazione della apparecchiatura.
Rileva, in particolare, che la Suprema Corte, con decisione n. 10505 del 18.4.2024, di poco successiva alla decisione impugnata, aveva affermato che i procedimenti di omologazione e approvazione hanno caratteristiche diverse fra loro;
che pertanto, essendo pacifica la mancata approvazione del dispositivo utilizzato dal
Comune per il rilievo della velocità, la decisione andava riformata con accoglimento del ricorso.
L'appellante si duole altresì, con il secondo motivo, con riferimento alla firma dei verbali, che la doglianza non era connessa alla mancata firma, ma alla firma dei verbali da parte non dell'accertatore, ma del superiore, del tutto estraneo all'accertamento.
Rileva inoltre, che il giudice nulla aveva dedotto sulla richiesta avanzata ex art. 198 cds.
Si costituiva ritualmente il chiedendo il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata, ritenendo di non condividere l'orientamento della
Corte in punto non equivalenza de due termini, in quanto sconfessato da plurime previsioni normative che, al contrario, confermano che i termini approvazione ed omologazione sono fra loro equivalenti.
Quanto alla contestazione connessa alla firma, rileva che la Corte di Cassazione, con sentenza 13/5/2015 n. 9815 afferma che in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli articoli
383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
pagina 4 di 8 che i dati devono essere accompagnati dalla indicazione del responsabile della immissione e della trasmissione e che la firma autografa può essere sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile;
che, infine, il giudice si era pronunciato ,altresì, sulla non applicazione dell'art. 198 c.d.s.
All'udienza del 13.5.2025, sostituita da note scritte, il giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive finali.
***
Con il primo motivo di ricorso, l'appellante si duole che l'eccesso di velocità contestatogli dall'Amministrazione con i verbali di accertamento impugnati sia stato rilevato attraverso uno strumento di rilevazione approvato, ma non omologato, come invece richiesto dall'art. 142 C.d.S., comma 6.
Sostiene, in particolare, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto equivalenti i procedimenti di “approvazione” e di “omologazione” al fine di considerare legittimo l'accertamento della violazione di cui all'art. 142 C.d.S. sul superamento dei limiti di velocità, eseguito, nel caso di specie, con apparecchio autovelox (del tipo di quello indicato in narrativa) non omologato ma assoggettato a regolare approvazione, assumendo che tale distinzione non trovi riscontro a livello normativo.
La difesa del Comune, ritiene, invece, la non obbligatorietà dell'omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità utilizzato, rilevando come lo stesso legislatore mostri di considerare l'autorizzazione e l'omologazione assolutamente equivalenti e quindi utilizzabili in funzione alternativa.
A tal proposito riporta disposizioni normative che sembrano confluire in tal senso.
Ritiene il giudicante che l'appello sia fondato.
Premesso che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico dell'odierno appellante non era omologato, il Giudice di primo grado ha motivato sul punto richiamandosi, tra gli altri, ad un precedente di questo Tribunale in funzione di giudice di appello (Trib. Pavia, sez. III, sent. n. 901/2020) che, nell'interpretare il coacervo normativo, anche regolamentare, in materia di rilevamento automatico delle pagina 5 di 8 violazioni alla circolazione stradale, aveva in effetti sostenuto “l'equivalenza, sul piano degli effetti giuridici ai fini della disciplina del Codice della Strada, dei provvedimenti finali positivi delle due procedure indicate, ovvero quella di omologazione e approvazione”.
Il precedente citato si innestava in quel filone ermeneutico affermatosi nella giurisprudenza di merito, peraltro non uniforme, sul punto.
Deve però darsi atto che detto orientamento è da ritenersi superato dal recente intervento della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 10505/2024), citato da parte opponente, alle cui considerazioni questo Giudice intende aderire, con richiamo in senso integrativo alla presente motivazione ex art. 118 disp.att. c.p.c.
La detta decisione, prendendo posizione, per la prima volta, in modo diretto e approfondito, sulla questione relativa al difetto di omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità, ha difatti precisato che:
“è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall' art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992 , trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione ( d.P.R. n. 495 del 1992 ), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (Cass. n. 10505/2024; in senso conforme, Cass.
n. 20913/2024).
La Corte, nello specifico, ha espressamente indicato, in parte motiva, che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità; che l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la pagina 6 di 8 comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Sempre in parte motiva la Corte considera espressamente le previsioni normative di rango primario, in quanto prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare- amministrativo, ed, in specie, l'art. 142, comma 6, c.d.s. norma che parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate” e l'art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992), il quale disciplina i “controlli ed omologazioni”
(in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) e contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni.
Sulla base di detta disamina giunge quindi ad affermare che “L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata
a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo,
Cass. n. 14597/2021)” (Cass. . 10505/2024, parte motiva).
La Corte ha pertanto preso in esame tutte le previsioni invocate dalla difesa del CP_1
ritenendo però di pervenire a difforme soluzione;
né valgono a scalfire il detto ragionamento le decisioni invocate dalla medesima difesa.
L'accoglimento del primo motivo di appello consente, per il principio della c.d. ragione più liquida, di non dover esaminare gli ulteriori motivi di appello.
L'appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento dei verbali di contestazione per eccesso di velocità, oggetto di impugnazione e non annullati dal giudice di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate ex art. 92 co. 2 c.p.c. in virtù dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci rispetto pagina 7 di 8 alla questione di diritto e considerato che la decisione della Corte di Cassazione è intervenuta dopo la emanazione della decisione di primo grado.
Si precisa che la decisione è stata solo parzialmente appellata;
la stessa rimane ferma nella parte in cui annulla i tre verbali, non oggetto di impugnazione e pertanto in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di dispone: Controparte_2
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 86/2024 emessa il 18.3.2024 dal Giudice di
Pace di Vigevano, annulla i verbali n. 21161/2023, 22753/2023, 17148/2023, 14812/2023,
16546/2023, 15341/2023, 14962/2023, 12006/2023, 11484/2023, 10909/2023,
12083/2023, 12542/2023, 10798/2023 di accertamento di violazione del codice della strada emessi dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Tromello e CP_1
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Pavia, 20 maggio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
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